Rif. contratto di appalto sottoscritto nel 2022.
L’appaltatore RTI [SSS] impugna le determinazioni della committente e relativo parere non vincolante del Collegio tecnico consultivo, in merito alla revisione prezzi straordinaria di cui all’art. 26 D.L. 50/2022.
SUL MOTIVO RELATIVO ALL’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 26 D.L. 50/2022
La s.a., in attuazione dell’art. 26 D.L. 50/2022, redige il SAL straordinario per i lavori contabilizzati nel 2022, applicando i prezzari 2022 ci cui all’art. 26 D.L. 50/2022 (“decreto aiuti”); infatti, la norma prevede l’utilizzo di tali prezzari, in sostituzione dei prezzi di progetto (desunti, a loro volta, dal prezzario dell’epoca di approvazione del progetto e di indizione della gara, nel caso, del 2018). Essendo insorto dissenso sulle modalità applicazione, la s.a. si rivolge al Collegio tecnico consultivo.
La questione sottoposta è se, quando l’elenco prezzi di progetto preveda scostamenti dal prezzario dell’epoca (nel caso: del 2018), nell’applicare l’art. 26 D.L. 50/2022 debba procedersi (fermo applicare il ribasso d’asta e la riduzione forfettaria prevista dall’art. 26), ad applicare al posto di tali prezzi di progetto i corrispondenti prezzi del prezzario 2022: a) senza applicare le riduzioni percentuali, rispetto ai prezzi originari, applicate dal progettista in sede di progetto; b) oppure, applicando le riduzioni percentuali applicate dal progettista in sede di progetto.
Il Collegio, rilevato che i vari prezzari, nel fissare i prezzi, prevedono espressamente la possibilità di “adeguamento” (di regola in riduzione) alle circostanze particolari dell’appalto, opta per la soluzione sub b) (applicazione del prezzi del 2022 ma con le riduzioni percentuali corrispondenti ale riduzioni operate originariamente dal progettista). Soluzione recepita dalla Committente.
L’appaltatore, ricorrente, censura tale interpretazione, ritenendo corretta la soluzione sub a).
Sulla giurisdizione
Trattenendo la causa, implicitamente il TAR afferma la giurisdizione sui provvedimenti relativi alla revisione prezzi straordinaria di cui all’art. 26 D.L. 50/2022.
Sussiste la giurisdizione del G.A. in merito alla revisione prezzi straordinaria di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022.
Sul merito, sull’interpretazione dell’art. 26 D.L. 50/2022.
Come detto, l’appaltatore ritiene che, nell’applicare il prezzari 2022, debba procedersi ad applicare i prezzi nominali di tali prezzari, senza computare le riduzioni (adeguamenti) applicate dal progettista nel progetto originario rispetto al prezzario dell’epoca. Il TAR respinge.
L’art. 26 D.L. 50/2022 (revisione straordinaria dei prezzi) va interpretato nel senso che i prezzi di contratto vanno revisionati (fermo detrarre la percentuale di alea e il ribasso d’asta previsti dalla norma) sostituendo i prezzi di progetto con quelli dei prezzari 2022, ma applicando ai prezzi dei prezzari del 2022 le stesse variazioni (riduzioni di adeguamento) che il progettista aveva applicato ai prezzi del prezzario dell’epoca del progetto.
1. L’odierno giudizio verte sull’interpretazione dell’articolo 26 (“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”) del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “Decreto Aiuti”), convertito con la legge 91/2022, recante speciali disposizioni finalizzate a “fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”.
1.1. Tale norma ha stabilito che, in deroga alla previsione generale dell’aggiornamento dei prezzari regionali con cadenza annuale di cui all’art. 23, comma 16, terzo periodo del d.lgs. 50/2016, e limitatamente all’anno 2022, le Regioni procedano ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto legge (comma 2).
1.2. Nelle more di tale adeguamento, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per i contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021 (comma 3).
1.3. Stabilisce il comma 1 della nominata previsione che “lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4.”
1.4. La Regione Veneto ha dato attuazione a tale previsione con l’approvazione del prezzario di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2022 ….
…
2.1. Espone la ricorrente che in applicazione del nominato art. 26 del Decreto Legge il direttore lavori ha redatto la contabilità del SAL 1 con modalità che la Stazione Appaltante (SA) non ha condiviso; questa ha quindi interpellato il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) costituito ai sensi dell’art. 6 del D.L. 76/2020, al quale ha sottoposto il seguente quesito:
“Ricordato che il Prezziario regionale di riferimento a suo tempo utilizzato dal progettista è quello relativo all’anno 2018, sono a questo punto insorti dubbi in merito alle concrete modalità di applicazione dell’art. 26 del Decreto Aiuti, potendosi configurare, ad avviso di chi scrive, le seguenti alternative:
a) si detraggono dai prezzi del Prezziario 2022 i corrispondenti prezzi utilizzati dal progettista per formare l’importo a suo tempo posto a base di gara (cc.dd. prezzi di progetto) e si applica, sul 90% della differenza, il ribasso d’asta offerto dall’Impresa, così pervenendo alla determinazione del delta aggiuntivo spettante all’appaltatore (si precisa che all’applicazione dell’art. 26 secondo tale criterio fa riferimento la riserva apposta dall’Impresa, il cui testo si allega sub A, unitamente alle controdeduzioni del Direttore Lavori);
b) una seconda possibilità prende in considerazione la differenza in valore assoluto tra i prezzi del Prezziario 2022 e i cc.dd. prezzi di progetto: tale differenza in valore assoluto viene detratta dai corrispondenti prezzi del Prezziario 2022. La differenza tra i prezzi del Prezziario 2022 ridotti come sopra e i prezzi di contratto, ridotta al 90% e depurata del ribasso di gara, rappresenta il delta da riconoscere all’Impresa ai sensi dell’art. 26 del Decreto Aiuti (si precisa che tale criterio è quello che è stato nella fattispecie applicato dal D.L.);
c) tenuto conto che i cc.dd. prezzi di progetto non corrispondono esattamente a quelli elencati dal Prezziario regionale 2018 (essendosi all’epoca il progettista per svariate voci di prezzo avvalso del coefficiente di riduzione fino al 25% che la Relazione di accompagnamento al suddetto Prezziario, e di questo costituente parte integrante, suggeriva di utilizzare al ricorrere di determinate circostanze “oggettive” esemplificativamente elencate – cfr. allegato B) e tenuto conto, altresì, che questo coefficiente di riduzione è previsto anche dalla “Nota informativa – Istruzioni operative” allegata sub B al Prezziario 2022 (cfr. allegato C) al verificarsi di circostanze del tutto identiche a quelle riferite al Prezziario regionale 2018, i prezzi del Prezziario 2022 vanno presi in considerazione al netto dei coefficienti riduttivi a suo tempo applicati dal progettista ai prezzi del Prezziario 2018 ed è la differenza tra tali due valori, ridotta al 90% e depurata del ribasso d’asta, a rappresentare il delta da correttamente riconoscere all’Impresa quale aggiornamento ai sensi della disposizione in esame.”
2.2. Il RTI nel frattempo ha iscritto riserva nella contabilità dell’appalto, contestando le modalità adottate per la contabilizzazione seguite dal direttore lavori e ha consegnato una quantificazione dei prezzi riconducibile all’ipotesi sub a).
3. In data 1 marzo 2023 il CCT ha espresso il proprio parere, facoltativo e non vincolante.
3.1. Ha ivi sottolineato come l’art. 26 del D.L. 50/2022 abbia introdotto un criterio di revisione dei prezzi che si differenzia da quelli disciplinati da precedenti normative (quali l’art. 1-septies del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021), perché il legislatore non ha previsto la mera applicazione di un indice di aumento automatico dei prezzi di contratto, stabilendo invece che gli stati di avanzamento dei lavori eseguiti nel 2022 siano determinati sulla base di prezzari aggiornati, tenendo conto di tutti i fattori che concorrono a determinarli. Pertanto nell’ambito dell’aggiornamento va considerato anche quanto previsto dalla “nota informativa – istruzioni operative” allegata all’ultimo prezzario approvato dalla Regione Veneto, che, analogamente a quanto contemplato nel precedente prezzario del 2018, nello stabilire valori normali e medi, prevede al contempo la necessità di tenere in considerazione “eventuali situazioni particolari” dell’appalto specifico, mediante l’applicazione di coefficienti di aumento o riduzione di tutti o di singoli prezzi rilevati.
3.2. La nota informativa, al paragrafo 1.1. (determinazione dei prezzi e massima variabilità concessa) dispone, infatti, che “nel determinare i vari prezzi, dovendo questi costituire un riferimento valido per tutta la Regione Veneto, si è fatto riferimento a condizioni ambientali ed operative normali e medie. Eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede progettuale dal progettista che, con decisione adeguatamente motivata, potrà applicare globalmente o alle singole voci coefficienti correttivi. I coefficienti, da applicarsi a tutti i prezzi ovvero ad alcune singole lavorazioni, varieranno all’interno di una fascia prefissata in relazione a particolari situazioni ambientali”.
3.3. Il CCT ha concluso … che la formula più corretta di calcolo dei prezzi da aggiornare “sembra quella esemplificativamente rappresentata sotto la lettera c) nella richiesta di Parere”.
4. Con nota del 16 marzo 2023 l’Azienda, condividendo tale parere, lo ha trasmesso al direttore lavori, affinché si attenga a quanto ivi indicato.
5. La mandataria del RTI aggiudicatario ha impugnato detta nota e l’allegato parere del CCT, deducendone l’illegittimità. In via preliminare, ricordando che per determinare il valore delle opere oggetto dell’appalto il progettista incaricato dalla SA ha applicato per circa il 30% delle voci di prezzo i valori del prezzario regionale 2018, ai quali sono stati apportati correttivi in riduzione, mentre ha determinato i prezzi residui in base a specifiche analisi, parte ricorrente ha chiarito che il gravame attiene esclusivamente all’applicazione dell’art. 26 del decreto aiuti alla prima tipologia di prezzi.
…
8. La ricorrente contesta le modalità di applicazione dell’art. 26 del D.L. 50/2022 da parte dell’Azienda ospedaliera resistente che, dopo aver chiesto un parere al CCT, ne ha condiviso la posizione.
8.1. Il Comitato Tecnico Consultivo e, quindi, la Stazione appaltante, hanno ritenuto di dover adeguare i prezzi dell’appalto di lavori di cui è questione applicando ai valori indicati nel prezzario 2022 i medesimi coefficienti di riduzione già utilizzati, in fase di redazione del progetto, rispetto ai corrispondenti prezzi del prezzario 2018.
9. … la deducente lamenta che tale orientamento contrasterebbe con la chiara lettera della legge, che fa riferimento al prezzario aggiornato dalla Regione, da applicare quindi in via automatica, senza possibilità di calcoli difformi, in ossequio al principio di interpretazione letterale che deve assumere carattere prevalente nell’applicazione della legge.
9.1. L’argomento non può essere condiviso.
9.2. Anzitutto occorre rilevare, come sottolineato dal CCT e dall’amministrazione resistente, che dal punto di vista letterale l’articolo 26 del D.L. 50/22 più volte menzionato fa riferimento al “prezzario” aggiornato e non ai “prezzi”.
9.3. L’elenco prezzi è solo uno dei quattro allegati (allegato C) che formano il prezzario regionale, costituente un documento composito che, come indicato dalla circolare regionale 4 agosto 2022 (recante precisazioni per il corretto utilizzo del Prezzario regionale delle opere pubbliche dell’anno 2022 di cui alla deliberazione … del 20 maggio 2022), rappresenta uno “strumento dinamico di riferimento”. Il prezzario infatti prende in considerazione condizioni ambientali normali e medie dei prezzi e prevede che ogni progettista li adegui al “singolo contesto di realizzazione dell’opera, dove ogni fattore (logistico, territoriale, dimensionale, qualitativo, ecc) assumerà una ponderata importanza”.
9.4. Il prezzario approvato dalla Regione Veneto in applicazione del D.L. 50/2022, analogamente al prezzario 2018 originariamente applicato per determinare il valore dei lavori messi a gara, reca infatti quale parte integrante l’allegato B costituente la “Nota informativa – Istruzioni operative”, che prevede la necessità di considerare, in sede progettuale, le condizioni particolari e specifiche del singolo appalto, che richiedano l’applicazione di coefficienti correttivi (in aumento o in diminuzione) dei prezzi determinati considerando condizioni ambientali ed operative normali e medie.
9.5. L’articolo 1 di tale allegato, recante “Istruzioni generali di utilizzo del prezzario”, con riferimento ai coefficienti correttivi in riduzione rispetto ai prezzi medi, dispone che “a titolo esemplificativo ma non esaustivo potranno (…) dare origine a riduzione i seguenti casi: la ripetitività di alcune lavorazioni, intesa come possibilità di industrializzazione; la vicinanza dei cantieri dai centri di produzione degli inerti o altri materiali di largo consumo; l’entità dimensionale dell’opera, qualora significativamente superiore alle condizioni medie assunte; la semplicità di esecuzione.”.
9.6. Sicché l’applicazione dei coefficienti correttivi non contrasta con l’interpretazione letterale dell’articolo 26 predetto.
9.7. Né costituisce violazione di legge l’applicazione di tali riduzioni alla fase di esecuzione, in ragione del fatto che la Nota Informativa del prezzario la prevede espressamente solo con riferimento alla fase di redazione del progetto ad opera del progettista. Occorre infatti evidenziare come i coefficienti predetti siano stati applicati “a monte” per determinare i prezzi a gara adeguandoli alle specifiche circostanze oggettive e ambientali dell’appalto di cui è questione, ovvero per rendere i prezzi più aderenti alle condizioni di esecuzione specifiche dei lavori. Si tratta di circostanze non soggette a variazione nel tempo, e quindi in via di principio da ritenere valide anche in fase di esecuzione.
9.8. La riconosciuta ricorrenza da parte del progettista nella fase iniziale della gara di tali specifiche condizioni caratterizzanti l’appalto non richiedeva che il direttore lavori effettuasse nuove valutazioni o che la SA motivasse l’attualità dei relativi presupposti applicativi, come dedotto nel ricorso. Infatti, diversamente da quanto assunto dalla parte ricorrente, la riduzione dei prezzi è giustificata, ai sensi del prezzario, dalla tipologia e dalle caratteristiche peculiari dell’appalto di lavori di cui si discute, ovvero da elementi “permanenti”, che non dipendono dall’andamento del mercato.
9.9. Se pertanto sussiste un vizio di carente motivazione nell’applicazione dei coefficienti correttivi, questo va eventualmente ravvisato nell’iniziale determinazione dei prezzi messi a gara (questione che non costituisce oggetto del presente gravame), i quali peraltro sono stati accettati dall’aggiudicatario, che ha presentato la sua offerta in ribasso e si è visto aggiudicare l’appalto.
9.10. L’applicazione dell’articolo 26 qui contestata risulta conforme non solo alla lettera ma anche alla ratio della normativa in questione, che è quella di compensare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali in atto negli ultimi anni, mantenendo l’equilibrio contrattale. Alla luce di tale finalità, come chiaramente evidenziato dal Collegio Consultivo tecnico, “non sembra si possa consentire che, con l’aggiornamento dei prezzi a seguito del loro aumento, si possano eliminare le riduzioni che il progettista aveva ritenuto congrue per adeguarli alle circostanze specifiche nelle quali era previsto che l’appalto venisse eseguito, se persistenti attualmente, verificandosi altrimenti una modifica non consentita del prezzo originario accettato dall’appaltatore, con suo ingiustificato vantaggio, estraneo alla finalità della norma in esame; allo stesso modo – e a riprova della fondatezza di questa interpretazione -, non sarebbe giustificato che al prezzo da aggiornare non venisse applicato il coefficiente correttivo in aumento che fosse stato adottato in sede di progettazione, ove permanessero le stesse condizioni iniziali. Il punto è che si tratta di due fattori diversi e tra loro indipendenti: l’aggiornamento dei prezzi mira a compensare parzialmente l’effetto negativo dell’aumento dei prezzi di contratto; i coefficienti di aumento o riduzione dei prezzi rilevati al fine di formare l’importo contrattuale hanno lo scopo di prendere doverosamente in considerazione, già in sede di progettazione, eventuali situazioni particolari, per rendere ad esse più aderenti i prezzi altrimenti validi in condizioni ambientali ed operative normali e medie. Così che un aumento dei prezzi di materiali da costruzione imporrà il loro aggiornamento, ma non l’eliminazione di coefficienti in aumento o diminuzione che erano stati adottati per un diverso fine.”.
9.11. La … censura va quindi respinta.
CONCLUSIONI
Il TAR respinge il ricorso.
11. In conclusione, per le esposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.