Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 – Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55)
In vigore
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 32/2019, in GURI, n. 92 del 18.4.2019;
- la Legge 55/2019 di conversione, in GURI, s.g., n. 140 del 17.6.2019.
Entrata in vigore:
- il D.L. 32/2019, dal 19.4.2019 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 30);
- la Legge 55/2019 di conversione, dal 18.6.2019 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni:
- D.L. 215/2023 conv. Legge 18/2024 (modifica l’art. 1)
- Legge 213/2023 (modifica e proroga termini all’art. 1);
- D.L. 13/2023 conv. Legge 41/2023 (modifica gli artt. 1 e 4; proroga termini all’art. 1);
- D.L. 176/2022 conv. Legge 6/2023 (modifica l’art. 1);
- D.L. 169/2022 conv. Legge 196/2022 (modifica l’art. 4);
- Legge 238/2021 (modifica l’art. 1);
- D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 (modifica gli artt. 1 e 4);
- D.L. 183/2020 conv. Legge 21/2021 (modifica l’art. 1);
- D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 (modifica gli artt. 1 e 4);
- Legge di conversione (modifica gli artt. 1, 2 e 4).
Rettifiche: Legge di conversione (oltre le modifiche di cui sopra apporta rettifiche in vari punti).
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: detta una disciplina speciale temporanea in materia di contratti pubblici, e modifica in vari punti il D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici).
Attuazione: –
Vigenza: in vigore.
Ultimo aggiornamento: 29.2.2024 (data di pubblicazione della Legge 18/2024).
INDICE
Art. 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare
Art. 2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
…
Art. 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita’ erariali
…
Art. 30 – Entrata in vigore
In appendice:
Preambolo
Il Presidente della Repubblica,
visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici;
Considerata l’urgente necessita’ di operare in termini di maggiore semplificazione ed accelerazione per l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo, al contempo, i necessari parametri di imparzialita’ e trasparenza nello svolgimento delle relative procedure;
Considerata, altresi’, la straordinaria necessita’ e urgenza di semplificare le procedure di approvazione dei progetti al fine di pervenire al celere utilizzo delle risorse finanziarie destinate all’esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili;
ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di far fronte ai problemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni normative in tema di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa delle imprese, nell’ottica di fornire adeguata tutela alle attivita’ imprenditoriali in momentanea sofferenza, garantendo, al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali;
ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche, nell’ottica dello snellimento dei relativi iter tecnico-amministrativo, assicurando, comunque, i necessari presidi di pubblica incolumita’;
ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni volte a stabilire percorsi di accelerazione e di semplificazione procedurale per la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, prevedendo la nomina di Commissari straordinari cui conferire strumenti idonei per l’efficace ed efficiente esecuzione dei lavori;
ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni per la riqualificazione, il miglioramento e la messa in sicurezza della rete viaria siciliana, prevedendo la nomina di apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione e all’affidamento dei relativi interventi;
ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali di immediata cantierabilita’ da praticarsi presso i comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti;
ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni per il completamento del collegamento viario a scorrimento veloce, conosciuto come Strada Statale «Lioni-Grottaminarda»;
ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane per consentire l’urgente ripresa dell’attivita’ del settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese;
considerata la necessita’ e l’urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Catania e nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, colpiti dagli eventi sismici;
considerata la necessita’ di disporre misure urgenti per garantire l’accelerazione del processo di ricostruzione nelle regioni dell’Italia centrale, gravemente colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;
ritenuto necessario mantenere il presidio militare a tutela della zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
ritenuto necessario costituire uno specifico sistema di allarme pubblico nazionale, volto alla tutela della vita umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso;
viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 20 marzo 2019 e del 18 aprile 2019;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, per i beni e le attivita’ culturali, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;
emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare
Aggiornamenti: M1r Legge di conversione. M2 D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020. M3 D.L. 183/2020 conv. Legge 21/2021. M4 D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021. M5 Legge 238/2021. M6 D.L. 176/2022 conv. Legge 6/2023. M7 D.L. 13/2023 conv. Legge 41/2023. M8 Legge 213/2023. M9 D.L. 215/2023 conv. Legge 18/2024.
(articolo modificato dalla Legge di conversione; poi modificato come da note seguenti)
1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023 [prorogato al 30 giugno 2024, limitatamente a PNRR-PNC], non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
(alinea modificato dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 8, co. 7, lett. a)]; poi modificato dal D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [art. 52, co. 1, lett. a, n. 1.1)]; termine del 30 giugno 2023 prorogato, limitatamente a PNRR-PNC, al 31.12.2023 dal D.L. 13/2023 conv. Legge 41/2023 [art. 14, co. 4], e poi al 30.6.2024 dal DL 215/2023 conv. Legge 18/2024 [art. 8, co. 5], che modifica l’art. 14, co. 4, DL 13/2023 conv. Legge 41/2023)
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche’ dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita’ indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta’ metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
(lettera modificata dal D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [art. 52, co. 1, lett. a), n. 1.2]; poi modificata dal D.L. 176/2022 conv. Legge 6/2023 [art. 10]; poi modificata dal D.L. 13/2023 conv. Legge 41/2023 [art. 17, co. 2])
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
2. –
(comma modificato dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 8, co. 7, lett. b)]; poi soppresso dal D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [art. 52, co. 1, lett. a, n. 2)])
3. Fino al 30 giugno 2023 [prorogato al 30 giugno 2024, limitatamente a PNRR-PNC] si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.
