Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

Non piu’ in vigore

Scheda del provvedimento

Pubblicazione: in GU L 199 del 9.8.1993.

Entrata in vigore: dal 29.8.1993 (20° giorno dalla pubblicazione).

Variazioni: modificata con:

  1. Direttiva 2001/78/CE, come rettificata con avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2002 (sostituisce l’All. IV);
  2. Direttiva 97/52/CE (modifica gli artt. 5, 7, 10, 11, 15, 29, 31, e gli All. I e IV).

Oltre che con: a) Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia del 1994 (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio del 1995) L 1 1 1.1.1995; b) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, del 2003.

Rettifiche: avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2002 che modifica la direttiva 2001/78/CEE (rettifica l’All. IV).

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: seconda direttiva in materia di appalti di forniture (sostituisce la direttiva 77/62/CEE). 

Attuazione: attuata in Italia con D.lgs. n. 358/1992 (legge sugli appalti pubblici di forniture). 

Vigenza: abrogata dalla Direttiva 2004/18/CE [art. 82], e sostituita dalla medesima Direttiva 2004/18/CE [appalti nei settori ordinari]).

Ultimo aggiornamento: 9.8.2002 (data di pubblicazione dell’avviso di rettifica del 9.8.2002).

INDICE

Preambolo e considerando

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7

Titolo II – Norme comuni in campo tecnico

Articolo 8

Titolo III – Norme comuni di pubblicita’

Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14

Titolo IV

Capitolo 1 – Norme comuni di partecipazione

Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19

Capitolo 2 – Criteri di selezione qualitativa

Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25

Capitolo 3 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Articolo 26
Articolo 27

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34

Allegati

Allegato I – Elenco delle autorita’ aggiudicatrici interessate dall’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC

Allegato II – Elenco dei prodotti di cui all’articolo 5 relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Allegato III – Definizione di alcune specifiche tecniche

Allegato IV – Modelli di bandi di gara e avvisi d’appalto di forniture

Allegato V – Termini di trasposizione e di applicazione

Allegato VI – Tabella di concordanza

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Il Consiglio delle Comunita’ europee,
visto il trattato che istituisce la Comunita’ economica europea, in particolare l’articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e’ stata modificata a piu’ riprese; che, in occasione di nuove modifiche, occorre, per motivi di chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva;

considerando che pare segnatamente importante allineare per quanto possibile le disposizioni della presente direttiva con quelle relative all’aggiudicazione degli appalti contenute nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

considerando che siffatti allineamenti riguardano essenzialmente l’introduzione della definizione funzionale delle amministrazioni aggiudicatrici, la possibilita’ di ricorrere alla procedura aperta o ristretta, l’obbligo di motivare il rigetto di candidature od offerte, le modalita’ per la stesura dei verbali sullo svolgimento delle varie procedure di aggiudicazione, le modalita’ del ricorso alle norme comuni in campo tecnico, la pubblicita’ e la partecipazione, nonche’ la precisazione dei criteri di aggiudicazione degli appalti e l’introduzione della procedura del comitato consultivo;

considerando che e’ inoltre necessario inserire alcune modifiche di carattere redazionale per chiarire talune disposizioni vigenti;

considerando che la realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti locali e di altri organismi di diritto pubblico richiede, parallelamente all’eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

considerando che la Comunita’ e’ parte dell’accordo GATT sugli appalti pubblici, qui di seguito denominato «accordo GATT»;

considerando che l’allegato I della presente direttiva contiene gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici cui si applica l’accordo GATT; che occorre aggiornare detto allegato in base alle modifiche, presentate dagli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di forniture che sono aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio;

considerando che, fatta salva l’applicazione della soglia fissata per gli appalti cui si applica l’accordo GATT, gli appalti di forniture il cui ammontare e’ inferiore a 200 000 ECU possono non essere sottoposti alla concorrenza quale e’ organizzata dalla presente direttiva e che e’ opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

considerando che e’ necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate; che tali casi devono pero’ essere espressamente limitati;

considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa;

considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicita’ comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunita’ di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell’interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire e delle relative condizioni; che, piu’ in particolare, nelle procedure ristrette la pubblicita’ ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse per le gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l’offerta in conformita’ delle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare, come e’ d’uso negli Stati membri, nel capitolato d’oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

