La certificazione di parità di genere (dlgs 198/2006 art. 46-bis) non è invalida solo perchè non menzioni tutte le sedi dell’o.e.; tale certificazione è rilasciata all’impresa nel suo complesso, quindi non rileva se ivi sono o menzionate tutte le sedi impiegate nell’appalto.
Premessa la discrezione della s.a. nello stabilire i criteri premiali, non è affatto irragionevole che la lex specialis preveda che, per conseguire il punteggio dato dal possesso della certificazione di parità di genere, essa debba essere posseduta da ciascun membro del RTI; infatti, si tratta di certificazione che concerne non le prestazioni, ma la realtà d’impresa, quindi sarebbe irragionevole che non fosse richiesta per ciascuno
L’accreditamento di cui al Reg. UE 765/08 opera per ambiti specifici; quindi, è del tutto logico che la lex specialis prescriva che la certificazione (nc: di parità di genere) sia rilasciata da un organismo accreditato per il singolo ambito e quindi per la singola norma UNI (anzichè accreditato per altri ambiti di cui al Regolamento).
Il principio di equipollenza degli organismi di valutazione di conformità che rilasciano le certificazioni (dlgs. 36/2023 all.2.8, par. 2) non consente di ritenere l’equipollenza tra i certificati rilasciati dall’organismo accreditato per la norma UNI, e dall’organismo non accreditato per quella norma UNI, risultando irrilevante ogni indagine sulle capacità concrete dell’organismo; nè è possibile ricorrere a documentazione equivalente alla certificazione non posseduta (dlgs. 36/2023 all.2.8, par. 2; dir.UE 2014/24 art. 44), ipotesi ammessa solo nei casi di mancato accesso alle certificazioni per impossibilità oggettiva, non per essersi rivolti ad organismo non accreditato.
In caso di avvalimento premiale, non è consentito sostituire l’ausiliaria priva dei requisitio, come si ricava dal dlgs. 36/2023 art. 105: il co. 5 prevede la sostituzione dell’ausiliaria in caso di dichiarazioni mendaci, ma solo in caso di avvalimento sui requisiti; il co. 6, I periodo, prevede la verifica sui requisiti dichiarati, e ciò vale per entrambi i tipi di avvalimento; il co. 6, II periodo prevede la sostituzione dell’ausiliaria solo in caso di avvalimento sui requisiti, e non premiale; infatti, da una parte, il “criterio di selezione” di cui al co. 6 II periodo è da intendersi quale requisito di partecipazione, dall’altra, la sostituzione dell’ausiliaria premiale equivarrebbe ad una modifica dell’offerta tecnica (con conseguente lesione della par condicio), e tale ipotesi esorbita da quei motivi richiamati dalla giurisprudenza dell’UE che affermato la sostituzione dell’ausiliaria (CGUE.3.6.2021 in C210-2020)
L’avvalimento per la certificazione di parità, come avviene per la certificazione di qualità, non può avere natura solo cartolare, ma deve prevedere l’effettiva messa a disposizione delle risorse (senza, tuttavia, che la prestazione debba essere eseguita direttamente dall’ausiliaria); al fine, è idoneo il contratto di avvalimento che – pur senza dettagliare le risorse – dichiari di mettere a disposizione l’intera organizzazione aziendale con relativi fattori della produzione, e le risorse, prassi, servizi, tecniche e beni, che hanno consentito di acquisire la certificazione.