(comma modificato dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 8, co. 7, lett. c)]; termine del 30 giugno 2023 prorogato, limitatamente a PNRR-PNC, al 31.12.2023 dal D.L. 13/2023 conv. Legge 41/2023 [art. 14, co. 4], e poi al 30.6.2024 dal DL 215/2023 conv. Legge 18/2024 [art. 8, co. 5], che modifica l’art. 14, co. 4, DL 13/2023 conv. Legge 41/2023)
4. A decorrere dall’anno 2019 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma.
(comma modificato dal D.L. 183/2020 conv. Legge 21/2021 [art. 13, co. 2, lett. a)]; poi modificato dal D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [art. 52, co. 1, lett. a, n. 4)]; poi modificato dal D.L. 13/2023 conv. Legge 41/2023 [art. 33, co. 5-bis]; poi modificato dalla Legge 213/2023 [art. 1, co. 70])
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
(comma modificato dal D.L. 183/2020 conv. Legge 21/2021 [art. 13, co. 2, lett. b)]; poi modificato dal D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [art. 52, co. 1, lett. a), n. 5)])
7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’ tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta.
(comma modificato dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 8, co. 7, lett. d)]; poi modificato dal D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [art. 52, co. 1, lettera a) punto 6)])
8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.
10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
(comma modificato dal D.L. 183/2020 conv. Legge 21/2021 [art. 13, co. 2, lett. b-bis)]; poi modificato dal D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [art. 52, co. 1, lett. a), n. 7)])
11. –
(comma soppresso dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 6, co. 9])
12. –
(comma soppresso dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 6, co. 9])
13. –
(comma soppresso dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 6, co. 9])
14. –
(comma soppresso dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 6, co. 9])
15. Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPESS. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPESS.
(comma modificato dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 42, co. 1, lett. a-b-c)]; poi modificato dal D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [art. 52, co. 1, lett. a), n. 8)]; poi modificato dal D.L. 215/2023 conv. Legge 18/2024 [art. 8, co. 9-bis])
16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”.
17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti:
“6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”.
18. –
(comma modificato dal D.L. 183/2020 conv. Legge 21/2021 [art. 13, co. 2, lett. c))]; poi modificato dal D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [artt. 49, co. 1, lett. a), e 52, co. 1, lett. a), n. 9)]; poi soppresso dalla Legge 238/2021 [art. 10, co. 3])
Omissis.
20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: “regolamento”;
2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”;
3) al comma 6:
3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilita’ del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”;
3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica”;
3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”;
4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
“11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”;
b) all’articolo 24:
1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”;
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse;
c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’”;
d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
e) all’articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”;
2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”;
g) all’articolo 35:
1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa;
3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”;
h) all’articolo 36:
1) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
“b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
2) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti:
“c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”
3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
“d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”;
4) il comma 5 e’ abrogato;
5) al comma 7:
5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”;
5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse;
5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
“9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”;
i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”;
l) all’articolo 47:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”;
2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”;
m) all’articolo 59:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”;
2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente:
“1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”;
n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
o) all’articolo 80:
1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”;
3) al comma 5, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
“b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;
4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente:
“c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”;
5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti:
“10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”;
p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”;
q) all’articolo 84:
1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”;
3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”;
4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;
5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”;
6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;
r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”;
s) all’articolo 89, comma 11:
1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
t) all’articolo 95:
1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
“b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita’ di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”;
u) all’articolo 97:
1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
“2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”;
2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”;
3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”;
4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”;
v) all’articolo 102, comma 8:
1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
2) il terzo periodo e’ soppresso;
z) all’articolo 111:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”;
2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
aa) all’articolo 146, comma 4:
1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;
2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”;
cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente:
“17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”;
dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee) all’articolo 197:
1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”;
2) il comma 3 e’ abrogato;
3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”;
ff) all’articolo 199:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”;
2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso;
gg) all’articolo 216:
1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;
2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;
3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente:
“27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”;
4) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente:
“27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformita’;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”;
c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”;
d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”.
23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Omissis.
27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa’ Sport e salute Spa e’ qualificata di diritto centrale di committenza e puo’ svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”.
Omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1r A seguito della Legge di conversione | M2 A seguito del D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 6, co, 9; 8, co. 7; 42, co. 1] | M3 A seguito del D.L. 183/2020 conv. Legge 21/2021 [art. 13, co. 2, lett. b-bis)] | M4 A seguito del D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [artt. 49, co. 1, lett. a), e 52, co. 1, lett. a)] | M5 A seguito della Legge 238/2021 [art. 10, co. 3] | M6 A seguito del D.L. 176/2022 conv. Legge 6/2023 [art. 10] | M7 A seguito del D.L. 13/2023 conv. Legge 41/2023 [artt. 14, 17, co. 2, e 33, co. 5-bis]] | M8 A seguito della Legge 213/2023 [art. 1, co. 70] | M9 A seguito del D.L. 215/2023 conv. Legge 18/2024 [art. 8, co. 9-bis; e art. 8, co. 5], che modifica l’art. 14, co. 4, DL 13/2023 conv. Legge 41/2023] |
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Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici 1 Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23: 1) al comma 3, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente: “3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”; 3) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all’articolo 23, comma 3. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”; 3) al comma 6, le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica” e le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”; 4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”; b) all’articolo 24: 1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 2) al comma 7, primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse, al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse, ed, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.”; c) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; d) all’articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”, al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”, e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; e) all’articolo 35: 1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”; f) all’articolo 36: 1) al comma 2, lettera b), le parole “e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori” sono sostituite dalle seguenti: “e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori”; 2) al comma 2, la lettera c) e’ abrogata; 3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) peri i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8″; 4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneita’ e di capacita’ degli offerenti. Tale facolta’ puo’ essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facolta’, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacita’ di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo e’ esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalita’ indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”; 5) il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sara’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. 6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle gia’ acquisite in fase di abilitazione o ammissione.”; 6) al comma 7, primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”, al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento”, le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse, e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 7) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”; g) all’articolo 37, comma 4, la parola “procede” e’ sostituita dalle seguenti: “puo’ procedere direttamente e autonomamente oppure”; h) all’articolo 47: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; i) all’articolo 59: 1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”; 2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: “1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”; n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; m) all’articolo 77, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis. In caso di indisponibilita’ o di disponibilita’ insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione e’ nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.”; o) all’articolo 80: 1) al comma 1, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,” sono soppresse; 2) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”; 3) al comma 3, primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”; 4) al comma 4, il quinto periodo, e’ sostituito dai seguenti: “Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche’ l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”; 5) al comma 5, alinea, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6” sono soppresse e la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 6) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”; o) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”; p) all’articolo 84: 1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”; 3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”; 4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”; 6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; q) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; r) all’articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; s) all’articolo 95: 1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 3) al comma 10-bis, il secondo periodo e’ soppresso; 4) il comma 15 e’ sostituito dal seguente: “15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne’ per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.”. t) all’articolo 97: 1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata al punto c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”; 2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”; 3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”; 4) al comma 8, primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”; u) all’articolo 102, comma 8, al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; v) all’articolo 105: 1) al comma 2, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto e’ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo’ superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”; 2) al comma 4, la lettera a) e’ abrogata; 3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80”; 4) al comma 4, la lettera d) e’ abrogata; 5) il comma 6 e’ abrogato; 6) al comma 13, la lettera a), e’ abrogata e alla lettera c) le parole “e se la natura del contratto lo consente” sono soppresse; z) all’articolo 111: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”; 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; aa) all’articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole “per le attivita’ di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attivita’ di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”; bb) all’articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, indicando nei documenti di gara le modalita’ della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”; cc) all’articolo 146, comma 4, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; dd) all’articolo 174: 1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso; 2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”; ee) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2019”; ff) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”; gg) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; hh) all’articolo 197: 1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; 2) il comma 3 e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”; ii) all’articolo 199: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”; 2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso; ll) all’articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”; mm) all’articolo 216: 1) dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: “1-ter. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.”; 2) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi; 3) al comma 4-bis, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresi’ per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non puo’ assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.”; 4) al comma 14, primo periodo, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “delle linee guida di cui all’articolo 83, comma 2″ sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 6) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”; 7) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma. Omissis. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 4. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”; c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse; e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate. b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunita’ del mantenimento o meno della sospensione stessa. 3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 4. Per gli anni 2019 e 2020, i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo. 6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessita’, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere e’ espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche. 8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere. 10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. 12. Il collegio consultivo tecnico e’ formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione e’ fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. 13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo puo’ procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo’ altresi’ convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volonta’ delle parti stesse. 14. Il collegio consultivo tecnico e’ sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti. 15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. 16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”. 17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e’ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo’ superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi’ sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonche’ le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. Omissis. 1 20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: “regolamento”; 2) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente: “3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”; 3 2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all’articolo 23, comma 3 regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel decreto regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”; 3) al comma 6: 3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilita’ del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”; 3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica”; 3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”; 4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”; b) all’articolo 24: 1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”; 2 3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; ed, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.”; c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’”; c d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; d e) all’articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”; 2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”; e g) all’articolo 35: 1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”; f h) all’articolo 36: 1) al comma 2, lettera b), le parole “e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori” sono sostituite dalle seguenti: “e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori”; la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 2) al comma 2, la lettera c) e’ abrogata sostituita dalle seguenti: “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”; 3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 200.000 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8″; 4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneita’ e di capacita’ degli offerenti. Tale facolta’ puo’ essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facolta’, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacita’ di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo e’ esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalita’ indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.” e’ abrogato; 5) il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sara’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. 6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle gia’ acquisite in fase di abilitazione o ammissione.”; 6 5) al comma 7: 5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”; 5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse; 5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 7 6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”; g) all’articolo 37, comma 4, la parola “procede” e’ sostituita dalle seguenti: “puo’ procedere direttamente e autonomamente oppure”; i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”; h l) all’articolo 47: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; i m) all’articolo 59: 1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”; 2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: “1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”; n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; m) all’articolo 77, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis. In caso di indisponibilita’ o di disponibilita’ insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione e’ nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.”; o) all’articolo 80: 1) al comma 1, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,” sono soppresse; 2 1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”; 3 2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”; 4) al comma 4, il quinto periodo, e’ sostituito dai seguenti: “Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche’ l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”; 5 3) al comma 5, alinea, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6” sono soppresse e la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267″; 4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente: “c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”; 6 5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”; o p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”; p q) all’articolo 84: 1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”; 3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”; 4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”; 6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; q r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; r s) all’articolo 89, comma 11: 1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; s t) all’articolo 95: 1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita’ di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”; 3) al comma 10-bis, il secondo periodo e’ soppresso; 4) il comma 15 e’ sostituito dal seguente: “15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne’ per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.”. t u) all’articolo 97: 1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”; 2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”; 3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”; 4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”; u v) all’articolo 102, comma 8: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ soppresso; v) all’articolo 105: 1) al comma 2, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto e’ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo’ superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”; 2) al comma 4, la lettera a) e’ abrogata; 3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80”; 4) al comma 4, la lettera d) e’ abrogata; 5) il comma 6 e’ abrogato; 6) al comma 13, la lettera a), e’ abrogata e alla lettera c) le parole “e se la natura del contratto lo consente” sono soppresse; z) all’articolo 111: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”; 2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; aa) all’articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole “per le attivita’ di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attivita’ di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”; bb) all’articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, indicando nei documenti di gara le modalita’ della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”; cc aa) all’articolo 146, comma 4: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; dd) all’articolo 174: 1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso; 2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”; ee bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2019 2020“; ff cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”; gg dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; hh ee) all’articolo 197: 1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; 2) il comma 3 e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”; ii ff) all’articolo 199: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”; 2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso; ll) all’articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”; mm gg) all’articolo 216: 1) dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: “1-ter. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.”; 2) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi; 3) al comma 4-bis, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresi’ per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non puo’ assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.”; 4 1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5 2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2″ sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 6 3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”; 7 4) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma., in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita’; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”. 3 21. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 4 22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”; c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse; e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”. 5 23. Le disposizioni di cui al comma 4 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Omissis. 27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa’ Sport e salute Spa e’ qualificata di diritto centrale di committenza e puo’ svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”. Omissis. |
Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate. b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 2. Entro il 30 novembre 2020 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunita’ del mantenimento o meno della sospensione stessa. 3. Fino al 31 dicembre 2020 2021 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 4. Per gli anni 2019 e 2020, i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo. 6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessita’, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere e’ espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’ tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. 8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere. 10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. 12. Il collegio consultivo tecnico e’ formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione e’ fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. 13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo puo’ procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo’ altresi’ convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volonta’ delle parti stesse. 14. Il collegio consultivo tecnico e’ sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti. 15. Per gli anni 2019 e 2020 dal 2019 al 2022, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE. 16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”. 17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e’ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo’ superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi’ sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonche’ le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. Omissis. 20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: “regolamento”; 2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”; 3) al comma 6: 3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilita’ del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”; 3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica”; 3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”; 4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”; b) all’articolo 24: 1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”; 3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’”; d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; e) all’articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”; 2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”; g) all’articolo 35: 1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”; h) all’articolo 36: 1) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 2) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti: “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;” 3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”; 4) il comma 5 e’ abrogato; 5) al comma 7: 5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”; 5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse; 5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”; i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”; l) all’articolo 47: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; m) all’articolo 59: 1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”; 2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: “1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”; n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; o) all’articolo 80: 1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”; 2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”; 3) al comma 5, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente: “c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”; 5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”; p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”; q) all’articolo 84: 1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”; 3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”; 4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”; 6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; s) all’articolo 89, comma 11: 1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; t) all’articolo 95: 1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita’ di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”; u) all’articolo 97: 1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”; 2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”; 3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”; 4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”; v) all’articolo 102, comma 8: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ soppresso; z) all’articolo 111: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”; 2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; aa) all’articolo 146, comma 4: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”; cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”; dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; ee) all’articolo 197: 1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; 2) il comma 3 e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”; ff) all’articolo 199: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”; 2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso; gg) all’articolo 216: 1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”; 4) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita’; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”. 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”; c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse; e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”. 23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 e’ abrogato. 25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 10 luglio 2019; b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 31 luglio 2019; c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 15 novembre 2019. 26. Il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa’ Sport e salute Spa e’ qualificata di diritto centrale di committenza e puo’ svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”. omissis 30. Per l’esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. |
Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate. b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 2. Entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunita’ del mantenimento o meno della sospensione stessa. 3. Fino al 31 dicembre 2021 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 4. Per gli anni 2019, e 2020 e 2021, i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo. 6. Per gli anni 2019, e 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’ tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. 8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere. 10. Fino al 31 dicembre 2020 2021, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 11. 12. 13. 14. 15. Per gli anni dal 2019 al 2022, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE. 16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”. 17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e’ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo’ superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente al 31 dicembre 2021, sono altresi’ sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonche’ le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. 19. Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita’ competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attivita’ di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita’. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantita’ di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorita’ competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”. 20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: “regolamento”; 2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”; 3) al comma 6: 3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilita’ del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”; 3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica”; 3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”; 4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”; b) all’articolo 24: 1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”; 3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’”; d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; e) all’articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”; 2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”; g) all’articolo 35: 1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”; h) all’articolo 36: 1) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 2) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti: “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;” 3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”; 4) il comma 5 e’ abrogato; 5) al comma 7: 5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”; 5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse; 5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”; i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”; l) all’articolo 47: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; m) all’articolo 59: 1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”; 2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: “1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”; n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; o) all’articolo 80: 1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”; 2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”; 3) al comma 5, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente: “c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”; 5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”; p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”; q) all’articolo 84: 1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”; 3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”; 4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”; 6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; s) all’articolo 89, comma 11: 1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; t) all’articolo 95: 1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita’ di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”; u) all’articolo 97: 1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”; 2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”; 3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”; 4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”; v) all’articolo 102, comma 8: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ soppresso; z) all’articolo 111: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”; 2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; aa) all’articolo 146, comma 4: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”; cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”; dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; ee) all’articolo 197: 1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; 2) il comma 3 e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”; ff) all’articolo 199: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”; 2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso; gg) all’articolo 216: 1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”; 4) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita’; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”. 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”; c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse; e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”. 23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 e’ abrogato. 25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 10 luglio 2019; b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 31 luglio 2019; c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 15 novembre 2019. 26. Il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa’ Sport e salute Spa e’ qualificata di diritto centrale di committenza e puo’ svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”. omissis 30. Per l’esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. |
Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2021 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche’ dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita’ indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta’ metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 2. Entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunita’ del mantenimento o meno della sospensione stessa. 3. Fino al 31 dicembre 2021 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 4. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo. 6. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’ tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta. 8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere. 10. Fino al 31 dicembre 2021 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 11. 12. 13. 14. 15. Per gli anni dal 2019 al 2022 2023, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE. 16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”. 17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e’ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo’ superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31 dicembre 2021 2023, sono altresi’ sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonche’ le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. 19. Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita’ competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attivita’ di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita’. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantita’ di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorita’ competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”. 20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: “regolamento”; 2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”; 3) al comma 6: 3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilita’ del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”; 3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica”; 3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”; 4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”; b) all’articolo 24: 1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”; 3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’”; d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; e) all’articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”; 2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”; g) all’articolo 35: 1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”; h) all’articolo 36: 1) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 2) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti: “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;” 3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”; 4) il comma 5 e’ abrogato; 5) al comma 7: 5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”; 5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse; 5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”; i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”; l) all’articolo 47: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; m) all’articolo 59: 1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”; 2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: “1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”; n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; o) all’articolo 80: 1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”; 2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”; 3) al comma 5, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente: “c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”; 5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”; p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”; q) all’articolo 84: 1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”; 3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”; 4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”; 6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; s) all’articolo 89, comma 11: 1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; t) all’articolo 95: 1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita’ di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”; u) all’articolo 97: 1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”; 2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”; 3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”; 4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”; v) all’articolo 102, comma 8: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ soppresso; z) all’articolo 111: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”; 2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; aa) all’articolo 146, comma 4: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”; cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”; dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; ee) all’articolo 197: 1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; 2) il comma 3 e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”; ff) all’articolo 199: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”; 2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso; gg) all’articolo 216: 1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”; 4) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita’; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”. 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”; c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse; e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”. 23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 e’ abrogato. 25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 10 luglio 2019; b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 31 luglio 2019; c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 15 novembre 2019. 26. Il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa’ Sport e salute Spa e’ qualificata di diritto centrale di committenza e puo’ svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”. omissis 30. Per l’esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. |
Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche’ dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita’ indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta’ metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 2. 3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo. 6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’ tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 . Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta. 8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere. 10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 11. 12. 13. 14. 15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE. 16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”. 17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 18. Fino al 31 dicembre 2023, sono altresi’ sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonche’ le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. 19. Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita’ competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attivita’ di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita’. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantita’ di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorita’ competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”. 20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: “regolamento”; 2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”; 3) al comma 6: 3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilita’ del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”; 3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica”; 3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”; 4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”; b) all’articolo 24: 1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”; 3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’”; d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; e) all’articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”; 2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”; g) all’articolo 35: 1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”; h) all’articolo 36: 1) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 2) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti: “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;” 3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”; 4) il comma 5 e’ abrogato; 5) al comma 7: 5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”; 5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse; 5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”; i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”; l) all’articolo 47: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; m) all’articolo 59: 1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”; 2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: “1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”; n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; o) all’articolo 80: 1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”; 2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”; 3) al comma 5, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente: “c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”; 5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”; p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”; q) all’articolo 84: 1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”; 3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”; 4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”; 6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; s) all’articolo 89, comma 11: 1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; t) all’articolo 95: 1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita’ di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”; u) all’articolo 97: 1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”; 2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”; 3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”; 4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”; v) all’articolo 102, comma 8: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ soppresso; z) all’articolo 111: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”; 2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; aa) all’articolo 146, comma 4: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”; cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”; dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; ee) all’articolo 197: 1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; 2) il comma 3 e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”; ff) all’articolo 199: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”; 2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso; gg) all’articolo 216: 1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”; 4) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita’; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”. 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”; c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse; e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”. 23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 e’ abrogato. 25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 10 luglio 2019; b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 31 luglio 2019; c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 15 novembre 2019. 26. Il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa’ Sport e salute Spa e’ qualificata di diritto centrale di committenza e puo’ svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”. omissis 30. Per l’esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. |
Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche’ dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita’ indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta’ metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 2. 3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo. 6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’ tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 . Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta. 8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere. 10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 11. 12. 13. 14. 15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE. 16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”. 17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 18. 19. Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita’ competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attivita’ di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita’. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantita’ di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorita’ competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”. 20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: “regolamento”; 2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”; 3) al comma 6: 3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilita’ del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”; 3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica”; 3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”; 4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”; b) all’articolo 24: 1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”; 3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’”; d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; e) all’articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”; 2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”; g) all’articolo 35: 1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”; h) all’articolo 36: 1) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 2) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti: “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;” 3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”; 4) il comma 5 e’ abrogato; 5) al comma 7: 5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”; 5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse; 5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”; i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”; l) all’articolo 47: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; m) all’articolo 59: 1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”; 2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: “1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”; n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; o) all’articolo 80: 1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”; 2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”; 3) al comma 5, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente: “c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”; 5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”; p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”; q) all’articolo 84: 1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”; 3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”; 4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”; 6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; s) all’articolo 89, comma 11: 1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; t) all’articolo 95: 1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita’ di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”; u) all’articolo 97: 1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”; 2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”; 3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”; 4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”; v) all’articolo 102, comma 8: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ soppresso; z) all’articolo 111: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”; 2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; aa) all’articolo 146, comma 4: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”; cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”; dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; ee) all’articolo 197: 1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; 2) il comma 3 e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”; ff) all’articolo 199: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”; 2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso; gg) all’articolo 216: 1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”; 4) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita’; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”. 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”; c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse; e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”. 23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 e’ abrogato. 25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 10 luglio 2019; b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 31 luglio 2019; c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 15 novembre 2019. 26. Il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa’ Sport e salute Spa e’ qualificata di diritto centrale di committenza e puo’ svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”. omissis 30. Per l’esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. |
Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023 termine del 30 giugno 2023 [PROROGATO AL 31.12.202 PER PNRR-PNC3], non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche’ dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita’ indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta’ metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 2. 3. Fino al 30 giugno 2023 [PROROGATO AL 31.12.2023 per PNRR-PNC] si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo. 6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’ tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 . Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta. 8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere. 10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 11. 12. 13. 14. 15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE. 16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”. 17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 18. 19. Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita’ competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attivita’ di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita’. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantita’ di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorita’ competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”. 20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: “regolamento”; 2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”; 3) al comma 6: 3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilita’ del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”; 3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica”; 3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”; 4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”; b) all’articolo 24: 1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”; 3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’”; d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; e) all’articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”; 2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”; g) all’articolo 35: 1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”; h) all’articolo 36: 1) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 2) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti: “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;” 3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”; 4) il comma 5 e’ abrogato; 5) al comma 7: 5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”; 5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse; 5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”; i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”; l) all’articolo 47: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; m) all’articolo 59: 1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”; 2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: “1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”; n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; o) all’articolo 80: 1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”; 2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”; 3) al comma 5, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente: “c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”; 5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”; p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”; q) all’articolo 84: 1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”; 3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”; 4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”; 6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; s) all’articolo 89, comma 11: 1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; t) all’articolo 95: 1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita’ di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”; u) all’articolo 97: 1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”; 2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”; 3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”; 4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”; v) all’articolo 102, comma 8: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ soppresso; z) all’articolo 111: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”; 2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; aa) all’articolo 146, comma 4: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”; cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”; dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; ee) all’articolo 197: 1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; 2) il comma 3 e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”; ff) all’articolo 199: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”; 2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso; gg) all’articolo 216: 1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”; 4) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita’; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”. 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”; c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse; e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”. 23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 e’ abrogato. 25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 10 luglio 2019; b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 31 luglio 2019; c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 15 novembre 2019. 26. Il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa’ Sport e salute Spa e’ qualificata di diritto centrale di committenza e puo’ svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”. omissis 30. Per l’esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. |
Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023 termine del 30 giugno 2023 [PROROGATO AL 31.12.2023 PER PNRR-PNC], non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche’ dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita’ indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta’ metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 2. 3. Fino al 30 giugno 2023 [PROROGATO AL 31.12.2023 PER PNRR-PNC] si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 4. Per gli anni dal 2019 al 2023 A decorrere dall’anno 2019 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo. 6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’ tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 . Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta. 8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere. 10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 11. 12. 13. 14. 15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE. 16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”. 17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 18. 19. Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita’ competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attivita’ di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita’. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantita’ di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorita’ competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”. 