Offerta tecnica

 

Requisiti minimi di offerta tecnica e criteri premiali

Il principio di stretta interpretazione delle clausole escludenti opera anche per i “requisiti minimi” dell’offerta; quindi, quando la lex specialis richieda taluni requisiti minimi per taluni elementi necessari dell’offerta, essi non si traslano su elementi analoghi dei criteri premiali (TAR Basilicata, I, s. 85 del 14.2.2024)

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Valutazione dei requisiti minimi di offerta

La valutazione dei requisiti di offerta deve avvenire secondo un criterio sostanzialistico; quindi, legittimamente la s.a. valorizza le risultanze documentali emendandole da errori materiali riconoscibili (TAR Basilicata, I, s. 85 del 14.2.2024).

Casistiche sui requisiti

Quando la lex specialis preveda una certa esperienza o servizi pregressi per conto di p.a., in mancanza di diversa previsione di lex specialis: a) possono essere utilizzate anche la attività eseguite in subappalto (TAR Basilicata, I, s. 85 del 14.2.2024);

Quando la lex specialis preveda una certa esperienza o servizi pregressi per conto di p.a., in mancanza di diversa previsione di lex specialis: b) la nozione di p.a. non è confinata alle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, dovendosi considerare tutti i soggetti tenuti ad applicare il Codice dei contratti (TAR Basilicata, I, s. 85 del 14.2.2024).

Comprova dei requisiti minimi di offerta

A fronte dei requisiti minimi dell’offerta, in mancanza di diversa previsione di lex specialis, non è richiesto di fornirne, in gara, la comprova (TAR Basilicata, I, s. 85 del 14.2.2024).

Interpretazione dei criteri di offerta

Nell’interpretare la lex specialis, si applica tra l’altro l’art. 1667 c.c., per il quale, in caso di dubbio, le clausole si devono interpretare nel senso nel quale possono avere qualche effetto, piuttosto che in quello in base al quale non ne avrebbero nessuno (TAR Basilicata, I, s. 85 del 14.2.2024).

 

Il punteggio tecnico tabellare

In tal caso la s.a. non può poi operare con criteri discrezionali (TAR Abruzzo [PE], I, s. 23 del 24.1.2024)

Se non previsto, non possono essere attribuiti punteggi intermedi (TAR Abruzzo [PE], I, s. 23 del 24.1.2024)

Le censure sui punteggi tecnici

 
Le censure sui punteggi tecnici “discrezionali”
Il limite del sindacato di discrezionalità 

Come noto, le censure sui punteggi tecnici di tipo “discrezionale” sono soggette a un c.d. “sindacato debole”: 

a) in primo luogo, non è ammesso un sindacato c.d. “sostitutivo”, mentre il sindacato è pur sempre “di legittimità” (TAR Abruzzo [PE], I, s. 22 del 24.1.2024)

b) in secondo luogo, il sindacato (di legittimità) è consentito a fronte di:

c) quando il singolo punteggio contestato è frutto di una valutazione unitaria di più elementi, la censura punteggi deve involgere il complesso dell’attribuzione, e non solo singoli elementi avulsi dal contesto valutativo (TAR Basilicata, I, s. 60 del 7.2.2024);

d) le censure non possono essere assertive (TAR Basilicata, I, s. 60 del 7.2.2024)

Sono esempi di “macroscopica illogicità”: l’attribuzione del punteggio pur mancando l’elemento premiale (TAR Abruzzo [PE], I, s. 22 del 24.1.2024), l’attribuzione di pari punteggio a due offerenti  a fronte di caratteristiche pertinenti al criterio palesemente peggiori dell’uno (TAR Abruzzo [PE], I, s. 22 del 24.1.2024), la attribuzone del m,edesimo punteggio palese preferibilità, nell’ambito dei criteri

Sono esempi di “violazione dei criteri stabiliti in autovincolo”: l’attribuzione di un punteggio maggiore rispetto d altri per una caratteristica non prevista dal criterio (TAR Abruzzo [PE], I, s. 22 del 24.1.2024).

 

Censure sui punteggi e prova di resistenza

 

Criteri di valutazione e principio di equivalenza

Si rinvia al Capitolo sul “Principio di equivalenza”.