Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (convertito con modifiche dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18)
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 215/2023: in GURI, s.g., n. 303 del 30.12.2023;
- la Legge 18/2024 di conversione: in GURI, s.g., n. 49 del 28.2.2024.
Entrata in vigore:
- il D.L.: dal 30.6.2023 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 20);
- la Legge 18/2024 di conversione: dal 29.2.2024 (v. Legge di conversione).
Variazioni:
- Legge di conversione: modifica l‘art. 8.
Rettifiche: la Legge di conversione (oltre le modifiche di cui sopra apporta rettifiche in vari punti).
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: –
Attuazione: –
Vigenza: norma di modifica.
Ultimo aggiornamento: 29.2.2024 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
INDICE
…
Art. 8 – Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
…
Art. 20 – Entrata in vigore
Preambolo
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita’ dell’azione amministrativa, nonche’ di adottare misure essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge
Omissis
Articolo 8 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Aggiornamenti: M1 r Legge di conversione.
omissis
5. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
omissis
7. All’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
(in realtà l’art. 10, co. 8, D.L. 198/2022 reca la dizione “30 settembre 2023”, e non “31 dicembre 2023”)
omissis
9-bis. All’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “dal 2019 al 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2024”;
b) dopo le parole: “Comitato interministeriale per la programmazione economica” sono inserite le seguenti: “e lo sviluppo sostenibile” e la parola: “CIPE”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “CIPESS”»;
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1 r A seguito della Legge di conversione |
|---|---|
|
Articolo 8 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti omissis 5. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». omissis 7. All’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». omissis |
Articolo 8 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti omissis 5. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». omissis 7. All’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». omissis 9-bis. All’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “dal 2019 al 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2024”; b) dopo le parole: “Comitato interministeriale per la programmazione economica” sono inserite le seguenti: “e lo sviluppo sostenibile” e la parola: “CIPE”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “CIPESS”». omissis |
Omissis
Articolo 20 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Legge di conversione
Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]