Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

In vigore

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione: in s.o. n. 62 alla GURI n. 302 del 31.12.2018.

Entrata in vigore: dal 1.1.2019 (v. art. 19).

Variazioni:

  1. D.L. 32/2019 conv. Legge 55/2019 (abroga l’art. 1, co. 912).

Rettifiche:

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: l’art. 1 modifica l’art. 1, co. 450, Legge 296/2006.

Attuazione: –

Vigenza: in vigore.

Ultimo aggiornamento: 17.6.2019 (data di pubblicazione della Legge 55/2019)

INDICE

Preambolo

Art. 1 – Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Art. 19 – Entrata in vigore 

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

il Presidente della Repubblica promulga

la seguente legge.

Articolo 1 – Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali 

Aggiornamenti: M1 D.L. 32/2019 conv. Legge 55/2019.

omissis

130. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

omissis

162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresi’, a indicarne la denominazione, l’allocazione, le modalita’ di organizzazione e le funzioni.

163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonche’ alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformita’ e ripetitivita’.

164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attivita’ di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attivita’ di cui trattasi. La Struttura puo’ operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

omissis

912. –

(comma abrogato dal D.L. 32/2019 conv. Legge 55/2019 [art. 1, co. 24]

omissis

Testi storici
Testo iniziale (ante conversione e convertito invariato) M1 A seguito del D.L. 32/2019 conv. Legge 55/2019 [art. 1, co. 24]

Articolo 1 – Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

omissis

130. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

omissis

162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresi’, a indicarne la denominazione, l’allocazione, le modalita’ di organizzazione e le funzioni.

163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonche’ alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformita’ e ripetitivita’.

164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attivita’ di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attivita’ di cui trattasi. La Struttura puo’ operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

omissis

912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

omissis

Articolo 1 – Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

omissis

130. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

omissis

162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresi’, a indicarne la denominazione, l’allocazione, le modalita’ di organizzazione e le funzioni.

163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonche’ alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformita’ e ripetitivita’.

164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attivita’ di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attivita’ di cui trattasi. La Struttura puo’ operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

omissis

912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

omissis

Omissis
Articolo 19 – Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.