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Inquadramento
Gara ante 1.7.2023.
La 2° classificata [SSS] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [ZZZ].
Sull’ordine di trattazione dei ricorsi principale e incidentale
La ricorrente svolge censure escludenti, e non escludenti (in parte caducatorie della gara, in parte rivolte ai punteggi). L’aggiudicataria svolge ricorso incidentale escludente. Il TAR esamina prioritariamente il ricorso principale (anche per le censure non escludenti) e [v. conclusioni], rigettato il ricorso principale dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
[implic.] In caso di ricorso principale in parte escludente e in parte non escludente, può essere esaminato per primo il ricorso principale (anche nella parte) non escludente, in quanto la sua infondatezza provoca l’improcedibilità del ricorso incidentale.
Sul ricorso principale
Sul motivo per l’esclusione dell’aggiudicataria (mancanza delle caratteristiche minime di prodotto).
La ricorrente principale deduce l’esclusione dell’aggiudicataria, per non possedere il prodotto offerto i requisiti di minima di lex specialis. Il TAR respinge.
Per contestare il giudizio tecnico-discrezionale (anche sui “requisiti minimi”), non è sufficiente dedurne la mera non condivisibilità, ma occorre dimostrarne la palese inattendibilità;
… il Collegio non ritiene condivisibile la prospettazione di parte ricorrente in ordine alla mancata esclusione dell’aggiudicataria, i cui prodotti non rispetterebbero, a suo dire, il requisito minimo previsto dalla lex di gara con riferimento al tempo di sgonfiaggio.
Invero, tale mancanza non può essere affermata in virtù di un automatismo con quanto pubblicato dal produttore dei dispositivi sul proprio sito internet, in cui ha dichiarato che i tempi di sgonfiaggio sarebbero inferiori ai 15/20 secondi, senza con ciò affermare che siano necessariamente superiori al requisito minimo previsto per la gara [massimo 10 secondi n.d.r.]. Sul punto, peraltro, è ragionevole ritenere che l’indicazione del produttore sia volutamente generica in ragione delle particolari e variabili modalità di misurazione del tempo in questione, che sono idonee a fornire risultati mutevoli a seconda del soggetto (o dello strumento) utilizzato per la misurazione. Nel caso di specie, peraltro, la Commissione di gara ha provveduto ad effettuare una prova pratica il cui esito è stato verbalizzato, dando atto dell’accertato allineamento del tempo di sgonfiaggio ai requisiti minimi richiesti dalla disciplina di gara. … In questo quadro, il Collegio ritiene di ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in base al quale per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, compiuto nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, “non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (…)” (C.d.S. Sent. n. 6058/19). Nella fattispecie in esame, tale dimostrazione non è stata adeguatamente fornita dalla ricorrente, non avendo peraltro alcun valore dirimente la perizia di parte dalla stessa depositata a supporto della propria tesi. …
Quanto al terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente risolvendosi in una contestazione circa il punteggio attribuito dalla Commissione alla proposta dell’aggiudicataria (in raffronto alla propria) con riferimento a specifici criteri, si osserva quanto segue.
In tesi generale, giova ricordare che “la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Le censure che attengono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica” (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572).
Nella fattispecie in esame, a ben vedere, nessuna delle contestazioni formulate dalla ricorrente ha messo in rilievo valutazioni manifestamente abnormi, illogiche o contraddittorie.
Con riferimento al parametro di valutazione relativo alle modalità di manutenzione dei dispositivi, la Commissione di gara ha attribuito alla [ZZZ] un punteggio massimo (3 punti) e alla ricorrente uno inferiore (2,4 punti), valorizzando la manutenzione periodica e preventiva e una sui noleggi di lunga durata offerta dalla aggiudicataria.
Con riferimento al parametro di valutazione relativo al possesso di Certificazioni ambientali, la Commissione di gara ha assegnato a [ZZZ] 2,4 punti nell’ambito di un criterio complesso che consentiva di premiare non già il mero possesso di certificazioni ambientali, come erroneamente ritenuto da parte ricorrente, ma anche i sistemi di qualità e di gestione ambientale predisposti dagli offerenti. Con la conseguenza che nell’ambito di una proposta tecnica in cui l’aggiudicataria ha descritto nella relazione tecnico-organizzativa le misure di gestione ambientale adottate con riferimento anche alle competenze del personale e all’integrazione tra il sistema di gestione della qualità e le tematiche ambientali, l’aver soltanto iniziato l’iter per conseguire la certificazione ISO 14001:2015 non poteva rappresentare di per sé un fattore in grado di rendere illogico o abnorme il punteggio discrezionalmente attribuito dalla Commissione di gara.
Quanto al punteggio massimo riconosciuto all’aggiudicataria con riferimento al criterio di valutazione n. 10 “Assistenza tecnica” e al relativo sub-criterio “Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica: verranno valutati i protocolli in caso di guasti e i tempi di intervento migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara”, nonostante abbia offerto un intervento entro 5 ore dal ricevimento della richiesta (a fronte delle 4 ore offerte dalla ricorrente, premiata con lo stesso punteggio), deve osservarsi che, anche in questo caso, il criterio di valutazione aveva un contenuto più ampio rispetto a quanto rappresentato dalla ricorrente, essendo relativo sia alle tempistiche sia ai protocolli previsti in caso di guasti. Ne consegue che non può essere effettuata alcuna comparazione tra le due offerte in base al solo dato delle tempistiche di intervento, essendo invece difformi i protocolli previsti per la complessiva attività di assistenza tecnica. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che mentre l’aggiudicataria si è impegnata alla sostituzione immediata di eventuali prodotti difettosi o guasti, parte ricorrente ha limitato la sostituzione ai soli prodotti appena consegnati e senza specificare la tempistica con riferimento all’ipotesi di difetti o di guasti. Ne consegue che non appare illogico o arbitrario che la Commissione di gara abbia attribuito identico punteggio alle due offerte, valorizzando i diversi profili che le caratterizzano.
Motivo
… non è fondata la censura relativa al mancato sorteggio dei Commissari di gara, non essendo stato previsto alcun autovincolo dall’Amministrazione sul punto e non essendo applicabile, al momento della nomina della Commissione, l’obbligo di nomina tramite sorteggio tra i Commissari iscritti all’Albo Anac.
Sul motivo
… deve essere rigettato anche il … motivo di impugnazione con cui, in via subordinata, la ricorrente ha affermato l’illegittimità della aggiudicazione in virtù della violazione del termine del 29.5.2023, individuato dalla delibera … per il completamento della valutazione tecnico qualitativa. Sul punto, si deve evidenziare il carattere meramente ordinatorio di tale termine (non essendo stato diversamente qualificato in maniera esplicita), con la conseguente persistenza del potere dell’Amministrazione di completare il proprio operato una volta ricevuti i chiarimenti tempestivamente chiesti (entro il 29.5.2023) alla terza partecipante.
Sul motivo
Analogamente, deve essere rigettato anche il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente.
Si osserva, infatti, che quest’ultima ha nuovamente censurato il punteggio attribuito dalla Commissione alla aggiudicataria con riferimento al criterio di valutazione n. 6 “Manutenzione, sanificazione, disinfezione, sterilizzazione” e al criterio 6.2. “Modalità di manutenzione: verranno valutate le procedure per la manutenzione e le strutture dedicate”. Ciò in quanto dall’esame dei documenti prodotti in giudizio dalla [ZZZ] S.r.l. emergerebbe che il punteggio massimo di 3 punti le è stato attribuito anche se la manutenzione ordinaria sui dispositivi è prevista ogni tre mesi, esattamente come offerto dalla ricorrente, e non già ogni 60 giorni come osservato dalla Commissione di gara.
Nondimeno, anche con riferimento a tale motivo di impugnazione, il Collegio ritiene che non sussista alcuna abnormità o contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione, la quale ha inteso premiare l’offerta tecnica dell’aggiudicataria che ha proposto oltre alla manutenzione ordinaria, anche quella preventiva e periodica, con chiara indicazione delle relative tempistiche. Tale aspetto premiale, peraltro, emerge chiaramente dalla motivazione fornita dalla Commissione in sede di valutazione delle offerte, posto che la stessa ha osservato quanto all’aggiudicataria che la proposta è “rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Ha un piano di manutenzione ordinaria della pompa e del materasso al rientro dal noleggio e un piano di manutenzione periodica e preventiva e uno sui noleggi di lunga durata ogni 60 giorni”; quanto alla parte ricorrente, invece, la Commissione ha evidenziato che si tratta di una “proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti. Ha un piano di manutenzione ordinaria della pompa e del materasso al rientro dal noleggio e un piano di manutenzione correttiva”. Ne consegue che l’Amministrazione ha adeguatamente individuato i fattori valorizzati nell’offerta dell’aggiudicataria e che hanno determinato la relativa attribuzione del punteggio.
Infine, non è condivisibile neanche quanto osservato dalla ricorrente in ordine alla ritenuta contraddittorietà dell’offerta dell’aggiudicataria con riferimento alle attività di manutenzione ordinaria, che non riguarderebbero anche il materasso ad ogni suo rientro. Al contrario, l’offerta dell’aggiudicataria ha previsto la manutenzione ordinaria su ogni componente dei dispositivi offerti, specificando che soltanto il gonfiaggio del materasso avverrà a campione, in applicazione di appositi protocolli qualitativi. Siffatta offerta è stata ritenuta dalla Commissione di gara, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, come idonea a soddisfare i requisiti e gli standard di sicurezza perseguiti e tale valutazione non può essere considerata palesemente viziata o abnorme.
In conclusione, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere integralmente rigettato;
Conclusioni ed ulteriori statuizioni
… dal rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale deriva la sopravvenuta carenza d’interesse in capo alla [ZZZ] per quanto concerne l’accoglimento del ricorso incidentale escludente dalla stessa proposto.