Pubblicato il 22/04/2024

N. 00061/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00153/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 153 del 2023, integrato da motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2023, proposto da Guerrato s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Sonia Macchia e Roberto Milia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Giuliana Fozzer e Martina Zini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato Giuliana Fozzer in Trento, Piazza Dante n. 15, nella sede dell’Avvocatura della Provincia;
Commissario Straordinario della Provincia Autonoma di Trento, nominato ai sensi dell’art. 60 bis della l.p. n. 3 del 2020 con “il compito di portare a termine la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e universitario”, non costituito in giudizio;
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale

– della determina a contrarre n. 10533 adottata dal Commissario Straordinario (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00007) per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario, del 27 settembre 2023, con cui si è determinato di indire apposita procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

in relazione all’impugnativa già promossa, dei seguenti atti:

– della determinazione dirigenziale prot. n. 2022-D327-00074 in data 9 giugno 2022, comunicata il giorno successivo a mezzo PEC, con cui il Responsabile unico del procedimento ha disposto di non approvare il progetto preliminare presentato dalla società ricorrente nella procedura di gara, mediante finanza di progetto, per l’affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del “Nuovo Ospedale Trentino 2018”, con conseguente impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di concessione, nonché di escutere la cauzione provvisoria presentata dalla società ricorrente ai fini della partecipazione alla gara;

– della Relazione finale istruttoria (e relative slides) del Responsabile unico del procedimento, acquisita al prot. della Provincia autonoma di Trento n. 282782 in data 26 aprile 2022 e allegata alla predetta determinazione dirigenziale in data 9 giugno 2022;

– della nota prot. n. 437481 in data 21 giugno 2022 con cui la Provincia autonoma di Trento ha escusso la cauzione provvisoria n. 1818222 in data 22 ottobre 2021 e l’appendice n. 1 del 28 marzo 2022 emessa da Elba Assicurazioni, nell’interesse della ricorrente, per l’importo di euro 2.784.780,00;

– della nota prot. n. 486132 in data 8 luglio 2022, con cui il Servizio appalti della Provincia ha segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione la mancata stipula del contratto di concessione per fatto dell’impresa;

– dell’istanza di parere di precontenzioso presentata dalla Provincia di Trento all’ANAC in data 28 aprile 2022, con allegate una memoria illustrativa e la suddetta Relazione finale istruttoria;

– dei verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi decisoria del 23 marzo 2022 e del 6 aprile 2022;

– della nota del Responsabile unico del procedimento in data 28 marzo 2022;

– della richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria del 23 marzo 2022 e relativi allegati;

– della comunicazione prot. n. 169642 in data 9 marzo 2022 relativa all’avvio del procedimento di decadenza della ricorrente dalla nomina a promotore;

– della nota del Responsabile unico del procedimento in data 28 febbraio 2022;

– della nota del Responsabile unico del procedimento prot. n. 13204 in data 10 gennaio 2022, con cui sono state inviate alla ricorrente le osservazioni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di cui alla nota acquisita al prot. n. 931917 in data 24 dicembre 2021;

– della nota del Responsabile unico del procedimento prot. n. 872001 in data 1° dicembre 2021, con cui è stata disposta la sospensione del procedimento di approvazione del progetto preliminare;

– della deliberazione n. 1667 adottata in data 19 settembre 2022 e pubblicata in pari data con cui la Giunta della Provincia Autonoma di Trento, dichiarata chiusa la procedura di gara indetta per l’affidamento, con il modello del project financing, della progettazione ed esecuzione del Nuovo Ospedale di Trento, ha deciso “di procedere ad una rinnovazione dell’atto programmatorio da cui è scaturita la nomina del promotore Guerrato, operando una nuova ed autonoma valutazione di contesto”;

– della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 9 adottata in data 13 gennaio 2023 e pubblicata il 16 gennaio 2023, con cui è stato nominato il Commissario per l’intervento denominato “Polo ospedaliero e universitario”;

– della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2174 adottata in data 28 novembre 2022, menzionata nella delibera n. 9/2023, con cui si è provveduto all’individuazione di ulteriori opere di interesse provinciale per le quali nominare un Commissario straordinario ai sensi dell’art. 60 bis della l.p. n. 3 del 2020 ed, in particolare, si è individuato un intervento, identificato con il numero 8, avente ad oggetto la realizzazione del “Nuovo Polo Ospedaliero ed Universitario”;

– della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2175 adottata in data 28 novembre 2022 anch’essa menzionata nella delibera n. 9/2023 nella parte in cui si è disposto in ordine alla realizzazione del “Nuovo Polo Ospedaliero ed Universitario” e si è approvato il Disciplinare di nomina dei Commissari straordinari ex art. 60 bis della l.p. n. 3/2020;

– della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1047 adottata in data 16 giugno 2023, nella parte in cui si è provveduto all’approvazione del cronoprogramma, presentato dal Commissario, nominato ai sensi dell’art. 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, per la realizzazione del Polo ospedaliero e universitario di Trento;

– nonché di tutti gli atti connessi o conseguenti ancorché non conosciuti;

– nonché per il risarcimento in forma specifica o in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente, pari al mancato utile derivante dalla commessa o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.

– ed altresì per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;

– ed in via ulteriormente subordinata per l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2023

– della nuova determina a contrarre n. 11927 adottata dal Commissario Straordinario (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00012) per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario, del 6 novembre 2023, pubblicata il 7 novembre successivo, con cui si è determinato, ancora una volta, di indire apposita procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio per la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico economica di cui all’art. 6, Allegato 17, D.Lgs. n. 36/2023;

– dell’Avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara per l’affidamento della predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico economica del Polo Sanitario ed Universitario di Trento, CIG: A01BDD8CD1, pubblicato una prima volta sulla GUUE del 7 novembre 2023 nonché del relativo disciplinare pubblicato sul sito della Provincia;

– della determinazione del Dirigente 2023-O008-00015 recante “Modifica del Disciplinare relativo alla selezione degli operatori per la gara telematica n. 121439 pubblicato nella GUUE il giorno 07/11/2023 – GU/S: 214/2023 675564-2023. Proroga del termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse degli operatori economici”, pubblicata sul sito della Stazione appaltante il 16 novembre 2023;

– dell’Avviso di preinformazione, che rettifica il precedente avviso per comunicare una prima proroga del termine per la presentazione delle offerte, pubblicato sulla GUUE del 17 novembre 2023;

– della determinazione del Dirigente 2023-O008-00016 recante “Modifica del termine di proroga previsto dalla determinazione n. 12411 dd. 16 novembre 2023 avente ad oggetto la modifica Disciplinare relativo alla selezione degli operatori per la gara telematica n. 121439 pubblicato nella GUUE il giorno 07/11/2023 – GU/S: 214/2023 675564-2023. Proroga del termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse degli operatori economici fino al 5 dicembre 2023 – ore 12:00” pubblicata sul sito della Stazione appaltante il 20 novembre 2023;

– dell’Avviso di preinformazione, che rettifica ulteriormente il precedente avviso per comunicare un’ulteriore proroga del termine per la presentazione delle offerte, pubblicato sulla GUUE del 21 novembre 2023;

nonché degli atti più sopra già indicati relativi all’impugnativa promossa.

 

 

Visti il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il consigliere Antonia Tassinari e udito il difensore della Provincia Autonoma di Trento come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

 

FATTO

1. Il ricorso in esame si connette alla risalente controversia riguardante la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino (in seguito anche NOT) che ha avuto inizio con la determinazione dirigenziale n. 365 del 2011 e con il bando di gara pubblicato il 21 dicembre 2011. Con tali provvedimenti la Provincia autonoma di Trento, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, del contratto di costruzione e di gestione del nuovo nosocomio, individuando per la realizzazione dell’opera il sistema della finanza di progetto, disciplinato dall’art. 50 quater della medesima legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. Peraltro l’individuazione del soggetto promotore veniva annullata da questo Tribunale con sentenza n. 30 del 31 gennaio 2014, sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della sezione III n. 5057 del 2014, per cui la Provincia, ritenendo a quel punto non più conveniente procedere alla realizzazione dell’opera mediante finanza di progetto, con deliberazione della Giunta n. 438 del 25 marzo 2016 e determinazione dirigenziale n. 37 del 16 giugno 2016, disponeva la revoca della gara.

2. I ricorsi presentati dai partecipanti alla gara avverso il provvedimento di revoca venivano respinti da questo Tribunale con le sentenze n. 398 del 2016, n. 400 del 2016, n. 404 del 2016 e n. 53 del 2017, tuttavia il Consiglio di Stato con le sentenze della Sezione III n. 4467 del 25 settembre 2017 e n. 4555 del 29 settembre 2017 accoglieva gli appelli in particolare annullando la richiamata determinazione n. 37 del 2016. Per poter adeguatamente ottemperare alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5057 del 2014, anche alla luce delle successive pronunce n. 4467 e n. 4555 del 2017, la Provincia, ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., chiedeva allora chiarimenti al Consiglio di Stato il quale con sentenza della Sezione III n. 1111 del 22 febbraio 2018, precisava quindi che la gara avrebbe dovuto riprendere, nella forma di finanza di progetto, dalla fase di presentazione delle offerte, con la possibilità di adeguare il contenuto degli atti della lex specialis alle mutate esigenze di politica sanitaria ed economica della Provincia; che alla gara rinnovata avrebbero potuto partecipare solo i concorrenti che avevano presentato offerta già nel 2011; che la normativa applicabile sarebbe stata logica conseguenza delle modifiche apportate alla lex specialis (dovendo dunque prevalere la disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando).

3. La Provincia con la determinazione dirigenziale n. 66 dell’1 ottobre 2018 approvava quindi i nuovi atti della lex specialis (disciplinare di gara, studio di fattibilità e rispettivi allegati), ai fini della rinnovazione dell’affidamento mediante finanza di progetto. Alla rinnovata gara partecipavano il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Pizzarotti & c. s.p.a. con Cristoforetti Servizi Energia s.p.a. (di seguito RTI Pizzarotti) e la Guerrato s.p.a. (di seguito Guerrato) ed all’esito delle valutazioni della Commissione tecnica, secondo quanto previsto dal punto 10 del disciplinare di gara e dall’art. 50-quater, comma 10, lett. b), della legge provinciale n. 26 del 1993, veniva formata la graduatoria finale e disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della Guerrato nominata promotore con la determinazione dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2020. Con la sentenza n. 91 del 16 giugno 2020, rimasta inoppugnata, il ricorso del RTI Pizzarotti avverso la nomina a promotore della Guerrato veniva accolto da questo Tribunale ritenendo censurabile sotto il profilo istruttorio e motivazionale l’operato della Commissione tecnica, che aveva ritenuto coerente e sostenibile l’offerta economica della Guerrato, senza considerare affatto che il PEF dalla stessa presentato si riferiva a finanziamenti bancari, mentre la manifestazione di preliminare interesse, anch’essa facente parte dell’offerta, proveniva da una SGR. In esecuzione dell’inoppugnata sentenza n. 91 del 2020 la Provincia, riconvocata la Commissione tecnica la quale confermava il proprio precedente giudizio, con la determinazione dirigenziale n. 59 del 5 agosto 2020 ribadiva la nomina della Guerrato quale soggetto promotore. Il RTI Pizzarotti avversava allora la suddetta determinazione dirigenziale n. 59 del 5 agosto 2020 anche con domanda giudiziale di ottemperanza rispetto alla incontestata sentenza di questo Tribunale n. 91 del 2020. La sentenza n. 185 del 30 ottobre 2020 con cui questo Tribunale accertava l’invocata inottemperanza ordinando all’Amministrazione di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore del RTI Pizzarotti e alla nomina del medesimo quale promotore, è stata riformata dalla III sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3046 del 13 aprile 2021 che ha confermato la legittimità della nomina a promotore in capo a Guerrato. Successivamente il ricorso alla Corte di Cassazione proposto dal RTI Pizzarotti avverso l’anzidetta sentenza n. 3046/2021 del Consiglio di Stato è stato dichiarato inammissibile con ordinanza delle sezioni unite della Suprema Corte n. 33074/2022 del 9 novembre 2022.

4. Conclusasi la fase prettamente concorsuale dell’iter di projet financing, il responsabile unico del procedimento (RUP) procedeva con la fase preordinata all’approvazione del progetto preliminare presentato in gara dal promotore Guerrato. In tale contesto si svolgeva l’8 luglio 2021 la Conferenza dei servizi convocata per la consultazione preliminare e proseguita il 27 ottobre 2021 con la Conferenza dei servizi istruttoria che evidenziavano criticità del progetto. A ciò faceva seguito la trasmissione a Guerrato delle osservazioni predisposte dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito APSS) e la richiesta al promotore di allineare il progetto preliminare ai contenuti dello Studio di fattibilità. Il RUP avviava peraltro il procedimento finalizzato all’eventuale adozione del provvedimento di non approvazione del progetto preliminare stesso in ragione del disallineamento ritenuto non sanabile se non mediante uno stravolgimento sostanziale delle caratteristiche del progetto ritenuto migliore nella procedura di gara. Con determinazione n. 6056 del 9 giugno 2022 del RUP, all’esito della Conferenza dei servizi a carattere decisorio del 23 marzo 2022 e di quella del 6 aprile 2022, la Provincia decideva infine “di non approvare il progetto preliminare presentato nella procedura di gara in oggetto dal promotore Guerrato S.p.A., per le motivazioni contenute sia nelle premesse sia nella “Relazione finale istruttoria” (e relative slides) del RUP, acquisita al prot. PAT n. 282782 di data 26 aprile 2022 e allegata, quale parte integrante e sostanziale al provvedimento, con conseguente impossibilità di addivenire alla stipulazione del contratto di concessione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 quater, comma 11, della l.p. n. 26 del 1993, nel testo vigente ratione temporis alla data di pubblicazione del bando originario, ossia alla data del 21 dicembre 2011”. L’Amministrazione procedeva anche all’escussione della cauzione provvisoria n. 1818222, di data 22 ottobre 2021, emessa da Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., per conto di Guerrato nonché a comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) la mancata stipulazione del contratto di concessione per fatto imputabile a Guerrato.

5. Il ricorso, notificato solamente alla Provincia e all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, con cui Guerrato ha immediatamente contestato, tra gli altri atti, principalmente la determinazione n. 6056 del 9 giugno 2022 adottata dal RUP, è stato dichiarato inammissibile da questo Tribunale con sentenza semplificata n. 145 dell’1 agosto 2022 ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. b), e 41, comma 2, cod. proc. amm., a causa della mancata costituzione del rapporto processuale nei confronti dell’APSS e dell’ENAC, qualificate come parti necessarie del giudizio. Avverso tale decisione la società Guerrato ha proposto ricorso in appello che è stato accolto con sentenza n. 1263 del 6 febbraio 2023 dalla III sezione del Consiglio di Stato. Il Giudice d’appello, pur riconoscendo che avendo il giudizio quale oggetto l’esito di una conferenza di servizi decisoria, il gravame avrebbe dovuto essere notificato a tutte le amministrazioni che avevano espresso pareri o determinazioni specificamente lesivi della sfera giuridica della parte ricorrente e quindi anche all’ APSS, ha pure ravvisato “il sussistere dei presupposti – non rilevati dalla decisione impugnata – per la rimessione della ricorrente nel termine di notifica dell’impugnazione al predetto ente, per errore di diritto scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., come rilevabile d’ufficio e, comunque, espressamente richiesto dalla società appellante.” Il Consiglio di Stato, quindi, ha annullato la sentenza impugnata, ma ha anche rimesso la causa a questo Tribunale ai sensi dell’art. 105 c.p.a. ravvisando nella decisione del giudice di primo grado circa la non rimessione di APSS nel termine di notifica dell’impugnazione un caso di lesione del diritto di difesa di una delle parti. Con atto notificato in data 10 febbraio 2023 anche all’APSS, come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1263/2023, e depositato il successivo 20 febbraio 2023, il giudizio è stato riassunto avanti a questo Tribunale riproponendo i medesimi cinque motivi (in sintesi: sviamento, difetto assoluto di attribuzione, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà nonchè incompetenza) già recati dal ricorso dichiarato inammissibile dal T.R.G.A. e le richieste risarcitorie in forma specifica e subordinatamente per equivalente nonché in ogni caso per responsabilità precontrattuale.

6. Con sentenza n. 150 del 9 ottobre 2023 questo Tribunale ritenendolo privo di fondatezza ha respinto in tutta la sua estensione anche con riferimento alle dipendenti pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente il ricorso introduttivo di Guerrato che avversava in principalità la determinazione n. 6056 del 9 giugno 2022 del RUP di non approvazione del progetto preliminare. Con la stessa pronuncia sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti depositati il 23 febbraio 2023 e il 3 luglio 2023 avverso la deliberazione della Giunta n. 1667 del 19 settembre 2022 recante l’atto di indirizzo e riprogrammazione sanitaria , la deliberazione della Giunta n. 9 del 13 gennaio 2023 di nomina del Commissario straordinario per l’intervento denominato “Polo ospedaliero e universitario”, le deliberazioni n. 2174 e n. 2175 del 28 novembre 2022 presupposte alla deliberazione n. 9/2023 nonché la deliberazione della Giunta n. 1047 del 16 giugno 2023, nella parte in cui viene approvato il cronoprogramma per la realizzazione del Polo ospedaliero e universitario di Trento. Tali provvedimenti nel frattempo adottati dalla Provincia risultano impugnati sul dichiarato presupposto che essi costituiscano ai sensi dell’art. 120 c.p.a. “atti attinenti la medesima procedura di gara”. Del pari non hanno trovato accoglimento le domande risarcitorie da tali motivi aggiunti dipendenti.

7. Vale in particolare specificare che con la citata deliberazione n. 1667 del 19 settembre 2022 la Giunta provinciale, prendendo atto della conclusione con esito negativo del procedimento di finanza di progetto, stante l’impossibilità di addivenire alla stipulazione del contratto a causa della non approvazione del progetto preliminare, riteneva di procedere: a) ad una rinnovazione dell’atto programmatorio da cui era scaturita la nomina del promotore Guerrato, operando una nuova ed autonoma valutazione di contesto ed assumendo una conseguente decisione in ordine al modello contrattuale da utilizzare per la scelta del contraente, onde soddisfare le esigenze di natura sanitaria e di formazione universitaria in area medica, oltre alle mutate esigenze socio-economiche e finanziarie maturate; b) alla progettazione e realizzazione del Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino, ricorrendo alla nomina di un Commissario Straordinario individuato ai sensi dell’articolo 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm., demandando allo stesso l’individuazione delle opportune modalità consentite dall’ordinamento vigente dei contratti pubblici, incluso il ricorso all’appalto integrato ex art. 48, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.

8. Anche con autonomo ricorso depositato il 12 settembre 2022 e iscritto sub RG 130/2022 la Guerrato aveva chiesto ex art. 30 c.p.a. il risarcimento del danno per la mancata approvazione del progetto preliminare di cui al provvedimento del RUP del 9 giugno 2022. Peraltro con sentenza n. 124 del 13 luglio 2023 questo Tribunale, a seguito dell’atto con cui in data 31 maggio 2023 la parte ricorrente aveva dichiarato di voler rinunciare al ricorso principale – nonché ai motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2022 avverso la deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1667 del 19 settembre 2022 recante l’atto di indirizzo e riprogrammazione sanitaria – ha pronunciato declaratoria di estinzione del giudizio.

9. La citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 2022 è stata avversata da Guerrato anche con separato ricorso depositato il 26 ottobre 2022 iscritto sub RG 150/2022. Successivamente da parte di Guerrato venivano anche notificati motivi aggiunti a tale ricorso sub RG 150/2022 per l’impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 13 gennaio 2023 di nomina del Commissario straordinario per l’intervento denominato “Polo ospedaliero e universitario” e delle deliberazioni n. 2174 e n. 2175 del 28 novembre 2022. Con sentenza n. 152 dell’11 ottobre 2023 questo Tribunale ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti.

10. Per l’annullamento della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 2022 ha proposto ricorso avanti questo Tribunale depositato il 2 novembre 2022 e iscritto sub RG 154/2022 il RTI Pizzarotti. Con motivi aggiunti a tale ricorso sub RG 154/2022 veniva impugnata la deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 13 gennaio 2023 di nomina del Commissario straordinario per l’intervento denominato “Polo ospedaliero e universitario” e le deliberazioni n. 2174 e n. 2175 del 28 novembre 2022. Con sentenza n. 151 del 9 ottobre 2023 questo Tribunale ha respinto sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti.

11. Il Commissario straordinario in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 2022 dopo l’approvazione del cronoprogramma per la realizzazione dell’opera ha adottato la determina a contrarre n. 10533 (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00007) per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario, del 27 settembre 2023, di indizione di apposita procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

12. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio iscritto sub RG n. 153/2023 notificato il 27 ottobre 2023 e depositato il 6 novembre 2023, Guerrato ha allora impugnato la determina a contrarre n. 10533 del Commissario straordinario ritenuta affetta, in via autonoma e derivata, dagli stessi vizi mossi alla delibera presupposta n. 1667/2022. Ciò dichiaratamente in via strumentale a coltivare l’interesse per interporre appello avverso le citate sentenze di questo Tribunale n. 150 e n. 152 rispettivamente del 9 e 11 ottobre del 2023. Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2023 Guerrato ha poi impugnato la successiva determina a contrarre n. 11927 (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00012) per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario, del 6 novembre 2023, con cui il Commissario straordinario si è nuovamente determinato, per l’indizione di apposita procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’art. 6, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023. Con i medesimi motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti in epigrafe indicati che la Provincia sempre in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 2022 ha successivamente adottato. Anche tali atti, ritenuti affetti, in via autonoma e derivata, dagli stessi vizi mossi alla delibera presupposta n. 1667/2022 risulterebbero, infatti, lesivi, in quanto “determinano ed indicono una nuova procedura, così impedendo alla Guerrato di ottenere il bene della vita cui aspira, ossia l’aggiudicazione della gara di finanza di progetto.” Tanto “onde rimuovere qualsiasi eventuale ostacolo alla procedibilità degli appelli proposti per la riforma delle sentenze di questo Tribunale n. 150/2023 e n. 152/2023 e garantire comunque la pienezza dell’interesse di Guerrato alla decisione sugli stessi”.

13. Nello specifico il ricorso introduttivo in esame e del pari i connessi motivi aggiunti sono affidati ai motivi che seguono come si è detto già sollevati avverso la deliberazione n. 1667 del 2022 nell’ambito dei ricorsi sub R.G. n. 108 e sub R.G. n. 150 definiti rispettivamente con sentenza n. 150 del 9 ottobre 2023 e con sentenza n. 152 dell’11 ottobre 2023 di questo Tribunale:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Legge Provinciale n. 23/1992.

La Provincia non ha assicurato la partecipazione della società Guerrato al procedimento finalizzato all’adozione della conclusiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1667/2022. Quale impresa risultata aggiudicataria della gara di project financing Guerrato ha assunto una posizione qualificata, benché attualmente sub iudice, a contraddire nel contesto procedimentale. Proprio il fatto che la vicenda sia sub iudice impedisce di ritenere esaurito il procedimento.

II. Eccesso di potere per carenza di motivazione, errore nei presupposti e manifesta illogicità ed irragionevolezza del provvedimento impugnato. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. Sviamento.

La “nuova valutazione di contesto” richiamata nella impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 1667/2022 si riferisce ad eventi, quali la comparsa e lo svilupparsi della Pandemia Sars Covid 19, il nuovo decreto ministeriale n. 77/2022 recante la “definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale” e l’istituzione nel 2019 della Scuola di Medicina, già noti al momento della definitiva nomina a promotore di Guerrato. D’altra parte la lex di gara prevedeva che, in fase di approvazione del progetto, potesse emergere la necessità di apportare a quest’ultimo modifiche e/o integrazioni anche di natura sostanziale in conseguenza di richieste formulate dall’Amministrazione concedente o dalle altre Amministrazioni coinvolte in Conferenza di servizi. Le nuove esigenze manifestatesi potevano essere recepite all’interno della procedura di project financing anche ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile alla gara in esame). La decisione assunta dalla Provincia di rinunciare alla procedura espletata e superare il modello concessorio in favore di plurime gare d’appalto per l’affidamento, prima, della progettazione ed esecuzione dei lavori, e, successivamente, dei diversi servizi non sanitari necessari al funzionamento dell’ospedale stesso è manifestamente illogica ed irragionevole e comunque priva di adeguata e corretta motivazione. Anche il ricorso alla figura del “Commissario straordinario” di cui all’art. 4 del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019 è analogamente illegittimo avendo la Provincia esteso con legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 la possibilità di nominare “commissari per la realizzazione o l’ultimazione di opere pubbliche o d’interesse pubblico di competenza della Provincia” pure al dichiarato fine di affidare la progettazione ed esecuzione del Nuovo Ospedale facendo “ricorso a strumenti e procedure derogatori rispetto alle previsioni dell’ordinamento sui contratti pubblici”. La previsione della nomina del Commissario straordinario pone inoltre una questione di costituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost. relativamente alla materia della tutela della concorrenza. Inoltre l’indicazione contenuta nella delibera impugnata circa la possibilità per il Commissario di attingere alle norme in materia di PNRR contrasta con il parere con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si è espresso circa l’impossibilità di bandire un appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità per finanziamenti che non rientrino nel PNRR o PNC. Infine “la delibera impugnata risulta manifestamente illogica e comunque illegittima in quanto, pur privilegiando il modello dell’appalto rispetto alla concessione, nulla dice in ordine alla copertura finanziaria di tali affidamenti, che finora erano coperti solo parzialmente da somme pubbliche, essendo richiesto al concessionario di anticipare oltre 165 milioni di Euro per la realizzazione dell’opera

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per omessa considerazione dell’interesse patrimoniale di Guerrato. Ingiustizia manifesta.

Il provvedimento di revoca impugnato si pone in contrasto con l’art. 21 quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 laddove tale disposizione prescrive un indennizzo per i pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati. Nel caso di specie non è stato previsto alcun ristoro per Guerrato coinvolta in trattative inutilmente protrattesi dal 2011 ad oggi.

IV. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 2 bis della L. n. 241/90 che ha sancito l’applicabilità del principio di buona fede e collaborazione anche nei rapporti tra p.a. e privato. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione di giudicato.

Il provvedimento di revoca impugnato conferma quanto rilevato già nel ricorso introduttivo rispetto al provvedimento di non approvazione del progetto preliminare vale a dire la reale intenzione dell’Amministrazione di rinunciare alle risultanze della procedura di gara espletata. Infatti la Provincia, in spregio ai doveri di buona e fede correttezza, anziché interrompere la procedura e dichiarare le proprie diverse valutazioni in considerazione della “profonda trasformazione dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria“, ha avviato l’istruttoria con l’unico obiettivo di addebitare la mancata conclusione della procedura ad asserite inadeguatezze del progetto onde evitare così di ristorare il promotore per il pregiudizio patito.

V. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto un ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge Provinciale n. 23/1992

Con la scelta di revocare la procedura di project financing la Provincia non ha tenuto conto dei costi già sostenuti per condurre le attività amministrative connesse alla suddetta medesima procedura. L’Ente non ha comparato il peso economico delle scelte che stava assumendo con gli asseriti vantaggi.

14. A seguito delle udienze cautelari tenutesi in data 14 dicembre 2023 dei procedimenti in appello nel frattempo promossi da Guerrato (cfr. giudizi sub RG n. 9167/2023 e n. 9183/2023) avverso le sentenze di primo grado n. 150/2023 e n. 152/2023, il Consiglio di Stato con le ordinanze cautelari n. 5044/2023 e n. 5046/2023 ha sospeso “l’esecutività della sentenza impugnata e della determinazione impugnata con limitato riguardo alla decisione di escutere la cauzione provvisoria presentata dalla società appellante e ad ogni relativo atto consequenziale” fissando successivamente le udienze pubbliche per la discussione nel merito per il giorno 1 febbraio 2024.

15. Con atto depositato il 20 dicembre 2023, giorno successivo al deposito del ricorso per motivi aggiunti, Guerrato considerata la pendenza, con udienza di merito già fissata per l’1 febbraio 2024, dei giudizi proposti al Consiglio di Stato il cui esito avrebbe valenza pregiudiziale rispetto agli effetti spiegati dagli atti impugnati con l’odierno ricorso, ha chiesto di sospendere il giudizio o quantomeno rinviare la trattazione del merito dei gravami in esame.

16. Anche il RTI Pizzarotti ha promosso, avanti a questo Tribunale, ricorso e motivi aggiunti pendenti sub RG n. 156/2023 avverso i richiamati atti successivi della procedura adottati dal Commissario straordinario, del pari chiedendo il rinvio della trattazione del merito dei gravami suddetti in ragione della pendenza del procedimento in appello, con udienza fissata al 22 febbraio 2024, nel frattempo promosso (cfr. giudizio sub n. R.G. 9421/2023) avverso la sentenza di primo grado n. 151/2023.

17. La Provincia autonoma di Trento, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso in esame e ai connessi motivi aggiunti, ne ha eccepito sotto diversi profili l’inammissibilità. I gravami proposti sarebbero innanzitutto inammissibili per violazione dell’articolo 120, comma 7, c.p.a. per omessa impugnazione dell’atto successivo con motivi aggiunti e ciò si ripercuoterebbe negativamente anche sulla procedibilità dei pregiudicanti giudizi di appello avverso le sentenze n. 150/2023 e 152/2023 di questo Tribunale. In subordine il ricorso e i connessi motivi aggiunti sarebbero poi inammissibili in ragione dell’effetto devolutivo della materia del contendere al Giudice dell’appello. Il Giudice di primo grado sarebbe ora spogliato della controversia, rientrante nella disponibilità del Giudice di secondo grado il quale nella fattispecie il giorno 1 febbraio 2024 si esprimerà infatti sulle medesime censure riproposte in primo grado ma già proposte sotto forma di motivi aggiunti e quali motivi di autonomo ricorso nei ricorsi decisi da questo Tribunale con le sentenze n. 150/2023 e n. 152/2023. A dire dell’Amministrazione e in ulteriore subordine il ricorso e i connessi motivi aggiunti sarebbero poi inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem essendo stati riproposti, senza elementi di novità, identici motivi di ricorso, oggetto dei precedenti ricorsi RG n. 108/2022, RG n. 150/2022 e RG n. 154/2022, su cui le gravate sentenze n. 150/2023, n. 152/2023 e n. 151/2023 del T.R.G.A. si sono già pronunciate. Il ricorso e i connessi motivi aggiunti sarebbero inoltre inammissibili per carenza di legittimazione della ricorrente accertata con le gravate, ma in ogni caso efficaci ed esecutive, sentenze del T.R.G.A. n. 150/2023 e n. 152/2023. Da ultimo la Provincia in ragione della pregiudizialità dei giudizi di appello delle sentenze del T.R.G.A. n. 150/2023 e n. 152/2023 pendenti avanti al Consiglio di Stato ha sollevato istanza di sospensione dell’odierno giudizio ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. fino alla definizione dei giudizi di appello stessi. Infatti tali giudizi potrebbero accertare in via definitiva la legittima estromissione di Guerrato ovvero determinare la riapertura della pregressa procedura incidendo pertanto o sulla legittimazione o sull’interesse in capo alla stessa alla proposizione degli odierni gravami. La Provincia ha pure osservato che la Corte di Giustizia (a partire da CGUE, sez. VIII, 21 dicembre 2016, C- 355/15, GesmbH), ha già riconosciuto che la posizione del concorrente, la cui esclusione dalla procedura sia stata giudicata, in via definitiva, legittima va equiparata a quella di chi non ha neppure preso parte alla gara, sicché ai fini di fondare la legittimazione al ricorso non è configurabile neppure un interesse alla rinnovazione della procedura. Nel merito la Provincia ha sostenuto l’infondatezza dei motivi tutti riproposti per illegittimità derivata, richiamando in particolare le difese già svolte nell’ambito del giudizio sub RG n. 150/2022 definito con la citata sentenza n. 152/2023.

18. Con memoria di replica depositata il 29 dicembre 2023 Guerrato ha ribadito di aver impugnato gli atti del Commissario straordinario in via cautelativa, onde mantenere integro l’interesse agli appelli proposti e per l’ipotesi in cui gli atti stessi non dovessero essere automaticamente caducati per effetto dell’annullamento degli atti presupposti e ciò in definitiva allo scopo di rimuovere qualsiasi eventuale ostacolo alla procedibilità degli appelli pendenti (giudizi sub R.G. n. 9167/2023 ed R.G. n. 9183/2023) per la riforma delle sentenze n. 150/2023 e n. 152/2023 di questo Tribunale e garantire comunque la pienezza dell’interesse alla decisione sugli stessi. Guerrato ha inoltre particolarmente stigmatizzato il fatto che la Provincia solo nei giudizi di appello avrebbe dato atto che la determina a contrarre n. 10533 del 27 settembre 2023 (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00007) è stata revocata e sostituita dalla determina a contrarre n. 11927 del 6 novembre 2023 (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00012) impugnata con i motivi aggiunti di ricorso. Viceversa nel presente giudizio la Provincia, anziché appunto dare atto dell’intervenuta revoca del provvedimento impugnato con il ricorso originario, ha piuttosto insistito sulla circostanza che la determina a contrarre n. 10533 del 27 settembre 2023 sarebbe stata integrata dalla determina a contrarre n.11927 del 6 novembre 2023. Tuttavia non è così in quanto con determinazione n. 11040 (determinazione del Dirigente 2023-O008-00009) il Commissario Straordinario ha revocato la determinazione n. 10533 di data 27 settembre 2023 perché “l’opera in oggetto non risultava specificamente prevista in alcun documento programmatorio per l’anno finanziario 2023.” Solo con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 del 6 ottobre 2023 è stato infatti approvato il Documento di programmazione degli interventi (DOPI) relativo agli interventi per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario di Trento – prima fase, di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali di detto provvedimento. Considerato che la stessa amministrazione riconosce il carattere pregiudiziale delle decisioni che verranno adottate dal Consiglio di Stato sugli appelli proposti e la necessità di una sospensione del presente giudizio, in attesa delle stesse, Guerrato ha quindi insistito sulla domanda di sospensione già formulata con l’istanza depositata il 20 dicembre 2023 controdeducendo altresì puntualmente in ordine a tutti i profili rispetto ai quali la Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. In particolare la ricorrente ha sostenuto che l’odierna impugnativa della determina a contrarre e degli avvisi di gara per l’affidamento in appalto del Progetto di fattibilità tecnico economica adottati in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 2022 non possono rientrare nella disciplina di cui all’art. 120, comma 7, c.p.a. in quanto non costituiscono “nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara” bensì i primi atti di una nuova procedura di gara.

19. Con atto del 3 gennaio 2024 la difesa di Guerrato ha chiesto di fissare l’udienza per la discussione del ricorso.

20. All’esito dell’udienza pubblica svoltasi l’11 gennaio 2024, vista la richiesta di rinvio formulata dall’impresa ricorrente, in considerazione della valenza pregiudiziale degli appelli pendenti con udienze di merito fissate per i giorni 1 e 22 febbraio 2024 avverso le sentenze del TRGA di Trento n. 150/2023, 151/2023 e n. 152/2023, esecutive ma allo stato sub iudice, il Presidente ha disposto il rinvio della discussione della causa alla pubblica udienza del 18 aprile 2024, ora di rito. In particolare il Presidente ha considerato il carattere dirimente e risolutivo della decisione del Consiglio di Stato idonea a condizionare l’interesse ovvero la legittimazione a coltivare gli odierni gravami rappresentando la sede ove avrà termine la controversia.

21. Con sentenza n. 1456 del 14 febbraio 2024 la terza sezione del Consiglio di Stato, previa riunione degli appelli n. 9167/2023 (avverso la sentenza n. 150/2023) e n. 9183/2023 (avverso la sentenza n. 152/2023), ha accolto in parte il primo per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 150 del 9 ottobre 2023, annullando la determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 2022-D327-00074 in data 9 giugno 2022, limitatamente alla decisione di escutere la cauzione provvisoria prestata dalla ricorrente. Con la medesima sentenza è stato inoltre respinto per il resto l’appello n. 9167/2023 nonché l’appello n. 9183/2023. Con sentenza n. 1876 del 26 febbraio 2024 la terza sezione del Consiglio di Stato ha pure respinto l’appello n. 9421/2023 sollevato dall’RTI Pizzarotti (avverso la sentenza n. 151/2023).

22. A seguito delle anzidette pronunce del giudice d’appello l’impresa Guerrato con atto depositato il 14 marzo 2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla presente azione, con compensazione delle spese di lite. La Provincia Autonoma di Trento, dal canto suo, il 27 marzo 2024 ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque l’improcedibilità del medesimo con addebito delle spese dell’odierno giudizio in capo alla ricorrente. Da ultimo l’impresa Guerrato con atto depositato il 5 aprile 2024 ha nuovamente insistito per la compensazione delle spese ritenendo inutile e defatigatoria l’attività difensiva ex adverso svolta formulando poi con atto del 15 aprile 2024 a questo Tribunale istanza per il passaggio in decisione della causa dando atto della presenza del difensore all’udienza del 18 aprile 2024.

23. All’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) Avuto riguardo agli accadimenti e alle considerazioni ritraibili dall’esposizione che precede, la vicenda va definita con una pronuncia in rito ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. Vale evidenziare che in particolare con la sentenza n. 1456 del 14 febbraio 2024 della terza sezione del Consiglio di Stato risulta definitivamente acclarata la legittimità della conclusione cui è pervenuta l’Amministrazione di non approvare il Progetto preliminare del Promotore Guerrato. Merita pure rilevare che questo Tribunale con le sentenze n. 150 del 9 ottobre 2023 e n. 152 dell’11 ottobre 2023 confermate dal giudice d’appello nel riconoscere la legittimità dell’azione amministrativa in tal senso svolta dalla Provincia, relativamente all’attività successiva con cui, chiusa la procedura secondo il modello di project financing, è stato adottato un nuovo atto di indirizzo e riprogrammazione sanitaria e nominato il commissario straordinario per la realizzazione del “Nuovo Polo Ospedaliero ed Universitario” nonchè approvato il cronoprogramma dell’opera (cfr. deliberazioni della Giunta provinciale n. 1667 del 19 settembre 2022 e n. 9 del 13 gennaio 2023 nonché deliberazioni della Giunta provinciale n. 2174 e n. 2175 del 28 novembre 2022 e n. 1047 del 16 giugno 2023) ha già avuto modo di affermare che “Guerrato non vanta allo stato una posizione giuridica differenziata e qualificata per impugnare l’atto di indirizzo e riprogrammazione sanitaria e la nomina del commissario straordinario. Costituisce infatti orientamento consolidato e costante della giurisprudenza amministrativa che il soggetto legittimamente escluso dalla procedura di gara “per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 892; T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 20/08/2020, n.948).” Ciò posto in senso analogo deve allora concludersi a riguardo della determina a contrarre n. 10533 del 27 settembre 2023, impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio in esame, adottata dal Commissario Straordinario (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00007) per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario, con cui è stata indetta apposita procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica. E similmente va pure disposto con riferimento alla determina a contrarre n. 11927 del 6 novembre 2023 adottata dal Commissario Straordinario (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00012) nonché agli atti e provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2023. Gli atti e i provvedimenti suddetti sono riconducibili ad una fase nuova, diversa e successiva, dell’azione della Provincia preordinata alla realizzazione del nuovo ospedale, rispetto alla quale Guerrato si pone allo stato in una posizione non distinta da quisque de populo. Consegue dalle considerazioni che precedono l’improcedibilità dei ricorsi, sia quello introduttivo sia quello per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. e ciò in accoglimento di quanto sostanzialmente chiesto sia da Guerrato sia dalla Provincia Autonoma di Trento.

Sussistono giusti motivi in relazione alla complessità della controversia e allo svolgersi della vicenda per disporre la compensazione delle spese come altresì disposto in sede di appello.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi, sia quello introduttivo sia quello per motivi aggiunti in epigrafe indicati, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Antonia Tassinari   Alessandra Farina
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO