Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibili del 5 aprile 2022 – Chiarimenti interpretativi sull’articolo 1–septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e sull’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”

TESTO

Ai Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche
Alle Autorita’ di sistema portuale
Al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Alla societa’ Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
Alla societa’ Anas S.p.a.

e, p.c.:
Al Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici
Al Dipartimento per la mobilita’ sostenibile
Al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Al Consiglio Superiore dei lavori pubblici
Alla Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza
All’Ufficio legislativo

CHIARIMENTI INTERPRETATIVI SULL’ARTICOLO 1–SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, RECANTE “MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI”, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, E SULL’ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2022, N. 17, RECANTE “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE, PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E PER IL RILANCIO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI”

Come evidenziato nella precedente circolare del 25 novembre 2021, recante l’indicazione delle “Modalita’ operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”, a seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione piu’ significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 1-septies ha previsto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all’articolo 133 del d.lgs. n. 163/2006 e all’articolo 106, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, l’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili (di seguito “decreto”) che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo e al secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi.

(v. Decreto ministeriale del 11.11.2021 (rilevazione prezzi – I semestre 2021)Decreto ministeriale del 4.4.2022 (rilevazione prezzi – II semestre 2021).

La compensazione e’ determinata applicando alle quantita’ dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a piu’ anni.

Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia’ riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016.

Ai fini del riconoscimento della compensazione, le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare, nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonche’ le eventuali ulteriori somme disponibili per lo stesso intervento e stanziate annualmente.

Per le medesime finalita’, le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme derivanti da ribassi d’asta e quelle ancora disponibili relativamente ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021.

Con decreto ministeriale del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono state disciplinate le “Modalita’ di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.

Con decreto dell’11 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, si e’ provveduto, ai sensi del comma 1 del citato articolo 1-septies, alla “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi”.

Come noto, il meccanismo di compensazione di prezzi sopra descritto e’ stato esteso:

• al secondo semestre dell’anno 2021 dall’articolo 1, commi 398 e 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha altresi’ previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto secondo semestre entro il 31 marzo 2022 ed incrementato la dotazione del fondo ministeriale di ulteriori 100 milioni di euro;

• al primo semestre dell’anno 2022 dall’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che ha altresi’ previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto primo semestre entro il 30 settembre 2022, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ed incrementato la dotazione del fondo ministeriale di ulteriori 150 milioni di euro.

Da ultimo, l’articolo 23 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto la possibilita’ per il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo di cui all’articolo cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 (la cui dotazione e’ stata contestualmente incrementata di ulteriori 120 milioni di euro per l’anno 2022) di un’anticipazione in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50 per cento dell’importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell’attivita’ istruttoria relativa alle istanze di compensazione dalle stesse presentate.

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Tanto premesso, in considerazione di alcune criticita’ emerse in relazione alle compensazioni relative al primo semestre 2021 e dell’avvenuta adozione del decreto direttoriale di rilevazione dei prezzi dei principali materiali da costruzione relativi al secondo semestre 2021, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione ed indicate dal comma 6, dell’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 e dal comma 7 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili a detti fini e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1- septies.

Infatti, l’intervento del Fondo e’ ammesso esclusivamente in caso di assenza ovvero di incapienza delle risorse indicate dai sopra menzionati articoli 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e 25, comma 7, del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili ai fini del riconoscimento delle compensazioni richieste dagli operatori economici.

Ne deriva che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il piu’ tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici.

Infine, si rappresenta che, allo scopo di ridurre i tempi di trasferimento agli operatori economici delle risorse assegnate alle stazioni appaltanti a valere sulla dotazione del Fondo ministeriale, con decreto ministeriale del 5 aprile 2022 (in corso di registrazione e di cui si acclude copia), e’ stata aggiornata, relativamente al secondo semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021, prevedendosi, in sintesi: la diminuzione, da sessanta a quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazione dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo, nonche’ l’istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti.