Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni

Norme di sola modifica (superate) 

Scheda del provvedimento

Pubblicazione: 11.11.2021, in GUUE L 398.

Entrata in vigore: dal 1.1.2022 (v. art. 2).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: modifica le soglie della Direttiva 2014/23/UE (concessioni).

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (superate dal Regolamento 2023/2497/UE, che ha ulteriormente modificato le soglie).

Ultimo aggiornamento: 11.11.2021 (data di pubblicazione).

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo e considerando

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») e’ uno strumento plurilaterale e il suo scopo e’ la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE e’ consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell’accordo, e’ necessario rivedere la soglia stabilita in tale direttiva.

(3) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 350 000 EUR» e’ sostituito da «5 382 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.