Pubblicato il 04/03/2024
N. 00848/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00921/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2023, proposto da
Ekene Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Battaglia Terme (PD), Viale Roma n. 23, in relazione alla procedura CIG 8953280064, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da REGINDE e domicilio elettivo presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via G. Berchet, 11;
contro
Ministero Dell’Interno/Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 184 e con domicilio digitale come da REGINDE;
nei confronti
Albatros 1973 Società Cooperativa Sociale a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in San Cataldo (CL) via Babaurra n. 28/C, non costituita in giudizio;
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da REGINDE, non costituita in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia
– del provvedimento prot. n. 32169 del 24/05/2023, con cui la Prefettura di Caltanissetta ha disposto l’esclusione della Ekene società cooperativa sociale dalla “gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio di cui all”articolo 14 del decreto legislativo 25/07/1998 numero 286 con capienza sino a 92 posti sito in contrada Pian del Lago – Caltanissetta – CIG 8953280064” ed ha altresì disposto di procedere alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, co. 12, d.lgs. n. 50/2016;
– della conseguente segnalazione della Prefettura di Caltanissetta n. 33642 del 31/05/2023;
– del provvedimento prot. n. 35931 del 12/06/2023, con cui la Prefettura di Caltanissetta ha aggiudicato la suddetta gara in favore di Albatros 1973 società cooperativa sociale a r.l.;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché per:
– dichiarare l’inefficacia del contratto eventualmente concluso tra la Prefettura di Caltanissetta e la cooperativa controinteressata;
– condannare la Prefettura di Caltanissetta a disporre l’aggiudicazione della gara alla cooperativa ricorrente ovvero, ove occorra, condannare la Prefettura di Caltanissetta al risarcimento del danno ingiusto mediante subentro nel contratto eventualmente stipulato con Albatros 1973 Società cooperativa sociale o, in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno/Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21/02/2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso introduttivo del giudizio la Ekene cooperativa sociale onlus (di seguito, cooperativa Ekene) ha domandato a questo Tribunale di annullare:
– il provvedimento n. 32169 del 24/05/2023, con cui l’Amministrazione intimata ha disposto la sua esclusione dalla gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di permanenza per i rimpatri di cui all’art. 14, d.lgs. n. 286/1998, con capienza sino a 92 posti, sito in Contrada Pian del Lago – Caltanissetta – CIG 8953280064;
– nonché la segnalazione all’ANAC effettuata ex art. 80, co. 12, d.lgs. n. 50/2016 (nota n. 33642 del 31/05/2023);
– infine il provvedimento n. 35931 del 12/06/2023, di aggiudicazione della gara in favore della società cooperativa sociale a.r.l. Albatros 1973 (di seguito, cooperativa Albatros).
L’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara è stata disposta per le ragioni che seguono. In seguito all’aggiudicazione dell’appalto in discorso in favore della cooperativa Ekene (con provvedimento n. 71428 del 24/10/2022) la ricorrente ha inteso dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti per la partecipazione alla gara in virtù: a) dell’acquisto del ramo d’azienda del 11/12/2020 stipulato con la società Edeco cooperativa sociale Onlus (di seguito, cooperativa Edeco); b) nonché dell’affitto di un ulteriore ramo d’azienda (del 22/01/2021) della medesima cooperativa Edeco. È opportuno precisare fin d’ora per chiarezza nella ricostruzione dei fatti di causa che la suddetta cooperativa Edeco ha cambiato denominazione in Per Voi cooperativa sociale (di seguito cooperativa Per Voi), successivamente posta in liquidazione. Tuttavia l’esito dei controlli pedissequi all’aggiudicazione è stato sfavorevole alla ricorrente, dal momento che è emerso l’esito irregolare del DURC in data 21/12/2022 della cooperativa Per Voi. Inoltre è stata accertata la presenza, in capo al legale rappresentante della cooperativa Per Voi, Borile Simone, di: a) un decreto di rinvio a giudizio del Tribunale di Padova per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, c.p.), abuso d’ufficio (art. 323, c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353, c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356, c.p.), falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476, c.p.), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479, c.p.), falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483, c.p.) e truffa aggravata per il conseguito di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.); b) un secondo decreto di rinvio a giudizio del Tribunale di Venezia per frode nelle pubbliche forniture (art. 356, c.p.), truffa (art. 640, c.p.) ed ex art. 21, co. 1, L. n. 646/1982.
I suddetti controlli hanno consentito anche di accertare: a) la presenza, in capo al vice presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa Ekene, Carraro Annalisa, di un decreto di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per frode nelle pubbliche forniture (art. 356, c.p.) e truffa (art. 640, c.p.); b) la presenza, in capo a un consigliere di amministrazione della cooperativa Ekene, Hassoune Youssef, di un decreto penale di condanna per esercizio abusivo della professione (art. 348, c.p.). Infine è stata oggetto di verifica anche la posizione di un consigliere cessato della cooperativa Ekene, ma in carica alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, Felpati Sara, a carico della quale sono emersi: a) un decreto di rinvio a giudizio del Tribunale di Padova per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, c.p.), abuso d’ufficio (art. 323, c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353, c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356, c.p.), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479, c.p.); b) un decreto di rinvio a giudizio del Tribunale di Venezia, per frode nelle pubbliche forniture (art. 356, c.p.), truffa (art. 640, c.p.) ed ex art. 21, co. 1, L. n. 646/1982. Tutte le condotte ascritte agli esponenti delle due cooperative (in larga parte attinenti a gravi reati contro la pubblica amministrazione contestati nell’ambito della gestione dei centri di accoglienza per migranti) non sono state dichiarate entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il 06/12/2021, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) e c-bis), e co. 6, d.lgs. n. 50/2016. Oltre che per tale infrazione l’esclusione della cooperativa ricorrente è stata giustificata anche dalla constatazione della sopramenzionata irregolarità contributiva, di per se stessa causa di esclusione ex art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016. Nel gravame proposto a questo Tribunale e diretto all’annullamento degli atti specificati in epigrafe, la cooperativa ricorrente ha premesso di svolgere attività di assistenza sociale in favore di Enti pubblici; e di essere stata aggiudicataria di diversi analoghi affidamenti presso altre Prefetture. Ha aggiunto di essere risultata aggiudicataria della gara per cui è controversia, a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione nei confronti dell’originaria vincitrice (associazione La mano di Francesco), giusta sentenza n. 2027/2022 di questo Tribunale, sulla quale la parte ricorrente ha riferito essere pendente appello; nonché a seguito dell’esclusione della seconda classificata (Officine sociali), all’esito delle verifiche sull’anomalia dell’offerta, confermata da questo Tribunale con sentenza n. 747/2023 (che la cooperativa ricorrente ha riferito essere passata in giudicato); provvedimenti a cui ha fatto seguito l’esclusione anche della terza classificata (Oltre il mare) in seguito al subprocedimento di verifica dell’anomalia. Come anticipato all’esito del contraddittorio procedimentale pure la cooperativa ricorrente è stata esclusa dalla gara in discorso.
2) La cooperativa Ekene ha, quindi, articolato le seguenti doglianze. Un primo gruppo di contestazioni riguarda la pretesa irrilevanza dei summenzionati decreti di rinvio a giudizio e del decreto penale di condanna riguardanti esponenti della cooperativa ricorrente e della cooperativa Edeco (oggi cooperativa Per Voi). In particolare con riguardo alle posizioni dei sigg.ri Borile Simone, Carraro Annalisa e Felpati Sara, la cooperativa ricorrente ha contestato la violazione di legge [art. 80, co. 3, d.lgs. n. 50/2016, quanto al sig. Borile; art. 57, par. 7, dir. 24/2014; art. 80, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016; art. 10-bis, L. n. 241/1990] e l’eccesso di potere sotto vari profili, in quanto:
– l’intimata Amministrazione non avrebbe dovuto svolgere alcuna verifica sul Borile, che è divenuto liquidatore della cooperativa Per voi solo il 20/01/2021, successivamente alla cessione del ramo d’azienda, risalente al dicembre 2020. Egli non rientra, pertanto, nel novero dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, d.lgs. n. 50/2016;
– in ogni caso, i sigg.ri Borile, Carraro e Felpati non sono stati condannati e comunque sono stati rinviati a giudizio per fatti risalenti a più di tre anni prima dalla pubblicazione del bando di gara, avvenuta il 28/10/2021, a nulla rilevando il fatto che, come affermato dall’Amministrazione intimata, alcuni decreti di rinvio a giudizio sono stati emessi nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara, attesa la rilevanza, ai fini del computo del triennio, dei fatti e non dei decreti di rinvio a giudizio.
Con riguardo alla posizione del sig. Hassoune Youssef, la ricorrente ha contestato la violazione di legge [art. 80, co. 1, 2, 3 e co. 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016; art. 10-bis, L. n. 241/1990] e l’eccesso di potere sotto vari profili, in quanto:
– il sig. Hassoune non è mai stato munito della legale rappresentanza della cooperativa Ekene, né ha mai avuto deleghe operative. Egli non rientra, pertanto, nel novero dei soggetti individuati dall’art. 80, co. 3, d.lgs. n. 50/2016 ed è stato indicato solo per errore nelle dichiarazioni integrative tra i soggetti rilevanti dal suddetto art. 80, co. 3, d.lgs. cit.;
– in ogni caso il decreto di penale di condanna non è idoneo al giudicato, ma diviene meramente esecutivo, se non opposto. Da ciò discende, secondo parte ricorrente, l’irrilevanza dello stesso, che non contiene alcun accertamento di fatto, tanto più che nel caso di specie il decreto penale di condanna è stato parimenti opposto ed è pertanto certamente non definitivo.
Infine con riguardo ai sigg.ri Borile Simone, Carraro Annalisa, Felpati Sara e Hassoune Youssef, la cooperativa Ekene ha contestato la violazione di legge [art. 80, co. 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016; art. 10-bis, L. n. 241/1990] e l’eccesso di potere sotto vari profili, in quanto:
– l’Amministrazione non ha adeguatamente motivato in ordine alla specifica rilevanza, ai fini dell’affidamento in questione, delle contestate omissioni dichiarative, realizzando di fatto un automatismo esclusivo;
– tale carenza motivazione denota, altresì, una carenza di istruttoria;
– la Prefettura non ha motivato, in seno al provvedimento impugnato, in ordine alle osservazioni mosse dalla ricorrente nell’ambito del contraddittorio procedimentale con riguardo alla circostanza che altre Prefetture hanno recentemente aggiudicato analoghi affidamenti alla ricorrente senza mai rilevare alcuna causa di esclusione.
3) Invece in merito alla rilevata irregolarità del DURC della cooperativa Per Voi la cooperativa Ekene ha contestato la violazione di legge (art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016; art. 14, d.lgs. n. 472/1997; art. 10-bis, L. n. 241/1990) e l’eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione non ha tenuto conto innanzitutto delle argomentazioni svolte dalla ricorrente in sede di contraddittorio procedimentale. Con specifico riguardo all’irregolarità del DURC della cooperativa Per Voi la ricorrente ha dedotto che la medesima è stata riscontrata circa due anni dopo la cessione di ramo d’azienda del dicembre 2020. Tale irregolarità riguarda un debito contributivo maturato successivamente alla cessione del ramo d’azienda (le omissioni contributive risalgono al dicembre 2018 e ai mesi di gennaio, aprile, agosto, settembre, ottobre e novembre 2019) e, comunque, non riconducibile a tale cessione di ramo d’azienda (ha, in particolare, riferito che la cessione di ramo d’azienda riguarda la gestione di centri di accoglienza, ma il primo centro di accoglienza, quello di Gradisca di Isonzo, è stato avviato dalla cooperativa Per voi solo nel dicembre 2019). Inoltre vi è completa dissociazione tra la cooperativa Ekene e la cooperativa Per Voi, peraltro riscontrata da altre Prefetture nell’ambito delle verifiche conseguenti all’aggiudicazione di affidamenti similari. Infine ha aggiunto che la cooperativa Per Voi ha aderito, il 30/01/2023, alla definizione agevolata di cui alla L. n. 197/2022, art. 1, co. da 231 a 252. Tale circostanza vale, da sola, a sanare l’irregolarità del DURC. Né varrebbe opporre il principio di continuità dei requisiti generali, in quanto applicabile ai soli concorrenti e non a terzi soggetti, estranei alla gara.
4) La ricorrente ha quindi contestato, in via derivata, l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione dell’affidamento alla cooperativa Albatros e la segnalazione all’ANAC effettuata dall’intimata Prefettura ex art. 80, co. 12, d.lgs. n. 50/2016.
5) Costituitasi in giudizio l’intimata Amministrazione, con successiva memoria, ha preliminarmente eccepito: a) l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali; b) il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, avuto presente che la gara in questione. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
6) Alla camera di consiglio del 7 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. Il gravame della cooperativa Ekene è stato quindi rigettato da questo Tribunale con la sentenza n. 2309/2023 del 10/07/2023, pronunciata ai sensi degli articoli 60 e 120 cod. proc. amm. Tuttavia con la sentenza n. 621/2023 del 28/09/2023 il C.G.A.R.S., Sez. Giurisdizionale, ha rilevato la violazione del suddetto art. 60 cod. proc. amm., dal momento che il Collegio non ha dato nel corso della camera di consiglio espresso avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Di talché ha annullato la sentenza di questo Tribunale.
7) Con atto di riassunzione ritualmente proposto dalla parte ricorrente in data 07/11/2023 il giudizio è stato nuovamente incardinato dinanzi il T.A.R.S. Palermo e chiamato all’udienza pubblica del 21/02/2024. Ascoltati i difensori delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
8) In limine il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi da quanto già statuito da questo Tribunale sulle eccezioni preliminari formulate dalla difesa erariale, le quali non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto alla violazione del principio di sinteticità (art. 3, cod. proc. amm.; art. 13-ter, disp. att., cod. proc. amm.), è noto al Collegio che in giurisprudenza è stato affermato che il giudice è obbligato a non tenere conto delle parti eccedenti i limiti dimensionali (C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., decreto 04/04/2023, n. 104), e che talora è stata anche sostenuta l’inammissibilità di atti violativi dei principi di sinteticità (Cons. St., Sez. II, 17/02/2021, n. 1450). Cionondimeno, va dato atto che, in altre occasioni, al fine di non “sorprendere” le parti in una fase caratterizzata dall’assenza di una applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle conseguenze delle condotte violatrici del principio di sinteticità, e nel rispetto del principio di leale collaborazione (art. 2, comma 2, del cod. proc. amm.), è stato consentito alle parti di riformulare le difese nel rispetto dei limiti dimensionali, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti (Cons. St., Sez. VI, ordinanza 13 aprile 2021, n. 3006). Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b), del D.P.C.S. del 22/12/2016, il ricorso introduttivo in materia di appalti deve essere pari a non oltre 70.000 caratteri, corrispondenti a circa 35 pagine nel formato indicato dal successivo art. 8. Nel computo dei caratteri, ai sensi dell’art. 4 del suddetto D.P.C.S. sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto (epigrafe; indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità; individuazione dell’atto impugnato; il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente i 4.000 caratteri; l’indice dei motivi e delle questioni; le conclusioni dell’atto; le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge; la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; l’indice degli allegati; le procure; le relazioni di notifica). Ciò premesso, è fuor di dubbio che il ricorso, anche tenuto conto delle esclusioni di cui all’art. 4, cit., consta di ben più di 70.000 caratteri e che, pertanto, esso è stato redatto in violazione del principio di sinteticità, come compiutamente declinato dalla normativa di attuazione. Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale profilo non sia determinante nel caso di specie, tenuto conto che l’infondatezza del ricorso consente di prescindere tanto da una dichiarazione di inammissibilità dello stesso, quanto da un ordine istruttorio volto ricondurre il ricorso all’interno dei limiti dimensionali normativamente previsti. Quanto al lamentato difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, è sufficiente rilevare in primo luogo che lo stesso resistente ha dato atto della circostanza che la Prefettura è pur sempre un’articolazione periferica dello stesso, peraltro in coerenza con il dettato normativo primario (art. 11, d.lgs. n. 300/1999) e secondario (art. 1, D.P.R. n. 180/2006). In secondo luogo l’eccezione è comunque irrilevante nel caso di specie. L’eventuale errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio deve essere notificato comporta semplicemente la rimessione in termini della parte ai fini della notificazione corretta (art. 4, L. n. 260/1958), comunque avvenuta nel caso di specie, avuto presente che il ricorrente ha comunque agito anche contro la Prefettura di Caltanissetta.
9) Nel merito in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali il Collegio ritiene opportuno esaminare per primo il motivo di gravame pertinente le irregolarità previdenziali, il quale si dimostra infondato per le considerazioni che seguono. Ai sensi dell’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016, la commissione di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, comporta l’esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto. Sono considerate tali le violazioni in materia contributiva e previdenziale quando siano ostative al rilascio del D.U.R.C. L’applicazione del suddetto comma è esclusa «quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande». Da tale disposizione discende che la mancanza di un D.U.R.C. regolare, così come la certificazione negativa, comporta una presunzione legale, iuris et de iure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante a estromettere il concorrente dalla procedura di evidenza pubblica, senza poterne sindacare nel merito il contenuto. Tale gravità non viene meno per effetto della postuma sanatoria della posizione contributiva, avuto presente che, da un lato, l’impresa deve conservare per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante tale situazione di regolarità; e che, in ogni caso, le procedure di invito alla regolarizzazione operano sul piano dei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, e non anche con riguardo al rapporto con la stazione appaltante, come del resto espressamente previsto dall’ultimo periodo dell’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016, poc’anzi citato (cfr. Cons. St., Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 833). Articolo, quest’ultimo, non derogato dalle disposizioni che hanno introdotto la procedura di estinzione di cui agli artt. 1, co. 231 a 252, L. n. 197/2022, a cui ha fatto ricorso la cooperativa Per Voi. Proprio in materia di D.U.R.C., anzi, l’art. 1, co. 240, lett. g), L. n. 197/2022, prevede l’applicazione dell’art. 54, D.L. n. 50/2017, conv. con modificazioni, dalla L. n. 96/2017. Tale ultima disposizione prevede la possibilità del rilascio del D.U.R.C. in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi a seguito della dichiarazione del debitore di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata, fermo restando l’annullamento del D.U.R.C. medesimo in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme oggetto di dilazione. I suddetti principi trovano applicazione anche in caso di cessione o affitto di ramo d’azienda. In tale ipotesi vi è una sostanziale continuità tra i due soggetti imprenditoriali, con applicazione del principio ubi commoda, ibi incommoda: «il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente, dunque anche sotto il profilo delle eventuali condotte che possono integrare il grave illecito professionale. In siffatta direzione, “la continuità imprenditoriale tra l’affittuario e l’affittante risulta insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell’azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato (cessionario) abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470)» (Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2023, n. 388).
Tanto premesso in termini generali, va evidenziato che nel caso di specie è indubbio che:
– come rilevato nel provvedimento di esclusione, tra la cooperativa Ekene e la cooperativa Edeco (oggi cooperativa Per Voi) sono intercorsi tanto un acquisto di ramo d’azienda (risalente al dicembre 2020), quanto un contratto di affitto di ramo d’azienda (risalente al gennaio 2021);
– il D.U.R.C. della cooperativa Per Voi è risultato irregolare.
L’irregolarità del D.U.R.C., come anticipato, è causa, anche nei rapporti derivanti da una cessione o (da un affitto) di ramo d’azienda, di esclusione della concorrente, salva l’ipotesi della prova di una completa cesura tra le gestioni. Prova tutt’altro che fornita nel caso di specie, avuto presente che la cooperativa ricorrente ha sostanzialmente argomentato in ordine alla (pretesa) non riferibilità delle omissioni contributive alla cessione del ramo d’azienda, avuto presente che si tratta di omissioni realizzate in epoca antecedente all’avvio delle attività oggetto di cessione e dell’alterità soggettiva tra i membri del consiglio di amministrazione della odierna cooperativa Per Voi al momento delle violazioni e i membri del consiglio di amministrazione della cooperativa Ekene. Tali argomenti non colgono nel segno. Anzitutto, come risulta dal riepilogo del debito contributivo prodotto dalla ricorrente (cfr. all. 29 di parte ricorrente), al momento della cessione del ramo d’azienda la cooperativa Edeco (oggi Per Voi) aveva ricevuto l’avviso di addebito del 27 febbraio 2020. Nel dicembre 2020, come emerge dal contratto di cessione di ramo d’azienda, la rappresentante legale della cooperativa Edeco era la sig.ra Carraro Annalisa che, già all’epoca, era (com’è tuttora) vice-presidente del consiglio di Amministrazione della cooperativa Ekene (cfr. le visure in atti). La sig.ra Carraro Annalisa ancora, era amministratore delegato dell’allora cooperativa Edeco con ampi poteri di rappresentanza già nel 2018, periodo in cui sono state compiute molte delle contestate irregolarità contributive (cfr. la visura storica prodotta dalla ricorrente). Dalle superiori considerazioni discende che le irregolarità contributive in questione non solo fossero ben note alla dirigenza della cooperativa Ekene (coincidente, nella persona della sig.ra Carraro Annalisa, con quella dell’allora cooperativa Edeco), ma che le stesse sono state commesse in un momento in cui vi era una piena continuità soggettiva tra le due cooperative.
