Sussiste la giurisdizione del GA sia, sull’an che sul quantum della revisione prezzi, salvi in cui an e quantum siano già puntualmente predeeterminati nel contratto; in mancanza di predeterminazione di an e quantum, la posizione è di interesse legittimo.

In mancanza di una clausola di revisione prezzi ex d.lgs. 50/2016 art. 106, co. 1, lett. a), l’unico rimedio per l’appaltatore è la risoluzione del contratto per eccesiva onerosità (c.c. art. 1467); infatti, in materia vige il principio di immodificabilità, posto a tutela della par condicio.

Le varianti e modifiche in corso d’opera (d.lgs. 50/2016 art. 106), fuori dai casi di clausola revisionale di cui al co. 1, lett. a), non hanno a che vedere con la revisione prezzi, e con il riequilibrio contrattuale; in ogni caso, l’appaltatore non ha una posizione tutelata rispetto allo ius variandi della p.a., quindi il diniego sull’istanza di variante non è tutelabile. Nè possono trarsi spunti dall’obbligo di clausole revisionali di cui al d.lgs. 36/2024 art. 60, che non opera retroattivamente.

L’incremento dei costi derivanti dalla modifica dei CCNL non costituisce mai causa di revisione economica del contratto di appalto, non trattandosi di fatto straordinario o imprevedibile.