Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 – Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79)
In vigore
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 36/2022, in GURI, s.g., n. 100 del 30.4.2022;
- la Legge 79/2022 di conversione, in GURI, s.g., n. 150 del 29.6.2022.
Entrata in vigore:
- il D.L. 36/2022, dal 1.5.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 50);
- la Legge 79/2022 di conversione: dal 30.6.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni:
- Legge di conversione (modifica gli artt. 7, e 35; inserisce l’art. 18-bis).
Rettifiche: Legge di conversione (oltre le modifiche di cui sopra apporta rettifiche in vari punti).
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti:
- l’art. 7 prevede un’interpretazione autentica e disposizioni speciali in materia di revisione prezzi e compensazione;
- l’art. 34 apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici);
- le altre norme prevedono disposizioni di modifica di altre norme, in particolare in materia di PNRR e di Collegio consultivo tecnico.
Attuazione: –
Vigenza: in vigore.
Ultimo aggiornamento: 29.6.2022 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
INDICE
…
Art. 7 – Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
…
Art. 18-bis – Misure per favorire l’attuazione del PNRR
…
Art. 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parita’ di genere
Art. 35 – Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Art. 36 – Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura
…
Art. 50 – Entrata in vigore
In appendice:
Preambolo
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche’ di adottare misure per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di realizzare la riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti nonche’ di migliorarne le procedure di reclutamento entro il termine stabilito dall’accordo operativo sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 21 aprile 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, per la pubblica amministrazione, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, della giustizia, dell’universita’ e della ricerca e del turismo, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per le pari opportunita’ e la famiglia, della salute, delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto-legge:
Omissis
Articolo 7 – Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Aggiornamenti: M1 Legge di conversione
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
omissis
2-ter. L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalita’ dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1 A seguito della Legge di conversione |
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Articolo 7 – Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza omissis |
Articolo 7 – Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza omissis 2-ter. L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. 2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalita’ dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. omissis |
Omissis
Articolo 18-bis – Misure per favorire l’attuazione del PNRR
Aggiornamenti: INS Legge di conversione
(articolo inserito dalla Legge di conversione)
omissis
3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all’allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facolta’ dell’amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonche’ dell’interesse pubblico soddisfatto.
4. La richiesta del parere di cui al comma 3 e’ preliminare alla dichiarazione di fattibilita’ della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell’amministrazione aggiudicatrice interessata e’ sottoscritta dall’organo di vertice della stessa ed e’ inviata al DIPE e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilita’ tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche’ ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
omissis
9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonche’ alle procedure che prevedono l’espressione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
omissis
12. All’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
“7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita’ legale di cui all’articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all’articolo 10, comma 5, del presente decreto”.
Omissis
Articolo 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parita’ di genere
Aggiornamenti: r Legge di conversione
1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 93, comma 7, le parole «decreto legislativo n. 231/2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,»;
b) all’articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parita’ di genere comprovata dal possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | r A seguito della Legge di conversione |
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Articolo 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parita’ di genere 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 93, comma 7, le parole «decreto legislativo n. 231/2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,»; b) all’articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parita’ di genere comprovata dal possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198». |
Articolo 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parita’ di genere 1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 93, comma 7, le parole «decreto legislativo n. 231/2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,»; b) all’articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parita’ di genere comprovata dal possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198». |
Articolo 35 – Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Aggiornamenti: M1 Legge di conversione
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
1. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole “In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici” sono aggiunte le seguenti: “, anche suddivisi in lotti funzionali,”.
1-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 7-bis e’ sostituito dal seguente:
“7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:
1) l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
2) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
3) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
4) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
5) l’importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:
1) l’importo pari allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
2) l’importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
3) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
4) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
5) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro”.
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1 A seguito della Legge di conversione |
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Articolo 35 – Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza 1. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole “In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici” sono aggiunte le seguenti: “, anche suddivisi in lotti funzionali,”. |
Articolo 35 – Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza 1. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole “In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici” sono aggiunte le seguenti: “, anche suddivisi in lotti funzionali,”. 1-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 7-bis e’ sostituito dal seguente: “7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti: 1) l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; 2) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro; 3) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro; 4) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro; 5) l’importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro; b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti: 1) l’importo pari allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; 2) l’importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro; 3) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro; 4) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro; 5) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro”. |
Articolo 36 – Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura
Aggiornamenti: r Legge di conversione
1. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su beni di proprieta’ delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L’intervento e’ attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalita’ definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell’investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell’amministrazione titolare dell’investimento.”.
2. All’articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all’articolo 29 del presente decreto”.
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | r A seguito della Legge di conversione |
|---|---|
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Articolo 36 – Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura 1. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria, su beni di proprieta’ delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L’intervento e’ attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalita’ definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell’investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell’amministrazione titolare dell’investimento.». 2. All’articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 29”. omissis |
Articolo 36 – Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura 1. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su beni di proprieta’ delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L’intervento e’ attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalita’ definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell’investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell’amministrazione titolare dell’investimento.». 2. All’articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all’articolo 29 del presente decreto“. omissis |
Omissis
Articolo 50 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
Legge di conversione
Legge 29 giugno 2022, n. 79 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]