I requisiti di idoneità
Normativa e sintesi
D.Lgs. 50/2016 (2° Codice)
I requisiti di idoneità sono disciplinati dall’art. 80, co. 1, lett. a), e co. 3, D.Lgs. 50/2016. Il citato comma 3 stabilisce la seguente disciplina:
a) costituisce requisito di idoneità, a seconda del tipo di soggetto, l’iscrizione al registro delle imprese o, per le professioni ordinistiche, l’iscrizione al relativo Ordine professionale;
- ove si tratti di soggetti italiani (o esteri ma residenti o con sede in Italia), si ha riguardo, in linea generale, all’iscrizione alla CCIAA; o, per le imprese artigiane, ai registri delle Commissioni provinciali per l’artigianato; o, per le professioni ordinistiche, agli Ordini professionali nazionali;
- ove si tratti di soggetti esteri, si ha riguardo ai corrispondenti della CCIAA, del Registro delle imprese artigiane, o agli Ordini professionali, degli Stati esteri. La Tabella di corrispondenza degli enti esteri con quelli italiani è contenuta nell’All. XVI al D.Lgs. 50/2016;
b) possono costituire ….
D.Lgs. 36/2023 (3° Codice)
L’iscrizione alla CCIAA
Il primo e principale requisito è l’iscrizione alla CCIAA.
L’iscrizione alla CCIAA: oggetto sociale e attività esercitata
In giurisprudenza, è consolidato che, al fine della sussistenza del requisito di idoneità, deve aversi riguardo all’attività esercitata, e non all’oggetto sociale.
La visura camerale riporta…
Coerenza o corrispondenza dell’iscrizione camerale con l’oggetto dell’appalto.
In giurisprudenza, è consolidato che
Carenza del requisito dell’iscrizione e sopperibilità con la dimostrazione in concreto dell’esperienza
La carenza dell’iscrizione alla CCIAA per l’attività pertinente non è sopperibile dimostrando in concreto l’esperienza pregressa, posta la diversità strutturale tra requisiti di idoneità e requisiti di partecipazione (Cons. Stato, V, s. 657 del 19.1.2023, r.s.p. TAR Toscana, I, s. 1508 del 19.11.2021)
i concorrenti , se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali”. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e’ richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalita’ vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita’ vigenti nello Stato membro nel quale e’ stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilita’, che il certificato prodotto e’ stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui e’ residente.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante puo’ chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.
Campionatura
La questione del termine per le offerte in presenza di campionatura
In virtù del principio generale di necessaria idoneità del termine (vedi), la richiesta di campionatura potrebbe richiedere un incremento rispetto al termine minimo di legge.
Tuttavia, la regola generale rimane pur sempre quella della idoneità del termine non inferiore al minimo di legge (v. Cons. Stato, VI, s. 1145 del 2.2.2023)