Pubblicato il 05/01/2024

N. 00015/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00037/2021 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2021, proposto da
Sport Management S.p.a. in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituito con la Paolo Barchi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rosignano Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Gualersi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– delle note pec del Comune di Rosignano Marittimo: del 21.04.2020; del 15.05.2020 avente ad oggetto “Recesso per giusta causa contratto di concessione gestione Piscina Comunale sita in Vada Località La Mazzanta stipulato in data 29/11/2016”; del 09.06.2020 prot. n. 23476; del 09.07.2020 prot. n. 29225; del 07.09.2020 prot. n. 37816;

– del decreto n. 1905 del 28.10.2020, trasmesso a mezzo pec in data 29.10.2020 con il quale l’Amministrazione decretava la risoluzione del contratto di concessione di servizio per la gestione della piscina comunale sita in Vada, località La Mazzanta per la durata di anni 9, tra il Comune di Rosignano Marittimo e il R.T.I. tra la Sport Management – capogruppo – e la Paolo Barchi s.r.l. – scadenza 28.11.2025;

– nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosignano Marittimo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Sport Management S.p.a. nel settembre 2016 si aggiudicava, in raggruppamento temporaneo con Paolo Barchi S.r.l., la procedura indetta dal Comune di Rosignano Marittimo per l’affidamento del servizio di gestione della piscina comunale, della durata di nove anni.

La concessione era sottoscritta il 29 novembre 2016, quando l’esecuzione del contratto aveva già avuto inizio in via d’urgenza.

Il 3 aprile 2020, la concessionaria comunicava peraltro la sospensione delle attività sportive e la chiusura dell’impianto, stante il diffondersi dell’epidemia da Covid-19. La chiusura veniva contestata dal Comune, che sollecitava la riapertura della piscina nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Seguiva uno scambio di corrispondenza fra le parti, momentaneamente interrotto dall’emanazione del d.P.C.M. 9 marzo 2020, che disponeva la chiusura degli impianti natatori sul territorio nazionale.

Con nota del 6 aprile 2020, la Sport Management dichiarava quindi di voler recedere dalla concessione in ragione dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni a proprio carico. Il Comune invitava la concessionaria a rivedere le proprie determinazioni, dichiarandosi disponibile a valutare ogni possibile strumento per giungere al riequilibrio contrattuale.

I successivi contatti fra le parti non portavano a alcun risultato. L’odierna ricorrente, pertanto, confermava il proprio recesso con nota del 14 maggio 2020, alla quale, secondo la prospettazione di Sport Management, sarebbe seguita a distanza di un giorno l’accettazione del Comune.

Alcune settimane dopo il preteso perfezionamento del recesso, lo stesso Comune, contraddicendosi, avrebbe dapprima sollecitato la ricorrente a formulare una proposta di rimodulazione del contratto, per poi proporre la revisione del contributo annuale a proprio carico, minacciando in difetto la risoluzione per inadempimento della concessione.

Sport Management, con missiva del 20 luglio 2020, respingeva ogni addebito e invitava la controparte ad addivenire, semmai, ad una risoluzione consensuale.

All’esito di ulteriori scambi, il Comune adottava infine il decreto dirigenziale n. 1965 del 28 ottobre 2020, con il quale pronunciava la risoluzione del contratto di concessione in danno del concessionario.

1.1. Il decreto n. 1965/2020 e gli atti ad esso presupposti, meglio indicati in epigrafe, formano oggetto dell’impugnazione proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che si affida in diritto a quattro motivi.

1.2. Si è costituito per resistere al gravame il Comune di Rosignano Marittimo.

1.3. Con sentenza n. 942 del 19 luglio 2022, la Sezione, accogliendo l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’amministrazione resistente, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

La decisione è stata tuttavia annullata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4086 del 21 aprile 2023, che ha rimesso il giudizio al T.A.R. ai sensi dell’art. 105 co. 1 c.p.a..

1.4. La causa, riassunta dalla società Sport Management, è stata infine discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 7 dicembre 2023, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche.

2. La controversia nasce dall’impugnativa del decreto dirigenziale con cui il Comune di Rosignano Marittimo ha disposto la risoluzione, in danno del concessionario, del contratto di concessione del servizio di gestione della piscina comunale, affidato alla ricorrente Sport Management S.p.a. in forza di aggiudicazione del 21 settembre 2016.

Come riferito in narrativa, il giudizio è stato riassunto dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 105 c.p.a. a seguito della riforma in appello della sentenza n. 942/2022, con la quale il T.A.R. aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

2.1. In via pregiudiziale, il Comune resistente reitera l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse già formulata con le difese iniziali, per non avere la ricorrente impugnato, insieme col decreto di risoluzione, il primo atto col quale il Comune aveva chiesto una rimodulazione del sinallagma contrattuale, negando implicitamente ma inequivocabilmente al concessionario l’efficacia immediata della propria dichiarazione di recesso.

Reitera, altresì, l’eccezione subordinata di improcedibilità per effetto della mancata impugnativa del sopravvenuto decreto dirigenziale n. 1290 del 31 maggio 2022, con cui il Comune, sul presupposto della precedente risoluzione, ha accertato l’impossibilità di rilasciare al concessionario il certificato di regolare esecuzione del contratto e deliberato di richiedere allo stesso concessionario l’importo di 390.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni da grave inadempimento.

Le eccezioni sono infondate.

La richiesta di rinegoziare il contratto, rivolta dal Comune alla concessionaria, è atto tipicamente endoprocedimentale, i cui effetti sono incorporati e assorbiti dal decreto di risoluzione. L’impugnativa di quest’ultimo implica, pertanto, la contestazione di tutte le valutazioni operate dal Comune, ivi compresa quella che aveva condotto a negare efficacia al recesso unilateralmente esercitato dalla ricorrente ed a sollecitare la rimodulazione del sinallagma (del resto, i motivi di ricorso sono imperniati, come si vedrà, sulla pretesa contraddittorietà del comportamento del Comune, che dapprima avrebbe preso atto del recesso, salvo poi compulsare il concessionario affinché proseguisse nella gestione del servizio, anche in violazione dei propri doveri di buona fede e dell’altrui affidamento).

Quanto alla mancata impugnazione del decreto dirigenziale n. 1290/2022, è lo stesso Comune a riconoscere che esso è stato adottato sul presupposto della pregressa risoluzione del rapporto concessorio, rispetto alla quale presenta un contenuto meramente confermativo. I profili innovativi riguardano, infatti, le iniziative conseguenti alla risoluzione, vale a dire la definizione degli addebiti a carico del concessionario finalizzata alla quantificazione dei danni risarcibili, e non certo alla sussistenza di un inadempimento idoneo a supportare la risoluzione: se così non fosse, dovrebbe concludersi che la declaratoria di risoluzione è stata pronunciata dal Comune prima di aver accertato l’inadempimento del concessionario, il che è contraddetto dal contenuto dell’impugnato decreto n. 1905/2022, che identifica l’inadempimento con la cessata esecuzione del servizio, rinviando poi a successive valutazioni la definizione dei profili patrimoniali inerenti la cessazione del rapporto.

Occorre peraltro precisare che, con la memoria difensiva depositata il 6 novembre 2023, la ricorrente ha dichiarato di non avere ulteriore interesse al reintegro nella concessione, ma unicamente alla declaratoria di illegittimità della risoluzione pronunciata dal Comune, stante l’insussistenza di un inadempimento imputabile al concessionario.

2.2. Nel merito, con il primo motivo di impugnazione è dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per avere il Comune di Rosignano Marittimo disposto la risoluzione del contratto senza dare la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. La nota comunale del 7 settembre 2020, che avrebbe dovuto assolvere a tale funzione, rappresenterebbe infatti ad avviso della società ricorrente il momento di più alta confusione dell’intera vicenda, “un vero monumento all’incertezza amministrativa”, non consentendo di comprendere le intenzioni dell’amministrazione procedente.

Il motivo è infondato.

Che la risoluzione del rapporto concessorio disposta dal Comune resistente implichi la spendita di poteri autoritativi è stato statuito, oramai irretrattabilmente, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4086/2023, che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.

L’obbligo di dare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è funzionale a sollecitare il contraddittorio con gli interessati e, nel disegno della legge n. 241/1990, rappresenta il primo e decisivo snodo cui è subordinato il legittimo esercizio del potere autoritativo. Nondimeno, esso non va osservato in maniera meccanicistica e, per giurisprudenza da tempo consolidata, può considerarsi assolto se la conoscenza della pendenza del procedimento sia comunque intervenuta e l’interessato sia stato messo in condizione di interloquire – ed abbia effettivamente interloquito – con l’amministrazione procedente, trovando piena applicazione il principio del raggiungimento dello scopo (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6687; id., sez. V, 22 luglio 2019, n. 5168; id., sez. III, 9 aprile 2018, n. 2148).

Tanto premesso, nel caso in esame non è discutibile che la nota comunale del 4 settembre 2020 (doc. n. 5 di parte ricorrente, cui per errore il foliario attribuisce la data del 7 settembre) presenti il carattere formale e sostanziale della comunicazione di avvio del procedimento poi conclusosi con la declaratoria di risoluzione della concessione. Pur contenendo (anche) l’intimazione al rilascio dell’impianto sportivo e l’invito a trasmettere la documentazione inerente l’attività svolta dal concessionario, essa in prima battuta illustra l’oggetto delle verifiche in corso, da parte del Comune, circa la validità del recesso esercitato dal concessionario stesso e, soprattutto, circa la possibilità di pervenire alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, essendo la volontà dell’amministrazione quella di attribuire la corretta veste giuridica alla cessazione anticipata del rapporto.

Coerentemente con tale volontà, la nota del 4 settembre contiene altresì – in conformità a quanto stabilito dall’art. 10 della legge n. 241/1990 – l’invito al concessionario a trasmettere le proprie osservazioni in ordine ai fattori sopravvenuti che avrebbero giustificato il recesso, ovvero imposto la risoluzione. In particolare, all’odierna ricorrente il Comune ha chiesto non solo di documentare l’adempimento agli obblighi nascenti dalla concessione, ma anche l’entità delle perdite dovute a circostanze ad essa non imputabili, l’incidenza delle perdite medesime sull’equilibrio economico-finanziario della concessione, le ragioni della ritenuta inadeguatezza della proposta comunale di riequilibrio del contratto e della mancata formulazione di una proposta alternativa.

Si aggiunga che, sin dal momento in cui la ricorrente ha comunicato la chiusura precauzionale dell’impianto, fra le parti si era già instaurato un intenso contraddittorio culminato con la nota del Comune in data 9 luglio 2020, che preannunciava proprio l’intento di procedere alla risoluzione in danno a causa della mancata formulazione, da parte del concessionario, di una proposta di riequilibrio delle condizioni del contratto. Indipendentemente dalla fondatezza sostanziale degli addebiti mossi dal Comune, sulla quale si tornerà nel trattare i rimanenti motivi di ricorso, non è dunque possibile affermare che la partecipazione procedimentale di Sport Management non sia stata assicurata.

2.3. Con il secondo motivo, la ricorrente afferma di essere stata costretta a sospendere ogni attività a seguito del d.P.C.M. del 9 marzo 2020, che, fra le misure adottate per fronteggiare l’emergenza provocata dalla pandemia da Covid-19, aveva imposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale. Il recesso dalla concessione stipulata con il Comune di Rosignano Marittimo, esercitato da Sport Management con note del 6 aprile e del 14 maggio 2020, avrebbe costituito nulla più che uno dei possibili rimedi alla situazione così determinatasi, in alternativa alla revisione del piano economico-finanziario della concessione, come in casi analoghi riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e come inizialmente ammesso dallo stesso Comune nel prendere atto del recesso esercitato dal concessionario. A non comprendersi sarebbe la condotta successivamente tenuta dall’amministrazione resistente, la quale, sconfessando il proprio operato, avrebbe da ultimo rifiutato qualsiasi invito a un bonario componimento della vicenda, senza mai intervenire in autotutela sulla formale presa d’atto del recesso e senza neppure contestare (dinanzi al giudice ordinario) l’esercizio del diritto di recesso da parte del concessionario.

La censura non può trovare accoglimento.

Con la nota del 6 aprile 2020, in atti, la società ricorrente ha comunicato il proprio “recesso per giusta causa in ragione dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a carico dello scrivente concessionario”, con riferimento alla concessione sottoscritta il 29 novembre 2016. A giustificazione del recesso, l’emergenza sanitaria in corso che aveva determinato la chiusura dell’impianto sin dal precedente mese di marzo.

L’esercizio del recesso è stato confermato con la successiva nota del 14 maggio 2020.

Come si vede, la comunicazione del 6 aprile risente di una certa confusione terminologica laddove accomuna l’esercizio del recesso all’eccessiva onerosità sopravvenuta delle presentazioni, che fonda semmai il diverso rimedio – di natura giudiziale – della risoluzione del contratto a norma dell’art. 1467 c.c..

Il recesso, com’è noto, forma invece oggetto di un diritto potestativo che ha la propria fonte nei principi dell’ordinamento, nella legge o nell’accordo delle parti.

Nella specie, la concessione inter partes consente il recesso del concessionario nell’ipotesi del mancato accordo sulla revisione del piano economico-finanziario per fatti non riconducibili al concessionario medesimo, come stabilito dall’art. 16, penultimo capoverso, del contratto, che riproduce in parte qua la disposizione di cui all’art. 165 co. 6 del d.lgs. n. 50/2016. Manca però la prova che la nota di Sport Management del 6 aprile 2020 sia stata realmente preceduta da una trattativa volta a riportare la concessione in equilibrio economico-finanziario (la stessa ricorrente parla di contatti informali, il cui contenuto non è in alcun modo documentato, mentre il Comune si limita a riconoscere l’esistenza di un contatto telefonico interlocutorio, volto a rivalutare la situazione e le iniziative da assumere); e, d’altro canto, le ragioni del recesso sono indicate dalla concessionaria nella sopravvenuta onerosità delle prestazioni e non nel fallimento di una rinegoziazione che, sebbene prospettata dal Comune, di fatto non risulta essere stata neppure tentata.

Per altro verso, la “presa d’atto” della volontà di recesso del concessionario, contenuta nella nota comunale del 15 maggio 2020, non equivale affatto al riconoscimento della sussistenza delle condizioni richieste dalla clausola appena ricordata: in senso contrario depone chiaramente il tenore stesso della nota, che sottolinea come la scelta di recedere sia stata presa dal concessionario nonostante la disponibilità, manifestata dal Comune, a valutare gli elementi del contratto su cui intervenire per ripristinare il corretto equilibrio sinallagmatico.

In altri termini, la presa d’atto – espressione non univoca e di per sé insuscettibile di essere interpretata come una sorta di accettazione dell’altrui recesso – si accompagna a una precisazione che, attestando il rifiuto del concessionario di trattare la revisione della concessione, sottintende da parte del Comune la volontà di negare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del recesso. Conseguentemente, dalla nota comunale del 15 maggio non può trarsi argomento per sostenere che il recesso si sia perfezionato ai sensi dell’art. 16 della concessione, ovvero in forza del reciproco consenso delle parti; con l’ulteriore conseguenza che, non avendo il Comune mai manifestato, neppure per implicito, la volontà di acconsentire allo scioglimento del rapporto per recesso del concessionario, il successivo avvio del procedimento per la risoluzione in danno della concessione non è censurabile sotto il profilo della contraddittorietà.

Sia pure nei limiti della cognizione incidentale della quale il giudice amministrativo dispone ex art. 8 c.p.a., deve in definitiva escludersi che, al momento dell’adozione del provvedimento qui impugnato, il recesso della ricorrente avesse già determinato lo scioglimento del rapporto. Per poter addivenire alla risoluzione, non vi era dunque alcuna necessità che il Comune provvedesse al previo ritiro in autotutela del consenso al recesso operato dal concessionario, consenso in realtà mai prestato.

2.4. Con il terzo motivo, Sport Management S.p.a. lamenta la violazione del dovere di buona fede e leale cooperazione gravante sul Comune nell’esecuzione del rapporto concessorio. Il Comune avrebbe compromesso l’interlocuzione aperta con la concessionaria, la quale, pur avendo comunicato la volontà di cessare la propria attività per eccessiva onerosità sopravvenuta, aveva partecipato alla riunione volta a individuare soluzioni capaci di contemperare le esigenze e gli interessi di entrambe le parti. In questa ottica, la già ricordata comunicazione del 4 settembre 2020 rappresenterebbe la summa della confusione ingenerata dall’incerta condotta amministrativa del Comune di Rosignano Marittimo, che, in ultima analisi, avrebbe frustrato l’affidamento legittimamente riposto dalla ricorrente nella presa d’atto della propria comunicazione di recesso.

Neppure tale censura può essere accolta.

Si è già osservato che la nota comunale del 4 settembre 2020 presenta un contenuto perfettamente comprensibile, ancorché composito, in essa coesistendo l’intimazione al rilascio dell’impianto in concessione, l’invito alla trasmissione dei documenti a comprova dell’adempimento degli obblighi a carico del concessionario e la comunicazione di avvio del procedimento per la verifica della correttezza del recesso e, se del caso, per la declaratoria di risoluzione del contratto.

A differenza di quel che sostiene la ricorrente, le iniziative assunte dall’amministrazione resistente e rese note all’interessata mediante la nota predetta appaiono del tutto lineari e consequenziali alla “presa d’atto” del recesso della concessionaria, che non costituisce acquiescenza o accettazione, ma esattamente il suo contrario (v. supra). Se così è, nessun affidamento tutelabile si configura in capo alla ricorrente, la quale, a fronte dell’atteggiamento del Comune, non poteva validamente contare sul proprio recesso per reputarsi sciolta dai vincoli nascenti dal rapporto concessorio.

Con riguardo al mancato contemperamento dei contrapposti interessi dei contraenti, la tesi della ricorrente è smentita dalla corrispondenza intercorsa fra le parti, che attesta il silenzio serbato da Sport Management dinanzi alle proposte di rinegoziazione formulate dal Comune e, soprattutto, conferma che la dichiarazione di recesso del 6 aprile 2020 e quella del 14 maggio successivo non sono state precedute, da parte della ricorrente, da alcun tentativo di riportare in equilibrio il contratto come prescritto dall’art. 16 della concessione e dall’art. 165 co. 6 d.lgs. n. 50/2016.

2.5. Con il quarto motivo, la ricorrente nega di avere cessato unilateralmente l’esecuzione contrattuale e di essersi sottratta al contraddittorio con il Comune, e rivendica il legittimo esercizio del diritto di recesso dinanzi all’inadeguata proposta di riequilibrio economico-finanziario della concessione formulata dalla controparte. Anche i presunti inadempimenti contestati dal Comune e asseritamente maturati in epoca anteriore alla chiusura dell’impianto sarebbero insussistenti, ciò che renderebbe del tutto arbitraria la risoluzione in danno del rapporto.

Il motivo non coglie nel segno.

Innanzitutto, occorre chiarire che le ragioni della risoluzione disposta dal Comune resistente sono da ricondursi in via esclusiva alla cessata esecuzione del contratto per iniziativa unilaterale del concessionario, seguita alla chiusura del 4 marzo e alla successiva dichiarazione di recesso del 6 aprile 2020. I precedenti inadempimenti/inesatti adempimenti/ritardi, dei quali il provvedimento impugnato dà conto, debbono intendersi menzionati solo in chiave di ricostruzione storico-cronologica delle vicende del rapporto concessorio, ma non formano oggetto di specifiche contestazioni, com’è confermato a posteriori dalla circostanza che ad essi non fa alcun cenno la comunicazione di avvio del procedimento (la richiesta di produrre i documenti relativi al pregresso adempimento delle obbligazioni nascenti dalla concessione, rivolta dal Comune alla ricorrente con la comunicazione del 4 settembre 2020, è da ritenersi strumentale alle verifiche sull’equilibrio economico-finanziario della concessione, non essendo accompagnata e non essendo stata seguita da specifiche contestazioni di inadempimento grave per fatti antecedenti alla chiusura del 4 marzo, tali da giustificare in via autonoma la risoluzione del contratto).

