La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in particolare l’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo e’ uno strumento plurilaterale e il suo scopo e’ la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE e’ consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie per gli appalti e i concorsi di progettazione di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo. Poiche’ il valore delle soglie calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e’ diverso dal valore delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), della medesima direttiva, e’ necessario rivedere tali soglie.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,
ha adottato il presente Regolamento: