Pubblicato il 22/04/2024

N. 00062/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00156/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 156 del 2023, integrato da motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2023, proposto da Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Cristoforetti Servizi Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caia e Roberta de Pretis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento presso lo studio di quest’ultima in via S. Trinità n. 14;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Giuliana Fozzer e Martina Zini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato Giuliana Fozzer in Trento, Piazza Dante n. 15, nella sede dell’Avvocatura della Provincia;
Commissario Straordinario della Provincia Autonoma di Trento di cui all’art. 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, per la “Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario”, non costituito in giudizio;
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Guerrato s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale

– della Determinazione a contrarre e relativi allegati per “l’affidamento del Servizio per la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica di cui all’art. 6, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023 con l’opzione dell’affidamento della Direzione dei lavori escluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Opera O008, codice CUP C65F23000130003” (Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario della Provincia di Trento) adottata dal Commissario straordinario nominato dalla Provincia di Trento ai sensi della legge 13 maggio 2020 n. 3 in data 27 settembre 2023 e pubblicata in pari data sull’Albo della Provincia di Trento;

– di eventuali atti presupposti, connessi o conseguenti.

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2023

– della determina a contrarre n. 11927 adottata dal Commissario Straordinario (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00012) per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario, pubblicata il 7 novembre 2023, avente ad oggetto la procedura per l’affidamento del servizio per la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico economica di cui all’art. 6, Allegato 17, D.Lgs. n. 36/2023;

– dell’Avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara per l’affidamento della predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico economica del Polo Sanitario ed Universitario di Trento, CIG: A01BDD8CD1, pubblicato una prima volta sulla GUUE del 7 novembre 2023 nonché del relativo disciplinare pubblicato sul sito della Provincia;

– della determinazione del Dirigente 2023-O008-00015 recante “Modifica del Disciplinare relativo alla selezione degli operatori per la gara telematica n. 121439 pubblicato nella GUUE il giorno 07/11/2023 – GU/S: 214/2023 675564-2023. Proroga del termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse degli operatori economici”, pubblicata sul sito della Stazione appaltante il 16 novembre 2023;

– dell’Avviso di preinformazione, che rettifica il precedente avviso per comunicare una prima proroga del termine per la presentazione delle offerte, pubblicato sulla GUUE del 17 novembre 2023;

– della determinazione del Dirigente 2023-O008-00016 recante “Modifica del termine di proroga previsto dalla determinazione n. 12411 dd. 16 novembre 2023 avente ad oggetto la modifica Disciplinare relativo alla selezione degli operatori per la gara telematica n. 121439 pubblicato nella GUUE il giorno 07/11/2023 – GU/S: 214/2023 675564-2023. Proroga del termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse degli operatori economici fino al 5 dicembre 2023 – ore 12:00” pubblicata sul sito della Stazione appaltante il 20 novembre 2023;

– dell’Avviso di preinformazione, che rettifica ulteriormente il precedente avviso per comunicare un’ulteriore proroga del termine per la presentazione delle offerte, pubblicato sulla GUUE del 21 novembre 2023;

– di eventuali atti presupposti, connessi o conseguenti

 

 

Visti il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

 

FATTO

1. Il ricorso in esame si connette alla risalente controversia riguardante la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino (in seguito anche NOT) che ha avuto inizio con la determinazione dirigenziale n. 365 del 2011 e con il bando di gara pubblicato il 21 dicembre 2011. Con tali provvedimenti la Provincia autonoma di Trento, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, del contratto di costruzione e di gestione del nuovo nosocomio, individuando per la realizzazione dell’opera il sistema della finanza di progetto, disciplinato dall’art. 50 quater della medesima legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. Peraltro l’individuazione del soggetto promotore veniva annullata da questo Tribunale con sentenza n. 30 del 31 gennaio 2014, sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della sezione III n. 5057 del 2014, per cui la Provincia, ritenendo a quel punto non più conveniente procedere alla realizzazione dell’opera mediante finanza di progetto, con deliberazione della Giunta n. 438 del 25 marzo 2016 e determinazione dirigenziale n. 37 del 16 giugno 2016, disponeva la revoca della gara.

2. I ricorsi presentati dai partecipanti alla gara avverso il provvedimento di revoca venivano respinti da questo Tribunale con le sentenze n. 398 del 2016, n. 400 del 2016, n. 404 del 2016 e n. 53 del 2017, tuttavia il Consiglio di Stato con le sentenze della Sezione III n. 4467 del 25 settembre 2017 e n. 4555 del 29 settembre 2017 accoglieva gli appelli in particolare annullando la richiamata determinazione n. 37 del 2016. Per poter adeguatamente ottemperare alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5057 del 2014, anche alla luce delle successive pronunce n. 4467 e n. 4555 del 2017, la Provincia, ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., chiedeva allora chiarimenti al Consiglio di Stato il quale con sentenza della Sezione III n. 1111 del 22 febbraio 2018, precisava quindi che la gara avrebbe dovuto riprendere, nella forma di finanza di progetto, dalla fase di presentazione delle offerte, con la possibilità di adeguare il contenuto degli atti della lex specialis alle mutate esigenze di politica sanitaria ed economica della Provincia; che alla gara rinnovata avrebbero potuto partecipare solo i concorrenti che avevano presentato offerta già nel 2011; che la normativa applicabile sarebbe stata logica conseguenza delle modifiche apportate alla lex specialis (dovendo dunque prevalere la disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando).

3. La Provincia con la determinazione dirigenziale n. 66 dell’1 ottobre 2018 approvava quindi i nuovi atti della lex specialis (disciplinare di gara, studio di fattibilità e rispettivi allegati), ai fini della rinnovazione dell’affidamento mediante finanza di progetto. Alla rinnovata gara partecipavano il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Pizzarotti & c. s.p.a. con Cristoforetti Servizi Energia s.p.a. (di seguito RTI Pizzarotti) e la Guerrato s.p.a. (di seguito Guerrato) ed all’esito delle valutazioni della Commissione tecnica, secondo quanto previsto dal punto 10 del disciplinare di gara e dall’art. 50-quater, comma 10, lett. b), della legge provinciale n. 26 del 1993, veniva formata la graduatoria finale e disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della Guerrato nominata promotore con la determinazione dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2020. Con la sentenza n. 91 del 16 giugno 2020, rimasta inoppugnata, il ricorso del RTI Pizzarotti avverso la nomina a promotore della Guerrato veniva accolto da questo Tribunale ritenendo censurabile sotto il profilo istruttorio e motivazionale l’operato della Commissione tecnica, che aveva ritenuto coerente e sostenibile l’offerta economica della Guerrato, senza considerare affatto che il PEF dalla stessa presentato si riferiva a finanziamenti bancari, mentre la manifestazione di preliminare interesse, anch’essa facente parte dell’offerta, proveniva da una SGR. In esecuzione dell’inoppugnata sentenza n. 91 del 2020 la Provincia, riconvocata la Commissione tecnica la quale confermava il proprio precedente giudizio, con la determinazione dirigenziale n. 59 del 5 agosto 2020 ribadiva la nomina della Guerrato quale soggetto promotore. Il RTI Pizzarotti avversava allora la suddetta determinazione dirigenziale n. 59 del 5 agosto 2020 anche con domanda giudiziale di ottemperanza rispetto alla incontestata sentenza di questo Tribunale n. 91 del 2020. La sentenza n. 185 del 30 ottobre 2020 con cui questo Tribunale accertava l’invocata inottemperanza ordinando all’Amministrazione di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore del RTI Pizzarotti e alla nomina del medesimo quale promotore, è stata riformata dalla III sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3046 del 13 aprile 2021 che ha confermato la legittimità della nomina a promotore in capo a Guerrato. Successivamente il ricorso alla Corte di Cassazione proposto dal RTI Pizzarotti avverso l’anzidetta sentenza n. 3046/2021 del Consiglio di Stato è stato dichiarato inammissibile con ordinanza delle sezioni unite della Suprema Corte n. 33074/2022 del 9 novembre 2022.

