Legge 19 giugno 2019 n. 56 – Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione: in GURI, n. 145 del 22.6.2019.
Entrata in vigore: dal 7.7.2019 (15° giorno dalla pubblicazione).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: l’art. 5 modifica l’art. 144 D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici).
Attuazione: –
Vigenza: norma di sola modifica (effetti esauriti con le modifiche apportate).
Ultimo aggiornamento: 22.6.2019 (data di pubblicazione).
INDICE
…
Art. 5 – Disposizioni in materia di buoni pasto
Art. 6 – Disposizioni finali e clausola di salvaguardia
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge
Omissis
Articolo 5 – Disposizioni in materia di buoni pasto
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d’acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalita’ previste dalla normativa vigente.
omissis
5. All’articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti dalla legislazione vigente, che le societa’ emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Autorita’ nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall’articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo.
Articolo 6 – Disposizioni finali e clausola di salvaguardia
omissis
3. Le disposizioni di cui all’articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.