Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (convertito con modifiche dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14)
In vigore
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il DL 198/2022: in GURI, s.g., n. 303 del 29.12.2022;
- la Legge 14/2023 di conversione: in GURI, s.g., n. 49 del 27.2.2023.
Entrata in vigore:
- il DL 198/2022: dal 30.12.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 24);
- la Legge 14/2023 di conversione: dal 28.2.2023 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni:
- D.L. 215/2023 conv. Legge 18/2024: modifica l’art. 10.
- D.L. 51/2023 conv. Legge 87/2023 (modifica l’art. 1-ter);
- Legge di conversione (modifica l’art. 10; inserisce l’art. 1-ter).
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti:
- l’art. 1-ter prevede norme in materia di acquisti digitali;
- l’art. 3 e l’art. 10 modificano, o prorogano termini a, gli artt. 26 ss. D.L. 50/2022.
Attuazione: –
Vigenza: in vigore.
Ultimo aggiornamento: 29.2.2024 (data di pubblicazione della Legge 18/2024).
INDICE
Preambolo
Art. 1-ter – Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione
…
Art. 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria
…
Art. 10 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
…
Art. 24 – Entrata in vigore
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonche’ di adottare misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Omissis
Articolo 1-ter – Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione
Aggiornamenti: INS Legge di conversione. M1 D.L. 51/2023 conv. Legge 87/2023.
(articolo inserito dalla Legge di conversione; poi modificato come da note seguenti)
1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(comma modificato dal D.L. 51/2023 conv. Legge 87/2023 [art. 6-quinquies, co. 1, lett. a)])
1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell’importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell’importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell’amministrazione. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(comma introdotto dal D.L. 51/2023 conv. Legge 87/2023 [art. 6-quinquies, co. 1, lett. a)])
omissis
Testi storici
| Testo iniziale inserito dalla Legge di conversione | r A seguito del D.L. 51/2023 conv. Legge 87/2023 [art. 6-quinquies] |
|---|---|
|
Articolo 1-ter – Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione 1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
Articolo 1-ter – Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione 1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell’importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell’importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell’amministrazione. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Aggiornamenti: r Legge di conversione
omissis
5. All’articolo 26-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto dell’efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023».
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | r A seguito della Legge di conversione |
|---|---|
|
Articolo 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria omissis 5. All’articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «all’acquisizione dell’efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023». omissis |
Articolo 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria omissis 5. All’articolo 26-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto dell’efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023». omissis |
Omissis
Articolo 10 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Aggiornamenti: M1r Legge di conversione. M2 D.L. 215/2023 conv. Legge 18/2024.
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
omissis
4-bis. All’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022 e 2023”.
omissis
8. Fino al 30 giugno 2024, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all’articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 e secondo le modalità previste dall’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.
(comma modificato dal D.L. 215/2023 conv. Legge 18/2024 [art. 8, co. 5])
omissis
11-duodecies. All’articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “Fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023”.
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1r A seguito della Legge di conversione | M2 A seguito del D.L. 215/2023 conv. Legge 18/2024 [art. 8, co. 5]) |
|---|---|---|
|
Articolo 10 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti omissis 8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all’articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 e secondo le modalità previste dall’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. omissis |
Articolo 10 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti omissis 4-bis. All’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022 e 2023”. omissis 8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all’articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 e secondo le modalità previste dall’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. omissis 11-duodecies. All’articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “Fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023”. omissis |
Articolo 10 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti omissis 4-bis. All’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022 e 2023”. omissis 8. Fino al 30 settembre 2023 30 giugno 2024, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all’articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 e secondo le modalità previste dall’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. omissis 11-duodecies. All’articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “Fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023”. omissis
|
Omissis
Articolo 24 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
Legge di conversione
Legge 24 febbraio 2023, n. 14 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
omissis
10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]