4. Conclusasi la fase prettamente concorsuale dell’iter di projet financing, il responsabile unico del procedimento (RUP) procedeva con la fase preordinata all’approvazione del progetto preliminare presentato in gara dal promotore Guerrato. All’esito di una complessa istruttoria emergevano criticità di natura tecnica, funzionale e organizzativa del progetto presentato, tali da impedirne l’approvazione. Quindi, con determinazione dirigenziale del 9 giugno 2022, n. 6056, la Provincia disponeva di non approvare il progetto presentato dal promotore Guerrato e di non addivenire, conseguentemente, alla stipulazione del contratto di concessione. Il ricorso proposto da Guerrato per l’annullamento di tale determinazione veniva dichiarato inammissibile da questo Tribunale con la sentenza n. 145 dell’1 agosto 2022, per mancata corretta instaurazione del contraddittorio processuale. Tale decisione è stata appellata da Guerrato e il Consiglio di Stato ha accolto l’appello con sentenza della III sezione n. 1263 del 6 febbraio 2023 annullando con rinvio la sentenza di primo grado. Il giudizio è stato quindi riassunto avanti a questo Tribunale che con sentenza n. 150 del 9 ottobre 2023 ritenendolo privo di fondatezza lo ha respinto in tutta la sua estensione anche con riferimento alle dipendenti pretese risarcitorie. Con la stessa pronuncia sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti depositati il 23 febbraio 2023 e il 3 luglio 2023 avverso gli atti nel frattempo adottati dalla Provincia ossia la deliberazione della Giunta n. 1667 del 19 settembre 2022 recante l’atto di indirizzo e riprogrammazione sanitaria , la deliberazione della Giunta n. 9 del 13 gennaio 2023 di nomina del Commissario straordinario per l’intervento denominato “Polo ospedaliero e universitario”, le deliberazioni n. 2174 e n. 2175 del 28 novembre 2022 presupposte alla deliberazione n. 9/2023 nonché la deliberazione della Giunta n. 1047 del 16 giugno 2023, nella parte in cui viene approvato il cronoprogramma per la realizzazione del Polo ospedaliero e universitario di Trento.

5. Vale, in particolare, specificare che con la deliberazione di Giunta n. 1667 del 19 settembre 2022, la Provincia ha in definitiva deciso di accantonare per sempre la gara indetta nel 2011, poiché il procedimento relativo all’affidamento della concessione relativa alla progettazione, realizzazione e gestione del N.O.T., “cristallizzato con la nomina del promotore e sottoposto per la sua efficacia alla condizione della approvazione del progetto preliminare da questi presentato da parte della Conferenza dei Servizi -condizione che non si è realizzata- si è dunque concluso con l’impossibilità di dare corso alla stipula del contratto di concessione”; in conseguenza di ciò, è stata ritenuta imprescindibile l’esigenza di rinnovare la programmazione e di rivalutare il modello contrattuale e il sistema di scelta del contraente per la realizzazione del nuovo Polo ospedaliero avuto riguardo alle importanti novità di contesto sopravvenute (nello specifico, emergenza pandemica, direttrici del PNRR, istituzione della Scuola di Medicina presso l’Università di Trento, mutate condizioni economico-finanziarie).

6. La citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 2022 è stata avversata da Guerrato anche con separato ricorso depositato il 26 ottobre 2022 iscritto sub RG 150/2022. Successivamente da parte di Guerrato venivano anche notificati motivi aggiunti a tale ricorso sub RG 150/2022 per l’impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 13 gennaio 2023 di nomina del Commissario straordinario per l’intervento denominato “Polo ospedaliero e universitario” e delle deliberazioni n. 2174 e n. 2175 del 28 novembre 2022. Con sentenza n. 152 dell’11 ottobre 2023 questo Tribunale ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti.

7. Per l’annullamento della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 2022 ha proposto ricorso avanti questo Tribunale depositato il 2 novembre 2022 e iscritto sub RG 154/2022 il RTI Pizzarotti assumendosi leso, nella qualità di primo in graduatoria dopo l’esclusione della concorrente Guerrato, da siffatto provvedimento, che le avrebbe impedito di ottenere l’aggiudicazione provvisoria e la nomina a soggetto promotore. L’illegittimità è stata sollevata per violazione della lex specialis di gara (Disciplinare – Paragrafo 10. Procedura di gara e aggiudicazione) e dei principi in materia di applicazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, per erronea applicazione delle norme in materia di finanza di progetto (art. 183 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e art. 50 quater della legge provinciale n. 26 del 1993), per violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), per eccesso di potere erroneità dei presupposti, per carenza di motivazione, per illogicità e irragionevolezza manifeste e per contraddittorietà intrinseca e con precedenti atti della medesima Amministrazione, per violazione del principio del legittimo affidamento e ingiustizia grave e manifesta e per eccesso di potere per sviamento in funzione di elusione del giudicato. Con motivi aggiunti a tale ricorso sub RG 154/2022 veniva impugnata la deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 13 gennaio 2023 di nomina del Commissario straordinario per l’intervento denominato “Polo ospedaliero e universitario” e le deliberazioni n. 2174 e n. 2175 del 28 novembre 2022. Con sentenza n. 151 del 9 ottobre 2023 questo Tribunale ha respinto sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti.

8. Il Commissario straordinario in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 2022 dopo l’approvazione del cronoprogramma per la realizzazione dell’opera ha adottato la determina a contrarre n. 10533 (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00007) per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario, del 27 settembre 2023, di indizione di apposita procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

9. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio iscritto sub RG n. 156/2023 notificato il 27 ottobre 2023 e depositato il 10 novembre 2023, il RTI Pizzarotti ha allora impugnato la determina a contrarre n. 10533 del Commissario straordinario ritenuta affetta, in via derivata, dagli stessi vizi mossi alla presupposta deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 19 settembre 2022, n. 1667. Ciò dichiaratamente in via strumentale al fine di non incorrere in possibili decadenze e cause di improcedibilità nell’interponendo appello avverso la citata sentenza di questo Tribunale n. 151 del 9 ottobre 2023.

10. Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2023 il RTI Pizzarotti ha poi impugnato la successiva determina a contrarre n. 11927 (Determinazione del Dirigente 2023-O008-00012) per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario, del 6 novembre 2023, con cui il Commissario straordinario si è nuovamente determinato, per l’indizione di apposita procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’art. 6, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023. Con i medesimi motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti in epigrafe indicati che la Provincia sempre in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 2022 ha successivamente adottato. Anche tali atti sono ritenuti affetti, in via derivata, dagli stessi vizi mossi alla delibera presupposta n. 1667/2022 i quali colpiscono, con effetto caducatorio, tutti gli atti esecutivi del Commissario straordinario.

11. La citata sentenza di questo Tribunale n. 151/2023 nel frattempo è stata oggetto di impugnazione avanti al Consiglio di Stato da parte del RTI Pizzarotti con giudizio incardinato sub n. R.G. 9421/2023. In relazione alla fissazione dell’udienza pubblica per la discussione nel merito per il giorno 22 febbraio 2024, il RTI Pizzarotti con atto depositato il 21 dicembre 2023, atteso che l’esito del giudizio d’appello avrebbe valenza pregiudiziale rispetto agli effetti spiegati dagli atti impugnati con l’odierno ricorso, ha chiesto di sospendere o quantomeno rinviare la trattazione del merito dei gravami in esame.

12. Anche Guerrato ha promosso, avanti a questo Tribunale, ricorso pendente sub RG n. 153/2023 e connessi motivi aggiunti avverso i richiamati atti successivi della procedura adottati dal Commissario straordinario del pari chiedendo il rinvio della trattazione del merito dei gravami suddetti in ragione della pendenza dei procedimenti in appello, con udienza fissata all’1 febbraio 2024, nel frattempo promossi (cfr. giudizi sub RG n. 9167/2023 e n. 9183/2023) avverso le sentenze di primo grado n. 150/2023 e n. 152/2023

