Pubblicato il 29/03/2024

N. 00360/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01329/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2023, proposto da
Gardenia Società a Cooperativa Sociale, Cassiopea Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 984704676B, rappresentati e difesi dall’avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale dei Mille 50;

contro

Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza, non costituita in giudizio;

nei confronti

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arca Coop. Sociale, Coop. Sociale La Luce, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– della determinazione n. 1054 del 23.08.2023, con cui il Comune di Forte dei Marmi, tramite determinazione del Dirigente del 2° Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Demanio, Patrimonio, Manutenzioni e CUC, a seguito di procedura di gara europea aperta (CIG:984704676B), svolta in vigenza del D.Lgs. 50/2016, ha aggiudicato in via definitiva l”appalto dei «servizi educativi per l infanzia nidi comunali 6 36 mesi Moscardino e Madre Maria » di durata triennale con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, al Consorzio Leonardo servizi e Lavori s.c.c.s. s., che concorreva per l’impresa esecutrice Coop. La Luce;

– nonché per quanto occorrer possa del verbale n. 2 del 19 /07/2023, del verbale n. 3 del 28/07/2023 del verbale n. 4 del 07/08/2023 del verbale n. 5 del 11/08/2023. in cui si è proceduto a definire la graduatoria definitiva;

– di ogni atto lesivo presupposto, connesso e consequenziale anche s e di incognito contenuto e data;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d”appalto ove sottoscritto dal Comune resistente con la controinteressata in esito all”aggiudicazione, con ogni conseguente statuizione in ordine al subentro della ricorrente ex art. 122 d.lgs. 104/2010, nonché PER LA CONDANNA del Comune di Forte dei Marmi e/o della Centrale Unica di Committenza, per quanto di competenza, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente ex artt. 124 e 34 c.p.a. nei termini precisati nel ricorso.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi e del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2024 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1 – Nell’atto introduttivo del giudizio le società cooperative ricorrenti espongono, in fatto, quanto segue:

– il Comune di Forte dei Marmi ha indetto una gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi educativi per l’infanzia-nidi comunali, con durata triennale e opzione di rinnovo per un ulteriore triennio; la gara è retta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e si è svolta avvalendosi della centrale Unica di Committenza costituita tra lo stesso Comune di Forte dei Marmi e il Comune di Stazzema;

– sono state presentate, tramite la piattaforma Start, tre offerte da parte delle ricorrenti in costituendo RTI (con mandataria la Coop. La Gardenia), da parte del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori s.c.c.s. (per la consorziata Coop. La Luce) e da parte della Coop. Arca;

– ammessi i concorrenti alla procedura, in esito alla valutazione delle offerte tecniche, essi riportavano rispettivamente la Coop. Arca 57,08 punti, il Consorzio Leonardo 60,89 punti, il RTI Coop. Gardenia e Coop. Cassiopea 55,55 punti;

– valutate le offerte economiche si giungeva quindi alla seguente graduatoria finale: primo graduato il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori s.c.c.s. con 80,21/100 punti, seconda graduata la Arca coop. Sociale con 76,34/100 punti e terzo graduato il RTI La Gardenia s.c.s. Onlus – Cassiopea s.c.s. a rl con 75,55/100 punti;

– con determina n. 1054 del 23.08.2023 il Comune di Forte dei Marmi aggiudicava il servizio al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori s.c.c.s. per la consorziata esecutrice Cooperativa Sociale La Luce;

– la ricorrente ha quindi espletato accesso agli atti, evaso completamente solo in data 18.10.2023, e dall’esame delle offerte tecniche presentate dalle due concorrenti che la precedono in graduatoria ha evidenziato che entrambe hanno redatto l’offerta tecnica in difformità dalle prescrizioni contenute all’art. 15.1 del Disciplinare, dove si disponeva che “la relazione non potrà superare le 20 facciate formato A4 con carattere Arial 12. Ciascuna facciata non potrà contenere più di 25 righe. Tutte le parti del progetto che eccederanno il massimo delle pagine/righe consentite non saranno valutate dalla Commissione”;

– parte ricorrente evidenzia che l’offerta del Consorzio Leonardo – Cooperativa La Luce risulta di 21 pagine e quella della Cooperativa Arca di 25 pagine; rileva tuttavia la ricorrente che entrambe le controinteressate hanno redatto la relazione in orizzontale per recuperare spazio, quando in realtà il termine facciata è ordinariamente riferito alla pagina in verticale; trasformando in word i due pdf e ricopiando l’intero contenuto su pagine verticali, risulta secondo la ricorrente che l’offerta del Consorzio Leonardo supera il limite di 20 pagine di ben 9 pagine e l’offerta della Cooperativa Arca supera le 20 pagine di addirittura 19 pagine;

– peraltro, anche considerando legittime le pagine redatte in orizzontale, escludendo copertina e indice come di prassi, il Consorzio Leonardo ha comunque presentato una relazione di 21 pagine (e quindi con una pagina in più) e la Cooperativa Arca addirittura di 25 pagine (e quindi con 5 pagine in più), con le conseguenze che ne derivano;

– se la Commissione non avesse valutato i contenuti delle pagine eccedenti le 22 pagine (perché copertina e indice di norma non si conteggiano) delle relazioni delle due controinteressate, il RTI costituendo dalle due ricorrenti, sarebbe risultato aggiudicatario dell’appalto;

– non avendo avuto esito la richiesta di riesame, le ricorrenti propongono il presenta gravame.

2 – Le ricorrenti impugnano quindi gli atti di gara, come meglio in epigrafe indicati, formulando nei loro confronti un unico motivo di censura, articolato nei sensi che seguono:

– il concetto di facciata doveva intendersi nel senso standard, ovvero quello verticale e la Commissione avrebbe dovuto valutare solo le prime 20 pagine verticali (fatta eccezione per copertina e indice);

– “quanto al Consorzio Leonardo (v. offerta riportata in verticale, già epurata da copertina e indice – doc. 9bis), nelle pagine eccedenti la n. 20, se le facciate fossero state redatte in verticale, rientrerebbero l’ultima parte del paragrafo 2.3 e i paragrafi dal 3 in poi, con i seguenti effetti sul punteggio (cfr. ultima pag. del doc. 4): Paragrafo 2.3 (da pagina 18 a pagina 21) – 1,00 (sui 5,60 p.ti assegnati al criterio) Paragrafo 3 – 1.80 Paragrafo 4 – 1.89 Paragrafo 5 – 2 Paragrafo 6 – 2.40 Totale punti da sottrarre: 9.09 Tot. Punteggio Offerta 80.21 – tot. Punti da sottrarre 9.09 = 71.12 punti”;

– “quanto alla Coop. Arca (v. offerta riportata in verticale – doc. 10 bis), nelle pagine eccedenti la n. 20, se le facciate fossero state redatte in verticale, rientrerebbero i paragrafi dal 2.1 in poi, con i seguenti effetti sul punteggio (cfr. ultima pag. del doc. 4): Paragrafo 2.1 – 8.40 Paragrafo 2.2 – 5.60 Paragrafo 2.3 – 5.04 Paragrafo 3 – 1.89 Paragrafo 4 – 2.10 Paragrafo 5 – 1 Paragrafo 6 – 2.92 Totale punti da sottrarre: 26.95 Tot. Punteggio Offerta 76.34 – tot. Punti da sottrarre 26.95 = 49.39 punti”;

– in questo modo, dunque, l’offerta del costituendo RTI Gardenia e Cassiopea diventerebbe prima con punti 75,55;

– “anche considerando legittima la redazione delle offerte tecniche in senso orizzontale, comunque, per quanto riguarda l’offerta del Consorzio Leonardo: – a pag. 14 della versione orizzontale dell’offerta sono riportati schemi che se considerati come righe superano quelle ammesse dal Disciplinare di Gara, anche per la violazione del carattere imposto. Si tratta di metà del paragrafo dedicato al criterio di valutazione 2.1) dove il Consorzio ha totalizzato punti 9.96 (v. ultima pagina del doc. 4): il punteggio dovrebbe quindi considerarsi ridotto almeno della metà e quindi a soli 4.98 punti; – anche nella versione orizzontale, senza considerare copertina e indice, l’offerta tecnica del Consorzio, eccede di una pagina il limite delle 20 pagine prescritto dal Disciplinare di Gara. Nella pagina eccedente è contenuta una parte del paragrafo dedicato al criterio di valutazione 6.1) dove il Consorzio ha totalizzato punti 4,00 (v. ultima pagina del doc. 4): il punteggio dovrebbe quindi considerarsi ridotto, a stare contenuti, di 0,50 punti; Totale punti da sottrarre: 5,48 Tot. Punteggio Offerta 80.21 – tot. Punti da sottrarre 5.48 = 74.73 punti”;

– “quanto invece riguarda l’offerta della Coop. Arca, anche nella versione orizzontale, anche qui senza considerare copertina e indice, l’offerta tecnica, eccede di ben 5 pagine, il limite delle 20 pagine prescritto dal Disciplinare di gara. In tali 5 pagine eccedenti sono contenuti la maggior parte del paragrafo dedicato al criterio di valutazione n. 3, e gli interi paragrafi dedicati ai criteri di valutazione nn. 4, 5 e 6, con i seguenti inevitabili effetti sul punteggio (v. ultima pagina del doc. 4): Paragrafo 3 – 1.30 (sui 1,89 p.ti assegnati al criterio) Paragrafo 4 – 2.10 Paragrafo 5 – 1 Paragrafo 6 – 2.92 Totale punti da sottrarre: 7,32 Tot. Punteggio Offerta 76.34 – tot. Punti da sottrarre 7.32 = 69.02 punti”;

– anche in questo modo, dunque, l’offerta del costituendo RTI Gardenia e Cassiopea diventerebbe prima con punti 75,55.

3 – Parte ricorrente conclude quindi per l’aggiudicazione della gara a proprio favore o per la riedizione delle valutazioni delle offerte tecniche, previa sospensione, e con la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.

4 – Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Forte dei Marmi e il Consorzio Leonardo. Il Comune eccepisce l’inammissibilità delle censure avanzate nei confronti della seconda graduata, “atteso che nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, non consentirebbero al RTI di superare la prova di resistenza, in quanto, al limite le ricorrenti si qualificherebbero seconde ma mai prime”. Nella memoria dell’11 dicembre 2023 le ricorrenti evidenziano che nel primo disciplinare relativo a procedura successiva alla gara in contestazione il Comune di Forte dei Marmi ha specificato che le pagine della relazione devono essere considerate come facciate in senso verticale.

5 – Con ordinanza n. 578 del 2023 la Sezione respingeva la domanda incidentale di sospensione avanzata in ricorso.

6 – Nella memoria dell’11 marzo 2024 parte ricorrente stigmatizza il proprio l’interesse ad ottenere l’accoglimento delle censure svolte nei confronti della Coop. Arca (seconda classificata), ai fini della conseguente rideterminazione della graduatoria, con la collocazione del costituendo RTI ricorrente quantomeno in seconda posizione.

7 – La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 28 marzo 2024. Il presidente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione della possibile inammissibilità della domanda di scorrimento avanzata dalla ricorrente in memoria e non presente nel ricorso introduttivo del giudizio; parte ricorrente ha evidenziato di aver solo specificato la sussistenza dell’interesse anche in relazione alla sola posizione del secondo graduato e ha avanzato istanza di rinvio dell’udienza di discussione nell’attesa che il Comune di Forte dei Marmi evada l’istanza di accesso agli atti presentata dalla stessa ricorrente in data 11 marzo 2024 e volta ad acclarare la esatta esecuzione contrattuale da parte dell’aggiudicataria, evenienza fattuale avente rilevanza anche in ordine all’interesse di parte ricorrente ad ottenere la seconda posizione in graduatoria in funzione dell’eventuale scorrimento; le parti resistenti si sono opposte al rinvio; in esito alla discussione la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione anche in ordine alla richiesta di rinvio.

8 – Nell’atto introduttivo del giudizio il raggruppamento ricorrente, terzo graduato all’esito della procedura selettiva, contesta il punteggio conseguito dai due concorrenti che lo precedono in graduatoria, stigmatizzando la violazione da parte loro del disposto di cui all’art. 15.1 del Disciplinare di gara (secondo cui la relazione da presentare in seno alla procedura, illustrativa dei servizi offerti, non può superare le 20 facciate), con il risultato che non computando l’ampiezza aggiuntiva delle suddette relazioni esso sarebbe risultato aggiudicatario. La medesima tipologia di contestazione viene meglio specificate partitamente con riferimento all’operatore economico aggiudicatario e al secondo graduato e dovrà essere esaminata separatamente per ciascuno dei controinteressati. La tematica processuale inerente alla richiesta di rinvio della decisione, avanzata durante la discussione in pubblica udienza, verrà affrontata in sede di scrutinio dell’ammissibilità delle contestazioni mosse nei confronti della seconda graduata.

9 – Partendo dallo scrutinio della posizione dell’aggiudicatario Consorzio Leonardo, la contestazione che viene mossa attiene, in primo luogo, alla circostanza che il Consorzio (come anche il secondo graduato) ha redatto la relazione in orizzontale per recuperare spazio, mentre in realtà il termine facciata (utilizzato dal Disciplinare di gara) sarebbe ordinariamente riferito alla pagina in verticale. Cioè l’aggiudicatario e il secondo graduato avrebbero violato la disposizione di gara, laddove dispone che la relazione illustrativa dei servizi offerti non può eccedere le 20 facciate, poiché il termine facciata sarebbe da intendere come riferito alla pagina in verticale, così che l’aver invece i controinteressati utilizzato per la relazione pagine in orizzontale avrebbe avuto lo scopo di avere più spazio a disposizione, violando la disciplina di gara. Fatta tale premessa parte ricorrente procede ad una conversione delle relazioni dei controinteressati da pagine in orizzontale a pagine in verticale, evidenzia l’ampia eccedenza di pagine utilizzate da entrambe, conclude ponendo in evidenza che senza il computo delle pagine in eccedenza i controinteressati avrebbero avuto un punteggio inferiore a parte ricorrente, che sarebbe risultata aggiudicataria.

Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio come clausole che attengono al profilo redazionale dell’offerta, come quella la cui applicazione costituisce oggetto di contestazione nella specie, devono essere applicate con massima cautela, onde evitare che la prevalenza in gara di un’offerta sull’altra dipenda, non già dalla qualità dell’offerta stessa, bensì da un profilo formale attinente alla sua formulazione, ciò tanto più adesso in costanza di un principio di governo nella materia della contrattualistica pubblica come quello del risultato, ex art. 1 d.lgs. n. 36 del 2023. Su questa scia si poneva già la sentenza del Consiglio di Stato, III sez., pronunciata ante codice dei contratti pubblici del 2023, n. 4371 del 2021, che ha affermato come clausole di questo tipo devono essere applicate in senso restrittivo, avuto riguardo ai profili espressamente regolati dalla clausola di gara, valendo sul resto la libertà delle forme (devo cioè essere applicate “quanto alle prescrizioni previste, concernenti solo carattere, interlinea e numero di pagine, dovendo per ogni ulteriore e diverso profilo (ivi inclusa la contestata spaziatura fra i caratteri) valere il generalissimo principio della libertà di forma, rispondente all’ancor più generale favor libertatis del nostro ordinamento democratico”). Nel caso in esame l’art. 15.1 del Disciplinare di gara stabilisce che “la relazione non potrà superare le 20 facciate formato A4 con carattere Arial 12. Ciascuna facciata non potrà contenere più di 25 righe. Tutte le parti del progetto che eccederanno il massimo delle pagine/righe consentite non saranno valutate dalla Commissione”. Niente dice la norma di gara sull’orientamento della facciata (orizzontale/verticale), per cui sul punto è da ritenere sussistere il richiamato principio della libertà delle forme. La circostanza, posta in evidenza in giudizio da parte ricorrente, secondo cui nella prima gara successiva al presente contenzioso il Comune di Forte dei Marmi ha specificato che le facciate della relazione devono essere intese in senso verticale, conferma quanto sin qui esposto; con riferimento a quella successiva gara, essendo normato l’orientamento della facciata, esso sarà vincolate per i concorrenti, mentre non potrebbe esserlo in gara nella quale mancava una regolazione specifica sul punto.

10 – Sempre con riferimento alla posizione del Consorzio Leonardo, parte ricorrente evidenzia che, comunque, l’aggiudicatario ha violato le prescrizioni dell’evocato art. 15.1 del Disciplinare, perché la relazione era composta di 21 pagine, anziché di 20, e perché a pag. 14 della relazione “sono riportati schemi che se considerati come righe superano quelle ammesse dal Disciplinare di Gara, anche per la violazione del carattere imposto”.

I motivi sono infondati.

La relazione presentata in gara dal Consorzio Leonardo (cfr. all. 9 di parte ricorrente) è composta di 20 pagine debitamente numerate da 1 a 20. Essa è preceduta da n. 3 pagine non numerate, che riportano rispettivamente il frontespizio dell’offerta, il sommario e la presentazione dell’azienda. Si tratta a ben vedere di pagine che non attengono alla descrizione dell’offerta tecnica e come tali non devono essere computate nelle 20 pagine dedicate alla relazione sull’offerta tecnica; ciò vale sia per il frontespizio e il sommario (come anche parte ricorrente riconosce), ma anche per la presentazione dell’azienda, che risulta del tutto estranea alla specifica descrizione dell’offerta tecnica.

Parte ricorrente nel ricorso introduttivo, nella memoria dell’11 dicembre 2023, nella memoria dell’11 dicembre 2023 e anche nella memoria dell’11 marzo 2024 parla poi di tabelle inserite nella pagina 14 della relazione della controinteressata Leonardo, pag. 14 che non presenta però alcuna tabella. Piuttosto il rilievo sembra riferirsi alla tabella di pag. 11 di tale relazione, dove è riportato uno schema riferito a personale educativo; si tratta di tabella che sicuramente prende uno spazio molto inferiore ad uno scritto ordinario; d’altra parte non è vietato dalla legge di gara l’inserimento di tabelle, da computare nelle 20 pagine e la stessa parte ricorrente ha inserito una tabella simile a pag. 13 della propria offerta.

11 – Quanto ai rilievi mossi nei confronti dell’operatore economico classificatosi al secondo posto, deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità delle censure formulata dal Comune di Forte dei Marmi, sul rilievo che comunque parte ricorrente non ne trarrebbe alcuna concreta utilità, stante la infondatezza dei rilievi articolati nei confronti della prima graduata; deve essere altresì esaminata la questione sollevata d’ufficio circa l’essere la domanda relativa allo scorrimento della graduatoria avanzata in memoria domanda nuova non ammissibile.

Le contestazioni in esame risultano inammissibili.

Le ricorrenti a pag. 6 del ricorso introduttivo osservavano che “l’impresa terza classificata può ritenersi portatrice di un interesse strumentale concreto e diretto all’annullamento degli atti impugnati, solo laddove dimostri che dall’accoglimento del ricorso possa derivare una sua concreta chance di vittoria, facendo emergere anche vizi di legittimità dell’offerta del 2° classificato o quantomeno chiari profili di anomalia di quest’ultima (v. Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2725; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 3 febbraio 2014, n. 8). Come abbiamo visto sopra, l’accoglimento del presente ricorso, consentirebbe al costituendo RTI ricorrente di sperare sia l’offerta del Consorzio Leonardo che quella della Coop. Arca e dunque sussiste l’interesse dello stesso alla proposizione del presente ricorso”. L’azione è quindi proposta per ottenere il bene della vita consistete nella vittoria della gara. Nella memoria dell’11 marzo 2024 le ricorrenti invece, con evidente cambio di rotta, rilevano quanto segue: “Nella denegata ipotesi in cui il Collegio non dovesse condividere le censure svolte nei confronti della prima classificata, al contrario di quanto eccepito dal Comune, permarrebbe comunque l’interesse delle ricorrenti ad ottenere l’accoglimento delle censure svolte nei confronti della Coop. Arca (2° classificata), ai fini della conseguente rideterminazione della graduatoria, con la collocazione del costituendo RTI ricorrente quantomeno in 2° posizione. E ciò in considerazione di quanto disposto dal comma 1dell’art.110 del d.lgs. 50/2016 vigente ratione temporis (sostituito dall’art. 8 del D.L. 76/2020 solo per i lavori), secondo il quale, “le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture””. Ritiene il Collegio che quella avanzata nella memoria dell’11 marzo 2024 sia domanda nuova, che avrebbe dovuto essere formulata in ricorso o in atto notificato alle controparti, venendo peraltro in considerazione uno specifico interesse difensivo della seconda graduata alla luce della nuova prospettazione delle ricorrenti. D’altra parte la prospettazione delle ricorrenti non riesce a superare il rilievo di inammissibilità, giacché il ricorso della impresa terza graduata tende a conseguire una utilità che non deriva in via immediata e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso, bensì in via mediata da eventi incerti o potenziali, da eventi cioè che non costituiscono conseguenza normale dell’annullamento e allo stato meramente ipotetici (Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7389; Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4871; Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6008; Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1941).

Qui si colloca la questione attinente all’istanza di rinvio, formulata dalla difesa delle ricorrenti in sede di pubblica udienza, e tesa ad attendere l’esito della decisione da parte del Comune di Forte dei Marmi sull’istanza di accesso avanzata dalle ricorrenti in ordine alla corretta esecuzione contrattuale ad opera dell’aggiudicataria. Le ricorrenti mirano a dar corpo al loro interesse allo scrutinio delle censure nei confronti della seconda graduata, pur dopo il rigetto di quelle avanzate avverso la prima graduata, attraverso la dimostrazione della sussistenza di una qualche concretezza e attualità della possibilità di scorrimento della graduatoria, con sostituzione dell’aggiudicataria con la seconda classificata, sul presupposto che la prima graduata, aggiudicataria ed esecutrice del servizio non starebbe correttamente dando esecuzione allo stesso. Nell’istanza di accesso dell’11 marzo 2024 si chiede così al Comune di Forte dei Marmi “di poter visionare tutta la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Forte dei Marmi e il Consorzio Leonardo e/o la consorziata esecutrice, Coop. sociale La Luce, nella fase di esecuzione del contratto di appalto iniziata con la consegna in via d’urgenza in data 1.09.2023 e, nello specifico quella afferente ad eventuali contestazioni mosse all’esecutrice in merito alla fase di esecuzione e, più in generale, sull’adempimento alle obbligazioni contrattuali”. Non può non stigmatizzarsi la natura assolutamente esplorativa dell’istanza di accesso, la quale non ha alcuna base di concretezza in ordine ad eventuali inadempimenti dell’aggiudicataria e va alla ricerca di eventuali e del tutto ipotetici fatti che possano fondare un suo interesse a scalzare la seconda graduata nella graduatoria di gara. In assenza di un interesse dotato di concretezza e attualità non sussiste l’interesse alla decisione sulle censure avanzate nei confronti della seconda graduata né sussistono ragioni giustificative per un rinvio dell’udienza di discussione.

12 – Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con spese a carico di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti resistenti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Riccardo Giani, Presidente, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere

 

 

 

 

     
     
IL PRESIDENTE, ESTENSORE    
Riccardo Giani    
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO