Poichè la verifica di anomalia è finalizzata alla valutazione di attendibilità complessiva dell’offerta, e non alla ricerca di singole imprecisioni, non sono inammissibili rimodulazioni, modifiche o riallocazioni delle voci di costo, anche comprimendo e riallocando gli importi di utili e spese generali, col limite del divieto di alterazione dell’offerta e cioè di quelle modifiche che inficerebbero l’offerta per come valutata, o modificherebbero componenti essenziali, quali quelle che la lex specialis ha stabilito di indicare nell’offerta medesima (nc: l’o.e. aveva attinto alle spese generali, che andavano indicate in offerta economica ma non a pena di esclusione). Le spese generali sono per definizione una componente elastica, non vincolata al parametro percentuale di cui all’all. I.7, art. 31, d.lgs. 36/2023, che ha natura solo orientativa.

Nel caso di gara a lotti plurimi (nc: aggiudicabili e partecipabili anche separatamente; e con domande di partecipazione e valutazione delle offerte separate), si è di fronte a gare distinte, quindi non opera il divieto di contestuale partecipazione alla medesima procedura di ausiliaria ed ausiliata (art. 104.12 d.lgs. 26/2023)