Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96)
In vigore
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 50/2017: in s.o. n. 20 alla GURI, s.g., n. 95 del 24.4.2017;
- la Legge 96/2017 di conversione: in s.o. n. 131 alla GURI, s.g. n. 144 del 23.6.2017.
Entrata in vigore
- il D.L. 50/2017: dal 24.4.2017 (giorno della pubblicazione, v. art. 67);
- la Legge 96/2017 di conversione: dal 24.6.2017 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni: dopo la conversione in legge, modificato con:
- Legge 205/2017 (modifica l’art. 52-quater);
- Lege di conversione (inserisce gli artt. 52-ter e 52-quater).
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti:
- l’art. 52-ter modifica l’art. 211 D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici) in materia di poteri di ANAC, e l’art. 52-quater stabilisce i poteri regolamentari di ANAC;
- l’art. 54 stabilisce disposizioni in materia di DURC.
Attuazione: –
Vigenza: in vigore.
Ultimo aggiornamento: 23.6.2017 (data di pubblicazione della Legge 205/2017)
INDICE
…
Art. 52-ter – Modifiche al codice dei contratti pubblici
Art. 52-quater – Organizzazione dell’ANAC
…
Art. 54 – Documento unico di regolarita’ contributiva
…
Art. 67 – Entrata in vigore
In appendice
Preambolo
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici nell’anno 2016 e 2017;
Considerata l’urgenza di misure volte a favorire la crescita economica del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 aprile 2017;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
emana il seguente decreto-legge:
Omissis
Articolo 52-ter – Modifiche al codice dei contratti pubblici
Aggiornamenti: INS Legge di conversione.
(articolo inserito dalla Legge di conversione)
1. All’articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. L’ANAC e’ legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimita’ riscontrati. Il parere e’ trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC puo’ presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-quater. L’ANAC, con proprio regolamento, puo’ individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter”.
Articolo 52-quater – Organizzazione dell’ANAC
Aggiornamenti: INS Legge di conversione. M1 Legge 205/2017.
(articolo inserito dalla Legge di conversione; poi modificato dalla Legge 205/2017 [art. 1, co. 298])
1. L’Autorita’ nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l’ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l’ordinamento giuridico ed economico del personale, il trattamento economico del personale dell’Autorita’ non puo’ eccedere quello gia’ definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l’Autorita’ nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, puo’ adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalita’, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall’attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Testi storici
| Testo iniziale a seguito della Legge di conversione | M1 A seguito della Legge 205/2017 [art. 1, co. 298] |
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Articolo 52-quater – Organizzazione dell’ANAC 1. L’Autorita’ nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell’Autorita’ non puo’ eccedere quello gia’ definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. |
Articolo 52-quater – Organizzazione dell’ANAC 1. L’Autorita’ nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l’ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l’ordinamento giuridico ed economico del personale, il trattamento economico del personale dell’Autorita’ non puo’ eccedere quello gia’ definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l’Autorita’ nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, puo’ adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalita’, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall’attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Omissis
Articolo 54 – Documento unico di regolarita’ contributiva
1. Il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e’ rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita’ di cui all’articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita’ contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio “Durc On Line” in sede di consultazione del DURC gia’ prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell’ambito dei procedimenti per i quali il DURC e’ richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Omissis
Articolo 67 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
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Legge 21 giugno 2017, n. 96 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
• Omissis,
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]