E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso il provedimento di ANAC emesso all’esito dell’attività di vigilanza, se privo di effetti vincolanti o precettivi (cioè, sostanzialmente, privo di raccomandazioni, di cui al Reg. ANAC vigilanza 4.7.2018 art. 22); la mancanza di effetti costitutivi, e quindi la consistenza di mero parere, impedisce di ravvisare un interesse attuale e concreto al ricorso.