considerando che e’ opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti pubblici di forniture nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di assegnazione degli appalti;

considerando che e’ opportuno consentire che talune condizioni tecniche relative ai bandi di gara e ai prospetti statistici richiesti dalla presente direttiva possano essere adeguate in funzione dell’evoluzione delle esigenze tecniche; che l’allegato II della presente direttiva fa riferimento a una nomenclatura che la Comunita’ puo’, all’occorrenza, rivedere o sostituire e che e’ necessario prendere disposizioni per poter adattare di conseguenza i riferimenti a detta nomenclatura;

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato V,

ha adottato la presente direttiva:

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) «appalti pubblici di forniture», i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l’acquisto, il leasing, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzione per l’acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La fornitura di tali prodotti puo’ comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione;

b) «amministrazioni aggiudicatrici», lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

– istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e

– avente personalita’ giuridica, e

– la cui attivita’ e’ finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione e’ soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza e’ costituito da membri piu’ della meta’ dei quali e’ designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano nell’allegato I della direttiva 93/37/CEE. Tali elenchi sono il piu’ possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all’articolo 35 di detta direttiva 93/37/CEE;

c)

– «offerente», il fornitore che presenta un’offerta;

– «candidato», chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta;

d) «procedure aperte», le procedure nazionali nell’ambito delle quali tutti i fornitori interessati possono presentare offerte;

e) «procedure ristrette», le procedure nazionali nell’ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i fornitori invitati dall’amministrazione;

f) «procedure negoziate», le procedure nazionali nell’ambito delle quali le amministrazioni consultano i fornitori di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o piu’ di essi.

Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE ne’ agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;

b) agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi ne’ quando lo esiga la tutela d’essenziali interessi di sicurezza di tale Stato.

2. Se un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 1, lettera b) accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal suo stato giuridico, diritti speciali o esclusivi di esercitare un’attivita’ di servizio pubblico, l’atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell’ambito di tale attivita’, il principio della non discriminazione in base alla nazionalita’.

Articolo 3

Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l’articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell’articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l’articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di forniture disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati:

a) in base ad un accordo internazionale concluso conformemente al trattato tra uno Stato membro ed uno o piu’ paesi terzi e concernente forniture destinate alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un’opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere e’ comunicato alla Commissione, che puo’ consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE) ;

b) ad imprese di uno Stato membro o di un paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;

c) in base alla particolare procedura di un’organizzazione internazionale.

Articolo 5

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]

1.

a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

i) aggiudicati dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell’allegato I nel settore della difesa, qualora gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell’allegato II, nel caso in cui il loro valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200 000 diritti speciali di prelievo (DSP);

ii) aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato I, il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore al controvalore in ecu di 130 000 DSP; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, cio’ si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato II.

b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando di cui all’articolo 9, paragrafo 2, sia pari o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

c) Il controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) e’ di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell’ecu espresso in DSP durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.

Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera e’ riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

d) Le soglie di cui alla lettera a) e i loro controvalori espressi in ecu e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee periodicamente, all’inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma.

(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 1])

2. Nel caso di appalti aventi per oggetto il leasing, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, deve essere preso come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

– se trattati di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, ove la durata dell’appalto sia superiore a dodici mesi, il valore complessivo comprendente l’importo stimato del valore residuo;

– se trattasi di appalto di durata indeterminata o nei casi in cui sussistono dubbi sulla durata dell’appalto, il valore mensile moltiplicato per 48.

3. Nel caso di appalti che presentino carattere di regolarita’ o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore stimato dell’appalto deve stabilirsi in base:

– al valore reale complessivo degli appalti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell’esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantita’ o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero

– al costo stimato complessivo degli appalti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione nel corso dell’esercizio se questo e’ superiore a dodici mesi.

Le modalita’ di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all’applicazione della presente direttiva.

4. Quando un previsto acquisto di forniture omogenee puo’ dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 il valore stimato della totalita’ di questi lotti.

5. Quando un previsto appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore stimato dell’appalto l’importo totale massimo autorizzato dell’acquisto, del leasing, della locazione o dell’acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

6. Nessun progetto d’acquisto di una certa quantita’ di forniture puo’ essere scisso allo scopo di sottrarlo all’applicazione della presente direttiva.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinche’ non vi siano discriminazioni tra i vari fornitori.

(paragrafo inserito dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 1])

Testi storici

Testo iniziale

1.

a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

– aggiudicati dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell’allegato I nel settore della difesa, nella misura in cui gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell’allegato II, a condizione che il loro valore stimato, al netto dell’IVA, sia uguale o superiore a 200 000 ECU;

– aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato I, a condizione che il loro valore stimato, al netto dell’IVA, sia uguale o superiore alla soglia fissata dall’accordo GATT; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, cio’ si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato II.

b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, sia uguale o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

c) Il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall’accordo GATT, espressa in ecu, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori e’ effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell’ecu espresso in DSP, durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio.

Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera e’ riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima, due anni dopo la sua prima applicazione.

d) Le soglie fissate alla lettera a) e il loro controvalore in moneta nazionale, nonche’ il controvalore in ecu della soglia fissata dall’accordo GATT sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee periodicamente, a partire dai primi giorni del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma.

A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 1]

1.

a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

i) aggiudicati dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell’allegato I nel settore della difesa, qualora gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell’allegato II, nel caso in cui il loro valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore a 200 000 ECU al controvalore in ecu di 200 000 diritti speciali di prelievo (DSP);

ii) aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato I, il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore alla soglia fissata dall’accordo GATT al controvalore in ecu di 130 000 DSP; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, cio’ si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato II.

b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando di cui all’articolo 9, paragrafo 2, sia pari o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

c) Il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall’accordo GATT, espressa in ecu, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1988 in ecu e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) e’ di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996.  Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell’ecu espresso in DSP, durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1 gennaio.

Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera e’ riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

d) Le soglie di cui alla lettera a) e i loro controvalori in moneta nazionale, nonche’ il controvalore in ecu della soglia fissata dall’accordo GATT espressi in ecu e nelle varie monete nazionali, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee periodicamente, all’inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma.

2-6. (…)

7. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinche’ non vi siano discriminazioni tra i vari fornitori.

Articolo 6

1. Nell’aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all’articolo 1, lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso.

2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti di forniture mediante procedura negoziata in caso di offerte irregolari in risposta all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma delle disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dal titolo IV, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella procedura negoziata tutti i fornitori che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purche’ sia trasmessa una relazione alla Commissione;

b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la produzione in quantita’ sufficiente ad accertare la redditivita’ del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;

c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la fabbricazione o consegna dei prodotti possa essere affidata unicamente ad un particolare fornitore;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l’estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l’amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui al paragrafo 2. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni;

e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l’impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo’, come norma generale, superare i tre anni.

4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di forniture con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.

Articolo 7

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto di cui al primo comma non siano comunicate qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i fornitori.

(paragrafo, entrambi i commi, modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 2])

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione dell’appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresi’ l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee di tali decisioni

(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 2])

3. Per ogni appalto aggiudicato l’amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:

– il nome e l’indirizzo dell’amministrazione stessa, l’oggetto e il valore dell’appalto;

– i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della scelta;

– i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;

– il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonche’, se e’ nota, l’eventuale parte dell’appalto che l’aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;

– nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui all’articolo 6 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta.

Testi storici

Testo iniziale

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, l’amministrazione comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonche’, se trattasi di offerte, il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto.

2. L’amministrazione comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano i motivi per cui ha deciso di rinunciare all’aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 1]

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonche’, se trattasi di offerte, e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto di cui al primo comma non siano comunicate qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i fornitori.

2. L’amministrazione comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano  Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione dell’appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresi’ l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee di tali decisioni.

Titolo II – Norme comuni in campo tecnico

Articolo 8

1. Le specifiche tecniche di cui all’allegato III sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreche’ esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. L’amministrazione puo’ derogare al paragrafo 2 qualora:

a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all’accertamento della conformita’, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformita’ di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

b) l’applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l’applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell’omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;

c) l’applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni obblighi l’amministrazione ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature gia’ in uso ovvero comporti costi sproporzionati o difficolta’ tecniche sproporzionate, ma soltanto nell’ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni gia’ esistenti.

4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta cio’ sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee oppure nei capitolati d’oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione.

5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformita’ ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull’armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonche’ di impiego dei materiali;

c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:

i) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l’amministrazione;

ii) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l’amministrazione;

iii) qualsiasi altra norma.

6. A meno che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, gli Stati membri vietano l’introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano l’effetto di favorire o escludere determinati fornitori o determinati prodotti. È in particolare vietata l’indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l’indicazione di un’origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione «o equivalente», e’ autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

Titolo III – Norme comuni di pubblicita’

Articolo 9

1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l’inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni rendono noto il totale degli appalti, per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5, risulti pari o superiore a 750 000 ECU.

I settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura «Classificazione dei prodotti associati alle attivita’ (CPA)». La Commissione stabilisce secondo la procedura prevista all’articolo 32, paragrafo 2 le modalita’ del riferimento da fare nel bando di gara a particolari voci della nomenclatura.

2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 2, negoziata rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con apposito avviso. In determinati casi, possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l’applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all’interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealta’ della concorrenza tra fornitori.

4. I bandi o avvisi sono redatti conformemente ai modelli contenuti nell’allegato IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono dai fornitori ai fini della selezione (punto 11 dell’allegato IV B, punto 9 dell’allegato IV C e punto 8 dell’allegato IV D), le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 22 e 23.

5. I bandi e gli avvisi sono inviati dall’amministrazione aggiudicatrice, nei piu’ brevi termini e per i canali piu’ appropriati, all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all’articolo 12, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

L’avviso di cui al paragrafo 1 e’ inviato il piu’ rapidamente possibile dopo l’inizio dell’esercizio finanziario.

L’avviso di cui al paragrafo 3 e’ inviato al piu’ tardi quarantotto giorni dopo l’aggiudicazione dell’appalto in questione.

6. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunita’; il testo nella lingua originale e’ l’unico facente fede.

7. I bandi di gara di cui al paragrafo 2 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando e’ pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunita’; il testo della lingua originale e’ l’unico facente fede.

8. L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee pubblica i bandi di gara entro dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all’articolo 12, tale termine e’ ridotto a cinque giorni.

9. La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell’amministrazione non puo’ effettuarsi prima della data della spedizione all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunita’ europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

11. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee sono a carico delle Comunita’. La lunghezza del testo non puo’ essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ovvero deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o piu’ bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l’avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Articolo 10

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non puo’ essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

1-bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 puo’ essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non e’ inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di appalto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato IV A (preinformazione), sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all’allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.

(paragrafo inserito dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 3])

2. Sempreche’ siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d’oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai fornitori dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.

3. Sempreche’ siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4. Quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d’oneri, il termine di cui al paragrafo 1 deve essere adeguatamente prorogato.

Testi storici

Testo iniziale

A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 3]

1-bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 puo’ essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non e’ inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di appalto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato IV A (preinformazione), sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all’allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.

Articolo 11

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dalle amministrazioni non puo’ essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d’invito e’ accompagnata dal capitolato d’oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

a) se del caso, l’indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonche’ l’importo e le modalita’ di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) gli estremi del bando di gara pubblicato;

d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 22 e 23;

e) i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non puo’ essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito.

3-bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 puo’ essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara d’appalto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato IV A (preinformazione), sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di cui all’allegato IV C (procedure ristrette) o, se del caso, all’allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.

(paragrafo inserito dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 4])

4. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

5. Sempreche’ siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d’oneri, il termine di cui al paragrafo 3 deve essere adeguatamente prorogato.

Testi storici

Testo iniziale

A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 4]

3-bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 puo’ essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara d’appalto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato IV A (preinformazione), sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di cui all’allegato IV C (procedure ristrette) o, se del caso, all’allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.

Articolo 12

1. Nel caso in cui l’urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all’articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito.

2. Sempreche’ siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un’offerta devono essere fatti per i canali piu’ rapidi possibili. Quando sono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

Articolo 13

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee bandi di gara concernenti gli appalti di forniture non soggetti alla pubblicita’ obbligatoria prevista dalla presente direttiva.

Articolo 14

Le modalita’ di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all’articolo 9, nonche’ dei prospetti statistici previsti all’articolo 31 e la nomenclatura prevista all’articolo 9 e agli allegati II e IV possono essere modificate secondo la procedura prevista all’articolo 32, paragrafo 2. Le modalita’ del riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura sono stabilite secondo la stessa procedura.

Titolo IV

Capitolo 1 – Norme comuni di partecipazione

Articolo 15

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]

1. Gli appalti sono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 16 e dopo che l’idoneita’ dei fornitori non esclusi a norma dell’articolo 20 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di capacita’ economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 22, 23 e 24.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni date dai fornitori.

3. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

– ciascuna offerta includa tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

– sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della loro valutazione;

– se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al piu’ presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;

– l’apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

(paragrafo inserito dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 5])

Testi storici

Testo iniziale

A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 5]

3. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

– ciascuna offerta includa tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

– sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della loro valutazione;

– se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al piu’ presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;

– l’apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

Articolo 16

1. Laddove il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto sia quello dell’offerta piu’ vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse.

Le amministrazioni precisano nel capitolato d’oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, nonche’ le modalita’ di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti.

Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettere a) e b).

2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perche’ configurerebbe, qualora fosse accolta, un appalto di servizi anziche’ un appalto pubblico di forniture ai sensi della presente direttiva.

Articolo 17

Nel capitolato d’oneri l’amministrazione puo’ richiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell’appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi.

Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilita’ del fornitore principale.

Articolo 18

Le offerte possono essere presentate da raggruppamenti di fornitori. A tali raggruppamenti non puo’ essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell’offerta; cio’ puo’ tuttavia essere richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la sua buona esecuzione.

Articolo 19

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 20 a 24, quelli che saranno invitati a presentare un’offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore nonche’ sulle informazioni e sulle formalita’ necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di fornitori che intendono invitare: in questo caso, tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti fornitori.

In ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalita’ di cui all’articolo 6, paragrafo 2, il numero di candidati ammessi a negoziare non puo’ essere inferiore a tre, sempreche’ vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai fornitori di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.

Capitolo 2 – Criteri di selezione qualitativa

Articolo 20

1. Puo’ essere escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque fornitore il quale:

a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell’attivita’ commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o che si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;

c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;

d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall’amministrazione;

e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui e’ stabilito e di quello dell’amministrazione;

f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui e’ stabilito o del paese dell’amministrazione;

g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo.

2. Quando chiede al fornitore la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) o f), l’amministrazione accetta come prova sufficiente:

– per i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal «casellario giudiziario» o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorita’ giudiziaria o amministrativa del paese d’origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;

– per i casi di cui alle lettere e) ovvero f), un certificato rilasciato dall’autorita’ competente dello Stato membro interessato.

3. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci i documenti o certificati di cui al paragrafo 2 o qualora essi non riguardino tutti i casi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, mediante una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata dinanzi ad un’autorita’ giudiziaria od amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato nel paese d’origine o in quello di provenienza.

4. Gli Stati membri designano le autorita’ e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 21

1. Ad ogni fornitore che intenda concorrere all’aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture puo’ essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita’ vigenti nello Stato membro nel quale egli e’ stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 2 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo.

2. I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

omissis

– in Italia, il «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» e il «Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato»

omissis.

Articolo 22

1. In linea di massima, la prova della capacita’ finanziaria ed economica del fornitore puo’ essere fornita mediante una o piu’ delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) la presentazione del bilancio del fornitore o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto del paese nel quale il fornitore e’ stabilito;

c) una dichiarazione del fatturato globale dell’impresa e del fatturato per le forniture cui si riferisce l’appalto, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari.

2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonche’ le eventuali altre referenze da presentare.

3. Qualora, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste dall’amministrazione, il fornitore e’ ammesso a provare la propria capacita’ economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l’amministrazione stessa ritenga appropriato.

Articolo 23

1. La prova della capacita’ tecnica del fornitore puo’ essere addotta mediante uno o piu’ dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantita’ e dello scopo dei prodotti da fornire:

a) la presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati:

– nel caso di forniture per autorita’ pubbliche, le consegne sono provate da certificati rilasciati o controfirmati dall’autorita’ competente;

– nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate dall’acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal fornitore;

b) la descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese dal fornitore per garantire la qualita’, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone;

c) l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al fornitore, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualita’;

d) per i prodotti da fornire: campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticita’ deve poter essere certificata a richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice;

e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualita’, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita’ di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme;

f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalita’ particolare, una verifica eseguita dell’amministrazione o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore e’ stabilito, purche’ tale organismo acconsenta, in merito alle capacita’ di produzione del fornitore e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone ai fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualita’.

2. L’amministrazione precisa, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare.

3. Le informazioni di cui all’articolo 22 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono limitarsi all’oggetto dell’appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei fornitori per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.

Articolo 24

Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 20 a 23, l’amministrazione puo’ invitare i fornitori a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati.

Articolo 25

1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di fornitori riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g) e degli articoli 21, 22 e 23.

2. I fornitori iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all’amministrazione un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorita’. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l’iscrizione nell’elenco e la classificazione attribuita nello stesso.

3. L’iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorita’ competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione di idoneita’ ai soli fini dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g), dell’articolo 21, dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a).

I dati risultanti dall’iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi fornitore iscritto puo’ essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta sia proposta un appalto.

Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni del primo e secondo comma soltanto ai fornitori stabiliti nello Stato membro che tiene l’elenco ufficiale di cui trattasi.

4. Per l’iscrizione dei fornitori degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai fornitori nazionali ne’, in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 20 a 23.

5. Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare l’indirizzo dell’organismo presso il quale le domande di iscrizione possono essere presentate agli altri Stati membri e alla Commissione che ne assicura la divulgazione.

Capitolo 3 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Articolo 26

1. I criteri sui quali l’amministrazione si fonda per l’aggiudicazione degli appalti sono:

a) unicamente il prezzo piu’ basso;

b) qualora l’appalto sia aggiudicato all’offerta piu’ vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all’appalto quali, ad esempio: prezzo, termine di consegna, costo d’utilizzazione, rendimento, qualita’, caratteristiche estetiche e funzionali, merito tecnico, servizio post vendita e assistenza tecnica.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), le amministrazioni enunciano, nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, tutti i criteri d’aggiudicazione di cui esse prevedono l’applicazione, possibilmente nell’ordine decrescente dell’importanza loro attribuita.

Articolo 27

Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l’amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

L’amministrazione puo’ prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l’economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, oppure l’originalita’ del prodotto proposto dall’offerente.

Se i documenti relativi all’appalto prevedono l’attribuzione al prezzo piu’ basso, l’amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione il rigetto delle offerte ritenute troppo basse.

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 28

Nell’aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle amministrazioni di cui all’allegato I e da parte delle amministrazioni ad esse subentrate a seguito di rettifiche, modifiche o emendamenti di detto allegato, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che riservano ai paesi terzi in applicazione dell’accordo GATT, in particolare quelle degli articoli V e VI concernenti la procedura ristretta, l’informazione e l’esame. A tal fine, gli Stati membri si consultano in merito alle misure da prendere in applicazione dell’accordo nell’ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Articolo 29

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]

1. La Commissione esamina l’applicazione della presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e presenta eventualmente al Consiglio nuove proposte volte, in particolare, ad armonizzare le misure adottate dagli Stati membri per l’applicazione della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall’articolo XXIV, paragrafo 7 dell’accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round, in prosieguo denominato “accordo”, la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenta opportune proposte al Consiglio.

(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 6])

3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti apportati, aggiorna l’allegato I, secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 6])

Testi storici

Testo iniziale

2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall’articolo IX, paragrafo 6 dell’accordo GATT, la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate …

3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti di cui all’articolo 28, aggiorna l’allegato I e provvede alla sua pubblicazione …

A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 6]

2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall’articolo IX, paragrafo 6 dell’accordo GATT articolo XXIV, paragrafo 7 dell’accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round, in prosieguo denominato “accordo”, la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate …

3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti di cui all’articolo 28 apportati, aggiorna l’allegato I, secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e provvede alla sua pubblicazione …

Articolo 30

Il calcolo dei termini e’ compiuto conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini.

Articolo 31

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]

(articolo sostituito dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 7])

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1996 ovvero, nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che non figurano nell’allegato I, non oltre il 31 ottobre 1997, e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di forniture stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente.

2. Tale prospetto indica almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I:

– il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;

– il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e la nazionalita’ del fornitore cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e la nazionalita’ del fornitore cui l’appalto e’ stato attribuito a norma dell’articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all’accordo; nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all’accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, che si riveli necessaria a norma dell’accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva.

Testi storici

Testo iniziale

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati:

a) per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato I, entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno che precede;

b) per quanto riguarda le altre amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 1, entro il 31 ottobre 1991 e, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il 31 ottobre 1995, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre per l’anno che precede.

2. Tale prospetto indica almeno:

a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice sopra la soglia e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato I, il valore sotto la soglia;

b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice sopra la soglia, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalita’ del fornitore cui e’ stato attribuito l’appalto e, nel caso di procedure negoziate, suddiviso secondo l’articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro ed ai paesi terzi e, nel caso delle amministrazioni di cui all’allegato I, il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascun firmatario dell’accordo GATT.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all’articolo 32, paragrafo 2, il tipo di informazioni statistiche complementari richieste conformemente alla presente direttiva.

A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 7]

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati:

a) per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato I, entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno che precede;

b) per quanto riguarda le altre amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 1, entro il 31 ottobre 1991 e, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il 31 ottobre 1995, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre per l’anno che precede.

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1996 ovvero, nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che non figurano nell’allegato I, non oltre il 31 ottobre 1997, e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di forniture stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente. 

2. Tale prospetto indica almeno:

a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice sopra la soglia e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato I, il valore sotto la soglia;

b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice sopra la soglia, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalita’ del fornitore cui e’ stato attribuito l’appalto e, nel caso di procedure negoziate, suddiviso secondo l’articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro ed ai paesi terzi e, nel caso delle amministrazioni di cui all’allegato I, il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascun firmatario dell’accordo GATT.

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I:

– il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;

– il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e la nazionalita’ del fornitore cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e la nazionalita’ del fornitore cui l’appalto e’ stato attribuito a norma dell’articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all’accordo; nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all’accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, che si riveli necessaria a norma dell’accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, la natura delle informazioni statistiche complementari richieste a norma della presente direttiva.

Articolo 32

1. La Commissione e’ assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio.

2. Nei casi per i quali e’ prevista l’applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente puo’ fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere e’ iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni eventuale questione riguardante l’applicazione della presente direttiva.

Articolo 33

La direttiva 77/62/CEE(14) e’ abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell’allegato V.

I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si considerano come fatti alla presente direttiva ed essi devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell’allegato VI.

Articolo 34

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 35

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATI

Allegato I – Elenco delle autorita’ aggiudicatrici interessate dall’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]

(allegato sostituito dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 8]; si omettono i testi storici)

ITALIA

1. Ministero del tesoro (1)

2. Ministero delle finanze (2)

3. Ministero della giustizia

4. Ministero degli affari esteri

5. Ministero dell’istruzione

6. Ministero dell’interno

7. Ministero dei lavori pubblici

8. Ministero per il coordinamento delle politiche agricole

9. Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato

10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

11. Ministero della salute

12. Ministero per i beni culturali e ambientali

13. Ministero della difesa (1)

14. Ministero del bilancio e della programmazione economica

15. Ministero del commercio con l’estero

16. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3)

17. Ministero dell’ambiente

18. Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica

(1) Ente centrale d’acquisto per la maggior parte degli altri ministeri ed enti.
(2) Esclusi gli acquisti effettuati dal monopolio dei sali e tabacchi.
(3) Soltanto i servizi postali.

