Pubblicato il 04/03/2024
N. 00254/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00759/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Baldassarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Provincia di Pisa, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Antonietta Antoniani, Silvia Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio;
Provincia di Pisa – Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del provvedimento della Prefettura di Pisa – Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale – prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Società -OMISSIS-s.r.l. – Richiesta di permanere nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list)”, con correlato diniego “a procedere con l’iscrizione nella White List della -OMISSIS-s.r.l.”;
– nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile, fra cui, per quanto occorrer possa, la comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, Codice Antimafia della Prefettura di Pisa – Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale – prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificata alla Società -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.r.l. il 20/11/2023:
– della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa – Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile – prot. n. -OMISSIS-/2023, Adozione n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, non notificata alla società scrivente ma pubblicata in pari data nell’Albo Pretorio della Provincia di Pisa, avente ad oggetto “AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE, TRATTA MADONNA DELL’ACQUA – CISANELLO PISA: TRATTO FUNZIONALE TRA I NODI 1-2 (CUI: L80000410508202000025 – CUP: E61B16000170006 – CIG:9532901EC). MODIFICA SOGGETTIVA DEL RTI: DOTT. CARLO AGNESE SPA DI MILANO (CAPOGRUPPO) – IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI & FIGLIO S.P.A. DI PISA – GIULIANI PIERO S.R.L. DI PISA – RUP: ING. CRISTIANO RISTORI”;
– nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile, fra cui, per quanto occorrer possa, la comunicazione della Provincia di Pisa – Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile, notificata in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “Riscontro a Vs nota acquisita con prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Pisa e della Provincia di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società -OMISSIS- s.r.l. – attiva nel settore dell’estrazione e della commercializzazione di materiali inerti – ha chiesto l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia adottata in data -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia di Pisa, con cui la medesima società è stata interdetta ai sensi e agli effetti degli artt. 84, 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011.
Tale provvedimento è stato adottato in risposta alla richiesta del -OMISSIS-, da parte della società -OMISSIS- s.r.l., di essere iscritta alla c.d. white list (cioè l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa).
In particolare, la Prefettura di Pisa, dopo aver comunicato, ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011, l’esistenza di motivi ostativi al mantenimento della iscrizione nella white list ed aver sentito le persone interessate, ha adottato il provvedimento interdittivo in esame specie alla luce del decreto del -OMISSIS-, con il quale il GUP del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il rinvio a giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, i quali, attraverso le società -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., secondo i capi d’imputazione, avrebbero partecipato ad un cartello di imprese, coordinato da esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese, con l’intento di realizzare un sistema finalizzato alla turbativa di aste pubbliche per eliminare la libera concorrenza e aumentare la possibilità di aggiudicarsi le gare.
Peraltro, ha osservato la Prefettura, la figura di -OMISSIS- -OMISSIS- era comparsa nell’ambito di un’ulteriore indagine penale della DDA di Firenze, essendo emerso, da alcune intercettazioni ambientali, come quest’ultimo fosse legato da rapporti di conoscenza di vecchia data con -OMISSIS-, già condannato a 22 anni di reclusione per omicidio plurimo aggravato, commesso in contesto ‘ndranghetista. Da ciò il riscontro che i legami di -OMISSIS- -OMISSIS- con la cosca calabrese fossero assai risalenti e consolidati.
Inoltre, già il -OMISSIS-, il Prefetto di Pisa, per i medesimi fatti divenuti poi oggetto del detto rinvio a giudizio, aveva emanato una informazione antimafia a carattere interdittivo nei confronti della -OMISSIS- s.r.l., della -OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS-s.r.l. in quanto socia di maggioranza della stessa -OMISSIS- s.r.l. .
La -OMISSIS- s.r.l. era stata poi sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito del sequestro preventivo adottato, ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Poco dopo, dunque, l’interdittiva antimafia era stata aggiornata in senso liberatorio dal Prefetto nei confronti di -OMISSIS- s.r.l., su richiesta dello stesso amministratore giudiziario e la stessa era stata quindi riammessa alla white list (tale iscrizione è stata poi rinnovata fino al 2023).
Oltre a ciò, la Prefettura ha messo in luce l’assetto delle società riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, evidenziando che, in data -OMISSIS-, la -OMISSIS- s.r.l. aveva incorporato tramite fusione l’-OMISSIS-s.r.l. e la -OMISSIS- s.r.l.; peraltro, la -OMISSIS- s.r.l. era a sua volta interamente controllata dalla -OMISSIS-s.r.l., il cui capitale sociale era stato suddiviso fra tre persone fisiche: – -OMISSIS–OMISSIS-: 34% delle quote di capitale; – -OMISSIS–OMISSIS-: 33%; – -OMISSIS–OMISSIS-: 33%, e ciò dopo che -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, proprio in prossimità del citato rinvio a giudizio, avevano ceduto ai primi le quote in loro possesso.
Rimaneva quindi il fatto che la società -OMISSIS- s.r.l., nonostante i passaggi di quote effettuati medio tempore, fosse riconducibile ad un unico gruppo familiare discendente da Giuseppe -OMISSIS-, fondatore dell’azienda.
A sostegno del ricorso principale la società -OMISSIS- ha quindi articolato le seguenti censure:
– “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 per mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva”; il contraddittorio procedimentale non sarebbe stato rispettato, in quanto il Prefetto nella comunicazione preventiva inviata a -OMISSIS- s.r.l. non avrebbe indicato con completezza “gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa” posti a fondamento del successivo provvedimento di interdittiva. Con tale comunicazione infatti il Prefetto nulla avrebbe detto in ordine al procedimento n. -OMISSIS- DDA Firenze (Operazione Calatruria), che – secondo quanto scritto nel provvedimento finale – avrebbe “messo in evidenza gli stretti legami di -OMISSIS- -OMISSIS- con alcuni esponenti del crimine organizzato calabrese, operanti sul territorio toscano”. Peraltro, tale circostanza sarebbe l’unico fatto nuovo – astrattamente sintomatico di un asserito tentativo di infiltrazione mafiosa – successivo all’ultimo rinnovo (del -OMISSIS-) da parte della Prefettura di Pisa, dell’iscrizione della -OMISSIS- s.r.l. nella white list;
– Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 comma 2, lett b, DPCM 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24/11/2016. Motivazione lacunosa e contraddittoria; travisamento dei fatti e dei presupposti; non essendo ravvisabile alcun tentativo di infiltrazione mafiosa finalizzato a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, in quanto le persone su cui si sarebbe appuntata l’attenzione del Prefetto di Pisa sarebbero ad oggi del tutto estranee all’azienda, non avendo cariche di amministrazione e non possedendo (direttamente o indirettamente) quote della -OMISSIS- s.r.l. e/o della capogruppo -OMISSIS-s.r.l. . Inoltre, l’unica imputazione formulata a carico di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS–OMISSIS- sarebbe quella del reato di turbativa d’asta, e il processo si avvierebbe verso una pronuncia di prescrizione;
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b), DPCM 18/04/2013, come aggiornato con DPCM 24/11/2016, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 92 ter e dall’art. 94 bis del D.Lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere. Motivazione lacunosa e contraddittoria; il Prefetto non avrebbe contemperato le finalità perseguite dal legislatore con la normativa antimafia e il diritto di iniziativa economica privata riconosciuto e garantito anche dalla Costituzione (art. 41 Cost.), non avendo neppure preso in considerazione la possibilità di adottare un provvedimento di minore impatto, valorizzando l’istituto della prevenzione collaborativa.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Pisa si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso producendo una relazione con allegata documentazione.
All’udienza in camera di consiglio del 7 settembre 2023 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensiva.
Nel frattempo la -OMISSIS- aveva depositato presso il Tribunale di Firenze – Sezione Misure di Prevenzione, la richiesta di applicazione del controllo giudiziario “volontario” dell’impresa ex art. 34-bis del d.lgs 159 del 2011, finalizzata alla nomina di un commissario giudiziale ed alla conseguente ed automatica reiscrizione della società nella c.d. white list.
Parallelamente, in data -OMISSIS-, la Provincia di Pisa, preso atto dell’interdittiva, aveva trasmesso alla -OMISSIS- quattro “Richieste di retrocessione e modifica RTI ex art. 48 co. 17 DLgs 50/2016” relative ad (altrettanti) appalti ove la società -OMISSIS- rivestiva il ruolo di mandataria in ATI. La richiesta di “retrocessione” avanzata dalla P.A. aveva riguardato anche l’appalto denominato “Appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo inerente i lavori di realizzazione della viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese, tratta Madonna dell’Acqua – Cisanello Pisa: tratto funzionale tra i nodi 1-2”, avente ad oggetto per l’appunto la progettazione ed esecuzione integrata della viabilità limitrofa al nuovo polo ospedaliero di Cisanello.
In data -OMISSIS-, il Tribunale di Firenze, con atto notificato alla società in data -OMISSIS-, ha disposto il controllo giudiziario su richiesta dell’impresa e di conseguenza, l’immediata “sospensione…degli effetti della informazione interdittiva antimafia ex art. 94 D.lgs 159/2011” nei confronti della -OMISSIS-.
L’intervenuto provvedimento è stato prontamente notificato dalla Cancelleria del Tribunale alla Prefettura di Pisa per la conseguente reiscrizione della società nella c.d. white list, che è stata quindi disposta con decorrenza dal -OMISSIS- e scadenza annuale.
In data -OMISSIS-, -OMISSIS- s.r.l. ha dunque chiesto alla Provincia di Pisa il proprio reintegro negli appalti rispetto ai quali la Provincia aveva intimato la “retrocessione” dell’impresa dal ruolo di mandataria in ATI. In particolare, tra di essi era compreso l’appalto per la viabilità del nuovo polo ospedaliero di Cisanello di cui sopra.
In data-OMISSIS-, la Provincia di Pisa ha respinto quest’ultima richiesta della -OMISSIS- s.r.l. sulla base della non continuità di quest’ultima nel possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad appalti pubblici.
Con tale comunicazione, inoltre, la Provincia rendeva noto alla -OMISSIS-, con riferimento all’appalto suddetto, dell’intervenuta Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, avente ad oggetto la modifica soggettiva del RTI, ove veniva individuata come capogruppo la società Dott. Carlo Agnese s.p.a. di Milano, oltre che l’Impresa Lavori Ing. Umberto Forti&Figlio s.p.a. di Pisa e la Giuliani Piero s.r.l. di Pisa quali mandanti, avendo i restanti membri del RTI manifestato la volontà di realizzare le opere sia pure con la modificazione soggettiva all’interno del RTI.
Pertanto, la -OMISSIS- s.r.l. con atto di motivi aggiunti notificato in data 30 ottobre 2023 alla Provincia e alla Prefettura di Pisa, ha impugnato anche la D.D. della Provincia di Pisa n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di approvazione del nuovo RTI modificato ex art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50/21016 e la nota del-OMISSIS- prot. n -OMISSIS-della Provincia di Pisa di diniego della reintegrazione di -OMISSIS- s.r.l. nell’appalto integrato inerente alla viabilità limitrofa al polo ospedaliero di Cisanello.
In particolare, la ricorrente ha dedotto, oltre all’invalidità derivata dal provvedimento d’interdittiva, la violazione dell’ art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto la motivazione, addotta dalla Provincia per giustificare il diniego del reintegro della -OMISSIS- nel RTI relativo all’appalto di cui trattasi, sarebbe fondata unicamente su un’errata lettura di una recente sentenza (n. 559 del 2023), con la quale il Consiglio di Stato avrebbe ribadito l’efficacia non retroattiva degli effetti sospensivi derivanti dall’intervenuta concessione del controllo giudiziario c.d. “volontario”, il quale, quindi, non consentirebbe di sanare la temporanea perdita dei requisiti verificatasi nel periodo compreso tra l’emissione di una interdittiva antimafia e la concessione della suddetta misura.
La ricorrente, basandosi su altra giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha tuttavia messo in luce che tale sentenza si riferirebbe alla perdita dei requisiti intervenuta nelle fasi di gara e di aggiudicazione, facendo salva la possibilità, per le società in controllo giudiziario volontario, di essere reintegrate negli appalti che siano già in corso di esecuzione, come nel caso di specie.
Si è costituita la Provincia di Pisa eccependo preliminarmente l’irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti, essendo i provvedimenti in questione relativi ad una procedura di affidamento di appalto pubblico e come tali impugnabili nel termine di trenta giorni in base al rito superaccellerato, ex artt. 120 e ss. c.p.a., vigente appunto per gli appalti; nonché l’inammissibilità dei medesimi motivi aggiunti per mancata notifica ad alcun controinteressato. Nel merito la Provincia di Pisa ha ribadito la correttezza del proprio operato.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 19 febbraio 2024, all’esito della discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è infondato per le ragioni che si passa ad esporre.
1.1. In orine al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che vi sia stato il pieno rispetto del contraddittorio procedimentale; essendo stata, infatti, correttamente eseguita l’audizione in contradditorio dei rappresentanti della -OMISSIS- s.r.l. – come da quest’ultimi richiesto, essendo stata acquista la documentazione prodotta, esaminate tutte le osservazioni proposte ed essendosi infine proceduto all’emanazione del provvedimento interdittivo dando conto e rispondendo ad ogni rilievo effettuato.
La circostanza che per cui nulla si sarebbe detto rispetto al procedimento n. -OMISSIS- DDA Firenze (Operazione Calatruria) nella sollecitazione al contraddittorio procedimentale, non sembra possa aver inficiato il diritto di difesa in seno al procedimento, trattandosi di un elemento rafforzativo della tesi della Prefettura sui rapporti dei -OMISSIS- con la ‘ndrangheta, non determinante né innovativo delle fondamentali e originarie ragioni di rigetto dell’iscrizione alla white list. Queste ultime si sostanziano infatti nella continuità nella gestione della -OMISSIS- s.r.l. da parte di soggetti appartenenti alla stessa stretta cerchia familiare coinvolta in procedimenti penali legati alla criminalità organizzata, e ciò alla luce dell’organigramma familiare e dell’architettura delle società riferibili ai -OMISSIS-, come indicato già nella comunicazione preventiva effettuata ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del d.lgs. n. 159 del 2011.
1.2. Quanto al secondo motivo, nel provvedimento impugnato sono stati ampiamente illustrati i motivi che ragionevolmente e secondo il criterio del più probabile che non, lasciano ritenere che la -OMISSIS- s.r.l. non sia immune da possibili condizionamenti da parte della criminalità organizzata.
1.2.1. Il provvedimento prefettizio impugnato è chiamato a dare attuazione a norme che attribuiscono al Prefetto un potere di valutazione discrezionale in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, costruendo quindi una fattispecie di pericolo, che non presuppone un accertamento con “certezza oltre ogni ragionevole dubbio”, come nell’ambito della responsabilità penale, bensì risulta integrata anche dalla verifica circa la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che possano far ritenere “più probabile che non” tale pericolo. Tutto ciò è giustificabile in funzione di scongiurare il pericolo della infiltrazione mafiosa nel tessuto economico. Si tratta di obiettivo di massima importanza, che giustifica un sistema fondato su di una fattispecie di pericolo, il quale deve però di necessità incontrare un limite invalicabile, per esigenze di tenuta del sistema di garanzie proprie dello Stato di diritto, volto a far sì che non si sconfini nel sanzionare semplici sospetti. Tale evenienza è scongiurata allorquando alla base dell’agire amministrativo vi siano seri ed univoci elementi fattuali dai quali sia possibile inferire (secondo la richiamata logica del “più probabile che non”) il tentativo di infiltrazione mafiosa (T.a.r. Toscana, IV sez., 2 novembre 2023, n. 994, che richiama Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).
1.2.2. Nel caso di specie, come indicato nel provvedimento del Prefetto, la società -OMISSIS- è stata già nel 2017 destinataria di misure interdittive, avendo poi ottenuto, su richiesta dell’amministratore giudiziario, l’aggiornamento liberatorio dell’interdittiva e l’ammissione nella white list.
Tuttavia, successivamente, le indagini della Procura di Reggio Calabria – dalle quali emergeva l’esistenza di un cartello controllato dalla criminalità calabrese, a cui avevano partecipato anche la -OMISSIS- e la -OMISSIS-controllate da -OMISSIS- -OMISSIS- tramite la -OMISSIS-in funzione di holding, con lo scopo di creare turbative d’asta ed eliminare la libera concorrenza e aumentare la possibilità di aggiudicarsi le gare – hanno trovato conferma, quanto alla loro solidità, nel decreto di rinvio a giudizio disposto dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria in data -OMISSIS-. In particolare, a -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- viene imputato il compimento di una serie di turbative d’asta in concorso con soggetti nei confronti dei quali è stata contestata l’aggravante di aver agito per agevolare la ‘ndrangheta calabrese.
1.2.3. Tale elemento – sopraggiunto rispetto alla reiscrizione della società nella white list – pare già di per sé sufficientemente idoneo a denotare il rischio di infiltrazione mafiosa nella società -OMISSIS-, come tipizzato dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui: “Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis…del codice penale…”.
1.2.4. Per giunta, nel procedimento -OMISSIS- DDA di Firenze (non riguardante i -OMISSIS-) è emerso il rapporto tra -OMISSIS- -OMISSIS- e persone oggetto d’indagine nel medesimo procedimento, riguardante turbative negli appalti pubblici toscani nel settore del movimento terra e della commercializzazione degli inerti, commesse in concorso con soggetti legati alla ‘ndrangheta. In particolare, dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP relativamente ad un’altra associazione diretta ad acquisire appalti pubblici, come indicato nel provvedimento impugnato, si ricaverebbe che -OMISSIS- -OMISSIS- si era incontrato con -OMISSIS-, condannato per omicidio commesso in contesto di ‘ndrangheta, che conosceva già da lungo tempo quando questi lavorava ad un distributore, emergendo inoltre, dal tenore dei dialoghi intercettati, come già ad allora risalisse l’accordo del primo con soggetti vicini alla criminalità organizzata diretto a “pianificare” le offerte formulate per la partecipazione alle gare.
Tale episodio confermerebbe la tesi della Prefettura circa l’esistenza di un contatto fra la famiglia -OMISSIS- e soggetti che si avvalgono della forza intimidatoria mafiosa per controllare la concorrenza nel detto settore degli appalti pubblici anche nel territorio toscano.
1.2.5. Infine, non sembra che possa aver rilievo, rispetto al rischio di condizionamento mafioso obiettivamente ricavabile dalle sopra esposte circostanze, l’avvenuta cessione delle quote di partecipazione ad opera di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, essenzialmente al padre -OMISSIS-(quote della società -OMISSIS-che controlla la -OMISSIS- srl), cessione tra l’altro effettuata nell’imminenza della richiesta di rinvio a giudizio (esattamente 17 giorni prima) e che all’evidenza – rimanendo la compagine societaria sempre composta da soggetti appartenenti alla famiglia -OMISSIS- – non può produrre una sostanziale discontinuità nella gestione societaria tale da rendere la -OMISSIS- s.r.l. immune da sospetti di permeabilità mafiosa.
1.2.6. A ciò si aggiunga che nel corso dell’audizione in contraddittorio dei responsabili dell’impresa che ha preceduto l’emanazione del provvedimento impugnato, è stato affermato dallo stesso -OMISSIS–OMISSIS-, a cui le quote sono state cedute, come sia sempre stato lui ad avere in mano la gestione effettiva dell’impresa, avente comunque un’organizzazione prettamente familiare. Risulta infatti che -OMISSIS- -OMISSIS-ha affermato: “con me l’azienda è decollata dal 1965 in poi nel settore di calcestruzzi, inerti, cave e appalti stradali, pubblici e privati, fino ad oggi sono ancora operativo per 12 ore al giorno. E sono ancora oggi operativo dalle prime ore del mattino sino a fine giornata. Ho sempre deciso io il bello e il cattivo tempo dell’azienda”. Con ciò confermando la non coincidenza tra tale gestione effettiva della società e la titolarità formale delle partecipazioni societarie.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che il Prefetto non avrebbe contemperato le finalità perseguite dal legislatore con la normativa antimafia e il diritto di iniziativa economica privata riconosciuto e garantito anche dalla Costituzione (art. 41 Cost.), non avendo neppure preso in considerazione la possibilità di adottare un provvedimento di minore impatto, valorizzando l’istituto della prevenzione collaborativa.
Anche tale censura è priva di fondamento, in quanto alla luce del suddetto quadro istruttorio, non v’era modo per la Prefettura di ritenere sussistente l’occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa; né comunque la società -OMISSIS- ha mai richiesto alla Prefettura di Pisa di valutare l’applicazione di tali misure meno restrittive, nemmeno nel colloquio successivo al preavviso di adozione del provvedimento interdittivo.
1.4. Per tali ragioni il ricorso principale deve essere respinto.
2. Venendo dunque all’esame del ricorso per motivi aggiunti.
2.1. Innanzitutto, appare infondata l’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla Provincia di Pisa, in quanto, nel caso di specie, gli atti da questa adottati non s’inseriscono nella fase procedurale di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., o comunque nel novero degli “atti delle procedure di affidamento”, di cui all’art. 120 c.p.a., essendosi ormai esaurita la fase di affidamento e trattandosi di atti successivi alla stipulazione del contratto (intervenuta il 30 giugno 2023) e perciò inerenti alla fase esecutiva, per la cui impugnazione trovano applicazione le regole del rito ordinario.
Il Consiglio di Stato (v. III sez., 26 gennaio 2017, n. 319) ha già avuto modo di chiarire, infatti, che nell’ipotesi di recesso conseguente all’informativa non vengono impugnati, unitamente all’informativa antimafia, atti inerenti alla procedura di gara, di cui all’art. art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., per i quali sussiste l’interesse pubblico specifico alla sollecita definizione delle relative controversie, sotteso alla disposizione che dimezza i termini processuali.
Secondo la sentenza citata: “La soggezione alla disciplina degli artt. 119 e 120 c.p.a. in tanto si giustifica in quanto venga in rilievo, e sia impugnato, un atto riconducibile all’esercizio (o al mancato) esercizio del potere di scelta, da parte dell’Amministrazione, in una procedura di gara.
Il potere di recedere dal contratto, in seguito all’emissione dell’informativa, è invece l’espressione di una speciale potestà amministrativa che compete alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, anche nella fase esecutiva del contratto, e non già del generale potere “selettivo” attribuitole dall’ordinamento per la scelta del miglior contraente.
La risoluzione pubblicistica del rapporto eccezionalmente riconosciuta alla stazione appaltante dall’art. 92, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, infatti, non costituisce propriamente l’oggetto o l’effetto di uno degli «atti delle procedure di affidamento», ma è il contenuto di un atto vincolato della stazione appaltante, la conseguenza necessitata, a valle, di una valutazione compiuta dal Prefetto, a monte, in ordine ad un requisito fondamentale richiesto dall’ordinamento per la partecipazione alle gare…”.
2.2. Ugualmente infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per l’asserita mancata sua notifica ad almeno un controinteressato.
Infatti, il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato alla Provincia di Pisa in quanto parte resistente, e alla Prefettura, la quale riveste la qualifica di controinteressata rispetto al petitum del ricorso per motivi aggiunti.
Invero, la Prefettura che ha adottato l’atto presupposto di interdittiva, cui è conseguito l’atto della Provincia di recesso dal rapporto contrattuale, può avere interesse a contraddire circa la pretesa di riammissione, in forza dell’intervenuto controllo giudiziario, della -OMISSIS- all’esecuzione dell’appalto pubblico, trattandosi di stabilire l’ampiezza della prevalenza degli effetti sospensivi del controllo giudiziario su quelli dell’interdittiva antimafia in un appalto in corso di esecuzione. In secondo luogo, la ricorrente ha prospettato, in sede di discussione orale, la possibilità di agire nei confronti della Prefettura per il risarcimento dei danni conseguenti anche alla mancata riammissione all’esecuzione dell’appalto da parte della Provincia.
2.3. Dunque il ricorso per motivi aggiunti non può essere dichiarato inammissibile essendo stato notificato ad un controinteressato; piuttosto, emergono dagli atti impugnati altri controinteressati, ovvero i partecipanti al RTI aggiudicatario, i quali potrebbero avere interesse a mantenere ferma la configurazione del raggruppamento come risultante in seguito all’estromissione della -OMISSIS-, o comunque vedrebbero mutata la loro funzione all’interno del raggruppamento per effetto dell’eventuale riammissione della -OMISSIS- all’esecuzione dell’appalto in questione.
Tali soggetti dunque sono parti necessarie del giudizio instaurato con i motivi aggiunti e devono essere chiamati a parteciparvi.
2.4. Per tali ragioni, respinte le eccezioni preliminari, occorre ordinare alla ricorrente, ai sensi dell’art. 49 del c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti al RTI affidatario dell’appalto integrato in questione, inerente alla viabilità limitrofa al polo ospedaliero di Cisanello, fissando il relativo termine perentorio e rimettendo la causa sul ruolo ai fini della trattazione del ricorso per motivi aggiunti.
3. Le spese di lite saranno liquidate con il provvedimento definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e non definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
– rigetta il ricorso principale;
– con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, rigetta le eccezioni preliminari formulate dalla Provincia di Pisa e ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti al RTI affidatario dell’appalto integrato di cui al medesimo ricorso, entro il termine perentorio del 22 marzo 2024;
– rimette la causa sul ruolo ai fini della trattazione del ricorso per motivi aggiunti e fissa l’udienza pubblica del 24 settembre 2024.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani | |
IL SEGRETARIO