Direttiva 97/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997 che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori

Norme di sola modifica (superate)

Scheda del provvedimento

Pubblicazione: in GUCE L 328 del 28.11.1997.

Entrata in vigore: dal 18.12.1997 (20° giorno dalla pubblicazione, ex art. 254, co. 2, TCE).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE (direttive in materia di appalti di servizi, forniture e lavori nei settori ordinari).

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (le direttive modificate sono state abrogate).

Ultimo aggiornamento: 28.11.1997 (data di pubblicazione).

INDICE

Art. 1 [modifiche alla direttiva 92/50/CEE]
Art. 2 [modifiche alla direttiva 93/36/CEE]
Art. 3 [modifiche alla direttiva 93/37/CEE]
Art. 4
Art. 5

Allegati

All. I[All. I direttiva 93/36/CEE]
All. II[All. III direttiva 92/50/CEE]
All. III[All. IV direttiva 93/36/CEE]
All. IV – [All. IV direttiva 93/37/CEE]

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo e considerando

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunita’ europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 66 e l’articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che, con la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunita’ europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), il Consiglio ha fra l’altro approvato, a nome della Comunita’, l’accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato l’«accordo», al fine di stabilire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l’aggiudicazione degli appalti pubblici, nell’intento di liberalizzare ed espandere il commercio mondiale; che tale accordo non ha efficacia diretta;

(2) considerando che, con le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, e’ stato realizzato un coordinamento delle procedure nazionali applicabili in materia di appalti pubblici rispettivamente di servizi, di forniture e di lavori, al fine di instaurare pari condizioni di partecipazione a detti appalti in tutti gli Stati membri;

(3) considerando che gli enti aggiudicatori contemplati dall’accordo che si conformano alle disposizioni delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, quali modificate dalla presente direttiva, e che applicano le stesse disposizioni agli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi di paesi terzi firmatari dall’accordo sono cosi’ conformi all’accordo;

(4) considerando che, alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunita’ dall’accettazione dell’accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari e’ definito dall’accordo stesso; che il campo di applicazione di quest’ultimo, con riferimento alla direttiva 92/50/CEE, non include gli appalti di servizi elencati nell’allegato I B, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo della categoria 8 dell’allegato I A, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell’allegato I A i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526 e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell’allegato I A relativi all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, ne’ i servizi forniti dalle banche centrali;

(5) considerando che talune disposizioni dell’accordo creano per gli offerenti condizioni piu’ favorevoli di quelle stabilite dalle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE,;

(6) considerando che, quando gli appalti sono aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici a norma dell’accordo, le possibilita’ di accesso agli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori offerte a norma del trattato alle imprese e ai prodotti degli Stati membri devono essere almeno altrettanto favorevoli delle condizioni di accesso agli appalti pubblici all’interno della Comunita’ previste dalle disposizioni dell’accordo per le imprese e per i prodotti dei paesi terzi firmatari dell’accordo stesso;

(7) considerando che e’ pertanto necessario adattare e integrare le disposizioni delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE,;

(8) considerando che e’ necessario semplificare l’applicazione delle direttive e mantenere, per quanto possibile, l’equilibrio raggiunto nella vigente legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici;

(9) considerando che e’ pertanto necessario estendere l’applicabilita’ di alcune modifiche della direttiva 92/50/CEE a tutte le categorie di servizi che rientrano nel suo campo di applicazione;

(10) considerando che gli enti aggiudicatori possono sollecitare, o accettare, consulenze che possano essere utilizzate nella preparazione di specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l’effetto di ostacolare la concorrenza;

(11) considerando che la Commissione deve mettere a disposizione delle piccole e medie imprese materiale informativo e per la formazione tale da consentire loro di partecipare pienamente al mercato modificato,

hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1 [modifiche alla direttiva 92/50/CEE]

Fatti salvi i diritti e gli impegni internazionali derivanti alla Comunita’ dall’accettazione dell’accordo, che definisce il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari e il cui attuale campo di applicazione, con riferimento alla direttiva 92/50/CEE, non include gli appalti di servizi elencati nell’allegato I B di tale direttiva, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo della categoria 8 dell’allegato I A di tale direttiva, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell’allegato I A di tale direttiva, i cui numeri di riferimento della classificazione comune dei prodotti (CPC) sono 7524, 7525 e 7526, gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell’allegato I A relativi all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, ne’ i servizi forniti dalle banche centrali, la direttiva 92/50/CEE e’ modificata come segue:

1) All’articolo 7:

A) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.

a) La presente direttiva si applica:

– agli appalti pubblici di servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all’allegato I B, ai servizi della categoria 8 dell’allegato I A e ai servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, lettera b), il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore a 200 000 ECU;

– agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526,

i) attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 130 000 diritti speciali di prelievo (DSP);

ii) attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’articolo 1, lettera b) e diverse da quelle menzionate nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200 000 DSP.

b) Il controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) e’ di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media dei valori giornalieri dell’ecu espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ecu, per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.

Il metodo di calcolo previsto al primo comma e’ riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

c) Le soglie di cui alla lettera a) e il loro controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee all’inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera b), primo comma.

2. Ai fini del calcolo dell’importo stimato dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice si basa sulla retribuzione complessiva del prestatore di servizi, tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7.»;

B) il paragrafo 8 e’ soppresso.

2) All’articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che alcune delle informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto di cui al primo comma non siano comunicate, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione dell’appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresi’ l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee di tali decisioni.»

3) All’articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore:

– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all’allegato I B, i servizi della categoria 8 dell’allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, lettera b);

– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato I della direttiva 93/36/CEE;

– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all’articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all’allegato I della direttiva 93/36/CEE.

2. Il presente articolo si applica a tutti i concorsi qualora l’importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:

– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all’allegato I B, i servizi della categoria 8 dell’allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, lettera b);

– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato I della direttiva 93/36/CEE;

– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all’articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all’allegato I della direttiva 93/36/CEE.»

4) All’articolo 18, il paragrafo 2 e’ sostituito dal testo seguente:

«2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 puo’ essere sostituito da un termine che sia sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non e’ inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara di appalto se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee, almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di cui all’articolo 15, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato III A (preinformazione), sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di gara di cui all’allegato III B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.»

5) All’articolo 19, il paragrafo 4 e’ sostituito dal testo seguente:

«4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 puo’ essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee, almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di appalto di cui all’articolo 15, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato III A (preinformazione), sempreche’ l’avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di avviso di cui all’allegato III C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all’allegato III D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.»

6) All’articolo 23 il testo esistente diviene paragrafo 1 ed e’ inserito il seguente paragrafo:

«2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

– ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

– sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;

– se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al piu’ presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;

– l’apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.»

7) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 38 bis

Ai fini dell’aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round, in prosieguo denominato “accordo”. A tal fine gli Stati membri si consultano nell’ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell’accordo

(*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunita’ europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1)».

8) L’articolo 39 e’ sostituito dal testo seguente:

«Articolo 39

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente.

2. Tale prospetto indica almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE:

– il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;

– il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all’allegato I e la nazionalita’ del prestatore di servizi cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all’allegato I e la nazionalita’ del prestatore di servizi cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all’accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all’accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all’accordo.

I prospetti statistici richiesti a norma del presente paragrafo non comprendono le informazioni relative agli appalti di cui siano oggetto i servizi appartenenti alla categoria 8 dell’allegato I A, i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, o i servizi di cui all’allegato I B, purche’ il loro valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 200 000 ECU.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste dalla presente direttiva.»

9) L’allegato III e’ sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 2 [modifiche alla direttiva 93/36/CEE]

La direttiva 93/36/CEE e’ modificata come segue:

1) All’articolo 5:

A) il paragrafo 1 e’ sostituito dal testo seguente:

«1.

a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

i) aggiudicati dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell’allegato I nel settore della difesa, qualora gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell’allegato II, nel caso in cui il loro valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200 000 diritti speciali di prelievo (DSP);

ii) aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato I, il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore al controvalore in ecu di 130 000 DSP; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, cio’ si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato II.

b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando di cui all’articolo 9, paragrafo 2, sia pari o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

c) Il controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) e’ di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell’ecu espresso in DSP durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.

Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera e’ riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

d) Le soglie di cui alla lettera a) e i loro controvalori espressi in ecu e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee periodicamente, all’inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma.»;

B) e’ aggiunto il seguente paragrafo:

«7. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinche’ non vi siano discriminazioni tra i vari fornitori.»

2) All’articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto di cui al primo comma non siano comunicate qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i fornitori.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione dell’appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresi’ l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee di tali decisioni.»

3) All’articolo 10 e’ inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 puo’ essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non e’ inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di appalto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato IV A (preinformazione), sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all’allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.»

4) All’articolo 11 e’ inserito il seguente paragrafo:

«3 bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 puo’ essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara d’appalto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato IV A (preinformazione), sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di cui all’allegato IV C (procedure ristrette) o, se del caso, all’allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.»

5) All’articolo 15 e’ aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

– ciascuna offerta includa tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

– sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della loro valutazione;

– se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al piu’ presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;

– l’apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.»

6) L’articolo 29 e’ sostituito dal testo seguente:

«Articolo 29

1. La Commissione esamina l’applicazione della presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e presenta eventualmente al Consiglio nuove proposte volte, in particolare, ad armonizzare le misure adottate dagli Stati membri per l’applicazione della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall’articolo XXIV, paragrafo 7 dell’accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round, in prosieguo denominato “accordo”, la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenta opportune proposte al Consiglio.

3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti apportati, aggiorna l’allegato I, secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee (*).

(*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunita’ europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1).»

7) L’articolo 31 e’ sostituito dal testo seguente:

«Articolo 31

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1996 ovvero, nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che non figurano nell’allegato I, non oltre il 31 ottobre 1997, e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di forniture stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente.

2. Tale prospetto indica almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I:

– il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;

– il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e la nazionalita’ del fornitore cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e la nazionalita’ del fornitore cui l’appalto e’ stato attribuito a norma dell’articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all’accordo; nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all’accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, che si riveli necessaria a norma dell’accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva.»

8) L’allegato I e’ sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente direttiva. L’allegato IV e’ sostituito dal testo che figura nell’allegato III della presente direttiva.

Articolo 3 [modifiche alla direttiva 93/37/CEE]

La direttiva 93/37/CEE e’ modificata come segue:

1) All’articolo 6:

A) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. La presente direttiva si applica:

a) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore al controvalore in ECU di 5 000 000 di DSP;

b) agli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 2, paragrafo 1 il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore a 5 000 000 di ECU.

2.

a) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali della soglia fissata al paragrafo 1 e’ di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media dei valori giornalieri dell’ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ECU per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.

La soglia di cui al paragrafo 1 e il suo controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee all’inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui al primo comma.

b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) e’ riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.»;

B) all’articolo 6 e’ aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinche’ non vi siano discriminazioni tra i vari imprenditori.»

2) All’articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti di cui al primo comma non siano divulgate, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra gli imprenditori.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione dell’appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresi’ l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee di tali decisioni.»

3) All’articolo 12, il paragrafo 2 e’ sostituito dal testo seguente:

«2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 puo’ essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non e’ inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di appalto di cui all’articolo 11, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato IV A (preinformazione), sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all’allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso.»

4) All’articolo 13, il paragrafo 4 e’ sostituito dal testo seguente:

«4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 puo’ essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee, almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di appalto di cui all’articolo 11, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato IV A, sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all’allegato IV C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all’allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.»

5) All’articolo 18, il testo esistente diventa paragrafo 1 ed e’ aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

– ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

– sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della valutazione;

– se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al piu’ presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;

– l’apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.»

6) È inserito il seguente nuovo articolo:

«Articolo 33 bis

Ai fini dell’aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round, in prosieguo denominato “accordo”. A tal fine gli Stati membri si consultano nell’ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell’accordo (*).

(*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunita’ europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1).»

7) L’articolo 34 e’ sostituito dal testo seguente:

«Articolo 34

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente.

2. Tale prospetto statistico precisa almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE:

– la stima del valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia,

– il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all’allegato II e la nazionalita’ dell’impresa cui l’appalto e’ stato attribuito e nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all’allegato II e la nazionalita’ dell’impresa cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all’accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all’accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all’accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste dalla presente direttiva.»

8) L’allegato IV e’ sostituito dal testo che figura nell’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 13 ottobre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonche’ una tabella di raffronto tra la presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATI

Allegato I

(sostituisce l’All. I direttiva 1993/36/CEE)

«ALLEGATO I – ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI SOGGETTE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI IN BASE AL SUO ALLEGATO I (AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI)

omissis

ITALIA

1. Ministero del tesoro (1)

2. Ministero delle finanze (2)

3. Ministero della giustizia

4. Ministero degli affari esteri

5. Ministero dell’istruzione

6. Ministero dell’interno

7. Ministero dei lavori pubblici

8. Ministero per il coordinamento delle politiche agricole

9. Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato

10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

11. Ministero della salute

12. Ministero per i beni culturali e ambientali

13. Ministero della difesa (1)

14. Ministero del bilancio e della programmazione economica

15. Ministero del commercio con l’estero

16. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3)

17. Ministero dell’ambiente

18. Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica

(1) Ente centrale d’acquisto per la maggior parte degli altri ministeri ed enti.
(2) Esclusi gli acquisti effettuati dal monopolio dei sali e tabacchi.
(3) Soltanto i servizi postali».

omissis

Allegato II 

(sostituisce l’All. III direttiva 1992/50/CEE)

«ALLEGATO III – MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

A. PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono essere richieste informazioni aggiuntive.

2. Appalti complessivi che si intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all’allegato I A.

3. Data provvisoria dell’avvio delle procedure d’aggiudicazione per ogni categoria.

4. Altre informazioni.

5. Data d’invio dell’avviso.

6. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

7. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo d’applicazione dell’accordo.

B. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantita’ dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo della prestazione.

4.

a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facolta’ per i presentatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Eventuale divieto di varianti.

7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio o la prestazione del servizio.

8.

a) Denominazione e indirizzo del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso.

b) Eventualmente, termine ultimo per la richiesta di tali documenti.

c) Eventualmente, costo e modalita’ di pagamento delle somme pagabili per tali documenti.

9.

a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

b) Indirizzo al quale devono essere inviate.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

10.

a) Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo dell’apertura.

11. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.

12. Modalita’ essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

13. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di prestatori di servizi ai quali sia aggiudicato l’appalto.

14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonche’ informazioni e formalita’ necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

15. Periodo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta.

16. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi da quelli del prezzo piu’ basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d’oneri.

17. Altre informazioni.

18. Data o date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

19. Data d’invio del bando.

20. Data di ricevimento del bando da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

21. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo.

C. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantita’ dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di contratti regolari o di contratti destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo della prestazione.

4.

a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facolta’ per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi – eventualmente indicando un massimo ed un minimo – che saranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventuale forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l’appalto.

10.

a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

c) Indirizzo al quale vanno inviate.

d) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Termine ultimo entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.

12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.

13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonche’ informazioni e formalita’ necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

14. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine di importanza, qualora tali informazioni non figurino nell’invito a presentare offerte.

15. Altre informazioni.

16. Data o date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data d’invio del bando.

18. Data di ricevimento del bando da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

19. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo d’applicazione dell’accordo.

D. PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice.

2. Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantita’ dei servizi forniti comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare d’appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo della prestazione.

4.

a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa.

c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facolta’ per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi – eventualmente indicando un massimo ed un minimo – che saranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l’appalto.

10.

a) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

c) Indirizzo al quale vanno inviate.

d) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonche’ informazioni e formalita’ necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

13. Eventualmente, nomi ed indirizzi dei prestatori di servizi gia’ selezionati dall’amministrazione aggiudicatrice.

14. Altre informazioni.

15. Data d’invio del bando.

16. Data di ricevimento del bando da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell’avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

18. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo d’applicazione dell’accordo.

E. APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedure di aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 11, paragrafo 3).

3. Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantita’ di servizi aggiudicati.

4. Data di aggiudicazione dell’appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome e indirizzo del o dei prestatori di servizi.

8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui e’ stato aggiudicato l’appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10. Eventualmente, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

11. Altre informazioni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

13. Data di invio dell’avviso.

14. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all’allegato I B, accordo dell’amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell’avviso (articolo 16, paragrafo 3).»

Allegato III

(sostituisce l’All. IV direttiva 1993/36/CEE)

«ALLEGATO IV – MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

A. PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice e, qualora non coincidano con i primi, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni supplementari.

2. La natura e la quantita’ o il valore dei prodotti da fornire. Numero di riferimento della classificazione dei prodotti per attivita’ (CPA).

3. Data provvisoria di avvio delle procedure d’aggiudicazione del o dei contratti (se nota).

4. Altre informazioni.

5. Data di invio dell’avviso.

6. Data di ricezione dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

7. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo.

B. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Forma dell’appalto oggetto della gara.

3.

a) Luogo della consegna.

b) Natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per acquisto, affitto, noleggio o leasing per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento CPA.

c) Quantita’ dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per le forniture da aggiudicare.

d) Indicazioni relative alla possibilita’ per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4. Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio o la consegna delle forniture.

5.

a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i capitolati d’oneri e i documenti complementari.

b) Eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda.

c) Eventualmente, importo e modalita’ di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.

6.

a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.

b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

7.

a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.

9. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di fornitori al quale sara’ stato aggiudicato l’appalto.

11. Informazioni relative alla situazione propria del fornitore e informazioni e modalita’ necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere.

12. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta.

13. Criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo piu’ basso qualora non figurino nel capitolato d’oneri.

14. Eventuale divieto di varianti.

15. Altre informazioni.

16. Data o date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data di spedizione del bando.

18. Data di ricevimento del bando da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

19. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo.

C. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Forma dell’appalto oggetto della gara.

3.

a) Luogo della consegna.

b) Natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per acquisto, affitto, noleggio o leasing per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento CPA.

c) Quantita’ dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per le forniture da aggiudicare.

d) Indicazioni relative alla possibilita’ per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4. Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio o la consegna delle forniture.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di fornitori al quale sara’ stato aggiudicato l’appalto.

6.

a) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale devono essere inviate.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

7. Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonche’ informazioni e formalita’ necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

10. Criteri utilizzati all’atto dell’aggiudicazione dell’appalto, qualora non figurino nell’invito a presentare offerte.

11. Numero previsto dei fornitori – eventualmente indicando un massimo ed un minimo – che verranno invitati a presentare offerte.

12. Eventuale divieto di varianti.

13. Altre informazioni.

14. Data o date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

15. Data d’invio del bando.

16. Data di ricevimento del bando da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

17. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo d’applicazione dell’accordo.

D. PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Eventualmente, forma dell’appalto oggetto della gara.

3.

a) Luogo della consegna.

b) Natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per acquisto, affitto, noleggio o leasing o per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento CPA.

c) Quantita’ dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per le forniture da aggiudicare.

d) Indicazioni relative alla possibilita’ per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4. Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio o la consegna delle forniture.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di fornitori al quale sara’ stato aggiudicato l’appalto.

6.

a) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale devono essere inviate.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

7. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste.

8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonche’ informazioni e formalita’ necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

9. Numero previsto dei fornitori – eventualmente indicando un massimo ed un minimo – che verranno invitati a presentare offerte.

10. Eventuale divieto di varianti.

11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori gia’ prescelti dall’amministrazione aggiudicatrice.

12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

13. Altre informazioni.

14. Data di spedizione del bando.

15. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

16. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo.

E. APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata, non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 6, paragrafo 3).

3. Data di aggiudicazione dell’appalto.

4. Criteri di assegnazione del contratto.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del fornitore o dei fornitori.

7. Natura e quantita’ dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore. Numero di riferimento CPA.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) prescelta(e) o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’appalto.

10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

11. Altre informazioni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

13. Data di spedizione dell’avviso.

14. Data di ricezione del bando di gara dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.»

Allegato IV

(sostituisce l’All. IV direttiva 1993/37/CEE)

«ALLEGATO IV – MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

A. PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

a) Luogo di esecuzione

b) Natura ed entita’ dei lavori e, se l’opera e’ suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all’opera.

c) Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti.

3.

a) Data provvisoria per l’avvio delle procedure di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti.

b) Se nota, data provvisoria dell’inizio dei lavori.

c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.

4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.

5. Altre informazioni.

6. Data di spedizione dell’avviso.

7. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

8. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo.

B. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Forma del contratto oggetto del bando di gara.

3.

a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entita’ dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate.

c) Se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilita’ di presentare offerte per uno, per piu’ o per l’insieme dei lotti.

d) Indicazioni relative alla finalita’ dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori.

5.

a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d’oneri e i documenti complementari.

b) Eventualmente, importo e modalita’ di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.

6.

a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7.

a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni in materia.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l’imprenditore deve soddisfare.

12. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta.

13. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. I criteri diversi del prezzo piu’ basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato d’oneri.

14. Eventuale divieto di varianti.

15. Altre informazioni.

16. Data di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data di spedizione del bando di gara.

18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

19. Eventuali indicazioni del fatto che l’appalto rientra nel campo d’applicazione dell’accordo.

C. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.

3.

a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entita’ dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.

c) Se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilita’ di presentare offerte per uno, per piu’ o per l’insieme dei lotti.

d) Indicazioni relative alla finalita’ dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento d’imprenditori aggiudicatario dell’appalto.

6.

a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonche’ le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest’ultimo deve soddisfare.

11. Criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto qualora non figurino nell’invito a presentare offerte.

12. Eventuale divieto di varianti.

13. Altre informazioni.

14. Data di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

15. Data di spedizione del bando di gara.

16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

17. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo.

D. PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.

3.

a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entita’ dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.

c) Se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilita’ di presentare offerte per uno, per piu’ o per l’insieme dei lotti.

d) Indicazioni relative alla finalita’ dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento d’imprenditori aggiudicatario dell’appalto.

6.

a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

8. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonche’ informazioni e formalita’ necessarie per la valutazione delle capacita’ minime di carattere economico e tecnico che quest’ultimo deve possedere.

10. Eventuale divieto di varianti.

11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori gia’ prescelti dall’amministrazione aggiudicatrice.

12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

13. Altre informazioni.

14. Data di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

15. Data di spedizione del bando di gara.

16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell’avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

18. Eventuale indicazione del fatto che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo.

E. APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, paragrafo 4).

3. Data di aggiudicazione dell’appalto.

4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell’opera costruita.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui e’ stato aggiudicato l’appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

11. Altre informazioni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

13. Data di spedizione del presente avviso.

14. Data di ricezione dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.»