Il malfunzionamento della piattaforma telematica della s.a. giustifica la remissione in termini solo qualora l’o.e. fornisca la prova dei fatti, e della non imputabilità ad esso; peraltro, è di fatto onere di trasmettere una tempestiva segnalazione via PEC prima della scadenza del termine.

Il termine per l’adempimento del soccorso istruttorio è perentorio (d.lgs. 36/2023 art. 101), e non ammette deroga nel caso di inerzia, stante le esigenze di speditezza e  il correlato obbligo di diligenza dell’o.e.. 

Non ha interesse al ricorso il soggetto legittimamente escluso dalla procedura, o i cui motivi verso l’esclusione siano respinti (nc: la revoca postuma).