TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALIhg
[Tit. I] Capo I – Oggetto e definizioni
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da enti aggiudicatori per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore e’ stimato come non inferiore alle soglie di cui all’articolo 15.
2. Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando uno o piu’ enti aggiudicatori acquisiscono, mediante un appalto di lavori, forniture e servizi, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dagli enti aggiudicatori stessi, a condizione che i lavori, le forniture o i servizi siano destinati all’esercizio di una delle attivita’ di cui agli articoli da 8 a 14.
3. L’applicazione della presente direttiva e’ soggetta all’articolo 346 TFUE.
4. La presente direttiva fa salva la liberta’, per gli Stati membri, di definire, in conformita’ del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformita’ delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilita’ per le autorita’ pubbliche di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformita’ dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26.
5. La presente direttiva fa salve le modalita’ con cui gli Stati membri organizzano i propri sistemi in materia di previdenza sociale.
6. I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «appalti di lavori, forniture e servizi»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o piu’ degli enti aggiudicatori e uno o piu’ operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
2) «appalti di lavori»: appalti aventi per oggetto una delle seguenti attivita’:
a) l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attivita’ di cui all’allegato I;
b) l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione, di un’opera; oppure
c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
3) «opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per se’ esplichi una funzione economica o tecnica;
4) «appalti di forniture»: appalti aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture puo’ includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
5) «appalti di servizi»: appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 2;
6) «operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
7) «offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta;
8) «candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o e’ stato invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione;
9) «documento di gara»: qualsiasi documento prodotto dall’ente aggiudicatore o al quale l’ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi — qualora siano usati come mezzo di indizione di gara — il bando di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
10) «attivita’ di centralizzazione delle committenze»: attivita’ svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
a) l’acquisto di forniture e/o servizi destinati a enti aggiudicatori;
b) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a enti aggiudicatori;
11) «attivita’ di committenza ausiliarie»: attivita’ che consistono nella prestazione di supporto alle attivita’ di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
a) infrastrutture tecniche che consentano agli enti aggiudicatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’ente aggiudicatore interessato;
12) «centrale di committenza»: un ente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva o un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE che fornisce attivita’ di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attivita’ di committenza ausiliarie.
Gli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze sono considerati appalti per l’esercizio di un’attivita’ di cui agli articoli da 8 a 14. L’articolo 18 non si applica agli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attivita’ di centralizzazione delle committenze;
13) «prestatore di servizi in materia di appalti»: un organismo pubblico o privato che offre attivita’ di committenza ausiliarie sul mercato;
14) «scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che puo’ essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
15) «mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
16) «ciclo di vita»: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;
17) «concorsi di progettazione»: le procedure intese a fornire all’ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
18) «innovazione»: l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la societa’ o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
19) «etichettatura»: qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti e i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
20) «requisiti per l’etichettatura»: i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura.
Art. 3 – Amministrazioni aggiudicatrici
1. Ai fini della presente direttiva, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorita’ regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o piu’ di tali autorita’ o da uno o piu’ di tali organismi di diritto pubblico.
2. «Autorita’ regionali» comprende tutte le autorita’ delle unita’ amministrative che sono elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. «Autorita’ locali» comprende tutte le autorita’ delle unita’ amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unita’ amministrative piu’ piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.
4. Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) sono dotati di personalita’ giuridica; e
c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorita’ regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione e’ posta sotto la vigilanza di tali autorita’ o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza e’ costituito da membri piu’ della meta’ dei quali e’ designata dallo Stato, da autorita’ regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Art. 4 – Enti aggiudicatori
1. Ai fini della presente direttiva gli enti aggiudicatori sono enti che:
a) sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita’ di cui agli articoli da 8 a 14;
b) quando non sono amministrazioni aggiudicatrici ne’ imprese pubbliche, annoverano tra le loro attivita’ una o piu’ attivita’ tra quelle di cui agli articoli da 8 a 14 e operano in virtu’ di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorita’ competente di uno Stato membro.
2. Per «impresa pubblica» si intende un’impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perche’ ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu’ di norme che disciplinano le imprese in questione.
Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorita’, direttamente o indirettamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) possono designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
3. Ai fini del presente articolo, per «diritti speciali o esclusivi» si intendono i diritti concessi da un’autorita’ competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o piu’ enti l’esercizio delle attivita’ di cui agli articoli da 8 a 14 e di incidere sostanzialmente sulla capacita’ di altri enti di esercitare tale attivita’.
I diritti concessi in virtu’ di una procedura in base alla quale e’ stata assicurata una pubblicita’ adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del primo comma.
Tali procedure comprendono:
a) le procedure di appalto con previa indizione di gara ai sensi della direttiva 2014/24/UE, della direttiva 2009/81/CE, della direttiva 2014/23/UE o della presente direttiva;
b) le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, in grado di garantire un’adeguata trasparenza preliminare per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi.
4. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo alle modifiche dell’elenco di atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, quando le modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell’adozione di nuovi atti giuridici, o dell’abrogazione o della modifica di tali atti giuridici.
Art. 5 – Appalti misti che riguardano la stessa attivita’
1. Il paragrafo 2 si applica ai contratti misti aventi per oggetto diverse tipologie di appalto, tutte contemplate nella presente direttiva.
I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri regimi giuridici.
2. I contratti aventi ad oggetto due o piu’ tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.
Nel caso di appalti misti che consistono in parte in servizi ai sensi del titolo III, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applica il paragrafo 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 5.
Se parte di un determinato contratto e’ disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 25 della presente direttiva.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonche’ appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 25, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto e’ aggiudicato in conformita’ con la presente direttiva, purche’ il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l’articolo 16, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 15.
5. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e’ determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.
Art. 6 – Appalti che riguardano piu’ attivita’
1. Nel caso di contratti destinati a contemplare piu’ attivita’, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita’ distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche dell’attivita’ distinta di cui trattasi.
In deroga all’articolo 5, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attivita’ interessate e’ disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 26 della presente direttiva.
La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare piu’ appalti distinti non e’ adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE.
2. A un appalto destinato all’esercizio di piu’ attivita’ si applicano le norme relative alla principale attivita’ cui e’ destinato.
3. Nel caso degli appalti per cui e’ oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita’ siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
a) l’appalto e’ aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/24/UE;
b) l’appalto e’ aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/23/UE;
c) l’appalto e’ aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalla presente direttiva e l’altra non e’ soggetta ne’ alla presente direttiva, ne’ alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/23/UE.
[Tit. I] Capo II – Attivita’
Art. 7 – Disposizioni comuni
Ai fini degli articoli 8, 9 e 10, «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14.
Art. 8 – Gas ed energia termica
1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attivita’:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non e’ un’amministrazione aggiudicatrice, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non e’ considerata un’attivita’ di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore e’ l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attivita’ non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli da 9 a 11;
b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Art. 9 – Elettricita’
1. Per quanto riguarda l’elettricita’, la presente direttiva si applica alle seguenti attivita’:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita’;
b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricita’.
2. L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non e’ un’amministrazione aggiudicatrice, con elettricita’ di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non e’ considerata un’attivita’ di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita’ da parte di tale ente aggiudicatore avviene perche’ il suo consumo e’ necessario all’esercizio di un’attivita’ non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli 8, 10 e 11;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Art. 10 – Acqua
1. Per quanto riguarda l’acqua, la presente direttiva si applica alle seguenti attivita’:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti o organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attivita’ di cui al paragrafo 1 e che riguardino una delle seguenti attivita’:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti piu’ del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
3. L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non e’ un’amministrazione aggiudicatrice, con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non e’ considerata un’attivita’ di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perche’ il suo consumo e’ necessario all’esercizio di un’attivita’ non prevista dagli articoli da 8 a 11;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di acqua potabile di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Art. 11 – Servizi di trasporto
La presente direttiva si applica alle attivita’ relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorita’ di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacita’ di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
Art. 12 – Porti e aeroporti
La presente direttiva si applica alle attivita’ relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 13 – Servizi postali
1. La presente direttiva si applica alle attivita’ relative alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
2. Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
i) servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta);
ii) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
Art. 14 – Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
La presente direttiva si applica alle attivita’ relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di petrolio o di gas;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
[Tit. I] Capo III – Ambito di applicazione materiale
[Tit. I, Capo III] Sezione 1 – Soglie
Art. 15 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attivita’ in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 432 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonche’ per i concorsi di progettazione;
(soglia modificata dal Reg. UE 2171/2015; poi modificata dal Reg. UE 2364/2017; poi modificata dal Reg. UE 1829/2019; poi modificata dal Reg. UE 1953/2021; poi modificata dal Reg. UE 2496/2023; poi modificata dal Reg. UE 2150/2025)
b) 5 404 000 EUR per gli appalti di lavori;
(soglia modificata dal Reg. UE 2171/2015; poi modificata dal Reg. UE 2364/2017; poi modificata dal Reg. UE 1829/2019; poi modificata dal Reg. UE 1953/2021; poi modificata dal Reg. UE 2496/2023; poi modificata dal Reg. UE 2150/2025)
c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
Articolo 15 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attivita’ in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 414 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonche’ per i concorsi di progettazione;
b) 5 186 000 EUR per gli appalti di lavori;
c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
Articolo 15 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attivita’ in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 414 000 418 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonche’ per i concorsi di progettazione;
b) 5 186 000 5 125 000 EUR per gli appalti di lavori;
c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
Articolo 15 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attivita’ in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 418 000 443 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonche’ per i concorsi di progettazione;
b) 5 125 000 5 548 000 EUR per gli appalti di lavori;
c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
Articolo 15 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attivita’ in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 443 000 428 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonche’ per i concorsi di progettazione;
b) 5 548 000 5 350 000 EUR per gli appalti di lavori;
c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
Articolo 15 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attivita’ in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 428 000 431 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonche’ per i concorsi di progettazione;
b) 5 350 000 5 382 000 EUR per gli appalti di lavori;
c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
Articolo 15 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attivita’ in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 431 000 443 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonche’ per i concorsi di progettazione;
b) 5 382 000 5 583 000 EUR per gli appalti di lavori;
c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
Articolo 15 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attivita’ in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 443 000 432 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonche’ per i concorsi di progettazione;
b) 5 583 000 5 404 000 EUR per gli appalti di lavori;
c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
Art. 16 – Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto e’ basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’ente aggiudicatore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.
Quando l’ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
2. Se un ente aggiudicatore e’ composto da unita’ operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unita’ operative.
In deroga al primo comma, se un’unita’ operativa distinta e’ responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest’ultimo, i valori possono essere stimati al livello dell’unita’ in questione.
3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non puo’ essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Un appalto non puo’ essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
4. Tale valore stimato e’ valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’ente aggiudicatore avvia la procedura d’appalto, per esempio, se del caso, mettendosi in contatto con operatori economici in relazione all’appalto.
5. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e’ il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
6. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione e’ il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attivita’ di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche’ delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
7. Ai fini dell’articolo 15, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato di un appalto di lavori sia il costo dei lavori stessi che il valore stimato complessivo di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono messi a disposizione dell’aggiudicatario dagli enti aggiudicatori, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori.
8. Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista puo’ dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, e’ computato il valore stimato complessivo della totalita’ di tali lotti.
Quando il valore aggregato dei lotti e’ pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 15, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo’ dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 15, lettere b) e c), si tiene conto del valore stimato della totalita’ di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 15, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
10. In deroga ai paragrafi 8 e 9, gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20 % del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.
11. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarita’ o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, e’ assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantita’ o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo e’ superiore a dodici mesi.
12. Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto e’ il seguente:
a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti di durata indeterminata o se questa non puo’ essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
13. Per gli appalti di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto e’, a seconda dei casi, il seguente:
a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.
14. Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto e’ il seguente:
a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.
Art. 17 – Revisione delle soglie
1. Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione in conformita’ del presente articolo.
In conformita’ con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute e’ arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’AAP ed espresse in diritti speciali di prelievo.
2. Dal 1° gennaio 2014, ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non e’ l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.
Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non e’ l’euro, i valori della soglia di cui all’articolo 15, lettera c).
In conformita’ con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori e’ basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.
3. La Commissione pubblica le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 2, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
4. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per adattare la metodologia di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all’AAP per la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), e per la determinazione del controvalore nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non e’ l’euro, come menzionato al presente articolo, paragrafo 2.
Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), se necessario.
5. Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), e i limiti di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 103, e quindi motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 104 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 4, secondo comma.
[Tit. I, Capo III] Sezione 2 – Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
[Tit. I, Capo III, Sez. 2] Sottosezione 1 – Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia
Art. 18 – Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
1. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attivita’ che considerano escluse in virtu’ del paragrafo 1. La Commissione puo’ pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di prodotti e di attivita’ che considera escluse. Nel fare cio’, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.
Art. 19 – Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attivita’ interessata o per l’esercizio di un’attivita’ in un paese terzo
1. La presente direttiva non si applica ne’ agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dal perseguimento delle loro attivita’ di cui agli articoli da 8 a 14 o per l’esercizio di tali attivita’ in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione, ne’ ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, qualsiasi attivita’ che considerano esclusa in virtu’ del paragrafo 1. La Commissione puo’ pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, gli elenchi delle categorie di attivita’ che considera escluse. Nel fare cio’, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano queste informazioni.
Art. 20 – Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
1. La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore e’ tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalita’:
a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale, concluso in conformita’ dei trattati, tra uno Stato membro e uno o piu’ paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;
b) un’organizzazione internazionale.
Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che puo’ consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.
2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore aggiudica od organizza in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti o i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.
3. L’articolo 27 si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano a tali appalti e concorsi di progettazione.
Art. 21 – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:
a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita’ finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.
b) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
c) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio:
– in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale, oppure
– in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita’ pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita’ elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
iii) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
iv) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
v) altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
d) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilita’ finanziaria e con il meccanismo europeo di stabilita’;
e) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
f) concernenti i contratti di lavoro;
g) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) relativi ai contratti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i termini «fornitori di servizi di media» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma».
Art. 22 – Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui beneficiano in virtu’ di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.
Art. 23 – Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
La presente direttiva non si applica:
a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivita’ relative all’acqua potabile di cui all’articolo 10, paragrafo 1;
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell’energia in quanto esercitano un’attivita’ di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1, o all’articolo 14 per la fornitura di:
i) energia;
ii) combustibili destinati alla produzione di energia.
[Tit. I, Capo III, Sez. 2] Sottosezione 2 – Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Art. 24 – Difesa e sicurezza
1. Per gli appalti aggiudicati e i concorsi di progettazione organizzati nei settori della difesa e della sicurezza, la presente direttiva non si applica:
a) agli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE;
b) agli appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtu’ degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.
2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto, come previsto nella presente direttiva.
Inoltre, in conformita’ dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.
3. Qualora l’attribuzione e l’esecuzione dell’appalto o del concorso di progettazione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, la presente direttiva non si applica a condizione che tale Stato membro abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 2, primo comma.
Art. 25 – Appalti misti riguardanti la medesima attivita’ e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
1. Nel caso di appalti misti riguardanti la medesima attivita’ e aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonche’ appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente separabili, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico.
Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:
a) se parte di un determinato appalto e’ disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto puo’ essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purche’ l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive;
b) se parte di un determinato appalto e’ disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, l’appalto puo’ essere aggiudicato conformemente a tale direttiva, purche’ l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla stessa direttiva.
La decisione di aggiudicare un appalto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.
3. Il paragrafo 2, terzo comma, lettera a), si applica agli appalti misti cui potrebbero altrimenti applicarsi entrambe le lettere a) e b) di tale comma.
4. Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente non separabili, l’appalto puo’ essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti puo’ essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE.
Art. 26 – Appalti che riguardano piu’ attivita’ e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
1. Nel caso di contratti destinati a contemplare piu’ attivita’, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per ogni attivita’ distinta o di aggiudicare un contratto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche dell’attivita’ distinta di cui trattasi.
Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, si applica il presente articolo, paragrafo 2. La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto e l’aggiudicazione di piu’ contratti distinti non puo’ essere effettuata al fine di escludere detto contratto o detti contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.
2. Nel caso di contratti destinati a contemplare un’attivita’ soggetta alla presente direttiva e un’altra attivita’ che:
a) e’ soggetta alla direttiva 2009/81/CE; o
b) e’ disciplinata dall’articolo 346 TFUE,
il contratto puo’ essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE nei casi di cui alla lettera a) e puo’ essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera b). Il presente comma fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.
I contratti di cui al primo comma, lettera a), che comprendano in aggiunta appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE, possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.
Tuttavia, e’ condizione per l’applicazione del primo e del secondo comma che l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva.
Art. 27 – Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
1. La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’ente aggiudicatore e’ tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalita’:
a) un accordo o un’intesa internazionale, conclusi in conformita’ dei trattati, tra uno Stato membro e uno o piu’ paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;
b) un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) un’organizzazione internazionale.
Tutti gli accordi o le intese di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), sono comunicati alla Commissione, che puo’ consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.
2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’ente aggiudicatore aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili.
[Tit. I, Capo III, Sez. 2] Sottosezione 3 – Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Art. 28 – Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici
1. Un appalto aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 % delle attivita’ di tale persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e’ alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformita’ dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo’ anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona controllata che e’ un’amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un’altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformita’ dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
3. Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 puo’ nondimeno aggiudicare un appalto a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici su tale persona giuridica un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 % delle attivita’ di tale persona giuridica viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e
c) nella persona giuridica controllata non vi e’ alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformita’ dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.
4. Un contratto concluso esclusivamente tra due o piu’ amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a fare in modo che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione e’ retta esclusivamente da considerazioni relative all’interesse pubblico; e
c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attivita’ interessate dalla cooperazione.
5. Per determinare la percentuale delle attivita’ di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attivita’, quali i costi sostenuti dalla pertinente persona giuridica nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto.
Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attivita’ della persona giuridica pertinente, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attivita’, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attivita’, quali i costi, non e’ disponibile per i tre anni precedenti o non e’ piu’ pertinente, basta che esso dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell’attivita’, che la misura dell’attivita’ e’ credibile.
Art. 29 – Appalti aggiudicati a un’impresa collegata
1. Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.
2. Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:
a) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure
b) che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; oppure
c) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtu’ di rapporti di proprieta’, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.
Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato che all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.
3. In deroga all’articolo 28 e ove siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:
a) da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata;o
b) da una joint-venture, composta esclusivamente da piu’ enti aggiudicatori per svolgere attivita’ descritte agli articoli da 8 a 14, a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
4. Il paragrafo 3 si applica:
a) agli appalti di servizi, purche’ almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi forniti da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui e’ collegata;
b) agli appalti di forniture, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutte le forniture effettuate da tale impresa, provenga dalla prestazione di forniture all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui e’ collegata;
c) agli appalti di lavori, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall’esecuzione di tali lavori all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui e’ collegata.
5. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attivita’ dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non e’ disponibile, basta che l’impresa dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell’attivita’, che probabilmente realizzera’ il fatturato di cui al paragrafo 4, lettera a), b) o c).
6. Se piu’ imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.
Art. 30 – Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
In deroga all’articolo 28 e a condizione che la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attivita’ di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati da:
a) una joint-venture, composta esclusivamente da piu’ enti aggiudicatori per svolgere attivita’ di cui agli articoli da 8 a 14, a uno di tali enti aggiudicatori; o
b) un ente aggiudicatore alla joint-venture di cui fa parte.
Art. 31 – Notifica di informazioni
Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 30:
a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all’articolo 29 o 30.
[Tit. I, Capo III, Sez. 2] Sottosezione 4 – Situazioni specifiche
Art. 32 – Servizi di ricerca e sviluppo
La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5, purche’ siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) i risultati appartengono esclusivamente all’ente aggiudicatore perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’; e
b) la prestazione del servizio e’ interamente retribuita dall’ente aggiudicatore.
Art. 33 – Appalti sottoposti a un regime speciale
1. Fatto salvo l’articolo 34 della presente direttiva, la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinche’ ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 2002/205/CE della Commissione e alla decisione 2004/73/CE della Commissione:
a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all’informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;
b) comunichi alla Commissione, alle condizioni di cui alla decisione 93/327/CEE della Commissione, le informazioni relative agli appalti che essi aggiudicano.
2. Fatto salvo l’articolo 34, il Regno Unito provvede, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinche’ ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 97/367/CEE applichi il presente articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli appalti aggiudicati per il perseguimento di tale attivita’ in Irlanda del Nord.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli appalti aggiudicati a fini della prospezione di petrolio o gas.
[Tit. I, Capo III, Sez. 2] Sottosezione 5 – Attivita’ direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali
Art. 34 – Attivita’ direttamente esposte alla concorrenza
1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attivita’ di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell’articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui e’ esercitata l’attivita’, questa e’ direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivita’ nella zona geografica in questione. L’attivita’ in questione puo’ costituire parte di un settore piu’ ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato. La valutazione della concorrenza di cui alla prima frase del presente paragrafo, che sara’ effettuata alla luce delle informazioni disponibili alla Commissione e ai fini della presente direttiva, lascia impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza. Tale valutazione viene effettuata tenendo conto del mercato delle attivita’ in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per determinare se un’attivita’ e’ direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu’ fornitori dei prodotti o servizi in questione.
Il mercato geografico di riferimento, sulla base del quale viene valutata l’esposizione alla concorrenza, e’ costituito dal territorio nel quale le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che puo’ essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo di condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonche’ dell’esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.
3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un mercato e’ considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione dell’Unione di cui all’allegato III.
Se non e’ possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione e’ libero di fatto e di diritto.
Art. 35 – Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 sia applicabile
1. Quando uno Stato membro o, se la legislazione dello Stato membro interessato lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene che, sulla base dei criteri di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, una determinata attivita’ sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, esso puo’ richiedere alla Commissione che venga stabilito che la presente direttiva non si applichi all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attivita’ in questione, se del caso allegando la posizione adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attivita’ in questione. Tali richieste possono riguardare attivita’ che fanno parte di un settore piu’ ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato.
Nella richiesta, lo Stato membro o l’ente aggiudicatore interessato informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.
2. Salvo che una domanda proveniente da un ente aggiudicatore sia accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attivita’ in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilita’ all’attivita’ in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato. In tali casi quest’ultimo informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.
3. Su richiesta presentata in conformita’ al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione puo’, mediante atti di esecuzione adottati entro i termini di cui all’allegato IV, stabilire se un’attivita’ di cui agli articoli da 8 a 14 sia direttamente esposta alla concorrenza sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 34. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.
Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attivita’ di cui trattasi e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivita’ non sono piu’ soggetti alla presente direttiva se la Commissione:
a) ha adottato l’atto di esecuzione che stabilisce l’applicabilita’ dell’articolo 34, paragrafo 1, entro il termine previsto dall’allegato IV;
b) non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto dall’allegato IV.
4. Dopo aver presentato una domanda lo Stato membro o l’ente aggiudicatore in questione puo’, con il consenso della Commissione, modificarla notevolmente, in particolare per quanto riguarda le attivita’ o l’area geografica interessate. In tal caso, per l’adozione dell’atto di esecuzione si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato IV, salvo che la Commissione concordi un termine piu’ breve con lo Stato membro o l’ente aggiudicatore che ha presentato la domanda.
5. Se un’attivita’ in un dato Stato membro e’ gia’ oggetto di una procedura ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4, le ulteriori domande riguardanti la stessa attivita’ nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.
6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce norme dettagliate per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 5. Tale atto di esecuzione comprende almeno norme relative:
a) alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per informazione, della data alla quale i termini di cui al paragrafo 1 dell’allegato IV bis hanno inizio e fine, comprese eventuali proroghe o sospensioni dei termini, come previsto da detto allegato;
(riferimento all’”allegato IV bis” da intendersi all’”allegato IV”, in quanto non esiste l’allegato IV bis)
b) alla pubblicazione dell’eventuale applicabilita’ dell’articolo 34, paragrafo 1, a norma del presente articolo, paragrafo 3, secondo comma, lettera b);
c) alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e altri dettagli delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.
[Tit. I] Capo IV – Principi generali
Art. 36 – Principi per l’aggiudicazione degli appalti
1. Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parita’ e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.
La concezione della procedura dell’appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva ne’ di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura dell’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato XIV.
Art. 37 – Operatori economici
1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale e’ aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.
Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonche’ per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche puo’ essere imposto di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l’appalto di cui trattasi.
2. I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Essi non possono essere obbligati dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.
Ove necessario, gli enti aggiudicatori possono specificare nei documenti di gara le modalita’ con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri e requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui agli articoli da 77 a 81, purche’ cio’ sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalita’ da parte degli operatori economici.
Le condizioni per l’esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.
3. In deroga al paragrafo 2, gli enti aggiudicatori possono imporre ai gruppi di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto.
Art. 38 – Appalti riservati
1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilita’ o da lavoratori svantaggiati.
2. L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.
Art. 39 – Riservatezza
1. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui e’ soggetto l’ente aggiudicatore, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicita’ sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 70 e 75, l’ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonche’ gli aspetti riservati delle offerte.
2. Gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto, comprese le informazioni relative al funzionamento di un sistema di qualificazione, a prescindere dal fatto che esso sia stato reso pubblico o meno usando come mezzo di indizione di gara un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione.
Art. 40 – Regole applicabili alle comunicazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinche’ tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformita’ con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche’ le loro caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
In deroga al primo comma, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni:
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprieta’ esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’ente aggiudicatore;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili agli enti aggiudicatori;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non puo’ essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.
Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del secondo comma, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una combinazione di posta o altro idoneo supporto e mezzi elettronici.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e’ necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalita’ alternative di accesso ai sensi del paragrafo 5.
Spetta agli enti aggiudicatori che richiedono, conformemente al presente paragrafo, secondo comma, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all’articolo 100. Se del caso, gli enti aggiudicatori indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e’ stato ritenuto necessario in applicazione del presente paragrafo, quarto comma.
2. In deroga al paragrafo 1, la comunicazione orale puo’ essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purche’ il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.
3. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, gli enti aggiudicatori garantiscono che l’integrita’ dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
4. Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, gli enti aggiudicatori offrono modalita’ alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.
5. Gli enti aggiudicatori possono, se necessario, richiedere l’uso di strumenti che in genere non sono disponibili, purche’ detti enti offrano modalita’ alternative di accesso.
Si ritiene che gli enti aggiudicatori presentino adeguate modalita’ alternative di accesso nelle seguenti situazioni:
a) se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato IX, o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
b) se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilita’ di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilita’ del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure
c) se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
6. Oltre ai requisiti di cui all’allegato V, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;
b) gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti specifica; il livello e’ proporzionato ai rischi connessi;
c) se gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, ritengono che il livello dei rischi, valutato a norma del presente paragrafo, lettera b), e’ tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli enti aggiudicatori accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
i) gli enti aggiudicatori stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilita’ di convalida esistenti, che rientrano nelle responsabilita’ dello Stato membro. Le possibilita’ di convalida consentono all’ente aggiudicatore di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione, che mette su Internet, a disposizione del pubblico, le informazioni ricevute dagli Stati membri;
ii) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, gli enti aggiudicatori non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.
Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorita’ competente di uno Stato membro o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorita’ o l’ente competente di rilascio puo’ stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformita’ dei requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilita’ di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.
7. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per modificare i dettagli e le caratteristiche tecniche di cui all’allegato V per tener conto del progresso tecnico.
Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per modificare l’elenco di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a d), qualora gli sviluppi tecnologici rendano inadeguate le eccezioni costanti all’uso di mezzi di comunicazione elettronici ovvero, in casi eccezionali, qualora debbano essere previste nuove eccezioni a causa degli sviluppi tecnologici.
Per garantire l’interoperabilita’ dei formati tecnici nonche’ degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 103 per stabilire l’uso obbligatorio di tali standard tecnici specifici, in particolare per quanto riguarda l’uso della presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalita’ di autenticazione elettronica, solo se gli standard tecnici sono stati testati e hanno dimostrato un’utilita’ pratica. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali standard tecnici, la Commissione esamina anche accuratamente i costi che cio’ puo’ comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software.
Art. 41 – Nomenclature
1. Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002.
2. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva ogniqualvolta i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell’ambito di applicazione di quest’ultima.
Art. 42 – Conflitti di interesse
Gli Stati membri provvedono affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parita’ di trattamento di tutti gli operatori economici.
Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o puo’ influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo’ essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita’ e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.
TITOLO II – DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI
[Tit. II] Capo I – Procedure
Art. 43 – Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali
Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice I dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali ai quali l’Unione e’ vincolata, gli enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione.
Art. 44 – Scelta delle procedure
1. Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell’articolo 47, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara in conformita’ con la presente direttiva.
2. Gli Stati membri prevedono la possibilita’ per gli enti aggiudicatori di applicare procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, come disposto dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri prevedono la possibilita’ per gli enti aggiudicatori di applicare dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione come disposto dalla presente direttiva.
4. La gara puo’ essere indetta con una delle seguenti modalita’:
a) un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 67 se il contratto e’ aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 68 se il contratto e’ aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione;
c) mediante un bando di gara a norma dell’articolo 69.
Nel caso di cui al presente paragrafo, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un invito a confermare interesse, conformemente all’articolo 74.
5. Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’articolo 50, gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori ricorrano a una procedura negoziata senza previa indizione di gara. Gli Stati membri non consentono l’applicazione di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all’articolo 50.
Art. 45 – Procedura aperta
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo’ presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
Il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non e’ stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, puo’ essere ridotto a quindici giorni, purche’ siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l’avviso periodico indicativo contiene, oltre alle informazioni richieste nell’allegato VI, parte A, sezione I, tutte le informazioni richieste nell’allegato VI, parte A, sezione II, sempreche’ queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso;
b) l’avviso periodico indicativo e’ stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
3. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti al paragrafo 1, secondo comma, non possono essere rispettati, l’ente aggiudicatore puo’ fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.
4. L’ente aggiudicatore puo’ ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, primo comma, e all’articolo 40, paragrafi 5 e 6.
Art. 46 – Procedura ristretta
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo’ presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell’invito a confermare interesse e non puo’ in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.
2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dall’ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono presentare un’offerta. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita’ dell’articolo 78, paragrafo 2.
Il termine per la ricezione delle offerte puo’ essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche’ tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.
In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non puo’ essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Art. 47 – Procedura negoziata con previa indizione di gara
1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico puo’ presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e’ usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non e’ in alcun caso inferiore a quindici giorni.
2. Soltanto gli operatori economici invitati dall’ente aggiudicatore in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita’ dell’articolo 78, paragrafo 2.
Il termine per la ricezione delle offerte puo’ essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche’ questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.
In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non puo’ essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Art. 48 – Dialogo competitivo
1. Nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore economico puo’ chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e’ usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse e non puo’ in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.
Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita’ con l’articolo 78, paragrafo 2. L’appalto e’ aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualita’/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2.
2. Gli enti aggiudicatori indicano e definiscono le loro esigenze e i loro requisiti nell’avviso di indizione di gara e/o in un documento descrittivo. Al tempo stesso e negli stessi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.
3. Gli enti aggiudicatori avviano con i partecipanti selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 76 a 81 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi piu’ idonei a soddisfare le proprie necessita’. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.
Durante il dialogo gli enti aggiudicatori garantiscono la parita’ di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
Conformemente all’articolo 39, gli enti aggiudicatori non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
4. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo l’ente aggiudicatore indica se scegliera’ tale opzione.
5. L’ente aggiudicatore prosegue il dialogo finche’ non e’ in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessita’.
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, gli enti aggiudicatori li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.
Su richiesta dell’ente aggiudicatore tali offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
7. Gli enti aggiudicatori valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.
Su richiesta dell’ente aggiudicatore possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualita’/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2, al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, a condizione che da tali negoziazioni non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
8. Gli enti aggiudicatori possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
Art. 49 – Partenariati per l’innovazione
1. Nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico puo’ presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non puo’ essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresi’ quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali indicazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.
L’ente aggiudicatore puo’ decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con piu’ partner che conducono attivita’ di ricerca e sviluppo separate.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non puo’ in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita’ dell’articolo 78, paragrafo 2. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualita’/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2.
2. Il partenariato per l’innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra gli enti aggiudicatori e i partecipanti.
Il partenariato per l’innovazione e’ strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che puo’ comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.
In base a questi obiettivi, l’ente aggiudicatore puo’ decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con piu’ partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che esso abbia indicato nei documenti di gara tali possibilita’ e le condizioni per avvalersene.
3. Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
4. Nel corso delle negoziazioni gli enti aggiudicatori garantiscono la parita’ di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, essi non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
Conformemente all’articolo 39, gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
5. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l’ente aggiudicatore indica se si avvarra’ di tale opzione.
6. Nel selezionare i candidati, gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacita’ dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto ed attuazione di soluzioni innovative.
Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall’ente aggiudicatore che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.
Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprieta’ intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con piu’ partner, l’ente aggiudicatore non rivela, conformemente all’articolo 39, agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo di tale partner. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.
7. L’ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attivita’ di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori acquistati non e’ sproporzionato rispetto all’investimento operato per il loro sviluppo.
Art. 50 – Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara
Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne’ alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;
Un’offerta non e’ ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed e’ quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o puo’ essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80;
b) quando un appalto e’ destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche’ l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
i) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
ii) la concorrenza e’ assente per motivi tecnici;
iii) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta’ intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all’imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura a titolo dell’articolo 44, paragrafo 1.
Il progetto di base indica l’entita’ di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita’ di ricorrere a questa procedura e’ indicata gia’ al momento dell’indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano gli articoli 15 e 16, tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi.
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
h) per gli acquisti d’opportunita’, quando e’ possibile, approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo e’ sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
i) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attivita’ commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;
j) quando l’appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva ed e’ destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.
[Tit. II] Capo II – Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Art. 51 – Accordi quadro
1. Gli enti aggiudicatori possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.
Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra uno o piu’ enti aggiudicatori e uno o piu’ operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita’ previste.
La durata di un accordo quadro non supera gli otto anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.
2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a norme e criteri oggettivi, che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Tali norme e criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro.
Le norme e i criteri oggettivi di cui al primo comma garantiscono parita’ di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.
Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 52 – Sistemi dinamici di acquisizione
1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi’ come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze degli enti aggiudicatori, e’ possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo interamente elettronico ed e’ aperto per tutto il periodo di validita’ del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Puo’ essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.
2. Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non deve essere limitato ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2. Se hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti aggiudicatori precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.
In deroga all’articolo l’articolo 46, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e’ usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse e non puo’ in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione e’ stato inviato;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Si applicano le disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo e terzo comma.
3. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all’articolo 40, paragrafi 1, 3, 5 e 6.
4. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori:
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantita’ stimata degli acquisti previsti, nonche’ tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalita’ di funzionamento del sistema dinamico d’acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonche’ le modalita’ e le specifiche tecniche di collegamento;
c) indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
d) offrono accesso libero, diretto e completo, finche’ il sistema e’ valido, ai documenti di gara a norma dell’articolo 73.
5. Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione, la possibilita’ di chiedere di essere ammesso al sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Gli enti aggiudicatori completano la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine puo’ essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati, in particolare per la necessita’ di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.
In deroga al primo comma, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, gli enti aggiudicatori possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.
Gli enti aggiudicatori comunicano al piu’ presto all’operatore economico interessato se e’ stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
6. Gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 74. Se il sistema dinamico di acquisizione e’ stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta.
Essi aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell’invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare un’offerta. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.
7. Gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell’articolo 80, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dalla direttiva 2014/24/UE possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino un’autocertificazione rinnovata e aggiornata prevista nell’articolo 59, paragrafo 1, di tale direttiva entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e’ trasmessa tale richiesta.
L’articolo 59, paragrafi da 2 a 4, si applica per tutto il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
8. Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validita’ utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validita’ e’ modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
b) se e’ posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70.
9. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione
Art. 53 – Aste elettroniche
1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.
A tal fine, gli enti aggiudicatori strutturano l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.
Taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte o ristrette o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, gli enti aggiudicatori possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto sara’ preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possono essere fissati in maniera precisa.
Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52.
3. L’asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:
a) unicamente i prezzi quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara quando l’appalto e’ aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo o all’offerta con il costo piu’ basso sulla base di un approccio costo/efficacia.
4. Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato VII.
5. Prima di procedere all’asta elettronica, gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
Un’offerta e’ considerata ammissibile se e’ presentata da un offerente che non e’ stato escluso ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, che soddisfa i criteri di selezione di cui agli articoli 78 e 80 e la cui offerta e’ conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.
In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
Un’offerta non e’ ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed e’ quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o puo’ essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80.
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalita’ di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica puo’ svolgersi in piu’ fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
6. L’invito e’ corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 82, paragrafo 5, primo comma.
L’invito precisa altresi’ la formula matematica che determinera’, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.
Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
7. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purche’ sia previsto nel capitolato d’oneri. Essi possono inoltre annunciare in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, tuttavia, essi possono rendere nota l’identita’ degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.
8. Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o piu’ delle seguenti modalita’:
a) alla data e all’ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono piu’ nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; oppure
c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato e’ stato raggiunto.
Se gli enti aggiudicatori intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del primo comma, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalita’ di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.
9. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 82, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.
Art. 54 – Cataloghi elettronici
1. Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, gli enti aggiudicatori possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.
Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.
Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.
2. I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformita’ alle specifiche tecniche e al formato definiti dall’ente aggiudicatore.
I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti richiesti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonche’ gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’ente aggiudicatore conformemente all’articolo 40.
3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici e’ accettata o richiesta, gli enti aggiudicatori:
a) lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara e’ un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare;
b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche’ alle modalita’ e alle specifiche tecniche per il catalogo.
4. Quando un accordo quadro e’ concluso con piu’ operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, gli enti aggiudicatori possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In questo caso gli enti aggiudicatori utilizzano uno dei seguenti metodi:
a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o
b) comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia’ presentati per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilita’ sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.
5. Se riaprono il confronto competitivo per contratti specifici in conformita’ al paragrafo 4, lettera b), gli enti aggiudicatori indicano agli offerenti la data e l’ora alla quale intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilita’ di rifiutare tale raccolta di informazioni.
Gli enti aggiudicatori prevedono un congruo lasso di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni.
Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, gli enti aggiudicatori presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilita’ di contestare o confermare che l’offerta cosi’ costituita non contiene errori materiali.
6. Gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.
Gli enti aggiudicatori possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformita’ con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall’ente aggiudicatore. Tale catalogo e’ completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell’intenzione dell’ente aggiudicatore di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).
Art. 55 – Attivita’ di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilita’ per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).
(comma rettificato con Avv. rett. 03.11.2023)
Gli Stati membri possono altresi’ prevedere la possibilita’ per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altri enti aggiudicatori, cio’ viene indicato nell’avviso di indizione di gara per l’istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.
In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o piu’ centrali di committenza specifiche.
2. Un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).
Inoltre un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b).
Tuttavia, l’ente aggiudicatore in questione e’ responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da esso svolte, quali:
a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; oppure
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
3. Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformita’ con i requisiti di cui all’articolo 40.
4. Gli enti aggiudicatori, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la prestazione di attivita’ di centralizzazione delle committenze.
Tali appalti pubblici di servizi possono altresi’ includere la prestazione di attivita’ di committenza ausiliarie.
Art. 55 – Attivita’ di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilita’ per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).
Gli Stati membri possono altresi’ prevedere la possibilita’ per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altri enti aggiudicatori, cio’ viene indicato nell’avviso di indizione di gara per l’istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.
In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o piu’ centrali di committenza specifiche.
2. Un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).
Inoltre un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b).
Tuttavia, l’ente aggiudicatore in questione e’ responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da esso svolte, quali:
a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; oppure
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
3. Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformita’ con i requisiti di cui all’articolo 40.
4. Gli enti aggiudicatori, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la prestazione di attivita’ di centralizzazione delle committenze.
Tali appalti pubblici di servizi possono altresi’ includere la prestazione di attivita’ di committenza ausiliarie.
Art. 55 – Attivita’ di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilita’ per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).
Gli Stati membri possono altresi’ prevedere la possibilita’ per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altri enti aggiudicatori, cio’ viene indicato nell’avviso di indizione di gara per l’istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.
In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o piu’ centrali di committenza specifiche.
2. Un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).
Inoltre un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b).
Tuttavia, l’ente aggiudicatore in questione e’ responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da esso svolte, quali:
a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; oppure
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
3. Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformita’ con i requisiti di cui all’articolo 40.
4. Gli enti aggiudicatori, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la prestazione di attivita’ di centralizzazione delle committenze.
Tali appalti pubblici di servizi possono altresi’ includere la prestazione di attivita’ di committenza ausiliarie.
Art. 56 – Appalti congiunti occasionali
1. Due o piu’ amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.
2. Se la procedura d’appalto in tutti i suoi elementi e’ effettuata congiuntamente a nome e per conto di tutti gli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Cio’ si applica altresi’ ai casi in cui un solo ente aggiudicatore gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto degli altri enti aggiudicatori interessati.
Se la procedura di aggiudicazione non e’ effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto degli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascun ente aggiudicatore e’ responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da esso svolte a proprio nome e per proprio conto.
Art. 57 – Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi
1. Fatti salvi gli articoli da 28 a 31, gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono agire congiuntamente nell’aggiudicazione di appalti mediante uno dei mezzi previsti nel presente articolo.
Gli enti aggiudicatori non si avvalgono dei mezzi previsti nel presente articolo al fine di eludere l’applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell’Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.
2. Uno Stato membro non vieta ai suoi enti aggiudicatori di ricorrere ad attivita’ di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro.
Per quanto riguarda le attivita’ di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all’ente aggiudicatore, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che i rispettivi enti aggiudicatori possono ricorrere unicamente alle attivita’ di centralizzazione delle committenze definite all’articolo 2, punto 10, lettera a) o b).
3. La fornitura di attivita’ di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro e’ effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e’ ubicata la centrale di committenza.
Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza e’ ubicata si applicano altresi’:
a) all’aggiudicazione di un appalto nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione;
b) allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro.
4. Vari enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione. Possono altresi’ aggiudicare appalti basati sull’accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione. A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determina:
a) le responsabilita’ delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;
b) l’organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto, e la conclusione dei contratti.
Un ente aggiudicatore partecipante rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un ente aggiudicatore responsabile della procedura d’appalto. Nel determinare le responsabilita’ e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilita’ specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili del diritto nazionale dei loro rispettivi Stati membri.
L’assegnazione delle responsabilita’ e il diritto nazionale applicabile sono menzionate nei documenti di gara degli appalti aggiudicati congiuntamente.
5. Se piu’ enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto, inclusi i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell’Unione, gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione dell’organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:
a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attivita’.
L’accordo di cui al primo comma puo’ essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando e’ fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o piu’ aggiudicazioni di singoli appalti.
[Tit. II] Capo III – Svolgimento della procedura
[Tit. II, Capo III] Sezione 1 – Preparazione
Art. 58 – Consultazioni preliminari di mercato
Prima dell’avvio di una procedura di appalto, gli enti aggiudicatori possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
A tal fine, gli enti aggiudicatori possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorita’ indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Art. 59 – Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’ente aggiudicatore, nel contesto dell’articolo 58 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l’ente aggiudicatore adotta misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.
Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonche’ la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato e’ escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parita’ di trattamento.
Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti e’ offerta la possibilita’ di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non e’ un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica richiesta dall’articolo 100.
Art. 60 – Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.
Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purche’ siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
Le specifiche tecniche possono altresi’ indicare se sara’ richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta’ intellettuale.
Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un ente aggiudicatore, e’ necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita’ per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
Qualora i requisiti di accessibilita’ obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilita’ per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
2. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita’ seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformita’ con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per altre caratteristiche.
4. Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, ne’ fanno riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».
5. Quando si avvalgono della possibilita’ di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3, lettera b), gli enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo adeguato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 62, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
6. Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilita’, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esso non respinge un’offerta di forniture, servizi o lavori conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso prescritti.
Nella propria offerta, l’offerente e’ tenuto a provare con qualunque mezzo adeguato, compresi quelli di cui all’articolo 62, che le forniture, i servizi o i lavori conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’ente aggiudicatore.
Art. 61 – Etichettature
1. Gli enti aggiudicatori che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all’oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto;
b) i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non puo’ esercitare un’influenza determinante.
Se gli enti aggiudicatori non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura si fa riferimento.
Gli enti aggiudicatori che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti.
Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilita’ di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’ente aggiudicatore o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all’operatore economico in questione, l’ente aggiudicatore accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’ente aggiudicatore.
2. Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce anche requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto, gli enti aggiudicatori non esigono l’etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, parti di queste, connesse all’oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell’oggetto in questione.
Art. 62 – Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
1. Gli enti aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformita’ ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformita’ o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformita’.
Gli enti aggiudicatori che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformita’ accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformita’ equivalenti.
Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformita’» si intende un organismo che effettua attivita’ di valutazione della conformita’, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Gli enti aggiudicatori accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso a tali certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o la possibilita’ di ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilita’ dell’operatore economico interessato e purche’ l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all’articolo 60, paragrafo 6, all’articolo 61 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Le autorita’ competenti dello Stato membro di stabilimento dell’operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 102.
Art. 63 – Comunicazione delle specifiche tecniche
1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.
Tuttavia, le specifiche tecniche devono essere trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, ovvero qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perche’ gli enti aggiudicatori intendono applicare l’articolo 39, paragrafo 2.
2. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.
Art. 64 – Varianti
1. Gli enti aggiudicatori possono autorizzare o esigere la presentazione da parte degli offerenti di varianti che rispondano ai requisiti minimi da essi prescritti.
Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara se autorizzano o richiedono le varianti o meno e, in tal caso, menzionano i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche’ le modalita’ specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che e’ diversa da una variante. Qualora le varianti siano autorizzate o richieste, essi garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.
2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato o richiesto varianti non respingono una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche’ un appalto di forniture o un appalto di forniture anziche’ un appalto di servizi.
Art. 65 – Suddivisione degli appalti in lotti
1. Gli enti aggiudicatori possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti.
Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara e’ un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per piu’ o per l’insieme dei lotti.
2. Gli enti aggiudicatori possono, anche ove esista la possibilita’ di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
3. Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato piu’ di un lotto, gli enti aggiudicatori possano aggiudicare un appalto che associa alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare, che si riservano tale possibilita’ e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.
4. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione. Si applicano il secondo comma del paragrafo 1 e, se del caso, il paragrafo 3.
Art. 66 – Fissazione di termini
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessita’ dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 45 a 49.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte, che devono essere superiori ai termini minimi stabiliti agli articoli da 45 a 49, sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici in questione possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.
3. Gli enti aggiudicatori prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al piu’ tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il termine e’ di quattro giorni;
b) qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
La durata della proroga e’ proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.
Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate e’ insignificante, gli enti aggiudicatori non sono tenuti a prorogare le scadenze.
[Tit. II, Capo III] Sezione 2 – Pubblicita’ e trasparenza
Art. 67 – Avvisi periodici indicativi
1. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione I, sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dagli enti aggiudicatori sul loro profilo di committente, come indicato all’allegato IX, punto 2, lettera b). Qualora la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sia a cura degli enti aggiudicatori, essi inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo su un profilo di committente, come indicato nell’allegato IX, punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato VI, parte B.
2. Quando una gara e’ indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sara’ aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione I, le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione II;
d) e’ stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse.
Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente. Tuttavia un’eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 72 puo’ essere effettuata sul profilo del committente.
Il periodo coperto dall’avviso periodico indicativo puo’ durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 92. paragrafo 1, lettera b), puo’ coprire un periodo piu’ lungo di dodici mesi.
Art. 68 – Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione
1. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 77, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all’allegato X, indicando le finalita’ del sistema di qualificazione e le modalita’ per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2. Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di validita’ del sistema di qualificazione. Essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validita’ utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validita’ viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70.
Art. 69 – Bandi di gara
I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell’allegato XI e sono pubblicati conformemente all’articolo 71.
Art. 70 – Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
1. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto.
Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XII ed e’ pubblicato conformemente all’articolo 71.
2. Se la gara per l’appalto in questione e’ stata indetta mediante un avviso periodico indicativo e se l’ente aggiudicatore ha deciso che non aggiudichera’ ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso periodico indicativo, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita’ dell’articolo 51, gli enti aggiudicatori sono esentati dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione per ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che gli enti aggiudicatori raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
Gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione al piu’ tardi entro trenta giorni a decorrere dall’aggiudicazione di ogni appalto aggiudicato sulla base di un sistema dinamico di acquisizione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
3. Le informazioni fornite a titolo dell’allegato XII e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita’ con l’allegato IX. Alcune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro diffusione possa ostacolare l’applicazione della legge, essere contraria all’interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatori economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.
Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantita’ dei servizi possono limitarsi:
a) all’indicazione «servizi R&S» se il contratto e’ stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all’articolo 50, lettera b); oppure
b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XII e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell’allegato IX per motivi statistici.
Art. 71 – Redazione e modalita’ di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 contengono le informazioni indicate negli allegati VI, parte A, VI, parte B, X, XI e XII e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche.
Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.
2. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 sono redatti, trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato IX. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.
3. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dall’ente aggiudicatore. Il testo pubblicato in tali lingue e’ l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso e’ pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all’articolo 67, paragrafo 2, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), nonche’ degli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), continuino a essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70, paragrafo 2, che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sara’ aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validita’ indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 70, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione;
c) nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validita’.
5. Gli enti aggiudicatori sono in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.
L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi per appalti di lavori, forniture e servizi che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea a Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato IX.
Art. 72 – Pubblicazione a livello nazionale
1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli da 67 a 70 e le informazioni in essi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell’articolo 71. Tuttavia la pubblicazione puo’ comunque avere luogo a livello nazionale qualora la pubblicazione non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 71.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate su un profilo di committente ma indicano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
3. Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione.
Art. 73 – Disponibilita’ elettronica dei documenti di gara
1. Gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso, conformemente all’articolo 71, o di invio di un invito a confermare interesse.
Quando il mezzo di indizione di una gara e’ un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso deve essere offerto il piu’ rapidamente possibile e al piu’ tardi al momento dell’invio a presentare un’offerta o a negoziare. Il testo dell’avviso o degli inviti deve indicare l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, gli enti aggiudicatori possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, paragrafo 2. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e’ prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine e’ fissato di concerto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.
Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perche’ le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 39, paragrafo 2, queste indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara e’ un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nei documenti di gara, quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo e’ possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e’ prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine e’ fissato di concerto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il termine e’ di quattro giorni.
Art. 74 – Inviti ai candidati
1. Nel caso delle procedure ristrette, dei dialoghi competitivi, dei partenariati per l’innovazione e delle procedure negoziate con previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare.
Se come mezzo di indizione di gara e’ usato un avviso periodico indicativo ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettera a), gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che gia’ hanno manifestato interesse a confermare nuovamente interesse.
2. Gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Tali inviti sono corredati dei documenti di gara, se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all’articolo 73, paragrafo 1, terzo o quarto comma, e non sono stati resi disponibili con altri mezzi. Inoltre gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le informazioni indicate nell’allegato XIII.
Art. 75 – Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
1. Gli enti aggiudicatori informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione dell’appalto o all’ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi e’ stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta del candidato od offerente interessato, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:
a) a ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
b) a ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 60, paragrafi 5 e 6, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro;
d) a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
3. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 relative all’aggiudicazione dell’appalto, o alla conclusione dell’accordo quadro o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico pubblico o privato oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.
4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi.
Se la decisione sulla qualificazione richiede piu’ di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sara’ accolta o respinta.
5. I richiedenti la cui qualificazione e’ respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
6. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 77, paragrafo 2. L’intenzione di porre fine alla qualificazione e’ preventivamente notificata per iscritto all’operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l’azione proposta.
[Tit. II, Capo III] Sezione 3 – Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
(dizione “aggiudicazione degli appalti” non corrispondente a quella dell’indice, recante “aggiudicazione dei contratti”, anche nel testo ufficiale)
Art. 76 – Principi generali
1. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 78 e 80;
c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l’innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell’articolo 78, paragrafo 2, il numero dei candidati selezionati in conformita’ delle lettere a) e b) del presente paragrafo.
2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici conformemente all’articolo 77;
b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l’innovazione.
3. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non:
a) impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigono prove o giustificativi gia’ presenti nella documentazione valida gia’ disponibile.
4. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, gli enti aggiudicatori possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parita’ di trattamento e trasparenza.
5. Gli enti aggiudicatori verificano la conformita’ delle offerte presentate dagli offerenti cosi’ selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l’appalto secondo i criteri di cui agli articoli 82 e 84, tenendo conto dell’articolo 64.
6. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta migliore, se hanno accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all’articolo 36, paragrafo 2.
7. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneita’ degli offerenti, a condizione che le pertinenti disposizioni degli articoli da 76 a 84 siano osservate, in particolare che il contratto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, e dell’articolo 80.
Gli Stati membri possono escludere l’uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o in circostanze specifiche, oppure limitarla solo a determinati tipi di appalti e a circostanze specifiche.
8. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per modificare l’elenco di cui all’allegato XIV, quando cio’ si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono piu’ ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, di contenuto o di denominazione.
[Tit. II, Capo III, Sez. 3] Sottosezione 1 – Qualificazione e selezione qualitativa
Art. 77 – Sistemi di qualificazione
1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.
Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinche’ gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 puo’ comprendere vari stadi di qualificazione.
Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonche’ norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che riguardino questioni quali l’iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.
Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli da 60 a 62. Tali criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati.
3. I criteri e le norme di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Tali norme e criteri aggiornati sono comunicati agli operatori economici interessati.
Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.
4. Viene conservato un elenco degli operatori economici, che puo’ essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione e’ valida.
5. Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati gia’ qualificati con tale sistema.
6. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all’aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione gia’ ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.
Art. 78 – Criteri di selezione qualitativa
1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.
2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessita’ di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessita’ e consentano all’ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.
Art. 79 – Affidamento sulle capacita’ di altri soggetti
1. Se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacita’ economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacita’ tecniche e professionali, questi puo’ far valere, se necessario, la capacita’ di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacita’ sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti, dimostra all’ente aggiudicatore che disporra’ di tali mezzi per tutto il periodo di validita’ del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.
Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacita’ l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore puo’ imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.
Se un operatore economico si affida alle capacita’ di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacita’ economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore puo’ esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione dell’appalto.
Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, puo’ fare valere le capacita’ dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
2. Se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti in procedure aperte, ristrette o negoziate, in dialoghi competitivi oppure in partenariati per l’innovazione comportano requisiti relativi alle capacita’ economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacita’ tecniche e professionali, questi puo’ far valere, se necessario e per un particolare contratto, la capacita’ di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacita’ sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti, dimostra all’ente aggiudicatore che disporra’ dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.
Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacita’ l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore puo’ imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.
Se un operatore economico si affida alle capacita’ di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacita’ economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore puo’ esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.
Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37 puo’ fare valere le capacita’ dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
3. Nel caso di appalti di lavori, di contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un contratto di fornitura, gli enti aggiudicatori possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento.
Art. 80 – Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE
1. Le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.
Se l’ente aggiudicatore e’ un’amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.
Se gli Stati membri lo richiedono, tali criteri e norme comprendono inoltre i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.
2. I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono comprendere i criteri di selezione di cui all’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal secondo comma del paragrafo 3 di detto articolo.
3. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 59 a 61 della direttiva 2014/24/UE.
Art. 81 – Norme di garanzia della qualita’ e norme di gestione ambientale
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualita’, compresa l’accessibilita’ per i disabili, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualita’ basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita’, qualora gli operatori economici interessati non abbiano avuto la possibilita’ di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che questi dimostrino che le misure di garanzia della qualita’ proposte soddisfano le norme di garanzia della qualita’ richieste.
2. Se gli enti aggiudicatori richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l’operatore economico si conforma a determinati sistemi o norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Essi riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri.
Qualora gli operatori economici dimostrino di non avere avuto accesso a tali certificati o di non avere avuto la possibilita’ di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’ente aggiudicatore accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema di gestione ambientale o norma applicabile.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualita’ di cui ai paragrafi 1 e 2.
[Tit. II, Capo III, Sez. 3] Sottosezione 2 – Aggiudicazione dell’appalto
Art. 82 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatori procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
2. L’offerta economicamente piu’ vantaggiosa dal punto di vista dell’ente aggiudicatore e’ individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 83, e puo’ includere il miglior rapporto qualita’/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto in questione. Tali criteri possono comprendere, ad esempio:
a) la qualita’, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita’, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;
b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto, qualora la qualita’ del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o
c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione, impegno in materia di pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento.
L’elemento relativo al costo puo’ inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di enti aggiudicatori o a determinati tipi di appalto.
3. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:
a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi; oppure
b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,
anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
4. I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’ente aggiudicatore una liberta’ di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilita’ di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio gli enti aggiudicatori verificano efficacemente l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
5. L’ente aggiudicatore precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.
Tale ponderazione puo’ essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.
Se la ponderazione non e’ possibile per ragioni obiettive, l’ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.
Art. 83 – Costi del ciclo di vita
(dizione “Costi del ciclo di vita”” non corrispondente a quella dell’indice, recante “Calcolo del costo del ciclo di vita”, anche nel testo ufficiale)
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a) costi sostenuti dall’ente aggiudicatore o da altri utenti, quali:
i) costi relativi all’acquisizione;
ii) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
iii) costi di manutenzione;
iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
b) costi imputati a esternalita’ ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonche’ altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l’ente aggiudicatore impieghera’ al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.
Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalita’ ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) e’ basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o continua, non favorisce ne’ svantaggia indebitamente taluni operatori economici;
b) e’ accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione e’ tenuta a rispettare.
3. Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita e’ stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell’Unione, tale metodo comune e’ applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita.
Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano e’ contenuto nell’allegato XV.
Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo all’aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell’adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti.
Art. 84 – Offerte anormalmente basse
1. Gli enti aggiudicatori impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi.
2. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalita’ delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall’offerente;
d) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2;
e) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 88;
f) l’eventualita’ che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
3. L’ente aggiudicatore valuta le informazioni fornite consultando l’offerente.
Esso puo’ respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.
Gli enti aggiudicatori respingono l’offerta se hanno accertato che l’offerta e’ anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 36, paragrafo 2.
4. L’ente aggiudicatore che accerta che un’offerta e’ anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato puo’ respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non e’ in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’ente aggiudicatore, che l’aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Quando l’ente aggiudicatore respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
5. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a loro disposizione, quali leggi, regolamentazioni, contratti collettivi universalmente applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 2.
[Tit. II, Capo III] Sezione 4 – Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Art. 85 – Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l’Unione non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione ai mercati di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi dell’Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture puo’ essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.
Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del presente paragrafo, secondo comma, se due o piu’ offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 82, viene preferita l’offerta che non puo’ essere respinta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il valore delle offerte e’ considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 %.
Tuttavia, un’offerta non e’ preferita ad un’altra in virtu’ del primo comma, se l’ente aggiudicatore, accettandola, e’ tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gia’ esistente, con conseguente incompatibilita’ o difficolta’ tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, e’ stato esteso il beneficio della presente direttiva.
5. Entro il 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all’accesso delle imprese dell’Unione ai mercati dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull’attuazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.
Art. 86 – Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi
1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficolta’ d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.
2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 18 aprile 2019 e successivamente a intervalli periodici, sull’apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all’aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:
a) non concede alle imprese dell’Unione un accesso effettivo comparabile a quello accordato dall’Unione alle imprese di tale paese terzo;
b) non concede alle imprese dell’Unione il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilita’ di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali; oppure
c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento piu’ favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione.
4. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficolta’, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato XIV.
5. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione puo’ in qualsiasi momento proporre al Consiglio di adottare un atto di esecuzione per sospendere o limitare, per un periodo da determinare in tale atto di esecuzione, l’aggiudicazione di appalti di servizi a:
a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;
b) imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nell’Unione ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l’economia di uno Stato membro;
c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.
Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.
La Commissione puo’ proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.
6. Il presente articolo fa salvi gli impegni dell’Unione nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’OMC.
[Tit. II] Capo IV – Esecuzione dell’appalto
Art. 87 – Condizioni di esecuzione dell’appalto
Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purche’ collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.
Art. 88 – Subappalto
1. L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2, da parte di subappaltatori e’ garantita mediante azioni adeguate delle autorita’ nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilita’ e competenze.
2. Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore puo’ chiedere o puo’ essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonche’ i subappaltatori proposti.
3. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l’ente aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all’operatore economico cui e’ stato aggiudicato l’appalto (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalita’ di pagamento sono indicati nei documenti di gara.
4. I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilita’ del contraente principale.
5. Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l’impianto sotto la diretta supervisione dell’ente aggiudicatore, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e al piu’ tardi all’inizio dell’esecuzione del contratto l’ente aggiudicatore impone al contraente principale di indicargli nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L’ente aggiudicatore impone al contraente principale di comunicare all’ente aggiudicatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonche’ le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.
Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.
Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori di cui all’articolo 80, paragrafo 3. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell’autodichiarazione.
Il disposto del primo comma non si applica ai fornitori.
Gli enti aggiudicatori possono estendere o possono essere obbligati dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio nei casi seguenti:
a) ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell’ente aggiudicatore, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;
b) ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.
6. Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:
a) se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilita’ solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformita’ delle condizioni stabilite all’articolo 36, paragrafo 2;
b) le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformita’ dell’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. In tali casi l’amministrazione aggiudicatrice impone all’operatore economico di sostituire un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice puo’ imporre o essere obbligata da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.
7. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno piu’ rigorose in materia di responsabilita’, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessita’ che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.
8. Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma dei paragrafi 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l’applicabilita’, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di enti aggiudicatori o operatori economici ovvero a determinati importi.
Art. 89 – Modifica di contratti durante il periodo di validita’
1. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonche’ le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, a prescindere dal loro valore, che sono si sono resi necessari non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:
i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita’ o interoperativita’ tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e
ii) comporti per l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la necessita’ di modifica e’ determinata da circostanze che un ente aggiudicatore diligente non poteva prevedere;
ii) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformita’ della lettera a);
ii) all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche’ cio’ non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o
iii) nel caso in cui l’ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilita’ sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 88;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.
Gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XVI ed e’ pubblicato conformemente all’articolo 71.
2. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessita’ di una nuova procedura di appalto, ai sensi della presente direttiva, se il valore della modifica e’ al di sotto di entrambi i valori seguenti:
i) le soglie fissate all’articolo 15; e
ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.
Tuttavia la modifica non puo’ alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di piu’ modifiche successive, il valore e’ accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2, il prezzo aggiornato e’ il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validita’ e’ considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica e’ considerata sostanziale se una o piu’ delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).
5. Una nuova procedura d’appalto, in conformita’ della presente direttiva, e’ richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto di lavori, forniture o servizi o di un accordo quadro durante il periodo della sua validita’, diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.
Art. 90 – Risoluzione dei contratti
Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilita’, almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale, di risolvere un contratto di lavori, forniture o servizi durante il periodo di validita’ dello stesso, qualora:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 89;
b) l’aggiudicatario si e’ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento a norma dell’articolo 258 TFUE.
TITOLO III – PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
[Tit. III] Capo I – Servizi sociali e altri servizi specifici
Art. 91 – Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato XVII sono aggiudicati in conformita’ del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 15, lettera c).
Art. 92 – Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
1. Gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui all’articolo 91 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalita’:
a) mediante un avviso di gara; oppure
b) mediante un bando periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continua. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; o
c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, che viene pubblicato in maniera continua.
Il primo comma non si applica tuttavia allorche’ una procedura negoziata senza previo avviso di indizione di gara potrebbe essere stata utilizzata conformemente all’articolo 50 per l’aggiudicazione di appalti di servizi.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui all’articolo 91 ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XVIII, rispettivamente alle parti A, B, C o D, conformemente ai modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.
4. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 71.
Art. 93 – Principi per l’aggiudicazione degli appalti
1. Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l’aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parita’ di trattamento degli operatori economici da parte degli enti aggiudicatori. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoche’ tali norme consentono agli enti aggiudicatori di prendere in considerazione le specificita’ dei servizi in questione.
2. Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano prendere in considerazione le necessita’ di garantire la qualita’, la continuita’, l’accessibilita’, anche economica, la disponibilita’ e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione. Gli Stati membri possono altresi’ prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualita’/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualita’ e sostenibilita’ dei servizi sociali.
Art. 94 – Appalti riservati per determinati servizi
1. Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’articolo 91 identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000 7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Un’organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) il suo obiettivo e’ il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1;
b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, cio’ dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprieta’ dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e
d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.
5. Fermo restando l’articolo 108, la Commissione valuta gli effetti del presente articolo e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.
[Tit. III] Capo II – Regole sui concorsi di progettazione
Art. 95 – Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un contratto di servizi, purche’ il valore stimato del contratto, al netto dell’IVA e compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti, sia pari o superiore all’importo di cui all’articolo 15, lettera a).
2. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione per i quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti ai partecipanti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 50, lettera j), qualora l’ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell’avviso di concorso, e’ uguale o superiore all’importo di cui all’articolo 15, lettera a).
Art. 96 – Avvisi
1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso.
Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 50, lettera j), cio’ e’ indicato nell’avviso di concorso.
Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.
2. L’avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XIX e l’avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XX, nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.
L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione e’ trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo.
Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. L’articolo 71, paragrafi da 2 a 6, si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.
Art. 97 – Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice
1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi al titolo I e al presente capo.
2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non puo’ essere limitata:
a) facendo riferimento al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.
3. Quando ai concorsi di progettazione e’ ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessita’ di garantire un’effettiva concorrenza.
4. La commissione giudicatrice e’ composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e’ richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 98 – Decisioni della commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice e’ autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.
2. La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonche’ le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.
4. L’anonimato dev’essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.
6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
TITOLO IV – GOVERNANCE
Art. 99 – Applicazione
1. Al fine di garantire in maniera effettiva un’attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri assicurano che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da uno o piu’ organismi, autorita’ o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorita’ o strutture competenti per tali compiti.
2. Gli Stati membri garantiscono il controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici.
Se le autorita’ o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute violazioni specifiche o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorita’ nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorita’ o strutture appropriate quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.
3. I risultati delle attivita’ di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante strumenti appropriati di informazione. Tali risultati sono resi disponibili anche alla Commissione. Ad esempio, possono essere riportati nelle relazioni di controllo di cui al presente paragrafo, secondo comma.
Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause piu’ frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita’ gravi in materia di appalti.
La Commissione puo’ chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici.
Ai fini del presente paragrafo, le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull’attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e sulle relative migliori prassi nel mercato interno.
4. Gli Stati membri provvedono affinche’:
a) siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia; e
b) sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto.
5. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, questi ultimi indicano un punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:
a) 1 000 000 EUR nel caso di appalti di forniture o di servizi;
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti di lavori.
Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l’accesso a tali contratti; tuttavia, e’ possibile negare l’accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell’Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.
Art. 100 – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell’articolo 50;
c) la mancata applicazione dei capi da II a IV del titolo II, in virtu’ delle deroghe previste dei capi II e III del titolo I;
d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.
Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 70 o dell’articolo 92, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.
2. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione e’ conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
3. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi di queste sono comunicati alla Commissione o alle autorita’, agli organismi o alle strutture nazionali di cui all’articolo 99 quando essi ne fanno richiesta.
Art. 101 – Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
1. La Commissione riesamina la qualita’ e la completezza dei dati che si possono ricavare dagli avvisi di cui agli articoli da 67 a 71, 92 e 96, pubblicati conformemente all’allegato IX.
Se la qualita’ e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all’articolo 67, paragrafo 1, all’articolo 68, paragrafo 1, all’articolo 69, all’articolo 70, paragrafo 1, all’articolo 92, paragrafo 3, e all’articolo 96, paragrafo 2, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.
2. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per gli appalti che sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva se il loro valore avesse superato la soglia pertinente fissata all’articolo 15, una relazione statistica, indicando una stima del valore totale aggregato di tale appalto nel periodo di riferimento. Tale stima puo’ essere basata in particolare sui dati disponibili conformemente agli obblighi nazionali di pubblicazione oppure su stime estrapolate da campioni.
Tale relazione puo’ essere inclusa nella relazione di cui all’articolo 99, paragrafo 3.
Art. 102 – Cooperazione amministrativa
1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 62, 81 e 84. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che si scambiano.
2. Le autorita’ competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformita’ con le regole in materia di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Per valutare l’opportunita’ di utilizzare il sistema d’informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 ai fini dello scambio di informazioni di cui alla presente direttiva, entro il 18 aprile 2015 e’ avviato un progetto pilota.
TITOLO V – POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 103 – Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati e’ conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 e’ conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 aprile 2014.
3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 puo’ essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validita’ degli atti delegati gia’ in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da’ contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 entra in vigore solo se ne’ il Parlamento europeo ne’ il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso e’ stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine e’ prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 104 – Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finche’ non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Art. 105 – Procedura di comitato
1. La Commissione e’ assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio. Esso e’ un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Art. 106 – Recepimento e disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, eccettuati i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici e’ obbligatorio ai sensi degli articoli 52, 53 e 54, dell’articolo 55, paragrafo 3, o dell’articolo 71, paragrafo 2, o dell’articolo 73.
In deroga al il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, per le centrali di committenza ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, fino al 18 aprile 2017.
Se uno Stato membro decide di rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che gli enti aggiudicatori possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici conformemente all’articolo 40;
b) posta o altro idoneo supporto;
c) fax;
d) una combinazione di questi metodi.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 107 – Abrogazione
La direttiva 2004/17/CE e’ abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016.
I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXI.
Art. 108 – Riesame
La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 15 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.
La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtu’ dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati. In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtu’ dell’AAP, alla relazione fa seguito, se del caso, una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.
Art. 109 – Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 110 – Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato I – Elenco delle attivita’ di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a)n
In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.n
|
NACE [1] |
Codice CPV |
||||
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SEZIONE F |
COSTRUZIONI |
||||
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Divisione |
Gruppo |
Classe |
Descrizione |
Note |
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45 |
Costruzioni |
Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni |
45000000 |
||
|
45.1 |
Preparazione del cantiere edile |
45100000 | |||
|
45.11 |
Demolizione di edifici; movimento terra |
Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture, Questa classe comprende inoltre: — drenaggio del cantiere edile, |
45110000 | ||
|
45.12 |
Trivellazioni e perforazioni |
Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonche’ per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: — trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, |
45120000 |
||
|
45.2 |
Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile |
45200000 | |||
|
45.21 |
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile, Questa classe non comprende: — attivita’ dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, |
45210000 45220000 45231000 45232000 |
||
|
45.22 |
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici |
Questa classe comprende: — costruzione di tetti, |
45261000 |
||
|
45.23 |
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi |
Questa classe comprende: — costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, Questa classe non comprende: — lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. |
45212212 e DA03 45230000 eccetto: |
||
|
45.24 |
Costruzione di opere idrauliche |
Questa classe comprende: — costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc., |
45240000 |
||
|
45.25 |
Altri lavori speciali di costruzione |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacita’ o attrezzature particolari, Questa classe non comprende: — noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. |
45250000 45262000 |
||
|
45.3 |
Installazione dei servizi in un fabbricato |
45300000 |
|||
|
45.31 |
Installazione di impianti elettrici |
Questa classe comprende: installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, |
45213316 45310000 Eccetto: |
||
|
45.32 |
Lavori di isolamento |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: — lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22. |
45320000 |
||
|
45.33 |
Installazione di impianti idraulico-sanitari |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — impianti idraulico-sanitari, Questa classe non comprende: — installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. |
45330000 |
||
|
45.34 |
Altri lavori di installazione |
Questa classe comprende: — installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, |
45234115 45316000 45340000 |
||
|
45.4 |
Lavori di rifinitura e completamento degli edifici |
45400000 |
|||
|
45.41 |
Intonacatura |
Questa classe comprende: — lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura |
45410000 |
||
|
45.42 |
Posa in opera di infissi in legno o in metallo |
Questa classe comprende: — installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, Questa classe non comprende: — posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. |
45420000 |
||
|
45.43 |
Rivestimento di pavimenti e muri |
Questa classe comprende: — posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, |
45430000 |
||
|
45.44 |
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate |
Questa classe comprende: — tinteggiatura interna ed esterna di edifici, Questa classe non comprende: — posa in opera di finestre, cfr. 45.42. |
45450000 |
||
|
45.45 |
Altri lavori di completamento degli edifici |
Questa classe comprende: — installazione di piscine private, Questa classe non comprende: — pulizie effettuate all’interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. |
45212212 e DA04 45450000 |
||
|
45.5 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
45500000 |
|||
| 45.50 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
Questa classe non comprende: — noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32. |
45500000 |
||
| [1] Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 | |||||
Allegato II – Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 3
I diritti concessi in virtu’ di una procedura in base alla quale e’ stata assicurata una pubblicita’ adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure, onde garantire un’adeguata trasparenza preliminare, per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti giuridici dell’Unione che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva:
a) rilascio di autorizzazioni per la gestione di impianti a gas naturale in conformita’ delle procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;
b) rilascio di autorizzazioni o invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformita’ della direttiva 2009/72/CE;
c) la concessione di autorizzazioni, in conformita’ delle procedure cui all’articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a un servizio postale che non sia riservato o che non lo sara’;
d) una procedura per la concessione di un’autorizzazione a esercitare un’attivita’ di sfruttamento degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;
e) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per autobus, tramvia, ferrovia o metropolitana, assegnati sulla base di una procedura di gara conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, dello stesso, purche’ la durata di detti contratti sia conforme alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 3 o 4, di tale regolamento.
Allegato III – Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 3
A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica
Direttiva 2009/73/CE
B. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricita’
Direttiva 2009/72/CE
C. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
[Nessun atto giuridico]
D. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
Trasporto ferroviario di merci – Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri – Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri – [Nessun atto giuridico]
E. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus
[Nessun atto giuridico]
F. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Direttiva 97/67/CE
G. Estrazione di petrolio o di gas
Direttiva 94/22/CE
H. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
[Nessun atto giuridico]
I. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
[Nessun atto giuridico]
J. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
[Nessun atto giuridico]
Allegato IV – Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 35
1. Gli atti di esecuzione di cui all’articolo 35 sono adottati entro i seguenti termini:
a) 90 giorni lavorativi se e’ possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma;
b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
I termini indicati alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda e’ accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attivita’ in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilita’ all’attivita’ in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, conformemente all’articolo 34, paragrafi 2 e 3.
Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all’articolo 35, paragrafo 1, o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.
I termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l’accordo dello Stato membro o dell’ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.
2. La Commissione puo’ chiedere allo Stato membro o all’ente aggiudicatore interessati o all’amministrazione nazionale indipendente di cui al punto 1 o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al punto 1, primo comma, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.
Allegato V – Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonche’ dei piani e progetti nei concorsi
Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:
a) si possano stabilire con precisione l’ora e la data esatta della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e dei progetti;
b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base a tali requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
c) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
d) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalita’ o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell’appalto o del concorso;
e) solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;
f) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;
g) in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.
[all. VI] Parte A – Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all’articolo 67)
[All. VI, Parte A] I. Informazioni che devono figurare in ogni caso
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3.
a) Per gli appalti di forniture: natura e quantita’ o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);
b) per gli appalti di lavori: natura ed entita’ delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera o dei lotti relativi all’opera, numero (codici CPV);
c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).
4. Data di invio dell’avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente».
5. Altre eventuali informazioni.
[All. VI, Parte A] II. Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l’avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 67, paragrafo 2)
6. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per l’appalto o gli appalti.
7. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d’oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’ disponibile per i motivi illustrati all’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un’indicazione relativa alle modalita’ di accesso ai documenti di gara.
8. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
9. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un’offerta o a negoziare.
10. Natura e quantita’ dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell’opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o piu’ accordi quadro, precisando tra l’altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilita’.
11. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
12. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.
13. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.
14. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse.
15. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
16. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
17.
a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti.
b) Tipo di procedura d’appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la realizzazione dell’appalto.
19. Eventualmente, indicare se:
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e’ richiesta/accettata;
b) si fara’ ricorso all’ordinazione elettronica;
c) si fara’ ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara’ accettato il pagamento elettronico.
20. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
21. Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a manifestare il proprio interesse di cui all’articolo 67, paragrafo 2, lettera b), o nell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.
[All. VI] Parte B – Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all’articolo 67, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Codici CPV.
4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
5. Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell’avviso di preinformazione.
Allegato VII – Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)
Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano deciso di organizzare un’asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purche’ essi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d’oneri dell’oggetto dell’appalto;
c) le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e su modalita’ e specifiche tecniche di collegamento.
Allegato VIII – Definizione di talune specifiche tecniche
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «specifiche tecniche»: a seconda del caso
a) nel caso di appalti di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualita’, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilita’ per i disabili) e la valutazione della conformita’, la proprieta’ d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonche’ le procedure di valutazione della conformita’;
b) nel caso di appalti di lavori, l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l’accessibilita’ per i disabili), la valutazione della conformita’, la proprieta’ d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualita’, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, nonche’ i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Le caratteristiche comprendono altresi’ le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione dei lavori nonche’ i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’ente aggiudicatore puo’ prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all’opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e’ obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:
a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all’articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
4) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata in conformita’ degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
5) «riferimento tecnico»: qualsiasi documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze del mercato.
Allegato IX – Caratteristiche relative alla pubblicazione
[All. IX] 1. Pubblicazione dei bandi e degli avvisi
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:
a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1.
Inoltre gli enti aggiudicatori possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b), in appresso;
b) l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea conferma all’ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all’articolo 71, paragrafo 5, secondo comma.
[All. IX] 2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.
a) Salvo se altrimenti disposto dall’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, gli enti aggiudicatori pubblicano integralmente i documenti di gara su Internet.
b) Il profilo di committente puo’ contenere: avvisi periodici, di cui all’articolo 67, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonche’ ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il profilo di committente puo’ includere altresi’ avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma dell’articolo 72.
[All. IX] 3. Formato e modalita’ di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica
Il formato e le modalita’ stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: http://simap.eu.int
Allegato X – Informazioni che devono figurare negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 68)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica e’ voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sara’ sufficiente.
6. Periodo di validita’ del sistema di qualificazione e formalita’ da espletare per il suo rinnovo.
7. Menzione del fatto che l’avviso e’ utilizzato come mezzo di indizione di gara.
8. Indirizzo presso il quale e’ possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l’indirizzo e’ diverso da quello di cui al punto 1).
9. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
10. Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.
11. Eventualmente, indicare se:
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e’ richiesta/accettata;
b) si fara’ ricorso all’ordinazione elettronica;
c) si fara’ ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara’ accettato il pagamento elettronico.
12. Altre eventuali informazioni.
Allegato XI – Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all’articolo 69)
[All. XI] A. Procedure aperte
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita’.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita’ dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entita’ delle prestazioni, nonche’ le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’ disponibile per i motivi illustrati all’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un’indicazione relativa alle modalita’ di accesso ai documenti di gara.
11.
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell’istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.
(lettera rettificata con Avv. rett. 03.11.2023)
b) Indirizzo al quale inviarle.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12.
a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovra’ soddisfare.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta.
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la realizzazione dell’appalto.
19. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri.
20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.
21. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
22. Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.
23. Altre eventuali informazioni.
[All. XI] A. Procedure aperte
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita’.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita’ dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entita’ delle prestazioni, nonche’ le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’ disponibile per i motivi illustrati all’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un’indicazione relativa alle modalita’ di accesso ai documenti di gara.
11.
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell’istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.
b) Indirizzo al quale inviarle.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12.
a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovra’ soddisfare.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta.
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la realizzazione dell’appalto.
19. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri.
20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.
21. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
22. Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.
23. Altre eventuali informazioni.
[All. XI] A. Procedure aperte
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita’.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita’ dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entita’ delle prestazioni, nonche’ le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’ disponibile per i motivi illustrati all’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un’indicazione relativa alle modalita’ di accesso ai documenti di gara.
11.
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell’istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.
b) Indirizzo al quale inviarle.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12.
a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovra’ soddisfare.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta.
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la realizzazione dell’appalto.
19. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri.
20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.
21. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
22. Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.
23. Altre eventuali informazioni.
[All. XI] B. Procedure ristrette
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita’.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita’ dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entita’ delle prestazioni, nonche’ le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
11.
a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
16. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la realizzazione dell’appalto.
18. Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
20. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali informazioni.
[All. XI] C. Procedure negoziate
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita’.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita’ dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entita’ delle prestazioni, nonche’ le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
11.
a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
15. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a negoziare.
16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici gia’ selezionati dall’ente aggiudicatore.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la realizzazione dell’appalto.
18. Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico o dell’avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di Committente» cui si riferisce l’appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
20. Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali informazioni.
Allegato XII – Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 70)
[All. XII] I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l’ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile).
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
4. Indicazione succinta del tipo e della quantita’ di prodotti, lavori o servizi forniti.
5.
a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);
b) data/e e riferimento/i della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell’articolo 50.
6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;
b) numero di offerte ricevute dall’estero;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
Nel caso di piu’ aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.
8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
9. Prezzo pagato per gli acquisti d’opportunita’ effettuati in virtu’ dell’articolo 50, lettera h).
10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario e’ una PMI;
b) informazioni che specificano se l’appalto e’ stato aggiudicato a un consorzio.
11. Indicare, eventualmente, se l’appalto e’ stato o puo’ essere subappaltato.
12. Prezzo pagato o prezzo dell’offerta piu’ elevata e di quella piu’ bassa di cui si e’ tenuto conto nell’aggiudicazione dell’appalto.
13. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
14. Informazioni facoltative:
— valore e percentuale dell’appalto che e’ stata o puo’ essere subappaltata a terzi,
— criteri di aggiudicazione dell’appalto.
[All. XII] II. Informazioni non destinate a essere pubblicate
15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto e’ stato suddiviso tra piu’ fornitori).
16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
17. Paese d’origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest’ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
18. Criteri di attribuzione utilizzati.
19. Indicare se l’appalto e’ stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1.
20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’articolo 84.
21. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
Allegato XIII – Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall’articolo 74
1. L’invito a presentare un’offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare di cui all’articolo 74 deve contenere almeno:
a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.
Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, tali informazioni non figurano nell’invito a partecipare a una trattativa, bensi’ nell’invito a presentare un’offerta;
b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonche’ la lingua o le lingue utilizzate;
c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
e) i criteri di aggiudicazione dell’appalto se non compaiono nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto oppure, all’occorrenza l’ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d’oneri.
2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.
L’invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
a) natura e quantita’, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita’ e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonche’ la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) l’indirizzo dell’ente aggiudicatore;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell’appalto oggetto dell’invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu’ d’una fra queste forme; e
h) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso indicativo o nel capitolato d’oneri o nell’invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.
Allegato XIV – Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’articolo 36, paragrafo 2
— Convenzione OIL 87 sulla liberta’ d’associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
— Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
— Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
— Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro forzato;
— Convenzione OIL 138 sull’eta’ minima;
— Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell’ambito del lavoro e dell’occupazione;
— Convenzione OIL 100 sulla parita’ di retribuzione;
— Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
— Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
— Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
— Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
— Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) Rotterdam, 10.9.1998, e relativi tre protocolli regionali.
Allegato XV – Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 83, paragrafo 3
Direttiva 2009/33/CE
Allegato XVI – Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validita’ dello stesso (di cui all’articolo 89, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Codici CPV.
4. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
5. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed entita’ dei lavori, natura e quantita’ o valore delle forniture, natura ed entita’ dei servizi.
6. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
7. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
8. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
9. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
10. Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.
11. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, denominazione, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
Allegato XVII – Servizi di cui all’articolo 91
| Codice CPV | Descrizione |
| 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici] | Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi |
| 85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni] | Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura |
| 75300000-9 | Servizi di sicurezza sociale obbligatoria [1] |
| 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 | Servizi di prestazioni sociali |
| 98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3 | Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative |
| 98131000-0 | Servizi religiosi |
| da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55510000-8 [Servizi di mensa], 55511000-5 [Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta], 55512000-2 [Servizi di gestione mensa], 55523100-3 [Servizi di mensa scolastica] 55520000-1 [Servizi di catering], 55522000-5 [Servizi di catering per imprese di trasporto], 55523000-2 [Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni], 55524000-9 [Servizi di ristorazione scolastica] | Servizi alberghieri e di ristorazione |
| da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5; |
Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 21, lettera c) |
| da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3 | Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche |
| da 75200000-8 a 75231000-4 | Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettivita’ |
| da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 |
Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 21, lettera h) |
| da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti] | Servizi investigativi e di sicurezza |
| 98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali] | Servizi internazionali |
| 64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna] | Servizi postali |
| 50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro] | Servizi vari |
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[1] Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale |
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Allegato XVIII – Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 92)
[All. XVIII] Parte A. Bando o avviso di gara
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell’appalto, indicando quantita’ o valori coinvolti e codici CPV.
4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.
5. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l’indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.
7. Scadenze per contattare l’ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.
8. Altre eventuali informazioni.
[All. XVIII] Parte B. Avviso periodico indicativo
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
– l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e’ riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti,
– l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.
[All. XVIII] Parte C. Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
– l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e’ riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti,
– l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.
5. Periodo di validita’ del sistema di qualificazione e formalita’ da espletare per il suo rinnovo.
[All. XVIII] Parte D. Avviso di aggiudicazione
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicazione succinta del tipo e della quantita’ dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell’appalto.
4. Riferimento della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
7. Altre eventuali informazioni.
Allegato XIX – Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Descrizione del progetto (codici CPV).
4. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
5. Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei progetti.
6. Nel caso di concorsi ristretti:
– numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
– eventualmente, nomi dei partecipanti gia’ selezionati;
– criteri di selezione dei partecipanti;
– termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
7. Eventualmente, indicare se la partecipazione e’ riservata a una particolare professione.
8. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
9. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
10. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l’ente aggiudicatore.
11. Eventualmente, numero e valore dei premi.
12. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
13. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all’attribuzione di appalti complementari.
14. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
15. Data d’invio del presente avviso.
16. Altre informazioni pertinenti.
Allegato XX – Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Descrizione del progetto (codici CPV).
4. Numero totale dei partecipanti.
5. Numero dei partecipanti esteri.
6. Vincitore/i del concorso.
7. Eventualmente, premio o premi.
8. Altre informazioni.
9. Riferimento all’avviso di concorso.
10. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
11. Data d’invio del presente avviso.