Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, 2 agosto 2021, n. 312 – Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalita’ e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: non pubblicato in GURI, bensi’ sul sito del Ministero, in data 3.8.2021.
Entrata in vigore: dal 3.8.2021, di pubblicazione sul sito (v. art. 2).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica il DM 56/2017 del 1.12.2017 relativo al BIM, ed attua cosi’ l’art. 48, co. 6, D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021.
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 3.8.2021 (data di pubblicazione).
INDICE
Art. 1 – Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560
Art. 2 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Preambolo
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibile,
visto il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche’ le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CE;
vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione;
visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;
visto l’articolo 23, comma, 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito codice dei contratti pubblici;
visto l’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il quale prevede la possibilita’, per le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 48 di assegnare un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di seguito codice dei
contratti pubblici, demandando ad apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili la definizione delle regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei citati metodi e strumenti elettronici;
considerato che il medesimo articolo 1 prevede che il suddetto provvedimento deve assicurare anche il necessario coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato in attuazione del citato articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici;
visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560, pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero in data 12 gennaio 2018;
ritenuto necessario, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, individuare le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
ritenuto opportuno coordinare le disposizioni introdotte dal presente decreto con la disciplina di cui al citato decreto ministeriale n. 560 del 2017, apportando, al contempo, ulteriori modifiche necessarie a garantire la piena operativita’ del sistema per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici, in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
ritenuto, altresi’, opportuno individuare i criteri premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici che le stazioni appaltanti, in attuazione di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 48, possono introdurre nell’ambito dei criteri di aggiudicazione;
decreta:
Articolo 1 – Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560
1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) alla lettera a), premettere la seguente:
“0a) modello informativo, insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata”;
2) alla lettera a), dopo le parole: “relativi ad un’opera” sono inserite le seguenti: “, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e” e le parole: “modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi” sono sostituite dalle seguenti: “modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni,”;
3) alla lettera g), la parola: “piano” e’ sostituita dalla seguente: “offerta” e le parole: “il documento redatto dal candidato o dall’appaltatore ovvero dal concessionario al momento dell’offerta e dell’esecuzione del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “il documento redatto dal candidato al momento dell’offerta”;
4) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
“g-bis) piano di gestione informativa, documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione dello stesso e che puo’ essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto;
g-ter) punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.”;
b) all’articolo 3, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
“c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identita’ dei gestori dei dati e la proprieta’ degli stessi e le modalita’ di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati.”;
c) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: “connessi a modelli” sono sostituite dalle seguenti: “connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati”;
d) all’articolo 5, comma 1, le parole: “abbiano adempiuto” sono sostituite dalle seguenti: “abbiano programmato di adempiere” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere”;
e) all’articolo 6, comma 1, le lettere d), e), f) sono sostituite dalle seguenti:
“d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.”;
f) all’articolo 7:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Capitolato informativo e specifiche tecniche”;
2) al comma 1, lettera b), secondo periodo, la parola: “deve” e’ sostituita dalla seguente: “puo’”;
3) al comma 4, primo periodo, la parola: “elettronico” e’ soppressa e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “La documentazione di gara puo’, altresi’, essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, e’ considerata valida quella cartacea.”;
4) al comma 5, le parole: “modello elettronico” sono sostituite dalle seguenti: “modello informativo”;
5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Al fine di assicurare uniformita’ di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;
c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.
5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata
validita’.”;
g) dopo l’articolo 7 e’ inserito il seguente:
“Art. 7-bis Punteggi premiali
1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realta’ aumentata e di interconnessione tra le entita’ presenti in cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle
caratteristiche di interoperabilita’ dei modelli informativi;
e) previsione di modalita’ digitali per la tracciabilita’ dei materiali e delle forniture e per la tracciabilita’ dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilita’ ambientali anche attraverso i principi del green public
procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le
prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
2. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.”.
Articolo 2 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della data di sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.