Legge 15 maggio 1997, n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
ESTRATTO
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione: in s.o. n. 98 alla GURI, n. 113 del 17.5.1997.
Entrata in vigore: dal 18.5.1997 (30° giorno dalla pubblicazione, v. art. 17, co. 24).
Variazioni:
- Legge 191/1998 (modifica l’art. 17).
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: l’art. 17 modifica la Legge 241/1990.
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 20.6.1998 (data di pubblicazione della Legge 191/1998).
INDICE
…
Art. 17 – Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attivita’ amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge
Omissis
Articolo 17 – Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attivita’ amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo
[Elenco aggiornamenti: Legge 191/1998]
1. Il comma 2-bis dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ sostituito dal seguente:
“2- bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e’ possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3- bis e 4”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ inserito il seguente:
“3- bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l’amministrazione procedente puo’ assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e’ data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e’ esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo’ entro trenta giorni, pervenire ad una decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e’ sciolta”.
(comma modificato dalla Legge 191/1998 [art. 2])
3. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente:
“4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l’amministrazione procedente puo’ richiedere, purche’ non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ aggiunto il seguente:
“4- bis. La conferenza di servizi puo’ essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in piu’ procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attivita’ o risultato. In tal caso, la conferenza e’ indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente ovvero dall’amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L’indizione della conferenza puo’ essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta”.
5. Dopo l’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ inserito il seguente:
“Articolo 14-bis
Il ricorso alla conferenza di servizi e’ obbligatorio nei casi in cui l’attivita’ di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l’intervento di piu’ amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino piu’ regioni. La conferenza puo’ essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo’ essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita’.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita’ montane i cui abitanti, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita’ locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita’ montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province”.
6. Dopo l’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e’ inserito il seguente:
“Articolo 14-ter
La conferenza di servizi di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo’ essere convocata prima o nel corso dell’accertamento di conformita’ di cui all’art. 2 del predetto decreto. Quando l’accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e’ indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l’accertamento di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu’ regioni per il quale l’intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici”.
7. Dopo l’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e’ inserito il seguente:
“Articolo 14-quater
Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell’ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale puo’ essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349″.
– omissis
24. I commi da 1 a 4 dell’art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate”.
omissis
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testi storici
Testo iniziale
…
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ inserito il seguente: “3- bis. … “.
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A seguito della Legge 191/1998 [art. 2]
…
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ inserito il seguente: “3- bis. … In caso di sospensione la conferenza puo’ entro trenta giorni, pervenire ad una decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e’ sciolta“.
…