20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: “regolamento”; 2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”; 3) al comma 6: 3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilita’ del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”; 3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica”; 3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”; 4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”; b) all’articolo 24: 1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”; 3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’”; d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; e) all’articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”; 2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”; g) all’articolo 35: 1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”; h) all’articolo 36: 1) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 2) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti: “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;” 3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”; 4) il comma 5 e’ abrogato; 5) al comma 7: 5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”; 5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse; 5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”; i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”; l) all’articolo 47: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; m) all’articolo 59: 1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”; 2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: “1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”; n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; o) all’articolo 80: 1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”; 2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”; 3) al comma 5, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente: “c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”; 5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”; p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”; q) all’articolo 84: 1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”; 3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”; 4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”; 6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; s) all’articolo 89, comma 11: 1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; t) all’articolo 95: 1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita’ di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”; u) all’articolo 97: 1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”; 2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”; 3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”; 4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”; v) all’articolo 102, comma 8: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ soppresso; z) all’articolo 111: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”; 2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; aa) all’articolo 146, comma 4: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”; cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”; dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; ee) all’articolo 197: 1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; 2) il comma 3 e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”; ff) all’articolo 199: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”; 2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso; gg) all’articolo 216: 1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”; 4) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita’; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”. 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”; c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse; e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”. 23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 e’ abrogato. 25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 10 luglio 2019; b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 31 luglio 2019; c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 15 novembre 2019. 26. Il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa’ Sport e salute Spa e’ qualificata di diritto centrale di committenza e puo’ svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”. omissis 30. Per l’esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. |
Articolo 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023 termine del 30 giugno 2023 [PROROGATO AL 30.6.2024 PER PNRR-PNC], non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalita’ ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche’ dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita’ indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta’ metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 2. 3. Fino al 30 giugno 2023 [PROROGATO AL 30.6.2024 PER PNRR-PNC] si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 4. A decorrere dall’anno 2019 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo. 6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita’ tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 . Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta. 8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita’ del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita’ del costo, che e’ resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere. 10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 11. 12. 13. 14. 15. Per gli anni dal 2019 al 2023 2024, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE CIPESS), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE CIPESS. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE CIPESS. 16. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonche’ ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia’ acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo’ procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione gia’ rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita’ possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”. 17. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e’ sostituito dai seguenti: “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica e’ effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilita’ fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 18. 19. Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita’ competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attivita’ di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita’. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantita’ di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorita’ competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”. 20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: “regolamento”; 2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3, nonche’ per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ e’ preceduto dal documento di fattibilita’ delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta’ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita’ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita’ previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”; 3) al comma 6: 3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilita’ del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”; 3.2) le parole: “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilita’ ambientale e paesaggistica”; 3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”; 4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita’ finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.”; b) all’articolo 24: 1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”; 3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; c) all’articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita’”; d) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; e) all’articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, e’ definita”; 2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; f) all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all’articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”; g) all’articolo 35: 1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” e’ soppressa; 3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”; h) all’articolo 36: 1) al comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 2) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti: “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;” 3) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”; 4) il comma 5 e’ abrogato; 5) al comma 7: 5.1) al primo periodo, le parole: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita’ relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”; 5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse; 5.3) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; 6) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”; i) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”; l) all’articolo 47: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilita’ solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; m) all’articolo 59: 1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”; 2) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: “1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o piu’ soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”; n) all’articolo 76, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e’ dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita’ di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; o) all’articolo 80: 1) al comma 2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”; 2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di societa’ con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando e’ intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”; 3) al comma 5, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e’ inserita la seguente: “c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”; 5) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”; p) all’articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”; q) all’articolo 84: 1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’attivita’ di attestazione e’ esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresi’,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono altresi’ individuati”; 3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”; 4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”; 6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; r) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; s) all’articolo 89, comma 11: 1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; t) all’articolo 95: 1) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita’ di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”; u) all’articolo 97: 1) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) e’ decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita’ delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e’ pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e’ superiore a 0,15 la soglia di anomalia e’ calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”; 2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo e’ effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”; 3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 e’ effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e’ effettuato”; 4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci”; v) all’articolo 102, comma 8: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ soppresso; z) all’articolo 111: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”; 2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi’ individuate” e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; aa) all’articolo 146, comma 4: 1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”; 2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”; bb) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”; cc) all’articolo 183, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”; dd) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; ee) all’articolo 197: 1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale e’ disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”; 2) il comma 3 e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e’ istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacita’ economica e finanziaria, all’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ all’adeguato organico tecnico e dirigenziale”; ff) all’articolo 199: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all’amministrazione”; 2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo e’ soppresso; gg) all’articolo 216: 1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; 3) il comma 27-sexies e’ sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente”; 4) dopo il comma 27-septies e’ aggiunto il seguente: “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita’; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”. 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 22. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”; c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse; e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”. 23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 24. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 e’ abrogato. 25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 10 luglio 2019; b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 31 luglio 2019; c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ differito al 15 novembre 2019. 26. Il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 27. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa’ Sport e salute Spa e’ qualificata di diritto centrale di committenza e puo’ svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”. omissis 30. Per l’esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
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Articolo 2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
Aggiornamenti: M1r Legge di conversione.
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’articolo 110 e’ sostituito dal seguente:
“Articolo 110 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia’ proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, puo’ eseguire i contratti gia’ stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’ sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L’ANAC puo’ subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita’ che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita’ finanziaria, tecnica, economica, nonche’ di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu’ in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’impresa non e’ in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara e’ pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonche’, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni dell’articolo 372 del predetto decreto.
4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 104, settimo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;
b) all’articolo 186-bis:
1) al terzo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa e’ stata ammessa a concordato che non prevede la continuita’ aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione e’ necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.”;
2) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: “Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove gia’ nominato.”.
2-bis) al quinto comma, la lettera b) e’ abrogata.
(lettera introdotta in sede di conversione)
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1r A seguito della Legge di conversione |
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Articolo 2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa 1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’articolo 110 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 110 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia’ proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, puo’ eseguire i contratti gia’ stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato. 4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’ sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 6. L’ANAC puo’ subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita’ che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita’ finanziaria, tecnica, economica, nonche’ di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu’ in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’impresa non e’ in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida. 7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.”. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara e’ pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonche’, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni dell’articolo 372 del predetto decreto. 4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 104, settimo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”; b) all’articolo 186-bis: 1) al terzo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa e’ stata ammessa a concordato che non prevede la continuita’ aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione e’ necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.”; 2) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: “Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove gia’ nominato.”. |
Articolo 2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa 1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’articolo 110 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 110 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia’ proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, puo’ eseguire i contratti gia’ stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato. 4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’ sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 6. L’ANAC puo’ subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita’ che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita’ finanziaria, tecnica, economica, nonche’ di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu’ in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’impresa non e’ in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida. 7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.”. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara e’ pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonche’, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni dell’articolo 372 del predetto decreto. 4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 104, settimo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”; b) all’articolo 186-bis: 1) al terzo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa e’ stata ammessa a concordato che non prevede la continuita’ aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione e’ necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.”; 2) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: “Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove gia’ nominato.”. 2-bis) al quinto comma, la lettera b) e’ abrogata. |
Omissis
Articolo 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita’ erariali
Aggiornamenti: M1r Legge di conversione. M2 D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020. M3 D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021. M4 D.L. 169/2022 conv. Legge 196/2022. M5 D.L. 13/2023 conv. Legge 41/2023.
(articolo modificato dalla Legge di conversione; poi modificato come da note seguenti)
1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita’ progettuale, da una particolare difficolta’ esecutiva o attuativa, da complessita’ delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu’ Commissari straordinari che e’ disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o piu’ decreti successivi, da adottare con le modalita’ di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell’individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo.
(comma modificato dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 9, co. 1, lett. a)]; poi modificato dal D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [art. 52, co. 1, lett. a-bis]; poi modificato dal D.L. 169/2022 conv. Legge 196/2022)
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle societa’ a controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta e’ fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorita’ competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorita’ competente puo’ altresi’ chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e’ sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorita’ competente ne da’ preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e’ sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi’ per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. [omissis]
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l’approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.
(comma introdotto dal D.L. 13/2023 iconv. Legge 41/2023 [art. 32])
3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche’ delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
(comma modificato dal D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 9, co. 1, lett. b)])
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle universita’ statali, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’universita’ e della ricerca di importo fino a 215.000 euro.
(comma introdotto dal D.L. 13/2023 conv. Legge 41/2023 [art. 27-bis])
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1r A seguito della Legge di conversione | M2 A seguito del D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 [art. 9, co. 1] | M3 A seguito del D.L. 77/2021 conv. Legge 108/2021 [art. 52, co. 1, lett. a-bis]) | M4 A seguito del D.L. 169/2022 conv. Legge 196/2022 (art. 2, co. 3-ter). | M5 A seguito del D.L. 13/2023 conv. Legge 41/2023 [artt. 27-bis e 32] |
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Articolo 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita’ erariali 1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o piu’ Commissari straordinari. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle societa’ a prevalente capitale pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento e’ fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l’autorita’ competente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonche’ per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati. 3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. – omissis. |
Articolo 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita’ erariali 1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o piu’ Commissari straordinari. Con uno o piu’ decreti successivi, da adottare con le modalita’ di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle societa’ a prevalente capitale controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta e’ fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorita’ competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorita’ competente puo’ altresi’ chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e’ sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorita’ competente ne da’ preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e’ sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi’ per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. – omissis. |
Articolo 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita’ erariali 1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o piu’ Commissari straordinari. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita’ progettuale, da una particolare difficolta’ esecutiva o attuativa, da complessita’ delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu’ Commissari straordinari che e’ disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o piu’ decreti successivi, da adottare con le modalita’ di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell’individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle societa’ a controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta e’ fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorita’ competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorita’ competente puo’ altresi’ chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e’ sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorita’ competente ne da’ preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e’ sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi’ per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche’ delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. – omissis. |
Articolo 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita’ erariali 1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita’ progettuale, da una particolare difficolta’ esecutiva o attuativa, da complessita’ delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu’ Commissari straordinari che e’ disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o piu’ decreti successivi, da adottare con le modalita’ di cui al primo periodo entro il 30 giugno 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell’individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle societa’ a controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta e’ fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorita’ competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorita’ competente puo’ altresi’ chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e’ sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorita’ competente ne da’ preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e’ sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi’ per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche’ delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. – omissis. |
Articolo 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita’ erariali 1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita’ progettuale, da una particolare difficolta’ esecutiva o attuativa, da complessita’ delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu’ Commissari straordinari che e’ disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o piu’ decreti successivi, da adottare con le modalita’ di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell’individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle societa’ a controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta e’ fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorita’ competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorita’ competente puo’ altresi’ chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e’ sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorita’ competente ne da’ preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e’ sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi’ per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche’ delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. – omissis |
Articolo 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita’ erariali 1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita’ progettuale, da una particolare difficolta’ esecutiva o attuativa, da complessita’ delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu’ Commissari straordinari che e’ disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o piu’ decreti successivi, da adottare con le modalita’ di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell’individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle societa’ a controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta e’ fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorita’ competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorita’ competente puo’ altresi’ chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e’ sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorita’ competente ne da’ preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e’ sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi’ per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. 2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l’approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti. 3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche’ delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle universita’ statali, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’universita’ e della ricerca di importo fino a 215.000 euro”. – omissis |
Omissis
Articolo 30 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
Legge di conversione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Legge 14 giugno 2019 n. 55 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Articolo 1
1. Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]