Circoscritto in tal modo il campo dell’indagine, deve ancora una volta rammentarsi che l’art. 16 della concessione subordinava il recesso del concessionario per fatti a lui non imputabili, e idonei a comportare lo squilibrio del sinallagma contrattuale, al mancato accordo delle parti sulla revisione del piano economico-finanziario della concessione.

La previsione ricalcava l’inciso di cui al penultimo periodo dell’art. 165 co. 6 d.lgs. n. 50/2016, e rifletteva dunque una regola generale relativa ai contratti pubblici di concessione, imperniata sul principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale oggi generalizzato dall’art. 9 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. n. 36/2023.

Il medesimo principio di conservazione ispirava altresì l’art. 216 co. 2 del d.l. n. 34/2020 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Decreto rilancio”), che completa il quadro normativo della fattispecie. L’art. 216 co. 2 cit., entrato in vigore il 19 maggio 2020, dettava disposizioni proprio in tema di impianti sportivi pubblici in concessione, prevedendo che, in ragione della sospensione delle attività sportive causata dall’emergenza pandemica, le parti dei rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici potessero concordare fra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo, alle parti era riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto. In sede di conversione, la legge n. 77/2020 ha esteso l’ambito di applicazione della revisione a tutti i rapporti in essere, e non più soltanto a quelli in scadenza entro il 31 luglio 2023.

Ai fini della decisione, quel che più interessa è che neppure il legislatore dell’emergenza ha ritenuto di attribuire al concessionario la facoltà di recedere ad nutum dal contratto, ma, attenendosi ai principi generali dell’istituto, ha subordinato lo scioglimento del rapporto al mancato raggiungimento di un accordo sulla rideterminazione delle originarie condizioni di equilibrio economico-finanziario. D’altronde, che lo scioglimento dei contratti in essere costituisse, nelle intenzioni del legislatore, un’ipotesi subordinata è confermato dal terzo comma dello stesso art. 162, che relativamente ai contratti di locazione aventi a oggetti impianti sportivi di proprietà privata prevedeva, quale primo rimedio alle chiusure causate dalla pandemia, il diritto del conduttore alla riduzione del canone locatizio.

Ribadito che il recesso avrebbe potuto essere esercitato dal concessionario nel solo caso di mancato accordo sulla revisione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, la società ricorrente non risulta aver instaurato con il Comune di Rosignano Marittimo alcuna trattativa volta a rinegoziare le condizioni del rapporto, nonostante gli inviti formulati in tal senso dal Comune (note del 21 aprile, 15 maggio, 9 giugno), cui ha fatto seguito la proposta comunale di incrementare il contributo annuale a carico dell’ente proprietario (nota del 7 luglio 2020). Questa è stata respinta da Sport Management perché “del tutto inadeguata” (nota del 20 luglio 2020), senza ulteriori spiegazioni e quando, oltretutto, il recesso era già stato esercitato.

Si avvalorano pertanto le conclusioni già raggiunte in ordine all’assenza delle condizioni per l’esercizio del recesso da parte della ricorrente, posto che pe potersi parlare di “mancato accordo” sulla revisione della concessione sarebbe stato perlomeno necessario l’avvio di una trattativa seria fra le parti, mentre il rifiuto della proposta comunale è rimasto sostanzialmente immotivato (nemmeno in giudizio la ricorrente ha allegato dati dai quali desumere, su basi oggettive, l’inadeguatezza della proposta e l’irrecuperabilità dell’equilibrio contrattuale).

Ne discende che non possono reputarsi giustificati l’anticipato rilascio dell’impianto e, a monte, la cessata esecuzione del contratto, tenuto anche conto degli obblighi di manutenzione e custodia che continuavano a gravare sul concessionario in costanza delle chiusure degli impianti disposte d’autorità per ragioni sanitarie. Le condotte della concessionaria, non supportate da un valido recesso, si sono tradotte di fatto nell’abbandono del servizio, che giustifica la risoluzione in danno pur nella particolare situazione occasionata dall’emergenza pandemica.

3. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO