Pubblicato il 25/01/2024
N. 00288/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01954/2023 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
SENTENZA
ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2023, proposto dalla Agristudio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Di Falco e Marian Bonfà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia esecutiva
– del Provvedimento n. 58 del 20/11/2023 a firma del Dott. Aldo Pisano quale Responsabile Unico del Procedimento e del Dott. Maurizio Croce quale Soggetto attuatore, con il quale è stata disposta l’esclusione del costituendo RTP dalla gara – indetta dal Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana – avente ad oggetto “PSPA86_PALERMO Monte Pellegrino “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura” – Lotto D – Codice ReNDiS 19IRB86/G1 Patto per lo sviluppo della Città di Palermo CUP Master D77B04000360001-CUP Lotto D- D77B04000320001 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -PSPA_86_Lotto D -CIG 987370571F;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché incognito al ricorrente, incluso il verbale di gara n. 4 relativo alla seduta riservata del 15.10.2023, richiamato dal Provvedimento n. 58 del 20/11/2023, recante la proposta di esclusione da parte della Commissione giudicatrice;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad ammettere il costituendo R.T.P. alle successive fasi di gara;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della stazione appaltante intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., del che è stato dato atto a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la stazione appaltante resistente le ha comunicato l’esclusione dalla gara di appalto meglio indicata in epigrafe.
2. Il motivo di doglianza proposto è così rubricato: “violazione del principio del favor partecipationis e di quello di conservazione degli atti di gara; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 co. 9 d. lgs. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 16 della lex specialis; violazione del giusto procedimento. eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria”. In sintesi la ricorrente ha affermato che, per un mero errore materiale, nell’oggetto della relazione presentata a corredo dell’offerta tecnica (sub criterio B.3.1) è stato indicato un altro lotto (lotto A), relativo a diverso versante della montagna rispetto a quello riguardante l’intervento oggetto di gara. Tale errore è stato causato dal fatto che, contemporaneamente alla gara di cui si discute, la ricorrente stava partecipando alla analoga procedura relativa al lotto A. Muovendo dal presupposto che si tratta di un errore meramente materiale, la ricorrente contesta che tale vizio costituisca una carenza documentale sanzionabile con l’esclusione dalla gara e afferma che sarebbe invece stata doverosa l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio depositando una memoria in data 3.1.2024 con la quale ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso e dei documenti in data 4.1.2024. La ricorrente in data 9.1.2024 ha depositato una memoria di replica.
4. All’udienza camerale dell’11 gennaio 2024, previo avviso segnalato a verbale sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (artt. 60 e 120 c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il motivo di illegittimità prospettato dalla ricorrente è infondato nel merito per le seguenti ragioni.
2. Nel caso dell’offerta presentata in occasione di un appalto, la giurisprudenza ammette la possibilità che anche tale documento, al pari di qualunque atto negoziale, sia suscettibile di interpretazione al fine di individuare l’esatta volontà dell’offerente (cfr. TAR Valle d’Aosta, sent. 3 maggio 2022, n. 25, TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 10 novembre 2023, n. 664).
Tuttavia, considerata la necessità di salvaguardare la regolarità della procedura di gara e la par condicio fra i partecipanti, sono ammessi interventi della commissione di gara volti a correggere errori materiali solo quando i medesimi siano facilmente ed immediatamente rilevabili. A tale condizione, quindi, in un’ottica di massima partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, va consentito al concorrente di emendare l’errore ostativo immediatamente percepibile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 31 ottobre 2022, n. 9415), a maggior ragione se generato da clausole ambigue contenute nella lex specialis. In particolare giova richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 giugno 2022, n. 5344 che così afferma: “come affermato da univoca giurisprudenza, l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente “deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; … la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; … tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi – identificativi dell’errore – desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne (cfr. Cons. Stato, n. 5638 del 2021, cit.; cfr. anche Id., V, 5 aprile 2022, n. 2529)”.
In definitiva dinanzi ad un errore dell’operatore nella redazione dell’offerta, è necessario accertare la natura e rilevanza di detto errore, al fine di verificare se possa considerarsi un mero errore materiale immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 21 marzo 2022, n. 2003) ovvero richieda un’attività integrativa da parte del RUP e, come tale, inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 gennaio 2021, n. 804); insomma, l’errore materiale è tale e può essere corretto se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l’intermediazione di atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara (in questi termini cfr. delibera ANAC n. 447 del 28.9.2022).
3. Nel caso di specie si tratta del contenuto di una relazione tecnica richiesta dalla legge di gara a pena di esclusione (cfr. Bando, par. 16) che come tale incorpora una serie di complesse informazioni specialistiche sulla quale né il RUP né tantomeno il giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità possono esprimere valutazioni d’ufficio che andrebbero necessariamente a manipolarne il merito. L’errore commesso dalla ricorrente non può per questo essere definito immediatamente percepibile, emendabile e, dunque, un mero errore materiale. La stazione appaltante lo ha correttamente considerato alla stregua di una carenza documentale che ha reso obbligata l’esclusione della ricorrente come previsto dal paragrafo 16 del bando di gara.
4. Anche il profilo inerente alla mancata attivazione del soccorso istruttorio non coglie nel segno in quanto per consolidata giurisprudenza tale istituto previsto dall’art. 83, comma 9, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non può riguardare né il profilo economico né quello tecnico dell’offerta (ex multis, Cons. Stato, III, 2 febbraio 2021, n. 1225; V, 27 gennaio 2020, n. 680). Nel caso di specie la relazione soggetta ad errore, il cui contenuto è del tutto inconferente con l’oggetto della gara in quanto relativo a diverso lotto, è parte integrante e elemento essenziale dell’offerta tecnica e perciò insuscettibile di soccorso istruttorio.
5. Per queste ragioni il ricorso va rigettato e le spese, che devono seguire la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte resistente in euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
IL SEGRETARIO