Due ulteriori considerazioni militano in favore dell’infondatezza della pretesa dissociazione. In primo luogo, come argomentato dalla resistente Amministrazione, l’istanza di accesso agli atti del 7 dicembre 2022 della cooperativa Ekene ha visto quali delegati i menzionati Borile Simone e Felpati Sara. Il primo è liquidatore e rappresentante della cooperativa Per Voi; la seconda è stata consigliere della suddetta cooperativa (seppur cessata dal 24 febbraio 2021), nonché consigliere della Ekene sino alla cessazione del 5 gennaio 2022. Non si comprende, allora, per quale motivo la cooperativa ricorrente avrebbe dovuto delegare all’accesso i soggetti sopra indicati laddove tra la cooperativa Ekene e la cooperativa Per Voi vi fosse – come sostenuto dalla ricorrente – una totale dissociazione.
In secondo luogo, la ricorrente non ha prodotto il contratto di affitto di ramo d’azienda del gennaio 2021, di cui pure non ha contestato l’esistenza, rendendo in tal modo incompleta la prova del fatto che le contestate irregolarità contributive – anche a voler prescindere dalla contiguità soggettiva delle due cooperative – siano afferenti a rapporti del tutto estranei anche al contratto di affitto di ramo d’azienda.
Passando alla questione dell’intervenuta richiesta di definizione agevolata, si consideri quanto segue.
Come anticipato, l’ultimo periodo dell’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016, esclude l’applicazione dei precedenti periodi laddove sia intervenuta l’estinzione del debito previdenziale, ove perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Nel caso di specie, l’istanza di adesione alla definizione agevolata è del gennaio 2023, quindi ben successiva persino all’aggiudicazione (risalente all’ottobre 2022). Essa risale, a ben vedere, a un momento che non solo è ampiamente successivo a quello normativamente previsto ma, persino, a un momento in cui – intervenuta l’aggiudicazione all’esito delle complesse vicende che hanno caratterizzato l’affidamento in questione – era più che plausibile che l’Amministrazione svolgesse sulla cooperativa ricorrente (e sulla sua dante causa in ordine alla cessione e all’affitto di ramo d’azienda) i controlli di cui all’art. 80, co. 6, d.lgs. n. 50/2016.
Da ultimo, anche le contestazioni sulla violazione dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, non colgono nel segno. L’Amministrazione resistente ha infatti dato compiutamente atto, nel provvedimento impugnato, della gravità della mancanza di un D.U.R.C. regolare, con la conseguente presunzione di gravità delle violazioni previdenziali. È principio acquisito in giurisprudenza che il contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 10-bis, cit., non si deve tradurre, per l’Amministrazione, nell’onere di confutare punto per punto le argomentazioni del privato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente sufficiente a giustificare l’adozione dell’atto impugnato (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 5 aprile 2023, n. 3508; Cons. St., sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3283), come avvenuto nel caso di specie.
10) È orientamento pacifico in giurisprudenza che, in caso di provvedimenti plurimotivati, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022n, n. 899; Cons. St., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200). Di talché risultano improcedibili per carenza d’interesse dli ulteriori profili di gravame.
11) Le spese seguono la soccombenza. Perciò sono poste a carico della società ricorrente e liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato ed in parte improcedibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione costituita in giudizio delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Mario Bonfiglio | Guglielmo Passarelli Di Napoli | |
IL SEGRETARIO