Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione: in s.o. 40/L alla GURI n. 78 del 16.7.2020.

Entrata in vigore: dal 1.1.2024 (v. art. 21).

Variazioni: –

Rettifiche: – 

Riferimenti

Attuazione: –

Vigenza: norma di modifica.

Ultimo aggiornamento: 30.12.2023 (data di pubblicazione).

INDICE

Preambolo

Art. 1 – Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali.

Art. 21 – Entrata in vigore

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge

Articolo 1 – Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

omissis

70. All’articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2019»;

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma».

omissis

304. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024»;

2) al quinto periodo, le parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2023 e l’anno 2024»;

3) all’ultimo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l’anno 2024»;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quater, le parole: «e di 500 milioni per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025»;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;

2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024»;

e) al comma 12, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136».

omissis

Omissis
Articolo 21 – Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.