Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE, EURATOM 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21)

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

Entrata in vigore:

Variazioni:

  1. Legge di conversione (modifica l’art. 13).

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: l’art. 13 modifica gli artt. 207 D.L. 34/2020 conv. Legge 77/2020, 8 D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020, 1 D.L. 32/2019 conv. Legge 55/2019

Attuazione: –

Vigenza: in vigore, con effetti esauriti (gli effetti del presente provvedimento si sono esauriti con l’apporto di modifiche)

Ultimo aggiornamento: 1.3.2021 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo


Art. 13 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Art. 23 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita’ dell’azione amministrativa;

ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonche’ di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea;

vista le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 13 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Aggiornamenti: M1 Legge di conversione.

(articolo modificato dalla Legge di conversione)

1. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

1-bis. All’articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 15 giugno 2021” e le parole: “entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021”;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nei limiti della disponibilita’ finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce”.

2. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019 e 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”;

b) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”;

b-bis) al comma 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”;

c) al comma 18, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021” e al secondo periodo, le parole “Fino alla medesima data di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”.

omissis

Testi storici
Testo iniziale (ante conversione) M1 A seguito della Legge di conversione

Articolo 13 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

2. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019 e 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”;

b) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”;

c) al comma 18, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021” e al secondo periodo, le parole “Fino alla medesima data di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”.

omissis

Articolo 13 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

1-bis. All’articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 15 giugno 2021” e le parole: “entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021”;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nei limiti della disponibilita’ finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce”.

2. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019 e 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”;

b) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”;

b-bis) al comma 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”;

c) al comma 18, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021” e al secondo periodo, le parole “Fino alla medesima data di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”.

omissis

Omissis
Articolo 23 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

Legge di conversione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Legge 26 febbraio 2021, n. 21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

omissis

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[si omette l’allegato]