FATTO
1. [S.A.] – centrale di committenza di aziende ed enti del servizio sanitario toscano – ha indetto una procedura aperta per la stipula di una convenzione della durata di 72 mesi, avente ad oggetto il servizio di conservazione dei documenti informatici conforme alla normativa vigente, da destinare alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Toscana e ad [S.A.], da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito delle operazioni di gara si è classificato primo in graduatoria il R.T.I. composto da [MMM], capogruppo mandataria, e [AAA], mandante.
2. La società [TTT] (di seguito solo [TTT]), che si è classificata seconda, insorge avverso l’aggiudicazione disposta a favore del R.T.I. controinteressato.
2.1. Con la prima censura essa lamenta l’illegittimità della legge di gara nella parte in cui – attraverso la previsione di requisiti di idoneità professionale in contrasto con la normativa vigente – sarebbe stata consentita la partecipazione alla procedura di soggetti non qualificati ad erogare servizi di conservazione dei documenti informatici in modalità cloud a favore della pubblica amministrazione, che costituirebbero l’oggetto della procedura indetta da [S.A.].
In particolare, nel disciplinare è stato previsto come requisito necessario per la partecipazione alla gara la sola iscrizione al così detto “marketplace dei conservatori” tenuto da Agid, registro nel quale devono essere iscritti tutti gli operatori economici che intendano erogare servizi di conservazione di documenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni – secondo le specifiche tecniche contenute nelle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2020 – e che possiedano le caratteristiche organizzative, tecniche e infrastrutturali individuate nel “Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici” approvato da Agid nel 2021.
Ad avviso della ricorrente, invece, tenuto conto del tipo di servizio richiesto con l’indizione della gara, [S.A.] avrebbe dovuto pretendere anche, per tutti i concorrenti, l’iscrizione ad un altro specifico registro, denominato “cloud marketplace”, che è riservato agli operatori economici in possesso di particolari requisiti organizzativi, tecnici e infrastrutturali e che abbiano superato un rigoroso processo di qualificazione per l’erogazione di servizi di conservazione in modalità cloud, come stabilito dalla circolare Agid n. 3 del 9 aprile 2018.
Sarebbe peraltro illegittima la previsione di cui all’art. 7.1. del disciplinare in cui – attraverso un errato richiamo all’art. 7 del “Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici” – si è previsto che “Le amministrazioni che affidano il servizio di conservazione dei documenti informatici a soggetti non iscritti nella sezione “servizi di conservazione” del Cloud Marketplace hanno l’obbligo di trasmettere ad AgID i relativi contratti entro trenta giorni dalla stipula affinché l’Agenzia possa svolgere le attività di verifica dei requisiti generali nonché dei requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione di cui all’allegato A al presente regolamento”; il citato Regolamento, infatti, consentirebbe l’integrazione ex post del requisito dell’iscrizione solo per il “marketplace dei conservatori” e non anche per il “cloud marketplace”.
La ricorrente evidenzia, inoltre, che né la mandataria del R.T.I. aggiudicatario [MMM] (chiamata a svolgere i servizi di conservazione), né la mandante [AAA] (che mette a disposizione il datacenter), sono iscritte al “cloud marketplace”, con la conseguenza che il raggruppamento avrebbe preso parte alla gara senza essere qualificato per l’erogazione del servizio oggetto di affidamento; la società [AAA], peraltro, in sede di gara avrebbe lasciato intendere di essere iscritta al “cloud marketplace”, pur essendo tale requisito ascrivibile alla sola [RRR] S.p.A., che appartiene al medesimo gruppo societario, ma costituisce un soggetto giuridicamente distinto.
La legge di gara, quindi, dovrebbe essere annullata in parte qua, con la conseguente esclusione del R.T.I. aggiudicatario, sprovvisto dei requisiti di idoneità professionale imposti dalla legge per l’erogazione del servizio.
2.2. Con la seconda censura, formulata in via subordinata, la ricorrente deduce che l’offerta del R.T.I. aggiudicatario sarebbe indeterminata, comporterebbe una modifica sostanziale dell’offerta originaria e risulterebbe in ogni caso economicamente insostenibile.
Nei giustificativi, infatti, non sarebbe stata indicata la voce di costo relativa alla messa a disposizione e gestione del datacenter, infrastruttura espressamente contemplata nell’offerta tecnica e comunque imprescindibile per lo svolgimento del servizio.
Nel complesso, comunque, questa voce di costo supererebbe l’utile di impresa dichiarato dal R.T.I. aggiudicatario.
Il R.T.I. aggiudicatario dovrebbe quindi essere escluso dalla procedura.
2.3. Con la terza censura, formulata in via ulteriormente subordinata, la ricorrente denuncia la carenza di istruttoria nel procedimento di verifica dell’anomalia svolto dall’amministrazione e chiede che lo stesso venga ripetuto tenendo conto della mancata indicazione, da parte del R.T.I. aggiudicatario, dei costi relativi al datacenter.
2.4. Infine, con la quarta ed ultima censura, proposta in via ulteriormente gradata, la ricorrente lamenta l’indeterminatezza della legge di gara, ove interpretata nel senso di consentire agli operatori economici di non computare le voci riferibili al datacenter nel costo complessivo dell’appalto.
2.5. La ricorrente chiede, in via istruttoria, che sia ordinato il deposito dell’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario senza parti oscurate, per poter ponderare ancor meglio l’effettiva incidenza dei costi relativi al datacenter sull’offerta economica, e che sia disposta una consulenza tecnica di ufficio per accertare la sostenibilità della stessa.
3. Si sono costituiti in giudizio [S.A.] e le controinteressate [MMM] e [AAA], in proprio e in qualità di componenti del costituendo R.T.I. aggiudicatario, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
4. Il R.T.I. [MMM] ha proposto ricorso incidentale.
4.1. Con la prima censura si lamenta che [TTT] doveva essere esclusa, per mancanza del requisito di capacità tecnica e professionale costituito dall’aver stipulato uno o più contratti nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara, per un importo pari almeno a un milione di euro per servizi di conservazione dei documenti informatici.
4.2. Con la seconda censura si denuncia la mancata esclusione del R.T.I. aggiudicatario, che avrebbe omesso di dichiarare l’esistenza di fatti rilevanti come gravi illeciti professionali, ai sensi dell’art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
4.3. Con la terza censura viene dedotta l’illegittimità delle disposizioni della legge di gara se dovessero essere interpretate nel senso di richiedere, come requisito di partecipazione alla gara, anche l’iscrizione al “cloud marketplace”, a prescindere dal tipo di servizio offerto.
4.4. Con la quarta censura, il R.T.I. [MMM]-[AAA] lamenta che il servizio di manutenzione offerto dalla ricorrente principale non risponderebbe alle specifiche tecniche essenziali previste dalla stazione appaltante per quanto riguarda orari e giorni di attivazione.
4.5. Infine, con la quinta censura la ricorrente incidentale evidenzia che il R.T.I. aggiudicatario, in sede di gara, non avrebbe dichiarato di voler subappaltare i servizi di assistenza e di supporto alla gestione operativa.
5. All’udienza pubblica del 4 aprile 2023, sentite le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. In virtù dei principi che regolano l’esame dei gravami incrociati escludenti, si ritiene di dare priorità al ricorso principale, la cui infondatezza, peraltro, consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito formulate da [S.A.] e dalle controinteressate.
2. Per quanto attiene alla prima censura del ricorso principale, va innanzi tutto delineato, in modo sintetico, il quadro normativo con cui sono disciplinati i servizi di conservazione dei documenti informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 34, comma 1 bis del d.lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (c.d. CAD), introdotto dal d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, ha previsto che le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici all’interno della propria struttura organizzativa, oppure affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, in apposite Linee guida relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da Agid.
Le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” sono state pubblicate da Agid nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2020.
Il “Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici” e i relativi allegati sono stati approvati da Agid nel 2021 e dettano i requisiti generali, di qualità, di sicurezza e di organizzazione che devono possedere i soggetti, pubblici e privati, per poter svolgere il servizio a favore delle pubbliche amministrazioni.
Segnatamente, l’art. 1, comma 1 di tale Regolamento prevede che la conservazione dei documenti informatici deve avvenire in modo che il sistema di conservazione ne assicuri autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.
L’art. 2, a sua volta, stabilisce che i soggetti che intendono erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni devono possedere i requisiti generali e i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione specificati all’interno dell’Allegato A, che costituiscono condizione per l’iscrizione al registro denominato “marketplace dei servizi di conservazione” o “marketplace dei conservatori”, previsto dal successivo art. 3.
L’art. 7, infine, dispone che “Le amministrazioni che affidano il servizio di conservazione dei documenti informatici a soggetti non iscritti al marketplace dei servizi di conservazione hanno l’obbligo di trasmettere ad AgID i relativi contratti entro trenta giorni dalla stipula affinché l’Agenzia possa svolgere le attività di verifica dei requisiti generali nonché dei requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione di cui all’allegato A al presente regolamento”.
L’Allegato A del Regolamento elenca quindi i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori e precisa che “chi intende fornire i servizi di conservazione in modalità cloud per conto delle pubbliche amministrazioni deve possedere, oltre ai requisiti prescritti nel presente allegato, anche la qualificazione prevista dall’art. 4 della Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018”.
Secondo quanto precisato in questa ultima circolare, il cloud è da intendersi – in estrema sintesi – come un “insieme di infrastrutture tecnologiche remote utilizzate come risorsa virtuale per la memorizzazione e/o l’elaborazione nell’ambito di un servizio”; e i servizi di tipo “software as a Service” (c.d. Saas) costituiscono una classe di servizi in cui il gestore si occupa della predisposizione, configurazione, messa in esercizio e manutenzione degli stessi, grazie ad un’infrastruttura cloud propria o di terzi, lasciando al fruitore del servizio il solo ruolo di utilizzatore delle funzionalità offerte.
La medesima circolare richiama poi le definizioni e i concetti definiti dal National Institute of Standards and Technologies – agenzia governativa statunitense – e indica le cinque caratteristiche essenziali del Cloud computing (on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measured service).
2.2. Ebbene, svolte le suddette precisazioni, va evidenziato che la ricorrente principale ha impostato la sua prima doglianza su un presupposto fondamentale errato, ossia che la legge di gara avesse ad oggetto una specifica tipologia di servizio di conservazione dei documenti informatici prodotti da [S.A.] e dalle Aziende sanitarie da espletare necessariamente in modalità cloud, ossia avvalendosi di un’infrastruttura tecnologica remota e virtuale, comune a più utenti.
In realtà, la legge di gara non prevedeva che i servizi oggetto di appalto dovessero essere svolti in questa unica modalità, ma si limitava ad imporne la piena conformità alla normativa vigente e a descriverne le caratteristiche essenziali, ammettendo quindi il ricorso a server dedicati in modo esclusivo ad [S.A.] e alle Aziende sanitarie toscane o, in alternativa, a server remoti e virtuali condivisi con altri utenti.
In particolare, l’art. 3 del disciplinare contiene l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste, senza tuttavia fare alcun riferimento esplicito alla modalità cloud (cfr. doc. 4 della ricorrente principale); altrettanto può dirsi per l’art. 17, che indica il contenuto dell’offerta tecnica, e per il successivo art. 19, nel quale sono indicati i criteri di valutazione.
A sua volta, l’art. 3 del capitolato speciale d’appalto descrive in modo puntuale l’oggetto della gara, senza imporre in modo tassativo ed univoco l’utilizzo della modalità cloud (cfr. doc. 7 della ricorrente principale).
Nemmeno l’art. 4 del capitolato, nel quale sono indicati i requisiti funzionali del servizio, rende di per sé obbligatorio il ricorso al cloud, posto che anche questa disposizione contiene una descrizione del servizio molto ampia, che ammette modalità differenti di erogazione rimesse alle scelte tecniche e imprenditoriali dei singoli operatori economici, senza indicare il tipo di infrastruttura tecnologica di cui i concorrenti devono avvalersi; e dunque, a prescindere dal valore probatorio che può essere attribuito alla relazione tecnica depositata da [TTT], non vi è prova di quanto in essa affermato, ossia che le funzionalità richieste da [S.A.] descriverebbero di fatto un servizio di tipo “software as a service”, erogabile soltanto tramite un’infrastruttura virtuale e remota comune a più utenti (cfr. doc. 21 della ricorrente principale).
Pertanto, del tutto coerentemente, l’art. 2 del capitolato precisa che “I soggetti che intendono erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni devono possedere i requisiti generali nonché i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione specificati all’interno dell’allegato A denominato “Requisiti per l’erogazione del servizio di conservazione per conto delle pubbliche amministrazioni” del Regolamento, che qui si richiamano integralmente in quanto necessari per l’iscrizione al marketplace istituito per i servizi di conservazione. Qualora, al momento dell’aggiudicazione, il fornitore non risultasse iscritto nella sezione “servizi di conservazione” del Cloud Marketplace, l’amministrazione prima di procedere alla stipula, trametterà gli atti ad AgID affinché siano svolte da parte dell’Agenzia le attività di verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A del Regolamento”.
Così come, in modo altrettanto coerente, l’art. 5 afferma che “Qualora i servizi di conservazione siano erogati in modalità cloud, il servizio deve essere qualificato come previsto dalla Circolare Agid n. 3 del 9 aprile 2018 e, conseguentemente, essere presente nel “Catalogo dei servizi Cloud per la PA qualificati” pubblicato sul sito di Agid”.
In sintesi, mentre l’iscrizione al registro generale denominato “marketplace dei conservatori”, previsto dal Regolamento Agid del 2021 costituisce requisito di idoneità professionale ineludibile, l’iscrizione allo specifico registro denominato “cloud marketplace” è requisito eventuale, che si rende necessario solo se l’operatore economico intende offrire un servizio di conservazione in modalità cloud, dotato di tutte le caratteristiche descritte nella circolare Agid n. 3/2018 cit..
Quanto appena evidenziato esclude l’illegittimità degli atti di gara nei termini dedotti dalla ricorrente principale.
2.3. In secondo luogo, dagli atti emerge che il servizio offerto dal R.T.I. aggiudicatario si avvale di una struttura interna riservata ad [S.A.] e alle Aziende sanitarie toscane e utilizza un hardware dedicato (cfr. in particolare il par. 5.1.1 dell’Offerta Tecnica [MMM]-[AAA], doc. 12 di [S.A.]).
Non si tratta quindi di un servizio svolto in modalità cloud, per mezzo di infrastrutture remote e virtuali, utilizzabili da una molteplicità di utenti; bensì di un servizio offerto grazie ad un’infrastruttura tecnologica fisicamente individuata, con caratteristiche specifiche puntualmente descritte nell’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario e utilizzata solo per [S.A.] e le Aziende sanitarie toscane.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la censura della ricorrente principale appare priva di pregio, posto che il possesso della sola iscrizione al “marketplace dei conservatori” da parte di [MMM] e [AAA] costituisce requisito di partecipazione conforme a quanto prescritto dalla legge di gara e dalla normativa di settore per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento.
Nell’ambito delle gare per l’affidamento di contratti pubblici, occorre distinguere tra requisiti di partecipazione (che devono essere posseduti al momento dell’offerta) e requisiti di esecuzione (che possono essere acquisiti anche successivamente alla data dell’offerta, ai fini dell’esecuzione); la natura del requisito va desunta dalla normativa di riferimento e dalla lex specialis.
2.4. In ultimo, occorre evidenziare che l’iscrizione al “Cloud marketplace”, in base alla normativa di settore vigente, non può essere considerata un requisito di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione dei servizi di conservazione dei documenti informatici, ma costituisce piuttosto un requisito di esecuzione.
Infatti, l’art. 7 del Regolamento cit., secondo il quale il servizio di conservazione può essere affidato anche a soggetti non iscritti al marketplace dei servizi di conservazione, fermo l’obbligo di trasmettere ad Agid i relativi contratti entro trenta giorni dalla stipula affinché l’Agenzia possa svolgere le attività di verifica dei requisiti previsti dalla normativa di settore, non può non trovare applicazione anche in riferimento all’iscrizione nel più specifico registro denominato “cloud marketplace”, citato nell’Allegato A del Regolamento stesso.
Lo stesso invero, alla pari del “marketplace dei conservatori”, è destinato ad attestare il possesso di determinati requisiti organizzativi, tecnici e infrastrutturali da parte degli operatori economici che intendano fornire servizi di conservazione dei documenti informatici a favore della pubblica amministrazione; sarebbe dunque illogico e contraddittorio ammettere l’iscrizione postuma al “marketplace dei conservatori” ed escludere quella al “cloud marketplace”.
Inoltre, la circolare n. 3 del 9 aprile 2018, che stabilisce i requisiti e i criteri per l’iscrizione al “cloud marketplace”, non prevede che la qualificazione in parola debba essere posseduta già in fase di gara.
Entrambi i registri, pertanto, soggiacciono alla disciplina generale dettata dal Regolamento del 2021 che, come detto, consente agli operatori economici di partecipare a questa tipologia di gara anche se privi dell’iscrizione e di acquisirla a seguito dell’aggiudicazione.
A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, la legge di gara, all’art. 7.1. del disciplinare, conteneva un espresso rinvio all’art. 7 del Regolamento, confermando perciò in modo espresso la natura di requisito di esecuzione ascrivibile all’iscrizione al “cloud marketplace”.
In conclusione, la mancanza di tale iscrizione, anche se necessaria per il tipo di servizio offerto, non avrebbe potuto comunque costituire motivo di esclusione del R.T.I. aggiudicatario, sia per il tenore della normativa generale citata, sia per le specifiche previsioni della legge di gara, ben potendo il R.T.I. aggiudicatario integrare tale requisito in vista della stipula del contratto.
Il giudizio sull’anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, e il sindacato del giudice deve limitarsi a verificare che non vi siano errori o palesi illogicità nella valutazione svolta.
La verifica di congruenza deve essere volta tenendo conto dell’offerta economica nel suo complesso e dell’attendibilità delle voci di costo di cui è composta, e la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale.
3. Sono prive di pregio anche la seconda e la terza censura del ricorso principale che riguardano la presunta anomalia dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario e l’incompletezza delle verifiche svolte dall’amministrazione e che possono essere pertanto trattate congiuntamente per la loro reciproca connessione.
3.1. Sotto il profilo istruttorio, va evidenziato che è stata versata in giudizio l’offerta tecnica senza parti oscurate del R.T.I. [MMM]-[AAA], di cui la ricorrente principale aveva fatto richiesta (cfr. doc. 12 di [S.A.]); non vi sono inoltre ragioni per disporre la consulenza tecnica sulla congruità dell’offerta aggiudicataria, come richiesto dalla ricorrente, poiché la documentazione depositata e le argomentazioni difensive delle parti resistenti forniscono elementi sufficienti ai fini della decisione.
3.2. Si rammenta inoltre che, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, il giudizio sull’anomalia dell’offerta è espressione della discrezionalità tecnica spettante all’amministrazione e il sindacato del giudice deve perciò limitarsi a verificare che non vi siano errori o palesi illogicità nella valutazione svolta dalla stazione appaltante; e che la relativa verifica deve essere svolta dall’amministrazione tenendo conto dell’offerta economica nel suo complesso e dell’attendibilità delle voci di costo di cui essa è composta (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2022, n. 8471); peraltro, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6393).
3.3. Ebbene, nei giustificativi prodotti dalla controinteressata, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, sono rinvenibili voci di costo che, pur utilizzando una terminologia differente, più specifica, possono essere senz’altro ricondotte al datacenter.
Nei giustificativi si legge infatti che “Per l’erogazione dei servizi di conservazione oggetto dell’appalto sono stati considerati costi di fornitura dell’infrastruttura HW per l’appalto, fra cui sono inclusi computer, networking, storage, tape library per le copie di sicurezza, muletti per le migrazioni, costi per la distruzione dei media, marche temporali utilizzate per il servizio di conservazione” (cfr. doc. 14 di [MMM]-[AAA]).
I costi del datacenter sono stati quindi indicati come “costi di fornitura dell’infrastruttura hardware”, tra i quali compaiono anche i costi relativi allo “storage”, ossia ai supporti di registrazione necessari per la conservazione dei dati, che sono collocati nello spazio fisico denominato “datacenter”.
Ciò significa che il servizio offerto non è stato modificato in sede di verifica dell’anomalia, attraverso l’eliminazione postuma di una parte del servizio prevista nel progetto tecnico iniziale; così come non si ravvisa la lacuna progettuale denunciata dalla ricorrente, che a suo dire avrebbe reso l’offerta indeterminata in ordine all’esistenza, alle caratteristiche, ai costi e all’utilizzo del datacenter.
Infine, i costi indicati per l’infrastruttura hardware, che vanno sommati ai costi indicati per la connettività (ossia per il collegamento di rete tra i punti di deposito/gateway del pacchetto di conservazione e i siti di conservazione), non possono dirsi palesemente incongrui e non sussistono dunque ragioni per ritenere che il giudizio di non anomalia dell’offerta formulato dalla stazione appaltante sia errato o irragionevole.
4. La quarta censura – con la quale la ricorrente ha denunciato l’illegittimità della legge di gara – ove interpretata nel senso di non considerare le voci riferibili al datacenter quali parti essenziali del costo complessivo dell’appalto – non ha ragione di essere esaminata, posto che, come appena evidenziato, l’offerta e i giustificativi del R.T.I. aggiudicatario riguardano anche le voci di costo riconducibili al datacenter.
5. In conclusione, il ricorso principale è infondato e va respinto.
6. L’infondatezza del ricorso principale consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, posto che la decisione sulla legittimità dell’aggiudicazione disposta a favore del R.T.I. [MMM]-[AAA] esclude che quest’ultimo possa nutrire un interesse all’accoglimento delle censure che ha formulato avverso la mancata esclusione di [TTT].
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese di lite, liquidandole in euro 5.000,00 oltre oneri accessori come per legge a favore di Estar e in euro 5.000,000 oltre oneri accessori come per legge a favore delle controinteressate in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.