Rif. gara di forniture indetta ante 1.7.2023 – metodo del PPB.

La 2° classificata [MMM] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata.

MOTIVI SULL’ILLEGITTIMA VERIFICA DI ANOMALIA

Alla gara partecipavano solo [MMM], con un ribasso del 2,6%, e l’aggiudicataria [FFF], con un ribasso del 33%. Essendo la gara al PPB ma con partecipazione di due soli operatori, non si applicava l’esclusione automatica delle offerta anomale; la s.a. svolgeva un’istruttoria informale propedeutica, specie sui costi di lavoro e sicurezza di [FFF], ma non procedeva alla vera e propria “verifica di anomalia”.

Motivo sull’illegittimità della mancata attivazione della verifica di anomalia facoltativa

Innanzitutto, e [MMM] deduce che la s.a. avrebbe dovuto attivare verso [FFF] la verifica di anomalia di tipo “facoltativo” ex art. 97, co. 6, ult. per., D.Lgs. 50/2016, visto il suo elevato ribasso e la distanza dal proprio ribasso. Il TAR respinge.

L’attivazione della verifica di anomalia c.d. facoltativa (art. 97, co. 6, ult. per., D.Lgs. 50/2016) suppone “elementi specifici” di incongruenza, e costituisce espressione di ampia discrezionalità (insindacabile fuori dei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento); la decisione in proposito non richiede espressa motivazione; un ribasso elevato, oppure il significativo divario rispetto al ribasso di altri concorrenti, non sono elementi decisivi tali da imporre la verifica fcoltativa, a maggior ragione quando la s.a. abbia già valutato positivamente la congruità dei costi di lavoro e sicurezza. 

11. … [MMM] s.r.l. lamenta la mancata attivazione della verifica di anomalia a carico di [FFF] s.r.l., in considerazione dell’elevato ribasso che ne caratterizza l’offerta economica.

11.1 Deve essere premesso che il punto 15 del disciplinare di gara aveva stabilito quanto segue: “l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 76/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2bis del Dlgs 50/2016 e smi, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla seconda cifra decimale. [SA] in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6 Dlgs 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo”.

Come si desume dal chiaro dato testuale, la lex specialis di gara, richiama innanzitutto la disciplina derogatoria, introdotta per gli appalti sotto soglia dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. decreto semplificazioni), la quale, nel caso in cui i partecipanti alla procedura risultino in numero non inferiore a cinque, impone (indipendentemente dal richiamo contenuto nel disciplinare) l’esclusione automatica degli offerenti che abbiano presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Detta disciplina non trova peraltro applicazione nel caso di specie, tenuto conto che alla procedura hanno preso parte soltanto due operatori economici (la ricorrente e la controinteressata). Parimenti, vertendosi di un appalto sotto soglia, deve essere anche negata l’operatività della disciplina ordinaria dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, dettata dall’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016: la procedura è infatti soggetta alle sole disposizioni contenute nel decreto semplificazioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 24 maggio 2021, n. 3429; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17 novembre 2020, n. 736).

11.2 Il successivo punto 17 del disciplinare, stabiliva inoltre come – “ancorché nelle procedure sottosoglia comunitaria, non trovi applicazione la disciplina sulle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare eventuali offerte indiziate di anomalia, secondo le modalità previste dall’art. 97 del d. lgs. n. 50/2016 e smi.”.

Attraverso tale disposizione, la lex specialis di gara ha riservato alla stazione appaltante la facoltà di verificare eventuali offerte indiziate di anomalia, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016, facoltà di cui la ricorrente lamenta, sotto i profili esaminati, il mancato esercizio.

Al riguardo, deve essere richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui “l’Amministrazione dispone di una ampia discrezionalità in ordine alla scelta se procedere a verifica ‘facoltativa’ della congruità dell’offerta (T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 18 settembre 2020, n. 9610), il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 27 aprile 2020, n. 1510; Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 2019, n. 3833; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2460)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 gennaio 2021, n. 11). In particolare, l’attivazione della valutazione di congruità dell’offerta “costituisce espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta dalla legge alle Amministrazioni aggiudicatrici, sindacabile esclusivamente in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza dell’istruttoria, o travisamento del dato fattuale” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 27 aprile 2020, n. 1510).

La scelta di sottoporre l’offerta a verifica facoltativa di anomalia è dunque rimessa all’ampia discrezionalità della stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove, in base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa (v. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12 maggio 2023, n. 1566).

Si configura, pertanto, una valutazione strutturalmente discrezionale, che non richiede un’espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto laddove emergano palesi vizi di irragionevolezza o di illogicità (cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2015, n. 3329, nonché T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 6248). Vizi che, nella fattispecie, non possono essere ricondotti, come invece prospetta la società ricorrente, alla sola entità del divario che separa le due offerte e all’affermazione, puramente ipotetica e non circostanziata, secondo cui il ribasso indicato da [FFF] s.r.l. (pari al 33%) sarebbe a tal punto elevato da comportare la totale erosione del margine di utile, specie alla luce degli approfondimenti istruttori svolti dalla stazione appaltante, tramite i quali è stata tra l’altro accertata la congruità dei costi aziendali sostenuti in relazione al personale e all’adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Motivo sull’illegittimo svolgimento di una verifica solo “informale” e sull’inammissibilità di un utile minimale

La 2° classificata [MMM] deduce anche illegittimo che la s.a. si fosse limitata ad una istruttoria, svolta informalmente, in specie sulla verifica del costo del lavoro e sicurezza dell’aggiudicataria [FFF], e che avesse ritenuto ammissibile il modesto utile indicato da [FFF], che rilevava di perseguire interessi anche ulteriori al mero guadagno  Il TAR respinge.

E’ del tutto fisiologico e legittimo che la s.a., al fine di valutare se procedere o meno alla verifica di anomalia “facoltativa” (art. 97, co. 6, ult. per., D.Lgs. 50/2016), svolga un contraddittorio informale, il quale, pertanto, non si configura come un’irrituale e carente verifica di anomalia.

L’esiguo margine di utile non implica di per sè l’incongruenza dell’offerta, dovendo apprezzarsi anche elementi ulteriori, quali l’interesse ad acquisire nuovi mercati e clienti, o alla prosecuzione dell’attività lavorativa, o alla qualificazione, pubblicità o curriculum.

13 … sono … contestati la mancata attivazione della procedura diretta a verificare la congruità dell’offerta, irritualmente surrogata dall’apertura di un’istruttoria informale, nonché il contenuto della nota del RUP del 26 settembre 2023, che ha scrutinato positivamente i costi per la manodopera, gli oneri per la sicurezza e l’idoneità del prodotto, senza però considerare il preponderante rilievo da attribuire al ribasso praticato dalla controinteressata.

13.1 Quanto al primo aspetto, ferme le precedenti conclusioni, si deve osservare che lo svolgimento di un approfondimento informale, riguardante l’eventuale sussistenza di specifici indizi di anormalità, non costituisce, come opinato dalla ricorrente, un segmento irrituale della verifica, bensì l’esercizio del generale potere istruttorio preliminare alla scelta discrezionale di dare luogo o meno alla verifica stessa. Come visto poc’anzi, nel caso in esame la scelta di non dare corso alla verifica di anomalia costituisce invero manifestazione di una discrezionalità quanto mai ampia, il cui mancato esercizio non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (v. Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 2018, n. 604); irragionevolezza ed errore che, alla luce delle risultanze dell’istruttoria (non efficacemente confutate dalla ricorrente), non possono essere ravvisati.

13.2 Quanto al secondo aspetto, si deve considerare che le particolari condizioni di economiche praticate da [FFF] s.r.l. a favore della stazione appaltante trovano adeguato riscontro nella finalità – addotta dall’aggiudicataria – di acquisire nuovi mercati e clienti, mediante la proposta di un prezzo vicino, ma comunque superiore, al costo di acquisto sostenuto dall’azienda, tale da salvaguardare un pur esile margine di utile, che, per quanto modesto – come ricordato da costante giurisprudenza -, “può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivante per l’impresa dall’essere aggiudicataria di un appalto pubblico e di averlo portato a termine” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500).

MOTIVO SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLA LEX SPECIALIS PER MANCATA PREVISIONE DEI C.A.M.

La ricorrente [MMM] deduce, in ipotesi, l’illegittimità della lex specialis per non avere previsto come obbligatori, anzi non avere neppure richiamato, i C.A.M., pur vertendosi in materia in cui i CAM erano obbligatori e vincolanti. Il TAR respinge.

Quando ai prodotti oggetto dell’appalto si applicano C.A.M. (criteri ambientali minimi) obbligatori, l’obbligo di conformità ai C.A.M. sussiste di per sè, a prescindere dal richiamo nella lex specialis (art. 94 D.Lgs. 50/2016); quando si tratti di C.A.M. solo “premiali”, essi non trovano applicazione nelle gare al massimo ribasso (art. 94, co. 3, D.Lgs. 50/2016).

14. Da ultimo deve essere esaminata la … censura, formulata in via subordinata (ai fini della ripetizione della gara) …

Anche tale profilo di doglianza è infondato.

L’obbligo di rispettare i criteri ambientali minimi deve essere desunto direttamente dall’art. 34 del d. lgs. n. 50 del 2016. Detto obbligo, che impone agli operatori di fornire prodotti conformi ai CAM, sussiste dunque ex lege, indipendentemente dalla riproposizione del medesimo obbligo all’interno del capitolato, del disciplinare ovvero della lettera d’invito (T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 marzo 2019, n. 329).

Né, d’altro canto, potrebbe trovare applicazione nella fattispecie la previsione contenuta nell’art. 34, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016, che prescrive l’introduzione di parametri di valutazione premiali, riconducibili all’osservanza dei CAM, nei soli casi in cui l’aggiudicazione debba avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: vertendosi, infatti, di una procedura aggiudicata sulla base del criterio del maggiore ribasso, l’apprezzamento di ulteriori elementi qualitativi dell’offerta riguardanti i CAM risulta di per sé precluso.

CONCLUSIONI

Il TAR respinge il ricorso.

15. Per quanto precede il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti, sia in riferimento all’azione di annullamento (e alla connessa richiesta di subentro nel contratto) sia quanto alla domanda risarcitoria, quest’ultima da ritenersi infondata nell’an, non ravvisandosi i presupposti profili di illegittimità dedotti a carico degli atti impugnati.