Direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche’ degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

Non piu’ in vigore

Scheda del provvedimento

Pubblicazione: in GU L 199 del 9.8.1993.

Entrata in vigore: dal 29.8.1993 (20° giorno dalla pubblicazione).

Variazioni: modificata con:

  1. Direttiva 2001/78/CE del 13.9.2001 (modifica gli All. XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII);
  2. Direttiva 98/4/CE del 16.2.1998 (modifica gli artt. 14, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 35, 41, 42, e gli All. XII, XIII, XIV, XV;  inserisce l’art. 42-bis; abroga l’art. 38).

Oltre che da Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia del 1994, adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio.

Rettifiche: avvisi di rettifica in GU L 82 del 25.3.1994 (rettifiche su Paesi esteri); e in GU L 214 del 9.8.2002, di rettifica della direttiva 2001/78/CEE (rettifica gli All. XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII).

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: seconda direttiva in materia di appalti nei settori speciali (sostituisce la direttiva 90/531/CEE).

Attuazione: attuata in Italia con D.lgs. n. 158/1992 (Legge in materia di appalti nei settori speciali).

Vigenza: abrogata dalla Direttiva 2004/17/CE [art. 73]; sostituita dalla medesima Direttiva 2004/17/CE.

Ultimo aggiornamento: 9.8.2002 (data di pubblicazione dell’avviso di rettifica del 9.8.2002).

INDICE

Preambolo e considerando

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14

Titolo II – Applicazione a due serie di criteri

Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17

Titolo III – Specifiche tecniche e norme

Articolo 18
Articolo 19

Titolo IV – Procedure per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29

Titolo V – Qualificazione, selezione e aggiudicazione

Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38

Titolo VI – Disposizioni finali

Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 42-bis
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
Articolo 48

Allegati

Allegato I – Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

Allegato II – Produzione, trasporto o distribuzione di elettricita’

Allegato III – Trasporto o distribuzione di gas o energia termica

Allegato IV – Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas

Allegato V – Prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi

Allegato VI – Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

Allegato VII – Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tramvie, filobus o autobus

Allegato VIII – Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali

Allegato IX – Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali

Allegato X – Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni

Allegato XI – Elenco delle attivita’ professionali corrispondenti alla nomenclatura generale delle attivita’ economiche nella Comunita’ europea (NACE)

Allegato XII –  Modello d bando di gara

Allegato XIII – Modello di avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione

Allegato XIV – Modello di avviso informativo periodico

Allegato XV – Modello di avviso relativo agli appalti aggiudicati

Allegato XVI A – Servizi a norma dell’articolo 15

Allegato XVI B – Servizi a norma dell’articolo 16

Allegato XVII – Modello di bando di concorso di progettazione

Allegato XVIII – Modello di risultati dei concorsi di progettazione

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo e considerando

Il Consiglio delle Comunita’ europee,
visto il trattato che istituisce la Comunita’ economica europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, ultima frase e gli articoli 66, 100 A e 113,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,

1. considerando che occorre adottare le misure destinate all’instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale e’ assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

2. considerando che conformemente agli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

3. considerando che l’articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla nazionalita’, per quanto riguarda le societa’ sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunita’ di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale o di prestare i relativi servizi;

4. considerando che detti obiettivi esigono altresi’ il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti applicate dagli enti che operano in questi settori;

5. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno fissa un programma d’azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall’applicazione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;

6. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno stabilisce altresi’ un programma d’azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti di servizi;

7. considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli riguardanti l’acqua, l’energia ed i trasporti nonche’, nel quadro della direttiva 77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni;

8. considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato;

9. considerando che la necessita’ di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica;

10. considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva i problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed e’ quindi possibile trattarli in un unico dispositivo;

11. considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo e’ la naturale chiusura dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte delle autorita’ nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l’approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, lo sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato, la messa a disposizione o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

12. considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario e’ costituito dai diversi modi che le autorita’ nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, ivi comprese l’assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la rappresentanza negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti;

13. considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attivita’ degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, o che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non e’ limitato;

14. considerando che e’ opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni in materia di procedure d’appalto per le loro attivita’ relative all’acqua; che alcuni enti sono finora rientrati nel campo d’applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro attivita’ in materia di progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di drenaggio e di eliminazione e trattamento delle acque di scarico;

15. considerando, tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del tipo di quelle che vengono proposte per gli appalti di forniture risultano inadeguate per gli acquisti d’acqua, tenuto conto della necessita’ di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzo;

16. considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo sfruttamento di un’area geografica a fini di prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi puo’ essere soggetto ad un regime alternativo che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura dei mercati; che la Commissione deve assicurare il controllo del rispetto di tali condizioni da parte degli Stati membri che applicano tale regime alternativo;

17. considerando che la Commissione ha annunciato che proporra’ misure volte ad eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricita’; che norme sulle procedure d’appalto del tipo di quelle che sono proposte per gli appalti di forniture non permetterebbero di superare gli ostacoli esistenti per l’acquisto di energia e di combustibili nel settore dell’energia; che non e’ opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia tra gli scopi della presente direttiva, pur considerando che tale situazione sara’ riesaminata dal Consiglio sulla base di una relazione e delle proposte della Commissione;

18. considerando che i regolamenti (CEE) n. 3975/87 e (CEE) n. 3976/87, la direttiva 87/601/CEE e la decisione 87/602/CEE mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico e che, pertanto, non e’ opportuno, per il momento, includere tali enti nella sfera d’applicazione della presente direttiva, ma che la situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi realizzati riguardo a detta concorrenza;

19. considerando che, vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior parte degli appalti in questo settore a procedure particolareggiate; che la situazione dei trasportatori marittimi che gestiscono «ferry» marittimi deve essere sorvegliata; che determinati servizi di «ferry» costieri o fluviali gestiti da autorita’ pubbliche non debbono piu’ essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE;

20. considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative alle attivita’ non contemplate dalla presente direttiva;

21. considerando che le norme per l’aggiudicazione degli appalti di servizi devono avvicinarsi il piu’ possibile a quelle che disciplinano gli appalti di forniture e di lavori, oggetto della presente direttiva;

22. considerando che e’ necessario evitare intralci alla libera prestazione dei servizi; che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica tuttavia l’applicazione, a livello nazionale, delle norme relative alle condizioni di esercizio di un’attivita’ o di una professione purche’ esse siano compatibili con il diritto comunitario;

23. considerando che, per l’applicazione delle norme procedurali ed a fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi consiste nel suddividere tale settore in categorie corrispondenti a particolari voci di una nomenclatura comune; che gli allegati XVI A e XVI B della presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei prodotti) delle Nazionai Unite; che in futuro detta nomenclatura potra’ essere sostituita da una nomenclatura comunitaria; che e’ pertanto necessario prevedere la possibilita’ di adeguare in conseguenza il riferimento alla nomenclatura CPC negli allegati XVI A e XVI B;

24. considerando che la prestazione di servizi e’ disciplinata dalla presente direttiva soltanto nella misura in cui si fondi su contratti d’appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o contratti di lavoro, esula dal campo d’applicazione della presente direttiva;

25. considerando che, a norma dell’articolo 130 F del trattato, l’incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea e che l’apertura degli appalti pubblici favorira’ la realizzazione di questo obiettivo; che il cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe rientrare nella presente direttiva; che la presente direttiva non riguarda quindi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all’organismo aggiudicatore perche’ li usi nell’esercizio della propria attivita’, purche’ la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale organismo aggiudicatore;

26. considerando che i contratti aventi ad oggetto l’acquisizione o la locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l’applicazione delle norme sugli appalti;

27. considerando che i servizi d’arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone scelti all’uopo mediante opportuni accordi o procedimenti di selezione, secondo modalita’ che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti;

28. considerando che gli appalti di servizi contemplati nella presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

29. considerando che la presente direttiva non si applica agli appalti quando vengono dichiarati segreti o quando possono pregiudicare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o quando sono aggiudicati in base ad altre norme stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali;

30. considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti un’unica fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in parte dall’applicazione della presente direttiva;

31. considerando che gli obblighi internazionali della Comunita’ o degli Stati membri non sono pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva;

32. considerando che occorre escludere taluni appalti di servizi aggiudicati ad un’impresa collegata la cui attivita’ principale in materia di servizi consista nel prestare tali servizi al gruppo cui appartiene e non nel commercializzarli sul mercato;

33. considerando che per un periodo transitorio l’applicazione integrale della presente direttiva deve limitarsi agli appalti di servizi per cui le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi a servizi d’altro genere devono essere sottoposti ad osservazione per un determinato periodo di tempo prima di decidere in merito all’applicazione integrale della presente direttiva; che e’ necessario istituire in detta direttiva un sistema per tale osservazione il quale consenta altresi’ agli interessati di scambiarsi le pertinenti informazioni;

34. considerando che le norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati od altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano ai casi in cui si esiga la prova di una particolare qualifica per poter partecipare ad una procedura d’appalto o ad un concorso di progettazione;

35. considerando che i prodotti, lavori o servizi devono essere descritti facendo riferimento a specifiche europee; che, onde assicurare che un prodotto, un lavoro o un servizio risponda all’uso al quale e’ destinato dall’ente aggiudicatore, detto riferimento puo’ essere completato da specifiche, che non devono modificare la natura della soluzione tecnica o delle soluzioni tecniche offerte dalle specifiche europee;

36. considerando che nel quadro della presente direttiva trovano applicazione i principi dell’equivalenza e del reciproco riconoscimento delle norme, delle specifiche tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali;

37. considerando che occorre garantire per le imprese comunitarie l’accesso all’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi nei paesi terzi; che a questo scopo, ove si riscontri che tale accesso e’ limitato di diritto o di fatto, la Comunita’ deve cercare di rimediare alla situazione; che in determinate circostanze deve essere possibile prendere provvedimenti in merito all’accesso delle imprese del paese terzo in questione – o all’ammissibilita’ delle offerte da questo provenienti – agli appalti di servizi di cui alla presente direttiva;

38. considerando che gli enti aggiudicatori, nel definire di comune accordo con i candidati i termini per la ricezione delle offerte, rispettano il principo della non discriminazione; che in mancanza di tale accordo e’ necessario prevedere disposizioni adeguate;

39. considerando che potrebbe rivelarsi utile migliorare la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela e alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro nel quale verranno eseguiti i lavori;

40. considerando che e’ opportuno che le disposizioni nazionali sull’aggiudicazione degli appalti pubblici a favore dello sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunita’ e siano conformi ai principi del trattato;

41. considerando che gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte anormalmente basse soltanto dopo aver chiesto, per iscritto, spiegazioni sulla composizione dell’offerta;

42. considerando che, in presenza di offerte equivalenti originarie di paesi terzi, occorre dare la preferenza, entro certi limiti, ad un’offerta di origine comunitaria;

43. considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare la posizione della Comunita’ nei negoziati internazionali in corso o futuri;

44. considerando che, in funzione dell’esito di detti negoziati internazionali, la presente direttiva, previa decisione del Consiglio, si dovra’ applicare anche ad offerte non comunitarie;

45. considerando che le disposizioni che gli enti interessati applicheranno devono stabilire un quadro per una sana prassi commerciale e preservare la massima flessibilita’;

46. considerando che, a fronte di tale flessibilita’ e nell’interesse della reciproca fiducia, occorre garantire un livello minimo di trasparenza ed adottare metodi adeguati per vigilare sull’applicazione della presente direttiva;

47. considerando che e’ necessario adeguare le disposizioni delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE per predisporre campi di applicazione ben definiti; che il campo di applicazione della direttiva 71/305/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione degli appalti nei settori dell’acqua e delle telecomunicazioni; che il campo di applicazione della direttiva 77/62/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione di taluni appalti nel settore dell’acqua; che il campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE non deve tuttavia essere esteso agli appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali che, pur svolgendo attivita’ economiche di carattere commerciale o industriale, appartengano all’amministrazione dello Stato; che tuttavia taluni appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali appartenenti all’amministrazione statale e effettuati per soddisfare esclusivamente esigenze pubbliche debbono essere contemplati da dette direttive;

48. considerando che la presente direttiva dovra’ essere riesaminata in base all’esperienza acquisita;

49. considerando che l’apertura dei mercati nei settori contemplati dalla presente direttiva potrebbe avere effetti negativi sull’economia del Regno di Spagna; che le economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese dovranno sostenere sforzi ancora piu’ rilevanti; che e’ opportuno accordare a tali Stati membri periodi supplementari adeguati per attuare la presente direttiva,

ha adottato la presente direttiva:

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «Autorita’ pubbliche»: lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o piu’ di tali enti territoriali o enti di diritto pubblico.

Si considera ente di diritto pubblico ogni ente:

– istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale,

– dotato di personalita’ giuridica, e

– la cui attivita’ e’ finanziata in via maggioritaria dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico o la cui gestione e’ sottoposta al controllo di questi ultimi o il cui consiglio d’amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza e’ composto da membri, piu’ della meta’ dei quali sia nominata dallo Stato membro, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico.

2) «Imprese pubbliche»: le imprese su cui le autorita’ pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perche’ ne hanno la proprieta’, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione. L’influenza dominante e’ presunta quando le autorita’ pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo ad un’impresa:

– detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa, oppure

– controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le parti emesse dall’impresa, oppure

– hanno il diritto di nominare piu’ della meta’ dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza.

3) «Impresa collegata»: qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa sulla quale l’ente aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo nonche’ qualsiasi impresa che eserciti un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore ovvero, come quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in forza di proprieta’, partecipazione finanziaria o norme interne.

4) «Appalti di forniture, di lavori e di servizi»: i contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui all’articolo 2 e un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, che hanno per oggetto:

a) quando si tratta di appalti di forniture, l’acquisto, il leasing, la locazione o l’acquisto a riscatto con o senza opzione per l’acquisto di prodotti;

b) quando si tratta di appalti di lavori, l’esecuzione, o l’esecuzione e la progettazione insieme, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all’allegato XI. Questi appalti possono comportare inoltre le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;

c) quando si tratta di appalti di servizi, qualsiasi oggetto diverso da quelli di cui alle lettere a) e b) e ad esclusione:

i) dei contratti aventi per oggetto l’acquisizione o la locazione, qualunque siano le relative modalita’ finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari: tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di locazione, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;

ii) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;

iii) dei contratti aventi per oggetto servizi d’arbitrato e di conciliazione;

iv) dei contratti relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

v) contratti di lavoro;

vi) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all’ente aggiudicatore perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’, purche’ la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale ente.

Gli appalti che includono servizi e forniture sono considerati appalti di forniture quando il valore totale delle forniture e’ superiore al valore dei servizi compresi nell’appalto.

5) «Accordo-quadro»: l’accordo tra uno degli enti aggiudicatori di cui all’articolo 2 ed uno o piu’ fornitori, imprenditori o prestatori di servizi, che e’ inteso a fissare le condizioni, soprattutto per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti, degli appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo.

6) «Offerente»: il fornitore, l’imprenditore o il prestatore di servizi che presenta un’offerta; «candidato»: colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata; il prestatore di servizi puo’ essere una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 2.

7) «Procedure aperte, ristrette o negoziate»: le procedure di aggiudicazione utilizzate dagli enti aggiudicatori, nell’ambito delle quali:

a) nel caso delle procedure aperte, ogni fornitore o imprenditore o prestatore di servizi interessato puo’ presentare un’offerta;

b) nel caso delle procedure ristrette, soltanto i candidati invitati dall’ente aggiudicatore possono presentare un’offerta;

c) nel caso delle procedure negoziate, l’ente aggiudicatore consulta i fornitori, gli imprenditori o i prestatori di servizi di propria scelta e negozia le condizioni dell’appalto con uno o piu’ di essi.

8) «Specifiche tecniche»: i requisiti tecnici menzionati in particolare nei capitolati d’oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un’opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di caratterizzare oggettivamente un’opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio in modo che essi rispondano all’uso cui sono destinati dall’ente aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualita’ o le proprieta’ d’uso, la sicurezza, le dimensioni, nonche’ le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualita’, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marchiatura e l’etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo d’accettazione delle opere stesse nonche’ le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l’ente aggiudicatore e’ in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere.

9) «Norma»: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attivita’ normativa, ai fini di un’applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non e’ in linea di massima obbligatorio.

10) «Norma europea»: ogni norma approvata dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto «norma europea (EN)» o «documento di armonizzazione (HD)», conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall’Ente europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto «norma europea per le telecomunicazioni (ETS)».

11) «Specifica tecnica comune»: la specifica tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

12) «Omologazione tecnica europea»: una valutazione tecnica attestante l’idoneita’ di un prodotto all’impiego cui e’ destinato, basata sulla sua conformita’ ai requisiti essenziali prescritti per le opere nelle quali dev’essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle sue condizioni d’impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione. L’omologazione tecnica europea viene rilasciata dall’organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro.

13) «Specifica europea»: una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea.

14) «Rete pubblica di telecomunicazioni»: l’infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

Per «punto terminale della rete» si intende: l’insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa.

15) «Servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificamente incaricato in particolare uno o piu’ enti di telecomunicazioni.

«Servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

16) «Concorsi di progettazione»: le procedure nazionali che permettono all’ente aggiudicatore di acquisire, soprattutto nel campo dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione dati, un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza attribuzione di premi.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori che:

a) sono autorita’ pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una qualsiasi delle attivita’ di cui al paragrafo 2;

b) non essendo autorita’ pubbliche o imprese pubbliche annoverano tra le loro attivita’ una o piu’ attivita’ tra quelle di cui al paragrafo 2 e operano in virtu’ di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorita’ competente di uno Stato membro.

2. Le attivita’ che rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva sono le seguenti:

a) messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di:

i) acqua potabile; oppure

ii) elettricita’; oppure

iii) gas o energia termica;

oppure l’alimentazione con acqua potabile, elettricita’, gas o energia termica di tali reti;

b) sfruttamento di un’area geografica ai fini della:

i) prospezione o estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, oppure

ii) messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, porti marittimi o interni, nonche’ altri impianti terminali di trasporto;

c) gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto, e’ considerata come rete quella in cui il servizio viene fornito in base a condizioni stabilite da una autorita’ competente di uno Stato membro, quali le condizioni relative ai percorsi da effettuare, alla capacita’ di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;

d) messa a disposizione o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o prestazione di uno o piu’ servizi pubblici di telecomunicazioni.

3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera b) i diritti speciali o esclusivi sono diritti che risultano da una autorizzazione conferita da un’autorita’ competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o piu’ enti l’esercizio di un’attivita’ definita al paragrafo 2.

Si ritiene che un ente aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi, in particolare quando:

a) per la costruzione delle reti o per l’installazione delle strutture di cui al paragrafo 2 tale ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilita’ o dell’imposizione di una servitu’, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via per installare gli impianti della rete;

b) nel caso del paragrafo 2, lettera a), tale ente approvvigiona di acqua potabile, elettricita’, gas o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che fruisce di diritti speciali o esclusivi conferiti da un’autorita’ competente dello Stato membro interessato.

4. La fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non e’ considerata come un’attivita’ ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori.

5. L’alimentazione con acqua potabile, elettricita’, gas o energia termica di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dalle autorita’ pubbliche non e’ considerata un’attivita’ ai sensi del paragrafo 2, lettera a) quando:

a) nel caso dell’acqua potabile o dell’elettricita’:

– la produzione di acqua potabile o di elettricita’ da parte dell’ente interessato avviene poiche’ il suo consumo e’ necessario per l’esercizio di una attivita’ diversa da quella prevista dal paragrafo 2, e

– l’alimentazione della rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell’ente e non ha superato il 30 % della produzione totale di acqua potabile o di energia dell’ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso;

b) nel caso del gas o dell’energia termica:

– la produzione di gas o di energia termica da parte dell’ente interessato e’ l’inevitabile risultato dell’esercizio di una attivita’ diversa da quella di cui al paragrafo 2, e

– l’alimentazione della rete pubblica mira a fruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % della cifra d’affari dell’ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

6. Gli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai criteri sopra specificati. Per far si’ che gli elenchi siano il piu’ completi possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi elenchi. La Commissione rivede gli allegati da I a X conformemente alla procedura di cui all’articolo 40.

Articolo 3

1. Uno Stato membro puo’ chiedere alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un’area geografica ai fini della prospezione o dell’estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerato una delle attivita’ di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) o che gli enti non siano considerati fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) per sfruttare una o piu’ di tali attivita’, quando sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono, tenuto conto delle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attivita’:

a) quando e’ richiesta un’autorizzazione per sfruttare l’area geografica, anche altri enti sono liberi di chiedere l’autorizzazione alle stesse condizioni cui sono sottoposti gli enti aggiudicatori;

b) le capacita’ tecniche e finanziarie che gli enti devono avere per esercitare attivita’ speciali sono fissate prima della valutazione dei meriti rispettivi dei candidati in gara per ottenere l’autorizzazione;

c) l’autorizzazione ad esercitare tali attivita’ e’ concessa sulla base di criteri obiettivi per quanto riguarda i mezzi previsti per effettuare la prospezione o l’estrazione, che vengono fissati e pubblicati prima della presentazione delle domande di autorizzazione; detti criteri devono essere applicati in modo non discriminatorio;

d) tutte le condizioni ed i requisiti relativi all’esercizio o alla cessazione dell’attivita’, comprese le disposizioni relative agli obblighi connessi all’esercizio, ai canoni e alla partecipazione al capitale o al reddito degli enti, sono stabiliti e messi a disposizione prima della presentazione della domande di autorizzazione e devono essere applicati in modo non discriminatorio; qualsiasi mutamento riguardante tali condizioni e requisiti deve essere applicato a tutti gli enti interessati o essere modificato in modo non discriminatorio; tuttavia, non e’ necessario fissare gli obblighi connessi all’esercizio se non immediatamente prima della concessione dell’autorizzazione;

e) nessuna legge, regolamento o necessita’ amministrativa, nessun accordo o intesa puo’ obbligare gli enti aggiudicatori a fornire informazioni sulle fonti presenti o previste in futuro relative ai propri acquisti, tranne che su richiesta di autorita’ nazionali ed esclusivamente al fine degli obiettivi menzionati dall’articolo 36 del trattato.

2. Gli Stati membri che applicano le disposizioni del paragrafo 1 controllano, attraverso le condizioni di autorizzazione o altre opportune misure, che ciascun ente:

a) osservi i principi della non discriminazione e della concorrenza nell’aggiudicare appalti di forniture, di lavori e di servizi, in particolare per quanto riguarda l’informazione che mette a disposizione delle imprese relativamente alle proprie intenzioni di stipulazione di appalti;

b) comunichi alla Commissione, nelle condizioni che questa definira’ conformemente all’articolo 40, le informazioni relative alla concessione degli appalti.

3. Quanto alle concessioni o autorizzazioni individuali rilasciate prima della data in cui gli Stati membri mettono in applicazione la presente direttiva conformemente all’articolo 45, il paragrafo 1, lettere a), b), e c) non si applica se a quella data altri enti sono liberi di chiedere un’autorizzazione per lo sfruttamento di un’area geografica ai fini della prospezione o dell’estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, su base non discriminatoria ed in funzione di criteri obiettivi. Il paragrafo 1, lettera d) non si applica quando le condizioni e i requisiti sono stati fissati, applicati o modificati prima della data di cui sopra.

4. Se uno Stato membro desidera applicare il paragrafo 1, ne informa la Commissione comunicandole, a questo fine, le disposizioni legislative regolamentari o amministrative, gli accordi o le intese relativi all’osservanza delle condizioni elencate ai paragrafi 1 e 2.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all’articolo 40, paragrafi da 5 a 8. Essa pubblica la propria decisione, con le motivazioni, nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

Ogni anno essa trasmette al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente articolo e ne riesamina l’applicazione nell’ambito della relazione di cui all’articolo 44.

Articolo 4

1. Nell’assegnare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi e nell’organizzare concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure che vengono adeguate alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori provvedono affinche’ non vi siano discriminazioni tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

3. All’atto della trasmissione delle specifiche tecniche ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, all’atto della qualificazione e della selezione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi ad all’atto dell’assegnazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

4. La presente direttiva non limita il diritto dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi di esigere da un ente aggiudicatore, in conformita’ della legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.

Articolo 5

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo-quadro come un appalto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 ed aggiudicarlo conformemente alla presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori, qualora abbiano stipulato un accordo-quadro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, possono ricorrere all’articolo 20, paragrafo 2, lettera i) all’atto di aggiudicare appalti basati su questo accordo.

3. Qualora un accordo-quadro non sia stato stipulato conformemente alla presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono ricorrere all’articolo 20, paragrafo 2, lettera i).

4. Gli enti aggiudicatori non possono far ricorso agli accordi quadro in modo abusivo con l’effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 6

1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano ne’ ai concorsi di progettazione che essi indicono per scopi diversi dall’esercizio delle proprie attivita’, come descritte all’articolo 2, paragrafo 2, o per l’esercizio di dette attivita’ in un paese non membro, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica nella Comunita’.

2. Tuttavia, la presente direttiva si applica agli appalti assegnati o ai concorsi di progettazione indetti dagli enti che esercitano una delle attivita’ definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i) che:

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, ove il volume di acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti oltre il 20 % del volume totale reso disponibile da questi progetti o installazioni di irrigazione o drenaggio, o

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, qualsiasi attivita’ che essi considerano esclusa in virtu’ del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d’informazione, puo’ pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee l’elenco delle categorie di attivita’ che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale «riservato» a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorche’ trasmettono dette informazioni.

Articolo 7

1. La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non usufruisce di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le categorie di prodotti e di attivita’ che essi considerano escluse in virtu’ del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d’informazione, puo’ pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee l’elenco delle categorie di prodotti e di attivita’ che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale «riservato» a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorche’ trasmettono dette informazioni.

Articolo 8

1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori che esercitano una attivita’ descritta all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) assegnano per acquisti esclusivamente destinati a permettere loro di assicurare uno o piu’ servizi di telecomunicazione, qualora altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica e a condizioni sostanzialmente identiche.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, i servizi che essi considerano esclusi in virtu’ del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d’informazione, puo’ pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee l’elenco dei servizi che essa considera esclusi. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale «riservato» a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorche’ trasmettono dette informazioni.

Articolo 9

1. La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati nell’allegato I assegnano per l’acquisto di acqua;

b) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati negli allegati II, III, IV e V assegnano per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

2. Il Consiglio riesaminera’ il paragrafo 1 allorche’ gli verra’ sottoposta una relazione della Commissione, corredata di proposte appropriate.

Articolo 10

La presente direttiva non si applica agli appalti allorche’ essi sono dichiarati segreti dagli Stati membri o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure quando lo esige la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.

Articolo 11

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 1, lettera b) della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtu’ delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative pubblicate, purche’ tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Articolo 12

La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

1) ad un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro ed uno o piu’ paesi terzi, riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all’utilizzazione in comune di un’opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo sara’ comunicato alla Commissione, che potra’ procedere alla consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE, o, in caso di accordi che disciplinano appalti assegnati da enti che esercitano un’attivita’ descritta all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all’articolo 39;

2) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

3) alla procedura specifica di un’organizzazione internazionale.

Articolo 13

1. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un’impresa collegata;

b) assegnati da un’impresa comune, costituita da piu’ enti aggiudicatori per l’esercizio di attivita’ ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, ad uno di questi enti aggiudicatori o ad un’impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori,

sempreche’ almeno l’80 % della cifra d’affari media realizzata nella Comunita’ dall’impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali e’ collegata.

Allorche’ lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da piu’ di un’impresa collegata all’ente aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d’affari totale nella Comunita’ risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti relative all’applicazione del paragrafo 1:

– i nomi delle imprese interessate;

– il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;

– gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni del presente articolo.

Articolo 14

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

1. La presente direttiva si applica:

a) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attivita’ indicate nell’allegato X, il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore a:

i) 600 000 ecu nel caso degli appalti di forniture e di servizi;

ii) 5 000 000 di ecu nel caso degli appalti di lavori.

b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che svolgono attivita’ di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore:

i) al controvalore in ecu di 400 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di forniture nonche’ per gli appalti di servizi contemplati nell’allegato XVI A, esclusi i servizi di ricerca e sviluppo enumerati nella categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;

ii) a 400 000 ecu per gli appalti di servizi diversi da quelli di cui al punto i);

iii) al controvalore di 5 000 000 di DSP per gli appalti di lavori;

c) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attivita’ di cui agli allegati III, IV, V e VI, il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore:

i) a 400 000 ecu per gli appalti di forniture e di servizi;

ii) a 5 000 000 di ecu per gli appalti di lavori.

(paragrafo sostituito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1])

2. Ai fini del calcolo dell’importo stimato di un appalto di servizi l’ente aggiudicatore si basa sulla rimunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai paragrafi da 3 a 13.

3. Ai fini del calcolo dell’importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti:

– nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;

– nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di rimunerazione;

– nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, la locazione o l’acquisto a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del valore dell’appalto:

a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest’ultima e’ pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell’appalto oppure, se quest’ultima e’ superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l’importo stimato del valore residuo;

b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla durata dell’appalto, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.

5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto e’:

– se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell’appalto per l’intera durata;

– se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell’appalto l’importo totale massimo autorizzato dell’acquisto, del leasing, della locazione o dell’acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni.

7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o piu’ fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell’appalto deve essere calcolato in base:

a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell’esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantita’ o di valore che interverranno nei 12 mesi successivi, oppure

b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all’attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validita’ dell’appalto, se quest’ultimo e’ superiore a dodici mesi.

8. Il calcolo del valore stimato dell’appalto comprendente nel contempo servizi e forniture deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive. Tale calcolo comprende il valore dei lavori di posa e installazione.

9. Il calcolo del valore di un accordo-quadro deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.

10. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 deve essere basato sul valore totale dell’opera. Si intende per opera il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per se’ una funzione economica e tecnica.

Quando, in particolare, una fornitura, un’opera o un servizio sono suddivisi in piu’ lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al paragrafo 1. Quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore al valore indicato al paragrafo 1, le disposizioni di questo paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA non superi un milione di ecu, sempreche’ il valore totale di questi lotti non superi il 20 % del valore di tutta la partita.

11. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all’esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell’imprenditore.

12. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo’ essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi all’applicazione della presente direttiva.

13. Gli enti aggiudicatori non possono aggirare l’applicazione della presente direttiva suddividendo gli appalti o utilizzando modalita’ di calcolo particolari del valore degli appalti.

14. Il controvalore in moneta nazionale delle soglie stabilite al paragrafo 1 e’ soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni, con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore si basa sulla media dei valori giornalieri delle monete in questione, espressi in ecu, nell’arco di 24 mesi avente termine l’ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione con decorrenza dal 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee all’inizio del mese di novembre.

(paragrafo inserito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1])

15. Il controvalore delle soglie stabilite dall’accordo sugli appalti pubblici, concluso nell’ambito dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (*) in prosieguo denominato «accordo», espresse in ecu e’ soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il calcolo di tali controvalori si basa sul valore giornaliero medio dell’ecu espresso in DSP, per un periodo di 24 mesi che si conclude l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione con decorrenza dal 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati in base a quanto previsto dal paragrafo 14.

(paragrafo inserito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1])

16. Il metodo di calcolo di cui ai paragrafi 14 e 15 viene esaminato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), secondo comma della direttiva 93/36/CEE.

(paragrafo inserito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1])

Testi storici

Testo iniziale

1. La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a:

a) 400 000 ecu nel caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle attivita’ definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c);

b) 600 000 ecu nel caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle attivita’ definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d);

c) 5 000 000 di ecu nel caso di appalti di lavori.

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1]

1. La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a:

a) 400 000 ecu nel caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle attivita’ definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c);

b) 600 000 ecu nel caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle attivita’ definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d);

c) 5 000 000 di ecu nel caso di appalti di lavori.

a) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attivita’ indicate nell’allegato X, il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore a:

i) 600 000 ecu nel caso degli appalti di forniture e di servizi;

ii) 5 000 000 di ecu nel caso degli appalti di lavori.

b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che svolgono attivita’ di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore:

i) al controvalore in ecu di 400 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di forniture nonche’ per gli appalti di servizi contemplati nell’allegato XVI A, esclusi i servizi di ricerca e sviluppo enumerati nella categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;

ii) a 400 000 ecu per gli appalti di servizi diversi da quelli di cui al punto i);

iii) al controvalore di 5 000 000 di DSP per gli appalti di lavori;

c) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attivita’ di cui agli allegati III, IV, V e VI, il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore:

i) a 400 000 ecu per gli appalti di forniture e di servizi;

ii) a 5 000 000 di ecu per gli appalti di lavori.

14. Il controvalore in moneta nazionale delle soglie stabilite al paragrafo 1 e’ soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni, con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore si basa sulla media dei valori giornalieri delle monete in questione, espressi in ecu, nell’arco di 24 mesi avente termine l’ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione con decorrenza dal 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee all’inizio del mese di novembre.

15. Il controvalore delle soglie stabilite dall’accordo sugli appalti pubblici, concluso nell’ambito dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (*) in prosieguo denominato «accordo», espresse in ecu e’ soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il calcolo di tali controvalori si basa sul valore giornaliero medio dell’ecu espresso in DSP, per un periodo di 24 mesi che si conclude l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione con decorrenza dal 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati in base a quanto previsto dal paragrafo 14.

16. Il metodo di calcolo di cui ai paragrafi 14 e 15 viene esaminato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), secondo comma della direttiva 93/36/CEE.

Titolo II – Applicazione a due serie di criteri

Articolo 15

Gli appalti di forniture e di lavori e gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell’allegato XVI A sono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli II, III e IV.

Articolo 16

Gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell’allegato XVI B sono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24.

Articolo 17

Gli appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato XVI A sia servizi elencati nell’allegato XVI B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli III, IV e V qualora il valore dei servizi elencati nell’allegato XVI A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato XVI B. Negli altri casi essi vengono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24.

Titolo III – Specifiche tecniche e norme

Articolo 18

1. Gli enti aggiudicatori inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d’oneri di ciascun appalto.

2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorche’ esistono.

3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche dovrebbero per quanto possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunita’.

4. Gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme. A tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all’esecuzione dell’appalto il ricorso alle suddette specifiche.

5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari e che abbiano l’effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall’oggetto dell’appalto. È in particolare vietata l’indicazione di marche, brevetti o tipi e l’indicazione di un’origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla dicitura «o equivalente» e’ autorizzata quando l’oggetto dell’appalto non puo’ essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e perfettamente comprensibili per tutti gli interessati.

6. Gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 2 qualora:

a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformita’ di un prodotto alle specifiche europee;

b) l’applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l’applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell’omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

c) l’adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l’ente aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature gia’ utilizzate oppure comporti costi o difficolta’ tecniche sproporzionati. Gli enti aggiudicatori fanno ricorso a tale droga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee;

d) la specifica europea di cui trattasi risulti essere non adatta all’applicazione particolare cui e’ destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione. Gli enti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e necessaria la loro revisione;

e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicche’ l’applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata.

7. I bandi pubblicati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a) menzionano nel testo il ricorso al paragrafo 6.

8. Il presente articolo non pregiudica le norme tecniche obbligatorie purche’ esse siano compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 19

1. Gli enti aggiudicatori comunicano ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi interessati alla concessione dell’appalto che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi periodici ai sensi dell’articolo 22.

2. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per i fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti e’ considerata come sufficiente.

Titolo IV – Procedure per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 20

1. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure definite nell’articolo 1, paragrafo 7, purche’, fatto salvo il paragrafo 2, siano state rispettate le condizioni di concorrenza conformemente all’articolo 21.

2. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza rispettare le condizioni di concorrenza nei casi seguenti:

a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, sempreche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano modificate sostanzialmente;

b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditivita’ o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreche’ l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando, a causa di particolarita’ tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l’appalto non puo’ essere affidato che ad un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l’eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per l’ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;

e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi l’ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l’impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ sproporzionate;

f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, ne’ nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l’esecuzione dell’appalto, purche’ l’attribuzione sia fatta all’imprenditore o prestatore di servizi che esegue l’appalto iniziale:

– quando tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori;

– oppure quando tali lavori o servizi complementari, benche’ separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all’indizione di una gara; la possibilita’ del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione dell’indizione di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sara’ presa in considerazione dagli enti aggiudicatori per l’applicazione dell’articolo 14;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;

i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purche’ sia soddisfatta la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

j) per gli acquisti d’opportunita’, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa che si e’ presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare e’ sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

k) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attivita’ commerciale ovvero presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziale o di procedure analoghe previste dalle norme legislative e regolamentari nazionali;

l) quando l’appalto di servizi in questione consegua ad un concorso di progettazione organizzato conformemente alle disposizioni della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso. In tal caso, tutti i vincitori del concorso debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Articolo 21

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la concorrenza puo’ essere assicurata:

a) mediante un bando redatto conformemente all’allegato XII titolo A, B o C, o

b) mediante un avviso periodico redatto conformemente all’allegato XIV, o

c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione redatto conformemente all’allegato XIII.

2. Se la gara e’ indetta mediante un avviso periodico indicativo:

a) l’avviso deve far specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi che costituiranno l’oggetto dell’appalto;

b) l’avviso deve indicare che l’appalto sara’ aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata senza successiva pubblicazione di una comunicazione di bando di gara e chiedere alle imprese interessate di manifestare per iscritto il loro interesse;

c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione, prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato. Tali informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

i) natura e quantita’, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, termine previsto per l’esercizio di tali opzioni; nel caso di appalti rinnovabili, natura e quantita’ e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;

ii) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

iii) eventualmente, data di inizio e di termine per la consegna delle forniture o per l’esecuzione dei lavori o dei servizi;

iv) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande volte a ottenere un invito a presentare offerte nonche’ la lingua o le lingue in cui esse devono essere presentate;

v) indirizzo dell’ente che aggiudica l’appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d’oneri e altri documenti;

vi) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi;

vii) entita’ e modalita’ di versamento degli importi da pagare per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e

viii) forma dell’appalto per il quale e’ indetta la gara: acquisto, leasing, locazione o acquisto a riscatto o piu’ di una fra queste alternative.

(lettera sostituita dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 2])

3. Se la concorrenza e’ assicurata mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata saranno selezionati tra i candidati qualificati secondo detto sistema.

4. Nel caso dei concorsi di progettazione la gara viene indetta mediante bando redatto conformemente all’allegato XVII.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

Testi storici

Testo iniziale

2. Se la gara e’ indetta mediante un avviso periodico indicativo:

c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse sulla base delle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato.

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 2]

2. Se la gara e’ indetta mediante un avviso periodico indicativo:

c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione, prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato. Tali informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

i) natura e quantita’, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, termine previsto per l’esercizio di tali opzioni; nel caso di appalti rinnovabili, natura e quantita’ e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;

ii) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

iii) eventualmente, data di inizio e di termine per la consegna delle forniture o per l’esecuzione dei lavori o dei servizi;

iv) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande volte a ottenere un invito a presentare offerte nonche’ la lingua o le lingue in cui esse devono essere presentate;

v) indirizzo dell’ente che aggiudica l’appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d’oneri e altri documenti;

vi) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi;

vii) entita’ e modalita’ di versamento degli importi da pagare per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e

viii) forma dell’appalto per il quale e’ indetta la gara: acquisto, leasing, locazione o acquisto a riscatto o piu’ di una fra queste alternative.

Articolo 22

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all’anno, mediante un avviso indicativo periodico:

a) nel caso di appalti di forniture, il totale degli appalti, per settori di prodotti, il cui valore stimato, a norma dell’articolo 14, e’ pari o superiore a 750 000 ecu e che essi intendono assegnare nel corso dei dodici mesi successivi;

b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti che gli enti aggiudicatori intendono assegnare e i cui valori stimati siano pari o superiori:

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui all’allegato X,

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati III, IV, V e VI.

(lettera sostituita dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 3])

c) nel caso di appalti di servizi, l’importo totale previsto degli appalti di servizi, per ciascuna delle categorie elencate nell’allegato XVI A, che intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi, e il cui valore stimato in base alle disposizioni dell’articolo 14 sia pari o superiore a 750 000 ecu.

2. L’avviso sara’ elaborato in conformita’ dell’allegato XIV e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

3. Quando l’avviso viene utilizzato come mezzo di indizione in conformita’ dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), esso deve essere pubblicato al massimo 12 mesi prima della data di spedizione dell’invito di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c). L’ente aggiudicatore rispetta altresi’ i termini previsti all’articolo 26, paragrafo 2.

4. Gli enti aggiudicatori possono, in particolare, pubblicare avvisi periodici indicativi, relativi a progetti importanti, senza ripetere l’informazione gia’ inclusa in un avviso periodico indicativo precedente, a condizione che venga chiaramente indicato che tali avvisi sono avvisi supplementari.

Testi storici

Testo iniziale 

1. Gli enti aggiudicatori comunicano …:

b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali di detti appalti di lavori che gli enti aggiudicatori intendono assegnare ed i cui valori stimati non siano inferiori alla soglia fissata nell’articolo 14, paragrafo 1.  

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1]

1. Gli enti aggiudicatori comunicano …:

b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti che gli enti aggiudicatori intendono assegnare e i cui valori stimati siano pari o superiori alla soglia fissata nell’articolo 14, paragrafo 1:

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui all’allegato X,

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati III, IV, V e VI.

Articolo 23

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore:

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui all’allegato X,

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto i) o ii), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati III, IV, V e VI.

(paragrafo sostituito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 4])

2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi nei quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui all’allegato X,

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto i) o ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati III, IV, V e VI.

(paragrafo sostituito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 4])

3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformita’ dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano interessati a partecipare ai concorsi.

4. L’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo’ essere limitata

– al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso;

– per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

5. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessita’ di garantire un’effettiva concorrenza.

6. La commissione giudicatrice e’ composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

La commissione giudicatrice e’ autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso previsto nell’allegato XVII.

Testi storici

Testo iniziale

1. Il presente articolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore al valore di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi di progettazione nei quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore a 400 000 ecu per quanto riguarda i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attivita’ di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e a 600 000 ecu per quanto concerne i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attivita’ di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d).

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1]

1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore al valore di cui all’articolo 14, paragrafo 1:

alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui all’allegato X,

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto i) o ii), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati III, IV, V e VI.

2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi nei quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore a 400 000 ecu per quanto riguarda i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attivita’ di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e a 600 000 ecu per quanto concerne i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attivita’ di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d):

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui all’allegato X,

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto i) o ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

– alla soglia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attivita’ di cui agli allegati III, IV, V e VI.

Articolo 24

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o espletato un concorso di progettazione comunicano alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dall’aggiudicazione dell’appalto e alle condizioni che la Commissione stessa dovra’ definire in virtu’ della procedura di cui all’articolo 40, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all’allegato XV o all’allegato XVIII.

2. Le informazioni fornite a norma della sezione I dell’allegato XV o dell’allegato XVIII sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile fatto presente dagli enti aggiudicatori all’atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6, 9 e 11 dell’allegato XV.

(paragrafo modificato dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 5])

3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi che rientrano nella categoria n. 8 dell’allegato XVI A, cui si applica l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell’allegato XV, limitarsi ad indicare l’oggetto principale dell’appalto, in base alla classificazione dell’allegato XVI. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8 dell’allegato XVI A, cui non si applica l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono limitare le informazioni al punto 3 dell’allegato XV allorche’ cio’ sia necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale. Tuttavia essi debbono vigilare affinche’ le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato in conformita’ dell’articolo 20, paragrafo 1 oppure, laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinche’ esse siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all’articolo 30, paragrafo 7. Nei casi elencati nell’allegato XVI B, gli enti aggiudicatori precisano nell’avviso se acconsentono, o meno, a che sia pubblicato.

4. Le informazioni fornite nella sezione II dell’allegato XV non sono pubblicate salvo che, in forma semplificata, per motivi statistici.

Testi storici

Testo iniziale

2. … la Commissione rispetta il carattere commerciale «riservato» fatto presente dagli enti aggiudicatori all’atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell’allegato XV.

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1]

2. … la Commissione rispetta il carattere commerciale «riservato» sensibile fatto presente dagli enti aggiudicatori all’atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6, 9 e 11 dell’allegato XV.

Articolo 25

1. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di fornire la prova della data di spedizione degli avvisi di cui agli articoli da 20 a 24.

2. Gli avvisi e i bandi vengono pubblicati per esteso, nella lingua originale, nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee e nella banca dati TED. Un riassunto degli elementi importanti di ogni avviso o bando di gara viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali della Comunita’; il testo originale e’ il solo facente fede.

3. L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee pubblica gli avvisi e i bandi di gara al piu’ tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. In casi eccezionali ed in risposta ad una richiesta dell’ente aggiudicatore, esso fara’ in modo di pubblicare il bando di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a) entro cinque giorni, purche’ il bando gli sia stato inviato per posta elettronica, telex o telefax. Ciascun numero della Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee che contenga uno o piu’ bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ad essi relativi.

4. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee sono a carico della Comunita’.

5. Gli appalti o i concorsi di progettazione per i quali viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee un bando di gara a norma dell’articolo 21, paragrafo 1 o paragrafo 4, non devono essere oggetto di nessun’altra pubblicazione, con altri mezzi, prima dell’invio di tale bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee. Ogni altra pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

Articolo 26

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

(articolo modificato dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 6])

1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte e’ stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle offerte puo’ essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interventi di presentare offerte valide, che di norma non sara’ inferiore a trentasei giorni, ma in nessun caso potra’ essere inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data d’invio dell’avviso di gara, se gli enti aggiudicatori hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee un avviso indicativo periodico a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, a condizione che tale avviso contenga le informazioni richieste nelle parti I e II dell’allegato XIV, purche’ tali informazioni risultino disponibili all’atto della pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 22, paragrafo 1.

Detto avviso indicativo periodico deve inoltre essere stato spedito alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee non meno di cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee dell’avviso di gara di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), e’ di norma stabilito almeno a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell’invito e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall’articolo 25, paragrafo 3, piu’ dieci giorni;

b) il termine per la ricezione delle offerte puo’ essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, a condizione che tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte;

c) nei casi in cui non e’ possibile pervenire ad un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l’ente aggiudicatore fissa un termine che di norma e’ almeno di ventiquattro giorni e non puo’ in ogni caso essere inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito a presentare un’offerta; il tempo consentito deve essere sufficientemente lungo da tener conto in particolare dei fattori menzionati all’articolo 28, paragrafo 3.

Testi storici

Testo iniziale

1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte e’ stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle offerte puo’ essere ridotto a trentasei giorni se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1.

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtu’ dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori in virtu’ dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), e’ di norma pari almeno a cinque settimane a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell’invito e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall’articolo 25, paragrafo 3, piu’ dieci giorni;

b) il termine di ricezione delle offerte puo’ essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, sempreche’ tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte;

c) qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l’ente aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, e’ pari almeno a tre settimane, e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell’invito a presentare un’offerta; la durata del termine tiene conto in particolare dei fattori di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 6]

1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte e’ stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle offerte puo’ essere ridotto a sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interventi di presentare offerte valide, che di norma non sara’ inferiore a trentasei giorni, ma in nessun caso potra’ essere inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data d’invio dell’avviso di gara, se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee un avviso indicativo periodico a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, a condizione che tale avviso contenga le informazioni richieste nelle parti I e II dell’allegato XIV, purche’ tali informazioni risultino disponibili all’atto della pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 22, paragrafo 1.

Detto avviso indicativo periodico deve inoltre essere stato spedito alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee non meno di cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee dell’avviso di gara di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), e’ di norma pari ad almeno cinque settimane stabilito almeno a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell’invito e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall’articolo 25, paragrafo 3, piu’ dieci giorni;

b) il termine per la ricezione delle offerte puo’ essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, a condizione che tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte;

c) nei casi in cui non e’ possibile pervenire ad un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l’ente aggiudicatore fissa un termine che di norma e’ almeno a tre settimane di ventiquattro giorni e non puo’ in ogni caso essere inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito a presentare un’offerta; il tempo consentito deve essere sufficientemente lungo da tener conto in particolare dei fattori menzionati all’articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 27

Nel capitolato d’oneri l’ente aggiudicatore puo’ chiedere all’offerente di comunicargli nella sua offerta la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilita’ dell’imprenditore principale.

Articolo 28

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

1. Di norma gli enti aggiudicatori spediscono ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi i capitolati d’oneri e i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreche’ detta domanda sia stata inoltrata in tempo utile.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d’oneri, purche’ richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

3. Quando le offerte richiedono l’esame di una documentazione voluminosa, come nel caso di prolisse specifiche tecniche, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza.

4. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti. La lettera d’invito e’ corredata del capitolato d’oneri e dei documenti complementari. Essa contiene almeno:

a) l’indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l’importo e le modalita’ di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) un riferimento a qualsiasi bando di gara pubblicato;

d) l’indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;

e) i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di gara o nell’avviso;

f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all’appalto.

5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un’offerta devono essere fatti per le vie piu’ rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono fatte mediante telegramma, telex, telefax, telefono, o qualsiasi mezzo elettronico, gli Stati membri possono esigere che siano confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

(paragrafo modificato dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 7])

6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

– ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

– sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;

– se necessario ai fini della prova giuridica, le offerte siano confermate quanto prima per iscritto o mediante l’invio di copia certificata;

– l’apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

(paragrafo inserito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 7])

Testi storici

Testo iniziale

5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un’offerta devono essere fatti per le vie piu’ rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o dei termini stabiliti dagli enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2.

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1]

5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un’offerta devono essere fatti per le vie piu’ rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono fatte mediante telegramma, telex, telefax, telefono, o qualsiasi mezzo elettronico, esse devono essere gli Stati membri possono esigere che siano confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o dei termini stabiliti dagli enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2.

6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

– ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

– sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;

– se necessario ai fini della prova giuridica, le offerte siano confermate quanto prima per iscritto o mediante l’invio di copia certificata;

– l’apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Articolo 29

1. L’ente aggiudicatore puo’ precisare o puo’ essere obbligato da uno Stato membro a precisare nel capitolato d’oneri l’autorita’ o le autorita’ da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella localita’ in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi, e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l’esecuzione dell’appalto.

2. L’ente aggiudicatore che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi. Cio’ non osta all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 5, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

Titolo V – Qualificazione, selezione e aggiudicazione

Articolo 30

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

Gli enti che stabiliscono o gestiscono un sistema di qualificazione fanno in modo che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi possano richiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

(comma 2 del paragrafo aggiunto dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 8])

2. Il sistema, che puo’ comprendere vari stadi di qualificazione, dev’essere gestito in base a criteri e norme obiettivi definiti dall’ente aggiudicatore. In tal caso quest’ultimo fa riferimento alle norme europee, qualora siano appropriate. Tali criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di qualificazione sono forniti, a richiesta, ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Gli aggiornamenti di detti criteri e norme sono comunicati ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi sia conforme ai suoi requisiti comunica il nome di detti enti o organismi ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati.

4. Gli enti aggiudicatori devono informare i richiedenti della loro decisione in merito alla qualificazione entro un termine ragionevole. Se la decisione di qualificazione richiede piu’ di sei mesi a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, l’ente aggiudicatore deve comunicare al richiedente entro i due mesi successivi alla presentazione le ragioni della proroga del termine e la data in cui la sua domanda sara’ accolta o respinta.

5. Nel prendere la decisione in merito alla qualificazione o quando i criteri e le norme di qualificazione sono aggiornati, gli enti aggiudicatori non possono:

– imporre ad alcuni fornitori, imprenditori o prestatori di servizi condizioni amministrative, tecniche o finanziarie che non siano state imposte ad altri;

– esigere prove o pezze d’appoggio che siano un doppione della documentazione valida gia’ disponibile.

6. I richiedenti la cui qualificazione e’ respinta devono essere informati di tale decisione e dei motivi del rifiuto. Tali motivi devono essere basati sui criteri di qualificazione di cui al paragrafo 2.

7. Viene conservato un elenco dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi qualificati; esso puo’ essere diviso in categorie per tipo di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione.

8. Gli enti aggiudicatori possono porre fine alla qualificazione di un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi solo per motivi basati sui criteri di cui al paragrafo 2. L’intenzione di porre fine alla qualificazione deve essere preventivamente notificata per iscritto al fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, indicandone la o le ragioni.

9. Il sistema di qualificazione deve essere oggetto di un avviso redatto conformemente all’allegato XIII e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee, che indichi lo scopo del sistema di qualificazione e le modalita’ di accesso alle norme che lo disciplinano. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l’avviso deve essere pubblicato annualmente. Quando il sistema ha durata inferiore basta un avviso iniziale.

Testi storici

Testo iniziale

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 8]

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

Gli enti che stabiliscono o gestiscono un sistema di qualificazione fanno in modo che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi possano richiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

Articolo 31

1. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati a una procedura di appalto ristretta o negoziata devono seguire a tal fine i criteri e le norme obiettivi da essi definiti che sono a disposizione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati.

2. I criteri utilizzati possono comprendere quelli di esclusione elencati all’articolo 23 della direttiva 71/305/CEE e all’articolo 20 della direttiva 77/62/CEE.

3. I criteri possono essere basati sulla necessita’ oggettiva, per l’ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello giustificato dalla necessita’ di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti deve tener conto tuttavia dell’esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.

Articolo 32

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualita’, gli enti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualita’ basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000.

Detti enti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita’, se presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilita’ di ottenerli entro i termini richiesti.

Articolo 33

1. Le associazioni di fornitori, di imprenditori o prestatori di servizi sono autorizzate a fare offerte o a negoziare. Non puo’ essere richiesta a tali associazioni la trasformazione in una forma giuridica determinata per proporre un’offerta o per negoziare, ma l’associazione prescelta puo’ essere obbligata a subire tale trasformazione quando le e’ stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui detta trasformazione e’ necessaria per la buona esecuzione dell’appalto stesso.

2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale e’ aggiudicato l’appalto, e’ all’uopo richiesta la qualita’ di persona fisica o di persona giuridica.

3. Tuttavia, alle persone giuridiche puo’ essere richiesto d’indicare nell’offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio di cui trattasi.

Articolo 34

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali gli enti aggiudicatori si fondano per assegnare gli appalti sono:

a) l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, il che comprende diversi elementi di valutazione variabili secondo l’appalto di cui trattasi: per esempio, il termine di consegna o di esecuzione, il costo di gestione, il rendimento, la qualita’, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; oppure

b) unicamente il prezzo piu’ basso.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti aggiudicatori menzionano nel capitolato d’oneri o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l’applicazione, possibilmente nell’ordine decrescente dell’importanza che e’ loro attribuita.

3. Quando il criterio di aggiudicazione dell’appalto e’ quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un offerente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori indicano nel capitolato d’oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare nonche’ le modalita’ secondo cui devono essere presentate. Nel capitolato d’oneri essi indicano se le varianti non sono autorizzate.

4. Gli enti aggiudicatori non possono rifiutare l’offerta di una variante per il solo fatto che e’ stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.

5. Se, per un determinato appalto, talune offerte si presentano come anormalmente basse rispetto alla prestazione, prima di poterle rifiutare l’ente aggiudicatore richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell’offerta e verifica tale composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. Esso puo’ fissare un termine ragionevole per la risposta.

L’ente aggiudicatore puo’ accogliere spiegazioni che siano giustificate da criteri obiettivi, ivi compresa l’economia del metodo di costruzione o di fabbricazione, o dalle soluzioni tecniche adottate o dalle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l’offerente puo’ usufruire per l’esecuzione dell’appalto, o dall’originalita’ del prodotto o dell’opera proposti dall’offerente.

Gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtu’ della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l’offerente e se quest’ultimo non e’ stato in grado di dimostrare che detto aiuto e’ stato notificato alla Commissione a norma dell’articolo 93, paragrafo 3 del trattato o e’ stato da essa autorizzato. Gli enti aggiudicatori che respingono per tali motivi un’offerta ne informano la Commissione.

Articolo 35

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

1. L’articolo 34, paragrafo 1, non si applica quando uno Stato membro si basa su altri criteri per l’aggiudicazione degli appalti, nell’ambito di una normativa in vigore al momento dell’adozione della presente direttiva e volta a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa sia compatibile con il trattato.

(paragrafo modificato dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 9])

2. Fatto salvo il paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta l’applicazione delle vigenti disposizioni nazionali sull’aggiudicazione degli appalti di forniture e di lavori che hanno come obiettivo la riduzione delle disparita’ regionali e la promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, a condizione che dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi internazionali della Comunita’.

Testi storici

Testo iniziale

1. L’articolo 27, paragrafo 1 non e’ applicabile quando ….

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1]

1. L’articolo 27 34, paragrafo 1, non si applica quando ….

Articolo 36

1. Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei paesi terzi con cui la Comunita’ non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunita’ agli appalti di detti paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi della Comunita’ e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture puo’ essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei paesi terzi, determinati conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.

Ai fini del presente articolo, e’ considerato prodotto fabbricato il software impiegato nelle attrezzature delle reti delle telecomunicazioni.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, se due o piu’ offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 34, e’ accordata preferenza all’offerta che non puo’ essere respinta ai sensi del paragrafo 2. Il valore delle offerte e’ considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

4. Tuttavia, un’offerta non deve essere preferita ad un’altra in virtu’ del paragrafo 3, quando la sua accettazione obbligherebbe l’ente aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gia’ esistente, che comporterebbe un’incompatibilita’ o difficolta’ tecniche di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati.

5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni della presente direttiva e’ stato esteso con decisione del Consiglio conformemente al paragrafo 1.

6. La Commissione presentera’ al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del 1991, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all’accesso delle imprese della Comunita’ agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull’applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo’ modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.

Articolo 37

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficolta’ d’indole generale incontrata in diritto o in pratica dalle proprie imprese nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi in paesi terzi.

2. La Commissione riferisce al Consiglio prima del 31 dicembre 1994, e successivamente ad intervalli periodici, in merito all’accesso agli appalti di servizi nei paesi terzi oltre che in merito alla situazione dei negoziati condotti con tali paesi a questo proposito, segnatamente in seno al GATT.

3. Ogniqualvolta la Commissione riscontri, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 ovvero ad altre informazioni, che per quanto riguarda l’aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo:

a) non concede alle imprese della Comunita’ un accesso effettivo analogo a quello concesso dalla Comunita’ alle imprese del paese terzo;

b) non accorda alle imprese della Comunita’ il trattamento riservato alle imprese nazionali ovvero possibilita’ di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure

c) accorda alle imprese di altri paesi terzi un trattamento piu’ favorevole di quello riservato alle imprese della Comunita’,

essa deve tentare presso il paese terzo interessato di porre rimedio a tale situazione.

4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, la Commissione puo’ in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o di subordinare a determinati limiti l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

a) alle imprese disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;

b) alle imprese collegate alle imprese di cui alla lettera a) che abbiano la propria sede sociale nella Comunita’ ma non presentino nessun legame diretto ed effettivo con l’economia di uno Stato membro;

c) alle imprese che presentano offerte aventi ad oggetto servizi originari del paese terzo in questione,

per un periodo da determinare nella decisione. Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione puo’ proporre dette misure di propria iniziativa ovvero dietro richiesta di uno Stato membro.

5. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi della Comunita’ nei confronti di paesi terzi.

Titolo VI – Disposizioni finali

Articolo 38

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

(articolo abrogato dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 10])

Testi storici

Testo iniziale

1. I controvalori in moneta nazionale delle soglie indicate all’articolo 14 sono, in linea di massima, rivisti ogni due anni, con effetto alla data prevista dalla direttiva 77/62/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture e servizi, ed alla data prevista della direttiva 71/305/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di lavori. Il calcolo di tali controvalori e’ effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete espressi in ecu durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee agli inizi del mese di novembre.

2. Le modalita’ di calcolo indicate al paragrafo 1 sono esaminate in virtu’ delle disposizioni dell’articolo 77/62/CEE.

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1]

1. I controvalori in moneta nazionale delle soglie indicate all’articolo 14 sono, in linea di massima, rivisti ogni due anni, con effetto alla data prevista dalla direttiva 77/62/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture e servizi, ed alla data prevista della direttiva 71/305/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di lavori. Il calcolo di tali controvalori e’ effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete espressi in ecu durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee agli inizi del mese di novembre.

2. Le modalita’ di calcolo indicate al paragrafo 1 sono esaminate in virtu’ delle disposizioni dell’articolo 77/62/CEE.

Articolo 39

1. Per quanto riguarda gli appalti assegnati da enti aggiudicatori che esercitano una delle attivita’ definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione e’ assistita da un comitato avente natura consultiva denominato comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Il comitato e’ composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione consulta il comitato sui seguenti argomenti:

a) modifiche dell’allegato X;

b) revisione dei controvalori delle soglie;

c) norme in materia di appalti aggiudicati in virtu’ di accordi internazionali;

d) revisione dell’applicazione della presente direttiva;

e) modalita’ descritte nell’articolo 40, paragrafo 2, in merito agli avvisi e alle statistiche.

Articolo 40

1. Gli allegati da I a X sono riveduti conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 8 in modo che essi rispondano ai criteri definiti dall’articolo 2.

2. Le modalita’ di presentazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e avvisi di cui agli articoli 21, 22 e 24 nonche’ delle statistiche di cui all’articolo 42 sono fissate in modo semplificativo, conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8.

3. La nomenclatura di cui agli allegati XVI A e XVI B nonche’ il riferimento negli avvisi a voci specifiche della nomenclatura possono essere modificati secondo la procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8.

4. Gli allegati riveduti e le modalita’ di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

5. La Commissione e’ assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici e, nel caso della revisione dell’allegato X, dal comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all’articolo 39 della presente direttiva.

6. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle decisioni da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto entro un termine che il presidente puo’ fissare in funzione dell’urgenza del problema in questione, eventualmente procedendo a votazione.

7. Il parere viene messo a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

8. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

Articolo 41

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

(articolo sostituito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 11])

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

a) la qualificazione e la selezione degli imprenditori, dei fornitori o prestatori di servizi e l’aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso alle deroghe all’uso delle specifiche europee a norma dell’articolo 18, paragrafo 6;

c) il ricorso a procedure senza previa indizione di gara, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2;

d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV in base alle deroghe previste dal titolo I.

2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’appalto, affinche’ durante questo periodo l’ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest’ultima.

3. L’ente aggiudicatore che esercita una delle attivita’ indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX informa nel piu’ breve tempo possibile fornitori, imprenditori o prestatori di servizi partecipanti, a loro richiesta per iscritto, delle decisioni prese per l’aggiudicazione dell’appalto.

4. L’ente aggiudicatore che esercita una delle attivita’ indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX comunica, nel piu’ breve tempo possibile dalla data in cui e’ stata ricevuta la richiesta, a qualsiasi candidato od offerente eliminato che ne faccia richiesta per iscritto, le ragioni del rifiuto della sua domanda od offerta e comunica a qualsiasi offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta vincente nonche’ il nome dell’offerente prescelto.

Tuttavia gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune delle informazioni indicate nel primo comma del presente paragrafo e relative all’aggiudicazione dell’appalto, nei casi in cui la divulgazione di tali informazioni sia d’ostacolo all’applicazione della legge, o contraria all’interesse pubblico, o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, compresi quelli dell’impresa alla quale e’ stato assegnato l’appalto, ovvero possa nuocere ad una leale concorrenza tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

Testi storici

Testo iniziale

1. In merito ad ogni appalto, gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l’aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso alle deroghe all’uso delle specifiche europee conformemente all’articolo 18, paragrafo 6;

c) il ricorso a procedure senza concorrenza preliminare conformemente all’articolo 21, paragrafo 2;

d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli III, IV e V in virtu’ delle deroghe previste dal titolo I.

2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’appalto, affinche’ durante questo periodo l’ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest’ultima.

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1]

1. In merito ad ogni appalto, Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

a) la qualificazione e la selezione degli imprenditori, dei fornitori o prestatori di servizi e l’aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso alle deroghe all’uso delle specifiche europee a norma dell’articolo 18, paragrafo 6;

c) il ricorso a procedure senza concorrenza preliminare previa indizione di gara, a norma dell’articolo 21 20, paragrafo 2;

d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV in base alle deroghe previste dal titolo I.

2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’appalto, affinche’ durante questo periodo l’ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest’ultima.

3. L’ente aggiudicatore che esercita una delle attivita’ indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX informa nel piu’ breve tempo possibile fornitori, imprenditori o prestatori di servizi partecipanti, a loro richiesta per iscritto, delle decisioni prese per l’aggiudicazione dell’appalto.

4. L’ente aggiudicatore che esercita una delle attivita’ indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX comunica, nel piu’ breve tempo possibile dalla data in cui e’ stata ricevuta la richiesta, a qualsiasi candidato od offerente eliminato che ne faccia richiesta per iscritto, le ragioni del rifiuto della sua domanda od offerta e comunica a qualsiasi offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta vincente nonche’ il nome dell’offerente prescelto.

Tuttavia gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune delle informazioni indicate nel primo comma del presente paragrafo e relative all’aggiudicazione dell’appalto, nei casi in cui la divulgazione di tali informazioni sia d’ostacolo all’applicazione della legge, o contraria all’interesse pubblico, o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, compresi quelli dell’impresa alla quale e’ stato assegnato l’appalto, ovvero possa nuocere ad una leale concorrenza tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

Articolo 42

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

1. Gli Stati membri provvedono a che la Commissione riceva ogni anno, nelle forme che dovranno essere stabilite conformemente alla procedura di cui all’articolo 40, paragrafi da 4 a 8, una statistica riguardante il valore totale, ripartito per Stato membro e secondo ognuna delle categorie di attivita’ cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che risultano inferiori ai limiti di cui all’articolo 14 ma che, se non lo fossero, sarebbero contemplati dalle disposizioni della presente direttiva.

1 bis. Per le categorie di attivita’ di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, gli Stati membri, secondo modalita’ da definire con la procedura di cui all’articolo 40, paragrafi da 4 a 8, provvedono a che, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione riceva una relazione statistica in merito agli appalti aggiudicati nell’anno precedente. Questa relazione dovra’ contenere le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dell’accordo.

(paragrafo inserito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1])

Le informazioni richieste nel presente paragrafo non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nella categoria 8 dell’allegato XVI A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526 o i servizi che figurano nell’allegato XVI B.

2. Le forme saranno stabilite conformemente alla procedura di cui all’articolo 40 in modo da assicurarsi che:

a) a scopo di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza possano essere esclusi, sempreche’ l’utilita’ delle statistiche non venga posta in discussione;

b) il carattere riservato delle informazioni trasmesse venga rispettato.

Testi storici

Testo iniziale

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 1]

1 bis. Per le categorie di attivita’ di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, gli Stati membri, secondo modalita’ da definire con la procedura di cui all’articolo 40, paragrafi da 4 a 8, provvedono a che, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione riceva una relazione statistica in merito agli appalti aggiudicati nell’anno precedente. Questa relazione dovra’ contenere le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dell’accordo.

Articolo 42 bis

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE]

(articolo inserito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 4])

Ai fini dell’aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle da loro concesse ai paesi terzi in applicazione dell’accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell’accordo.

Testi storici

Testo iniziale

A seguito della Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 4]

Articolo 42 bis

Ai fini dell’aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle da loro concesse ai paesi terzi in applicazione dell’accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell’accordo.

Articolo 43

Il testo dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/62/CEE e’ sostituito dal seguente testo:

«2. La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporti nonche’ degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;

b) alle forniture dichiarate segrete o la cui consegna richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o nei casi in cui lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.»

Articolo 44

Prima dello scadere di un periodo di quattro anni dall’entrata in applicazione della presente direttiva, la Commissione, in stretta cooperazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, ne valuta l’attuazione e il campo d’applicazione, proponendo eventuali modifiche alla luce dei progressi compiuti in materia di liberalizzazione degli appalti e concorrenza. Per quanto riguarda gli enti che esercitano una delle attivita’ definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione agisce in stretta collaborazione con il comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

Articolo 45

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le applicano al piu’ tardi il 1° luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Tuttavia, il Regno di Spagna puo’ disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1° gennaio 1997 e la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. La direttiva 90/531/CEE cessa d’aver effetto a decorrere dalla data d’applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, fatti salvi gli obblighi di questi ultimi per quanto riguarda i termini indicati all’articolo 37 di detta direttiva.

4. I riferimenti alla direttiva 90/531/CEE devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva.

Articolo 46

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui all’articolo 45, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 47

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 48

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATI

Allegato I – Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

ITALIA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese istituito con RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito con la legge 5 luglio 1963 n. 9.

Allegato II – Produzione, trasporto o distribuzione di elettricita’

ITALIA

Ente nazionale per l’energia, elettrica istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell’articolo 4, n. 5 o 8 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 – Istituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 – Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attivita’ elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall’Ente nazionale per l’energia elettrica.

Allegato III – Trasporto o distribuzione di gas o energia termica

ITALIA

SNAM e SGM e Montedison per il trasporto di gas.

Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal Testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Enti per la distribuzione di energia termica al pubblico, richiamati dall’articolo 10 della Legge 29 maggio 1982, n. 308 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

Enti locali, o loro consorzi, per l’erogazione di energia termica al pubblico.

Allegato IV – Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas

ITALIA

Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.

Allegato V – Prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi

ITALIA

Carbo Sulcis SpA.

Allegato VI – Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

ITALIA

Ferrovie dello Stato

Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell’articolo 10 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria private, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle leggi speciali richiamate dal Titolo XI, Capo II, Sezione 1a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell’articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enti o autorita’ locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell’articolo 14 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Allegato VII – Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tramvie, filobus o autobus

ITALIA

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della Legge 28 settembre 1939, n. 1822 – Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all’industria privata) – articolo 1, modificata dall’articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell’articolo 1, n. 4 o n. 15, del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 – Approvazione del Testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell’articolo 242 o 256 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti a autorita’ locali che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell’articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enti che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell’articolo 14 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Allegato VIII – Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali

ITALIA

Aeroporti per l’aviazione civile (aerodromi civili istituiti dallo Stato) richiamati dall’articolo 691 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell’articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Allegato IX – Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali

ITALIA

Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell’articolo 19 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Allegato X – Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni

ITALIA

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Azienda di stato per i servizi telefonici.

Societa’ italiana per l’esercizio telefonico SpA.

Italcable.

Telespazio SpA.

Allegato XI – Elenco delle attivita’ professionali corrispondenti alla nomenclatura generale delle attivita’ economiche nella Comunita’ europea (NACE)

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Allegato XII –  Modello di bando di gara

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE; 2) Direttiva 2001/78/CE]

(allegato sostituito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 14]; e poi sostituito dalla Direttiva 2001/78/CE [art. 4], come rettificata con rettifica in GU L214 del 9.8.2002; si omettono i testi storici)

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Allegato XIII – Modello di avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE; 2) Direttiva 2001/78/CE]

(allegato sostituito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 14]; e poi sostituito dalla Direttiva 2001/78/CE [art. 4], come rettificata con rettifica in GU L214 del 9.8.2002; si omettono i testi storici)

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Allegato XIV – Modello di avviso informativo periodico

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE; 2) Direttiva 2001/78/CE]

(allegato sostituito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 14]; e poi sostituito dalla Direttiva 2001/78/CE [art. 4], come rettificata con rettifica in GU L214 del 9.8.2002; si omettono i testi storici)

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Allegato XV – Modello di avviso relativo agli appalti aggiudicati

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 98/4/CE; 2) Direttiva 2001/78/CE]

(allegato sostituito dalla Direttiva 98/4/CE [art. 1, n. 14]; e poi sostituito dalla Direttiva 2001/78/CE [art. 4], come rettificata con rettifica in GU L214 del 9.8.2002; si omettono i testi storici)

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Allegato XVI A – Servizi a norma dell’articolo 15

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Allegato XVI B – Servizi a norma dell’articolo 16

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Allegato XVII – Modello di bando di concorso di progettazione

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 2001/78/CE]

(allegato sostituito dalla Direttiva 2001/78/CE [art. 4], come rettificata con rettifica in GU L214 del 9.8.2002; si omettono i testi storici)

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Allegato XVIII – Modello di risultati dei concorsi di progettazione

[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 2001/78/CE]

(allegato sostituito dalla Direttiva 2001/78/CE [art. 4], come rettificata con rettifica in GU L214 del 9.8.2002; si omettono i testi storici)

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