Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 1 dicembre 2017, n. 560 – Modalita’ e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
In vigore
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: pubblicato sul sito del Ministero, in data 12.1.2018.
Entrata in vigore: dalla pubblicazione sul sito, 12.1.2018.
Variazioni: modificato da:
- D.M. 312 del 2.8.2021 (modifica gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7; inserisce l’art. 7-bis).
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: stabilisce metodi e disciplina degli strumenti elettronici di modellazione, in attuazione dell’art. 23, co. 13, D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici).
Attuazione: –
Vigenza: in vigore.
Ultimo aggiornamento: 3.8.2021 (data di pubblicazione del D.M. 312 del 2.8.2021).
INDICE
Art. 1 – Finalita’
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Art. 4 – Interoperabilita’
Art. 5 – Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
Art. 6 – Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
Art. 7 – Capitolato informativo e specifiche tecniche
Art. 7-bis – Punteggi premiali
Art. 8 – Commissione di monitoraggio
Art. 9 – Entrata in vigore
Preambolo
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante: “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’articolo 23;
visto il comma 13, del citato articolo 23 del codice dei contratti pubblici, che, nel prevedere che le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonche’ per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, dispone, altresi’, che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalita’ e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorieta’ dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;
visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;
visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2016 n. 242, con il quale e’ stata istituita la Commissione con il compito di individuare le modalita’ e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorieta’, presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;
visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 agosto 2016 n. 297, con il quale la predetta Commissione e’ stata integrata con la partecipazione alla medesima di un rappresentante della rete nazionale delle professioni dell’area tecnico-scientifica;
vista la proposta della Commissione. sottoposta a consultazione pubblica;
visti gli esiti della consultazione pubblica;
vista la proposta della Commissione del 17 settembre 2017, a seguito della consultazione pubblica;
vista la nota del Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici n.11719 del 19 ottobre 2017;
vista la nota dell’Ufficio legislativo n. 40694 del 25 ottobre 2017;
vista la nota del Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici n.12377 del 6 novembre 2017;
vista la proposta definitiva della Commissione di cui alla lettera n. 24894 del 23 novembre 2017, a seguito delle suddette note;
decreta
Articolo 1 – Finalita’
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce le modalita’ e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorieta’ dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
Articolo 2 – Definizioni
Aggiornamenti: M1 D.M. 312/2021 del 2.8.2021.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
0a) modello informativo, insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata,
(lettera inserita dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. a)])
a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un’opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni relative a modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione e’ regolata da precisi sistemi di sicurezza per l’accesso, di tracciabilita’ e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilita’ del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilita’ nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprieta’ intellettuale;
(lettera modificata dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. a)])
b) appalti pubblici di lavori, gli appalti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera Il), del codice dei contratti pubblici;
c) codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni;
d) concessioni di lavori, le concessioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera uu), del codice dei contratti pubblici;
e) lavori complessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficolta’ realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera. Rientrano tra i lavori complessi, altresi’, quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi e’ ritenuta fondamentale;
f) stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o) del codice dei contratti pubblici;
g) offerta di gestione informativa, il documento redatto dal candidato al momento dell’offerta che, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell’appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest’ultimo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilita’ degli attori coinvolti;
(lettera modificata dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. a)])
g-bis) piano di gestione informativa, documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione dello stesso e che puo’ essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto;
(lettera inserita dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. a)])
g-ter) punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.
(lettera inserita dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. a)])
Testi storici
| Testo iniziale | M1 A seguito del DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. a)] |
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Articolo 2 – Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un’opera strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione e’ regolata da precisi sistemi di sicurezza per l’accesso, di tracciabilita’ e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilita’ del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilita’ nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprieta’ intellettuale; b) appalti pubblici di lavori, gli appalti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera Il), del codice dei contratti pubblici; c) codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni; d) concessioni di lavori, le concessioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera uu), del codice dei contratti pubblici; e) lavori complessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficolta’ realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera. Rientrano tra i lavori complessi, altresi’, quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi e’ ritenuta fondamentale; f) stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o) del codice dei contratti pubblici; g) piano di gestione informativa, il documento redatto dal candidato o dall’appaltatore ovvero dal concessionario al momento dell’offerta e dell’esecuzione del contratto che, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell’appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest’ultimo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilita’ degli attori coinvolti; |
Articolo 2 – Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: 0a) modello informativo, insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata, a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un’opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni relative a modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione e’ regolata da precisi sistemi di sicurezza per l’accesso, di tracciabilita’ e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilita’ del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilita’ nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprieta’ intellettuale; b) appalti pubblici di lavori, gli appalti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera Il), del codice dei contratti pubblici; c) codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni; d) concessioni di lavori, le concessioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera uu), del codice dei contratti pubblici; e) lavori complessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficolta’ realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera. Rientrano tra i lavori complessi, altresi’, quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi e’ ritenuta fondamentale; f) stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o) del codice dei contratti pubblici; g) piano offerta di gestione informativa, il documento redatto dal candidato o dall’appaltatore ovvero dal concessionario al momento dell’offerta e dell’esecuzione del contratto che, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell’appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest’ultimo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilita’ degli attori coinvolti; g-bis) piano di gestione informativa, documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione dello stesso e che puo’ essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto; g-ter) punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici. |
Articolo 3 – Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Aggiornamenti: M1 D.M. 312/2021 del 2.8.2021.
1. L’utilizzo dei metodi e strumenti di cui all’articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici e’ subordinato all’adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:
a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attivita’ di verifica utilizzando tali metodi;
b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identita’ dei gestori dei dati e la proprieta’ degli stessi e le modalita’ di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati.
(lettera modificata dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. b)])
2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall’articolo 6, comma 1, in relazione all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.
Testi storici
| Testo iniziale | M1 A seguito del DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. b)] |
|---|---|
| Articolo 3 – Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
1. L’utilizzo dei metodi e strumenti di cui all’articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici e’ subordinato all’adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di: a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attivita’ di verifica utilizzando tali metodi; b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati; c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti. 2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall’articolo 6, comma 1, in relazione all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici. |
Articolo 3 – Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti 1. L’utilizzo dei metodi e strumenti di cui all’articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici e’ subordinato all’adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di: a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attivita’ di verifica utilizzando tali metodi; b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati; c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, i la identita’ dei gestori dei dati e la proprieta’ degli stessi e la le modalita’ di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati. 2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall’articolo 6, comma 1, in relazione all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici. |
Articolo 4 – Interoperabilita’
Aggiornamenti: M1 D.M. 312/2021 del 2.8.2021.
1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalita’ indicate nei requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che cio’ comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
(comma modificato dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. c)])
2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all’interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.
3. È fatto salvo quanto previsto all’articolo 58 del codice dei contratti pubblici.
Testi storici
| Testo iniziale | M1 A seguito del DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. c)] |
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Articolo 4 – Interoperabilita’ 1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi a modelli multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalita’ indicate nei requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che cio’ comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche. 2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all’interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento. 3. È fatto salvo quanto previsto all’articolo 58 del codice dei contratti pubblici. |
Articolo 4 – Interoperabilita’ 1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi a in modelli informativi disciplinari e aggregati multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalita’ indicate nei requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che cio’ comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche. 2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all’interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento. 3. È fatto salvo quanto previsto all’articolo 58 del codice dei contratti pubblici. |
Articolo 5 – Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
Aggiornamenti: M1 D.M. 312/2021 del 2.8.2021.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purche’ abbiano programmato di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 3, possono richiedere l’uso dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonche’ per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere.
(comma modificato dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. d)])
Testi storici
| Testo iniziale | M1 A seguito del DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. d)] |
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Articolo 5 – Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purche’ abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3, possono richiedere l’uso dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonche’ per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti. |
Articolo 5 – Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purche’ abbiano adempiuto programmato di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 3, possono richiedere l’uso dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonche’ per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere. |
Articolo 6 – Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
Aggiornamenti: M1 D.M. 312/2021 del 2.8.2021.
1.Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:
a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020;
c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
(lettera sostituita dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. e)])
e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
(lettera sostituita dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. e)])
f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
(lettera sostituita dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. e)])
Testi storici
| Testo iniziale | M1 A seguito del DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. e)] |
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Articolo 6 – Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture 1.Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica: a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019; b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020; c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021; d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022; e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023; f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025. |
Articolo 6 – Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture 1.Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica: a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019; b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020; c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021; d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022; e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023; f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025. |
Articolo 7 – Capitolato informativo e specifiche tecniche
Aggiornamenti: M1 D.M. 312/2021 del 2.8.2021.
(rubrica sostituita dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. f)])
1. Ai fini dell’introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l’espletamento di servizi di progettazione o per l’esecuzione di lavori o della gestione delle opere, deve contenere :
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, puo’ includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.
(lettera sostituita dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. f)])
2. Il capitolato e’ comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui e’ fatto obbligo di concorrere con l’aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o gestione dell’opera, nella proposizione delle modalita’ operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.
3. La documentazione di gara e’ resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato di cui al comma 1.
4. In via transitoria, fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e’ definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici. La documentazione di gara puo’, altresi’, essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, e’ considerata valida quella cartacea.
(comma modificato dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. f)])
5. A decorrere dall’introduzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e’ definita dal modello informativo, nella misura in cui cio’ sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello informativo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati.
(comma modificato dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. f)])
5-bis. Al fine di assicurare uniformita’ di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n. 1025/2012 secondo il seguente ordine:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;
c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.
(comma inserito dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. f)])
5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validita’.
(comma inserito dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. f)])
Testi storici
| Testo iniziale | M1 A seguito del DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. f)] |
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Articolo 7 – Capitolato 1. Ai fini dell’introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l’espletamento di servizi di progettazione o per l’esecuzione di lavori o della gestione delle opere, deve contenere : a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto; b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti. 2. Il capitolato e’ comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui e’ fatto obbligo di concorrere con l’aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o gestione dell’opera, nella proposizione delle modalita’ operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa. 3. La documentazione di gara e’ resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato di cui al comma 1. 4. In via transitoria, fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e’ definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici. La documentazione di gara puo’, altresi’, essere resa disponibile anche su supporto informatico, fermo restando che a tutti gli effetti, e’ considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ave necessario, dalla documentazione digitale. 5. A decorrere dall’introduzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e’ definita dal modello elettronico, nella misura in cui cio’ sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello informativo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati. |
Articolo 7 – Capitolato informativo e specifiche tecniche 1. Ai fini dell’introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l’espletamento di servizi di progettazione o per l’esecuzione di lavori o della gestione delle opere, deve contenere : a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto; b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve puo’ includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti. 2. Il capitolato e’ comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui e’ fatto obbligo di concorrere con l’aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o gestione dell’opera, nella proposizione delle modalita’ operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa. 3. La documentazione di gara e’ resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato di cui al comma 1. 4. In via transitoria, fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e’ definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici. La documentazione di gara puo’, altresi’, essere resa disponibile anche su supporto informatico in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, e’ considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ave necessario, dalla documentazione digitale in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, e’ considerata valida quella cartacea. 5. A decorrere dall’introduzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e’ definita dal modello elettronico informativo, nella misura in cui cio’ sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello informativo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati. 5-bis. Al fine di assicurare uniformita’ di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n. 1025/2012 secondo il seguente ordine: a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO; b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO; c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI. 5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validita’. |
Articolo 7-bis – Punteggi premiali
Aggiornamenti: INS D.M. 312/2021 del 2.8.2021.
(articolo inserito dal DM 312/2021 del 2.8.2021 [art. 1, co. 1, lett. g)])
1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realta’ aumentata e di interconnessione tra le entita’ presenti in cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilita’ dei modelli informativi;
e) previsione di modalita’ digitali per la tracciabilita’ dei materiali e delle forniture e per la tracciabilita’ dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilita’ ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
2. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Articolo 8 – Commissione di monitoraggio
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituita una Commissione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare gli esiti, le difficolta’ incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del presente decreto, nonche’ di individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l’aggiornamento delle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 9 – Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a opere la cui progettazione sia stata attivata successivamente alla data della sua entrata in vigore. È facolta’ delle stazioni appaltanti utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici specifici alle varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.