Decreto legge n. 179/2012 del 18.10.2012 conv. Legge 221/2012 del 17.12.2012 (sviluppo bis) – ult. agg.
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221)
Norme di modifica
[spoiler title=’Scheda del provvedimento’ style=’green’ collapse_link=’true’]
Pubblicazione:
- il D.L., in s.o. n. 194 alla GURI, s.g., n. 245 del 19.10.2012;
- la Legge di conversione, in s.o. n. 208 alla GURI, s.g., n. 294 del 18.12.2012.
Entrata in vigore:
- il D.L., dal 20.10.2012 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 39);
- la Legge di conversione, dal 19.12.2012 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni (successive alla conversione):
- D.Lgs. 56/2017 (abroga l’art. 5);
- D.Lgs. 50/2016 (abroga l’art. 3, co. 2, e l’art. 4-bis).
Rettifiche (successive alla conversione):
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti:
Attuazione: –
Vigenza: norme di modifica.
Ultimo aggiornamento: 5.5.2017 (data di pubblicazione del D.Lgs. 56/2017).
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INDICE
…
Art. 6 – Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
…
Art. 33 – Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
…
Art. 33-bis – Requisito della cifra d’affari realizzata
Art. 33-ter – Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
Art. 33-quater – Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione
Art. 33-quinquies – Disposizioni in materia di revisione triennale dell’attestato SOA
…
Art. 33-octies – Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi
…
Art. 34 – Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
…
Art. 36 – Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa
…
Art. 39 – Entrata in vigore
[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l’alfabetizzazione informatica, nonche’ per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita’ di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitivita’ delle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della salute, dell’economia e delle finanze, per la coesione territoriale e della giustizia;
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Omissis
Articolo 6 – Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
1. [Omissis]
2. All’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e’ aggiunto in fine il seguente:
“2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita’ degli stessi.». Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”.
3. –
(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)])
4. –
(comma modificato dal D.L. 145/2013 conv. Legge 9/2014 [art. 6, co. 6]; poi abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)])
5 ss. [Omissis]
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’]
Testo iniziale a seguito della conversione
…
3. All’articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
“13. Il contratto e’ stipulato, a pena di nullita’, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita’ elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.”.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.
…
A seguito del D.L. 145/2013 conv. Legge 9/2014 [art. 6, co. 6]
…
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013 dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.
…
A seguito del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)]
…
3. All’articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
“13. Il contratto e’ stipulato, a pena di nullita’, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita’ elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.”.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.
…
[/spoiler]
Omissis
Articolo 33 – Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
(articolo modificato in sede di conversione [inserimento dei co. 3-bis, 3-ter, 4-bis])
1 ss. [Omissis]
3-bis. –
(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)])
3-ter. –
(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)])
4. [Omissis]
4-bis. –
(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)])
4-ter ss. [Omissis]
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’]
Testo iniziale del D.L. convertito
…
3-bis. All’articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società” sono inserite le seguenti: “operanti nella gestione dei servizi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società”.
3-ter. All’articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Per gli interventi ferroviari di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest’ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera”.
…
4-bis. Al comma 4 dell’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “rete di trasmissione nazionale di energia elettrica,” sono inserite le seguenti: “alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,”.
…
A seguito del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)]
…
3-bis. All’articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società” sono inserite le seguenti: “operanti nella gestione dei servizi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società”.
3-ter. All’articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Per gli interventi ferroviari di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest’ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera”.
…
4-bis. Al comma 4 dell’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “rete di trasmissione nazionale di energia elettrica,” sono inserite le seguenti: “alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,”.
…
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Articolo 33-bis – Requisito della cifra d’affari realizzata
(articolo inserito in sede di conversione; poi abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)])
–
[spoiler title=’testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’]
Testo iniziale a seguito della conversione
Articolo 33-bis – Requisito della cifra d’affari realizzata
1. All’articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
“19-bis. In relazione all’articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando”.
A seguito del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)]
Articolo 33-bis – Requisito della cifra d’affari realizzata
1. All’articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
“19-bis. In relazione all’articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando”.
[/spoiler]
Articolo 33-ter – Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(articolo inserito in sede di conversione)
1. E’ istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
2. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.
Articolo 33-quater – Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione
(articolo inserito in sede di conversione; poi abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)])
–
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’]
Testo iniziale a seguito della conversione
Articolo 33 quater – Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 113, comma 3, la parola: “75” è sostituita dalla seguente: “80” e la parola: “25” è sostituita dalla seguente: “20”;
b) dopo l’articolo 237 è inserito il seguente capo:
“Capo IV-bis – – Opere in esercizio
Articolo 237-bis – Opere in esercizio
1. Per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnicoamministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
2. Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesti all’esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.”.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all’articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.
A seguito del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)]
Articolo 33 quater – Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 113, comma 3, la parola: “75” è sostituita dalla seguente: “80” e la parola: “25” è sostituita dalla seguente: “20”;
b) dopo l’articolo 237 è inserito il seguente capo:
“Capo IV-bis – – Opere in esercizio
Articolo 237-bis – Opere in esercizio
1. Per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnicoamministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
2. Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesti all’esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.”.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all’articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.
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Articolo 33-quinquies – Disposizioni in materia di revisione triennale dell’attestato SOA
(articolo inserito in sede di conversione; poi modificato dal D.Lgs. 150/2013 conv. Legge 15/2014 [art. 4, co. 4-bis]; poi abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)])
–
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’]
Testo iniziale a seguito della conversione
Articolo 33-quinquies – Disposizioni in materia di revisione triennale dell’attestato SOA
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013.
A seguito del D.Lgs. 150/2013 conv. Legge 15/2014 [art. 4, co. 4-bis]
1. … al 31 dicembre 2013 30 giugno 2014.
A seguito del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)]
Articolo 33-quinquies – Disposizioni in materia di revisione triennale dell’attestato SOA
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 3o giugno 2014.
[/spoiler]
Omissis
Articolo 33-octies – Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi
1. Al comma 3 dell’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell’intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l’intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all’esito delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate”.
Omissis
Articolo 34 – Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
1 ss. [Omissis]
4. –
(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)])
5 ss. [Omissis]
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
36 ss. [Omissis]
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’]
Testo iniziale
…
4. All’articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “nei modi e termini di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente”.
…
A seguito del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)]
…
4. All’articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “nei modi e termini di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente”.
…
[/spoiler]
Omissis
Articolo 36 – Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa
1 ss. [Omissis]
5-bis. –
(comma inserito in sede di conversione; poi abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)])
5-ter ss. [Omissis]
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’]
Testo iniziale del D.L. convertito
…
5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
“e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’articolo 37”;
b) all’articolo 37, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
“15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis)”.
…
A seguito del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. hh)]
…
5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
“e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’articolo 37”;
b) all’articolo 37, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
“15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis)”.
…
[/spoiler]
Omissis
Articolo 39 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
[spoiler title=’Decreto legge (testo iniziale ante conversione)’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Articolo 6 – Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
1. [Omissis]
2. All’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e’ aggiunto in fine il seguente:
“2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita’ degli stessi.». Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”.
3. All’articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
“13. Il contratto e’ stipulato, a pena di nullita’, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita’ elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.”.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.
5 ss. [Omissis]
Omissis
Articolo 33 – Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
1 ss. [Omissis]
Omissis
Articolo 34 – Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
1 ss. [Omissis]
4. All’articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “nei modi e termini di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente”.
5 ss. [Omissis]
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
36 ss. [Omissis]
Omissis
Articolo 36 – Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa
1 ss. [Omissis]
Omissis
Articolo 39 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]
Legge 7 agosto 2012 , n. 134 – Legge 17 dicembre 2012, n.221 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
La camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato. Il Presidente della Repubblica promulga la seguente Legge.
Articolo 1
1. Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la societa’ Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato 1 – Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
[Omissis]
All’articolo 33:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società” sono inserite le seguenti: “operanti nella gestione dei servizi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società”.
3-ter. All’articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Per gli interventi ferroviari di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest’ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera”»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al comma 4 dell’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “rete di trasmissione nazionale di energia elettrica,” sono inserite le seguenti: “alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,”.
[omissis]».
Dopo l’articolo 33 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 33-bis – Requisito della cifra d’affari realizzata
1. All’articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
“19-bis. In relazione all’articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando”.
Articolo 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
1. E ‘ istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
2. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.
Articolo 33-quater – Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 113, comma 3, la parola: “75” è sostituita dalla seguente: “80” e la parola: “25” è sostituita dalla seguente: “20”;
b) dopo l’articolo 237 è inserito il seguente capo:
“Capo IV-bis – Opere in esercizio
Art. 237-bis – Opere in esercizio
1. Per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnicoamministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
2. Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesti all’esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.” 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all’articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni”.
Articolo 33-quinquies – Disposizioni in materia di revisione triennale dell’attestato SOA
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013.
[omissis]».
[Omissis]
All’articolo 36:
[omissis]
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
“e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’articolo 37”;
b) all’articolo 37, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
“15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis).”».
[omissis]
[Omissis]
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