Allegato II – Elenco dei prodotti di cui all’articolo 5 relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccettuati: ex 2710: Carburanti speciali

Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi; eccettuati: ex 2809: Esplosivi, ex 2813: Esplosivi, ex 2814: Gas lacrimogeni, ex 2828: Esplosivi, ex 2832: Esplosivi, ex 2839: Esplosivi, ex 2850: Prodotti tossicologici, ex 2851: Prodotti tossicologici, ex 2854: Esplosivi

Capitolo 29: Prodotti chimici organici; eccettuati: ex 2903: Esplosivi, ex 2904: Esplosivi, ex 2907: Esplosivi, ex 2908: Esplosivi, ex 2911: Esplosivi, ex 2912: Esplosivi, ex 2913: Prodotti tossicologici, ex 2914: Prodotti tossicologici, ex 2915: Prodotti tossicologici, ex 2921: Prodotti tossicologici, ex 2922: Prodotti tossicologici, ex 2923: Prodotti tossicologici, ex 2926: Esplosivi, ex 2927: Prodotti tossicologici, ex 2929: Esplosivi, 

Capitolo 30: Prodotti farmaceutici

Capitolo 31: Concimi

Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l’odontoiatria»

Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche; eccettuati: ex 3819: Prodotti tossicologici

Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze; eccettuati: ex 3903: Esplosivi

Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori; eccettuati: ex 4011: Pneumatici a prova di proiettili

Capitolo 41: Pelli e cuoio

Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella

Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno

Capitolo 45: Sughero e suoi lavori

Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capitolo 49: Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche

Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

Capitolo 69: Prodotti ceramici

Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro

Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio

Capitolo 74: Rame

Capitolo 75: Nichel

Capitolo 76: Alluminio

Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)

Capitolo 78: Piombo

Capitolo 79: Zinco

Capitolo 80: Stagno

Capitolo 81: Altri metalli comuni

Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; eccettuati: ex 8205: Utensili, ex 8207: Pezzi per utensili

Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni

Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; eccettuati: ex 8406: Motori, ex 8408: Altri propulsori, ex 8445: Macchine, ex 8453: Macchine, automatiche per l’elaborazione dell’informazione, ex 8455: Pezzi della voce 84.53, ex 8459: Reattori nucleari

Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, eccettuati: ex 8513: Telecomunicazioni; ex 8515: Apparecchi di trasmissione

Capitolo 86: Veicoli e materiali per strada ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione; eccettuati: ex 8602: Locomotive blindate, ex 8603: Altre locomotive blindate, ex 8605, Vetture blindate, ex 8606: Carri officine, ex 8607: Carri

Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri; eccettuati: ex 8708: Carri da combattimento e autoblinde, ex 8701: Trattori, ex 8702: Veicoli militari, ex 8703: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne, ex 8709: Motocicli, ex 8714: Rimorchi

Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale; eccettuate: 8901 A: Navi da guerra

Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d’ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; eccettuati: ex 9005: Binocoli, ex 9013: Strumenti vari, laser, ex 9014: Telemetri, ex 9028: Strumenti di misura elettrici o elettronici, ex 9011: Microscopi, ex 9017: Strumenti per la medicina, ex 9018: Apparecchi di meccanoterapia, ex 9019: Apparecchi di ortopedia, ex 9020: Apparecchi a raggi X, 

Capitolo 91: Orologeria

Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; eccettuati: ex 9401 A: Sedili per aerodine

Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

Capitolo 98: Lavori diversi

Allegato III – Definizione di alcune specifiche tecniche 

1. Specifiche tecniche: l’insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l’altro nei capitolati d’oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualita’ o di proprieta’ di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni; comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualita’, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marchiatura e l’etichettatura, tali da consentire l’obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all’uso cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice;

2. norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attivita’ normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e’, in linea di massima, obbligatoria;

3. norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;

4. omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneita’ all’impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L’omologazione tecnica europea e’ rilasciata dall’organismo riconosciuto a tale scopo dello Stato membro;

5. prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

Allegato IV – Modelli di bandi di gara e avvisi d’appalto

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE; 2) Direttiva 2001/78/CE]

(allegato sostituito dalla Direttiva 97/52/CE [art. 2, n. 8]; e poi dalla Direttiva 2001/78/CE [art. 1], come rettificata con rettifica in GU L214 del 9.8.2002; si omettono i testi storici)

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Allegato V – Termini di trasposizione e di applicazione

v. PDF

Allegato VI – Tabella di concordanza

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