Modifiche e varianti

Il subappaltatore non può apportare variazioni o modifiche di alcun genere rispetto a quanto previsto dal progetto e dal contratto, se non dietro autorizzazione scritta dell’appaltatore. Il subappaltatore ha, tuttavia, l’obbligo di provvedere alle variazioni e modifiche che ordinategli per scritto dall’appaltatore.

 

 

Revisione prezzi

Al presento contratto non si applica quanto previsto dall’art. 1664 c.c., cui il subappaltatore rinuncia espressamente, quindi i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del subappalto. Tuttavia, il presente contratto è soggetto a revisione dei prezzi, nei termini seguenti:

a) al compenso del subappaltatore si applica, in aumento (o in riduzione), in modo proporzionale e passante, la revisione dei prezzi, qualora tale revisiona sia stata effettivamente applicata nella contabilità dal Committente, in aumento (o riduzione), all’appaltatore;

b) per determinare l’importo revisionale da applicarsi al subappaltatore, si confronteranno i prezzi praticati dal subappaltatore, con quelli praticato dall’appaltatore, quindi, sarà ricavata la percentuale di scarto tra l’uno e l’altro prezzo, ed infine sarà applicato al subappaltatore l’importo revisionale al netto di una percentuale pari al suddetto scarto percentuale. Qualora non sia possibile il raffronto immediato tra prezzi di appalto e di subappalto, si procederà a scomporre i prezzi in voci elementari, o altrimenti, … 

 

la quale è da intendersi passante rispetto al contratto principale, ed è quindi subordinata all’effettivo pagamento del compenso revisionale all’appaltatore da parte del Committente principale. 

Il compenso revisionale spettante al subappaltatore verrà calcolato come segue:

a) si prende quale base di partenza

 

Dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi e dei documenti contrattuali

Il subappaltatore dichiara:

a) di avere visionato tutti gli elaborati progettuali, e gli ulteriori documenti ed elaborati del contratto principale, elencati al punto …;

b) 

Autorizzazione al subappalto – Condizione

Autorizzazione superiore e condizione sospensiva e risolutiva

Il presente Contratto è sottoposto alla condizione dell’autorizzazione superiore della committente; quindi: i) finchè non intervenga tale autorizzazione, il contratto non produce effetto; b) il diniego di autorizzazione impedisce definitivamente che il contratto possa produrre effetti e ne provoca la risoluzione di diritto; c) è fatto assoluto divieto all’appaltatore di svolgere attività prima del maturare detta autorizzazione, in caso di venir meno di essa, od in difformità da essa e/o dai suoi eventuali atti modificativi.

Comunicazione al subappaltatore dell’autorizzazione e delle sue vicende modificative

L’appaltatore trasmetterà al subappaltatore copia dell’autorizzazione, e dei suoi provvedimenti modificativi o estintivi, salvo che il subappaltatore sia già tra i destinatari di tali atti. Nel caso di autorizzazione tacita, l’appaltatore trasmetterà al subappaltatore copia della richiesta di autorizzazione e del suo invio, dichiarando nel contempo che i termini per l’autorizzazione tacita sono maturati non essendo intervenuti dinieghi o atti interruttivi.

Mancato rilascio dell’autorizzazione e sue conseguenze

Qualora intervenga diniego di autorizzazione, o il procedimento ritardi oltre il dovuto, o l’autorizzazione rilasciata venga meno, nessuna parte avrà diritto a richiedere all’altra ristori o indennizzi, salvi i casi in cui il fatto sia attribuibile al comportamento di una delle parti.

Il diniego di autorizzazione risolve di diritto il presente Contratto, senza necessità che alcuna parte debba comunicare di volersi avvalere della risoluzione.

Reiti dell’autorizzazione e sua modifica

L’autorizzazione al subappalto opera secondo quanto previsto dalla legge, dagli atti del Contratto principale, dal contratto di subappalto autorizzato e dall’atto di autorizzazione; qove necessario (ad esempio: quando le parti intendano modificare il contratto o la prestazione subappaltata, o sia esaurito l’importo autorizzato o il tempo considerato nell’autorizzazione), dovrà essere richiesta e conseguita una nuova autorizzazione o la modifica della precedente. Relativamente alle prestazioni che richiedono una nuova autorizzazione o la modifica della precedente, si applicano, parimenti, le norme relative al divieto di esecuzione fino al rilascio, gli oneri di comunicazione del rilascio del nuovo provvedimento, .

E’ onere di ciascuna parte di comunicare all’altra, con congruo anticipo (ove possibile), il verificarsi di condizioni che richiedano una nuova autorizzazione o la modifica della precedente. In ogni caso, il subappaltatore deve comunicare con prontezza all’appaltatore quando, per l’avanzamento delle prestazioni, ipotizzi che, nei successivi 45 giorni, sia in procinto di esaurire anticipatamente l’importo di subappalto autorizzato.

 

Penali e ribaltamento di penali

L’appaltatore applicherà al subappaltatore penali nei seguenti casi e nelle seguenti misure:

a) per il ritardo rispetto al termine finale, la penale ammonta allo 0,1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;

b) per il ritardo rispetto ad uno dei termini intermedi, la penale ammonta allo 0,1 dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;

c) per la violazione di quanto previsto agli artt. …, la penale ammonta ad € …, per ciascuna violazione;

d) eventuali altri casi previsti dalle Condizioni generali.

Tali penali sono tra loro cumulabili.

Inoltre, l’appaltatore applicherà al subappaltatore le penali che dovesse subire dal Committente, e che siano imputabili a fatto del Subappaltatore medesimo.

Le penali, di qualunque genere, ed il ribaltamento di penali, sono tra loro cumulabili. 

Le penali ed il ribaltamento di penali non pregiudicano il diritto dell’appaltatore al maggior danno.

Onere di riserva

Il subappaltatore è tenuto a fa rilevare tempestivamente all’appaltatore, mediante riserva, ogni contestazione ovvero circostanza che possa comportare il suo diritto a maggiori oneri. Il subappaltatore deve iscrivere riserva, a pena di decadenza, nel primo atto idoneo a riceverla, per ciò intendendosi: i) ogni atto sottoposto dall’appaltatore alla sua firma; ii) e in ogni caso, gli Ordini di servizio dell’appaltatore, i verbali di consegna, sospensione e ripresa, le varianti, e gli atti contabili. In tutti i casi, le riserve non iscritte in contabilità vanno poi iscritte, sempre a pena di decadenza, nella prima contabilità del subappalto successiva all’iscrizione negli atti non contabili. Inoltre, il subappaltatore deve infine confermare le proprie riserve ritualmente iscritte, sempre a pena di decadenza, nel Conto finale.

Le riserve, a pena di inammissibilità, devono essere iscritte in modo sufficientemente circostanziato, ed indicare, per quanto possibile, la quantificazione economica ed i suoi criteri di calcolo.

 

Processi verbali in occasione della consegna, delle sospensioni e riprese, del collaudo, e dei sopralluoghi

 

Consegna dei lavori