Gli atti di ANAC emessi a seguito dell’attività di vigilanza (Reg. ANAC vigilanza 4.7.2018) sono impugnabili solo se concretamente lesivi, in specie se aventi effetti o vincoli conformativi puntuali; tale non è il caso dell’atto con cui ANAC rilevi profili di illegittimità, rimettendo alla s.a. di scegliere il metodo idoneo per la loro rimozione; la pluralità di strumenti a disposizione (quali la revoca, il recesso, l’impegno a indire nuova procedura, etc.) esclude un’immediata lesione.

I termini procedimentali di cui al Reg. ANAC vigilanza 4.7.2018 hanno natura ordinatoria.