13. La Provincia autonoma di Trento, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso in esame e ai connessi motivi aggiunti, ne ha eccepito sotto diversi profili l’inammissibilità. I gravami proposti sarebbero innanzitutto inammissibili per violazione dell’articolo 120, comma 7, c.p.a. per omessa impugnazione dell’atto successivo con motivi aggiunti e ciò si ripercuoterebbe negativamente anche sulla procedibilità del pregiudicante giudizio di appello avverso la sentenza n. 151/2023 di questo Tribunale. In subordine il ricorso e i connessi motivi aggiunti sarebbero poi inammissibili in ragione dell’effetto devolutivo della materia del contendere al Giudice dell’appello. Il Giudice di primo grado sarebbe ora spogliato della controversia, rientrante nella disponibilità del Giudice di secondo grado il quale nella fattispecie il giorno 22 febbraio 2024 si esprimerà infatti sulle medesime censure riproposte in primo grado ma già proposte sotto forma di motivi aggiunti e quali motivi di autonomo ricorso nel ricorso deciso da questo Tribunale con la sentenza n. 151/2023. A dire dell’Amministrazione e in ulteriore subordine il ricorso e i connessi motivi aggiunti sarebbero poi inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem essendo stati riproposti, senza elementi di novità, identici motivi di ricorso, oggetto del precedente ricorso RG n. 154/2022, su cui la gravata sentenza n. 151/2023 del T.R.G.A. si è già pronunciata. Il ricorso e i connessi motivi aggiunti sarebbero inoltre inammissibili per carenza di legittimazione della ricorrente accertata con la gravata, ma in ogni caso efficace ed esecutiva, sentenza del T.R.G.A. n. 151/2023. Da ultimo la Provincia in ragione della pregiudizialità dei giudizi di appello delle sentenze del T.R.G.A. n. 150/2023, n. 151/2023 e n. 152/2023 pendenti avanti al Consiglio di Stato ha sollevato istanza di sospensione dell’odierno giudizio ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. fino alla definizione dei giudizi di appello stessi. Nel merito la Provincia ha sostenuto l’infondatezza dei motivi tutti riproposti per illegittimità derivata, richiamando in particolare le difese già svolte nell’ambito del giudizio sub RG n. 154/2022 definito con la citata sentenza n. 151/2023.

14. Con memoria depositata il 29 dicembre 2023 il RTI Pizzarotti ha replicato ai rilievi di inammissibilità formulati dall’Amministrazione provinciale insistendo sulla domanda di sospensione già avanzata con l’istanza depositata il 21 dicembre 2023.

15. All’esito dell’udienza pubblica svoltasi l’11 gennaio 2024, vista la richiesta di rinvio formulata dall’impresa ricorrente, in considerazione della valenza pregiudiziale degli appelli pendenti con udienze di merito fissate per i giorni 1 e 22 febbraio 2024 avverso le sentenze del TRGA di Trento n. 150/2023, 151/2023 e n. 152/2023, esecutive ma allo stato sub iudice, il Presidente ha disposto il rinvio della discussione della causa alla pubblica udienza del 18 aprile 2024, ora di rito. In particolare il Presidente ha considerato il carattere dirimente e risolutivo della decisione del Consiglio di Stato idonea a condizionare l’interesse ovvero la legittimazione a coltivare gli odierni gravami rappresentando la sede ove avrà termine la controversia.

16. Con sentenza n. 1876 del 26 febbraio 2024 la terza sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello n. 9421/2023 sollevato dall’RTI Pizzarotti (avverso la sentenza n. 151/2023). Inoltre con sentenza n. 1456 del 14 febbraio 2024 la terza sezione del Consiglio di Stato, previa riunione degli appelli n. 9167/2023 (avverso la sentenza n. 150/2023) e n. 9183/2023 (avverso la sentenza n. 152/2023), ha accolto in parte il primo per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 150 del 9 ottobre 2023, annullando la determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 2022-D327-00074 in data 9 giugno 2022, limitatamente alla decisione di escutere la cauzione provvisoria prestata dalla ricorrente. Con la medesima sentenza è stato inoltre respinto per il resto l’appello n. 9167/2023 nonché l’appello n. 9183/2023.

17. A seguito delle anzidette pronunce del giudice d’appello il RTI Pizzarotti con atto depositato il 22 marzo 2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla presente azione, con compensazione delle spese di giudizio, essendosi consolidati gli effetti della deliberazione n. 1667/2022 della Provincia Autonoma di Trento. Quest’ultima, dal canto suo, il 27 marzo 2024 ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque l’improcedibilità del medesimo con addebito delle spese dell’odierno giudizio in capo alla ricorrente. Il RTI Pizzarotti con memoria dell’8 aprile 2024, stigmatizzando il comportamento dilatorio dell’Amministrazione che ha proceduto sistematicamente ad adottare nuovi atti sempre in prossimità delle udienze pubbliche, ha insistito per la compensazione delle spese di lite in quanto tale richiesta sarebbe del tutto rispondente ad equità.

18. All’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) Avuto riguardo agli accadimenti e alle considerazioni ritraibili dall’esposizione che precede, la vicenda va definita con una pronuncia in rito ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. Vale evidenziare che con la sentenza n. 1456 del 14 febbraio 2024 unitamente alla sentenza n. 1876 del 26 febbraio 2024 della terza sezione del Consiglio di Stato risulta definitivamente acclarata la legittimità della conclusione cui è pervenuta l’Amministrazione di non portare a gara il Progetto preliminare del Promotore Guerrato e più in particolare di porre fine alla procedura di finanza di progetto fino a quel momento svolta accantonando dunque per sempre la gara indetta nel 2011 senza considerare il progetto presentato dal RTI Pizzarotti secondo classificato. Giova pure rilevare da un lato che questo Tribunale con le sentenze n. 150 del 9 ottobre 2023 e n. 152 dell’11 ottobre 2023 confermate dal giudice d’appello nel riconoscere la legittimità dell’azione amministrativa in tal senso svolta dalla Provincia, relativamente all’attività successiva con cui, chiusa la procedura secondo il modello di project financing, è stato adottato un nuovo atto di indirizzo e riprogrammazione sanitaria e nominato il commissario straordinario per la realizzazione del “Nuovo Polo Ospedaliero ed Universitario” nonchè approvato il cronoprogramma dell’opera (cfr. deliberazioni della Giunta provinciale n. 1667 del 19 settembre 2022 e n. 9 del 13 gennaio 2023 nonché deliberazioni della Giunta provinciale n. 2174 e n. 2175 del 28 novembre 2022 e n. 1047 del 16 giugno 2023) ha già avuto modo di affermare quanto a Guerrato che “non vanta allo stato una posizione giuridica differenziata e qualificata per impugnare l’atto di indirizzo e riprogrammazione sanitaria e la nomina del commissario straordinario. Costituisce infatti orientamento consolidato e costante della giurisprudenza amministrativa che il soggetto legittimamente escluso dalla procedura di gara “per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 892; T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 20/08/2020, n.948).” Così come merita sottolineare che con la sentenza n. 151 del 9 ottobre 2023 confermata dal giudice d’appello questo Tribunale ha pure affermato che la consumazione della prima fase dell’individuazione del soggetto promotore determina l’impossibilità per l’Amministrazione di superare le preclusioni tra le diverse fasi della procedura di finanza di progetto, ovvero di far retrocedere la stessa procedura “a uno stadio preliminare, tale da consentire la nomina di un nuovo promotore e soprattutto di porre a fondamento della predetta selezione un differente progetto preliminare (ovvero quello della ricorrente Pizzarotti)”. Ciò posto deve allora concludersi che il RTI Pizzarotti conseguenzialmente non ha titolo alcuno a contestare la determina a contrarre n. 10533 del 27 settembre 2023, impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio in esame, adottata dal Commissario Straordinario per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario, con cui è stata indetta apposita procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica. E analogamente va pure disposto con riferimento alla determina a contrarre n. 11927 del 6 novembre 2023 adottata dal Commissario Straordinario nonché agli atti e provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2023. Gli atti e i provvedimenti suddetti sono riconducibili ad una fase nuova, diversa e successiva, dell’azione della Provincia preordinata alla realizzazione del nuovo ospedale, rispetto alla quale il RTI Pizzarotti si pone allo stato in una posizione non distinta da quisque de populo. Consegue dalle considerazioni che precedono l’improcedibilità dei ricorsi, sia quello introduttivo sia quello per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. e ciò in accoglimento di quanto sostanzialmente chiesto sia dal RTI Pizzarotti sia dalla Provincia Autonoma di Trento.

Sussistono giusti motivi in relazione alla complessità della controversia e allo svolgersi della vicenda per disporre la compensazione delle spese come disposto in sede di appello.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi, sia quello introduttivo sia quello per motivi aggiunti in epigrafe indicati, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Antonia Tassinari   Alessandra Farina
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO