TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
[Tit. I] Capo I – Ambito di applicazione e definizioni
[Tit. I, Capo I] Sezione 1 – Oggetto e definizioni
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione il cui valore e’ stimato come non inferiore alle soglie stabilite all’articolo 4.
2. Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando una o piu’ amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono, mediante appalto pubblico, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse, indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalita’ pubblica o meno.
3. L’applicazione della presente direttiva e’ soggetta all’articolo 346 TFUE.
4. La presente direttiva fa salva la liberta’, per gli Stati membri, di definire, in conformita’ del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformita’ delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilita’ per le autorita’ pubbliche di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformita’ dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26.
5. La presente direttiva fa salve le modalita’ con cui gli Stati membri organizzano i propri sistemi in materia di previdenza sociale.
6. Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilita’ per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, le autorita’ regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o piu’ di tali autorita’ o da uno o piu’ di tali organismi di diritto pubblico;
2) «autorita’ governative centrali»: le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche o emendamenti a livello nazionale;
3) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorita’ governative centrali;
4) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) sono dotati di personalita’ giuridica; e
c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorita’ regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione e’ posta sotto la vigilanza di tali autorita’ o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza e’ costituito da membri piu’ della meta’ dei quali e’ designata dallo Stato, da autorita’ regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
5) «appalti pubblici»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o piu’ operatori economici e una o piu’ amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
6) «appalti pubblici di lavori»: appalti pubblici aventi per oggetto una delle seguenti azioni:
a) l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attivita’ di cui all’allegato II;
b) l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione di un’opera; oppure
c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
7) «opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per se’ esplichi una funzione economica o tecnica;
8) «appalti pubblici di forniture»: appalti pubblici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture puo’ includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
9) «appalti pubblici di servizi»: appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 6;
10) «operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
11) «offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta;
12) «candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o e’ stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione;
13) «documento di gara»: qualsiasi documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
14) «attivita’ di centralizzazione delle committenze»: attivita’ svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
a) l’acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
b) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
15) «attivita’ di committenza ausiliarie»: attivita’ che consistono nella prestazione di supporto alle attivita’ di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata;
16) «centrale di committenza»: un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attivita’ di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attivita’ di committenza ausiliarie;
17) «prestatore di servizi in materia di appalti»: un organismo pubblico o privato che offre attivita’ di committenza ausiliarie sul mercato;
18) «scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che puo’ essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
19) «mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
20) «ciclo di vita»: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;
21) «concorsi di progettazione»: le procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi;
22) «innovazione»: l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la societa’ o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
23) «etichettatura»: qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
24) «requisiti per l’etichettatura»: i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura.
2. Ai fini del presente articolo «autorita’ regionali» include le autorita’ elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, mentre «autorita’ locali» include tutte le autorita’ delle unita’ amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unita’ amministrative piu’ piccole, come definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003.
Art. 3 – Appalti misti
1. Il paragrafo 2 si applica ai contratti misti aventi per oggetto diverse tipologie di appalto, tutte contemplate nella presente direttiva.
I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri regimi giuridici.
2. I contratti aventi ad oggetto due o piu’ tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.
Nel caso di contratti misti che consistono in parte in servizi ai sensi del titolo III, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applica il paragrafo 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 6.
Se parte di un determinato contratto e’ disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 16 della presente direttiva.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonche’ appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 16, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto e’ aggiudicato in conformita’ con la presente direttiva, purche’ il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l’articolo 5, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 4.
5. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti disciplinati dalla presente direttiva sia appalti per l’esercizio di un’attivita’ soggetta alla direttiva 2014/25/UE, le norme applicabili sono determinate, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/25/UE.
6. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e’ determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.
[Tit. I, Capo I] Sezione 2 – Soglie
Art. 4 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5 538 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
b) 143 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorita’ governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorita’; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 221 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita’ governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
(soglie di cui alle lettere a), b) e c), modificate dal Reg. UE 2170/2015; poi modificate dal Reg. UE 2365/2017; poi modificate dal Reg. UE 1828/2019; poi modificate dal Reg. UE 1952/2021; poi modificate dal Reg. UE 2495/2023; poi modificate dal Reg. UE 2152/2025)
d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Articolo 4 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5 186 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
b) 134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorita’ governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorita’; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 207 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita’ governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Articolo 4 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5 186 000 5 225 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
b) 134 000 135 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorita’ governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorita’; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 207 000 209 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita’ governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Articolo 4 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5 225 000 5 548 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
b) 135 000 144 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorita’ governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorita’; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 209 000 221 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita’ governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Articolo 4 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5 548 000 5 350 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
b) 144 000 139 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorita’ governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorita’; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 221 000 214 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita’ governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Articolo 4 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5 350 000 5 382 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
b) 139 000 140 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorita’ governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorita’; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 214 000 215 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita’ governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Articolo 4 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5 382 000 5 538 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
b) 140 000 143 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorita’ governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorita’; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 215 000 221 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita’ governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Articolo 4 – Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5 538 000 5 404 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
b) 143 000 140 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorita’ governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorita’; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 221 000 216 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita’ governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Art. 5 – Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto e’ basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.
Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
2. Se un’amministrazione aggiudicatrice e’ composta da unita’ operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unita’ operative.
In deroga al primo comma, se un’unita’ operativa distinta e’ responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest’ultimo, i valori possono essere stimati al livello dell’unita’ in questione.
3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non puo’ essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Un appalto non puo’ essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
4. Tale valore stimato e’ valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d’appalto, per esempio, se del caso, contattando gli operatori economici in relazione all’appalto.
5. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e’ il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
6. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione e’ il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attivita’ di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche’ delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
7. Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonche’ del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all’esecuzione dei lavori.
8. Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista puo’ dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, e’ computato il valore stimato complessivo della totalita’ di tali lotti.
Quando il valore aggregato dei lotti e’ pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo’ dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 4, lettere b) e c), si tiene conto del valore stimato della totalita’ di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
10. In deroga ai paragrafi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20 % del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.
11. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarita’ o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e’ assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantita’ o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo e’ superiore a dodici mesi.
12. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto e’ il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non puo’ essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
13. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto e’, a seconda dei casi, il seguente:
a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.
14. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto e’ il seguente:
a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.
Art. 6 – Revisione delle soglie e dell’elenco delle autorita’ governative centrali
1. Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione in conformita’ del presente articolo.
In conformita’ con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute e’ arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’AAP che sono espresse in diritti speciali di prelievo.
2. Al momento di effettuare la revisione ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, la Commissione inoltre rivede:
a) la soglia di cui all’articolo 13, primo comma, lettera a), allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;
b) la soglia di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.
3. Dal 1° gennaio 2014, ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non e’ l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.
Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non e’ l’euro, i valori della soglia di cui all’articolo 4, lettera d).
In conformita’ con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori e’ basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.
4. La Commissione pubblica le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 3, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 3, secondo comma, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
5. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per adattare la metodologia di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all’AAP per la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), e per la determinazione dei valori corrispondenti nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non e’ l’euro, come menzionato al presente articolo, paragrafo 3.
Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, e per la revisione delle soglie di cui all’articolo 13, lettere a) e b), ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.
6. Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), delle soglie di cui all’articolo 13, primo comma, lettere a) e b), e i limiti di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 87, e quindi motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 88 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 5, secondo comma.
7. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare l’allegato I al fine di aggiornare l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in funzione delle comunicazioni degli Stati membri, quando dette modifiche siano necessarie per identificare correttamente le amministrazioni aggiudicatrici.
[Tit. I, Capo I] Sezione 3 – Esclusioni
Art. 7 – Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione di cui alla direttiva 2014/25/UE che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu’ delle attivita’ di cui agli articoli da 8 a 14 di detta direttiva e sono aggiudicati per l’esercizio di tali attivita’, agli appalti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva in forza degli articoli 18, 23 e 34, ne’ agli appalti aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva per il perseguimento delle seguenti attivita’:
a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);
b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, lettera d), della direttiva 2014/25/UE, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
c) servizi di filatelia; o
d) servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali).
Art. 8 – Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu’ servizi di comunicazioni elettroniche.
Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Art. 9 – Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
1. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione che l’amministrazione aggiudicatrice e’ tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalita’:
a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale, concluso in conformita’ dei trattati, tra uno Stato membro e uno o piu’ paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei loro firmatari;
b) un’organizzazione internazionale.
Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione che puo’ consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 89.
2. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione che l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica od organizza in base a norme sugli appalti pubblici previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.
3. L’articolo 17 si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano a tali appalti e concorsi di progettazione.
Art. 10 – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:
a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita’ finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici Ai fini della presente lettera, i termini «servizi di media audiovisivi» e «fornitori di servizi di media» hanno rispettivamente lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio:
— in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
— in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita’ pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita’ elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
iii) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
iv) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
v) altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita’ finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita’;
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
j) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale.
Art. 11 – Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu’ di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.
Art. 12 – Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico
1. Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 % delle attivita’ della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e
c) nella persona giuridica controllata non vi e’ alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformita’ dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo’ anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che e’ un’amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformita’ dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
3. Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 puo’ nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80% delle attivita’ di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e
c) nella persona giuridica controllata non vi e’ alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformita’ dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e
iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.
4. Un contratto concluso esclusivamente tra due o piu’ amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione e’ retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; e
c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attivita’ interessate dalla cooperazione.
5. Per determinare la percentuale delle attivita’ di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attivita’, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto.
Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attivita’ della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attivita’, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attivita’, quali i costi, non e’ disponibile per i tre anni precedenti o non e’ piu’ pertinente, e’ sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attivita’, che la misura dell’attivita’ e’ credibile.
[Tit. I, Capo I] Sezione 4 – Situazioni specifiche
[Tit. I, Capo I, Sez. 4] Sottosezione 1 – Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo
Art. 13 – Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 538 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita’:
i) attivita’ che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 221 000 EUR allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
(soglie di cui alle lettere a) e b), modificate dal Reg. UE 2170/2015; poi modificate dal Reg. UE 2365/2017; poi modificate dal Reg. UE 1828/2019; poi modificate dal Reg. UE 1952/2021; poi modificate dal Reg. UE 2495/2023; poi modificate dal Reg. UE 2152/2025)
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
Articolo 13 – Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 186 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita’:
i) attivita’ che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 207 000 EUR allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
Articolo 13 – Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 186 000 5 225 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita’:
i) attivita’ che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 207 000 209 000 EUR allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
Articolo 13 – Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 225 000 5 548 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita’:
i) attivita’ che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 209 000 221 000 EUR allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
Articolo 13 – Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 548 000 5 350 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita’:
i) attivita’ che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 221 000 214 000 EUR allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
Articolo 13 – Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 350 000 5 382 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita’:
i) attivita’ che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 214 000 215 000 EUR allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
Articolo 13 – Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 382 000 5 538 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita’:
i) attivita’ che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 215 000 221 000 EUR allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
Articolo 13 – Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 538 000 5 404 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita’:
i) attivita’ che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 221 000 216 000 EUR allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
Art. 14 – Servizi di ricerca e sviluppo
La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purche’ siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’, e
b) la prestazione del servizio e’ interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice.
[Tit. I, Capo I, Sez. 4] Sottosezione 2 – Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Art. 15 – Difesa e sicurezza
1. La presente direttiva si applica all’aggiudicazione di appalti pubblici e ai concorsi di progettazione indetti nei settori della difesa e della sicurezza, fatta eccezione per i seguenti appalti:
a) appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE;
b) appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtu’ degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.
2. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto, come previsto nella presente direttiva.
Inoltre, in conformita’ dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.
3. Qualora l’attribuzione e l’esecuzione dell’appalto pubblico o del concorso di progettazione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, la presente direttiva non si applica a condizione che tale Stato membro abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 2, primo comma.
Art. 16 – Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
1. Nel caso di appalti misti aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonche’ appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto pubblico sono oggettivamente separabili, le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico.
Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:
a) se parte di un determinato appalto e’ disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto puo’ essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purche’ l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive;
b) se parte di un determinato appalto e’ disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, l’appalto puo’ essere aggiudicato conformemente a tale direttiva, purche’ l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla stessa direttiva.
La decisione di aggiudicare un appalto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.
3. Il paragrafo 2, terzo comma, lettera a), si applica agli appalti misti cui potrebbero altrimenti applicarsi entrambe le lettere a) e b) di tale comma.
4. Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente non separabili, l’appalto puo’ essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti puo’ essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE.
Art. 17 – Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
1. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice e’ tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalita’:
a) un accordo o un’intesa internazionale, conclusi in conformita’ dei trattati, tra uno Stato membro e uno o piu’ paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;
b) un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) un’organizzazione internazionale.
Tutti gli accordi o le intese di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), sono comunicati alla Commissione, che puo’ consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 89.
2. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili.
[Tit. I] Capo II – Disposizioni generali
Art. 18 – Principi per l’aggiudicazione degli appalti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parita’ e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.
La concezione della procedura di appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva ne’ di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X.
Art. 19 – Operatori economici
1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale e’ aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonche’ per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche puo’ essere imposto d’indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l’appalto di cui trattasi.
2. I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Essi non possono essere obbligati dalle amministrazioni aggiudicatrici ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.
Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare nei documenti di gara le modalita’ con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai requisiti in materia di capacita’ economica e finanziaria o di capacita’ tecniche e professionali di cui all’articolo 58, purche’ cio’ sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalita’ da parte degli operatori economici.
Le condizioni per l’esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.
3. In deroga al paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai gruppi di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto.
Art. 20 – Appalti riservati
1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita’ o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilita’ o da lavoratori svantaggiati.
2. L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.
Art. 21 – Riservatezza
1. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui e’ soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicita’ sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 50 e 55, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonche’ gli aspetti riservati delle offerte.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.
Art. 22 – Regole applicabili alle comunicazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinche’ tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformita’ con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche’ le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
In deroga al primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni:
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprieta’ esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle amministrazioni aggiudicatrici;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non puo’ essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.
Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del secondo comma, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una combinazione di posta o altro idoneo supporto e mezzi elettronici.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e’ necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalita’ alternative di accesso ai sensi del paragrafo 5.
Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici che richiedono, conformemente al presente paragrafo, secondo comma, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all’articolo 84. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e’ stato ritenuto necessario in applicazione del presente paragrafo, quarto comma.
2. In deroga al paragrafo 1, la comunicazione orale puo’ essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purche’ il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.
3. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che l’integrita’ dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
4. Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalita’ alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, se necessario, prevedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, purche’ le stesse offrano modalita’ alternative di accesso.
Si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici presentino adeguate modalita’ alternative di accesso nelle seguenti situazioni:
a) se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato VIII, o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
b) se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilita’ di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilita’ del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure
c) se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
6. Oltre ai requisiti di cui all’allegato IV, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;
b) gli Stati membri, o le amministrazioni aggiudicatrici operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti specifica; il livello e’ proporzionato ai rischi connessi;
c) se gli Stati membri, o le amministrazioni aggiudicatrici operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, ritengono che il livello dei rischi, valutato a norma del presente paragrafo, lettera b), e’ tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
i) le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilita’ di convalida esistenti, che rientrano nelle responsabilita’ dello Stato membro. Le possibilita’ di convalida consentono all’amministrazione aggiudicatrice di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato.
Gli Stati membri comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione, che mette su Internet, a disposizione del pubblico, le informazioni ricevute dagli Stati membri;
ii) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le amministrazioni aggiudicatrici non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.
Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorita’ competente di uno Stato membro o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorita’ o l’ente competente di rilascio puo’ stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformita’ dei requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Esse si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilita’ di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.
7. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare le modalita’ e le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato IV per tener conto del progresso tecnico.
Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a d), del presente articolo qualora gli sviluppi tecnologici rendano inadeguate le eccezioni costanti all’uso di mezzi di comunicazione elettronici ovvero, in casi eccezionali, qualora debbano essere previste nuove eccezioni a causa degli sviluppi tecnologici.
Per garantire l’interoperabilita’ dei formati tecnici nonche’ degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 87 per stabilire l’uso obbligatorio di tali standard tecnici specifici, in particolare per quanto riguarda l’uso della presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalita’ di autenticazione elettronica, solo se gli standard tecnici sono stati testati e hanno dimostrato un’utilita’ pratica. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali standard tecnici, la Commissione esamina anche accuratamente i costi che cio’ puo’ comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software.
Art. 23 – Nomenclature
1. Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002.
2. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva quando i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell’ambito di applicazione di quest’ultima.
Art. 24 – Conflitti di interesse
Gli Stati membri provvedono affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parita’ di trattamento di tutti gli operatori economici.
Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o puo’ influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo’ essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita’ e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.
TITOLO II – DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI
[Tit. II] Capo I – Procedure
Art. 25 – Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali
Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAPe dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione e’ vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione.
Art. 26 – Scelta delle procedure
1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell’articolo 32, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara conformemente alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri prevedono la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri prevedono la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a partenariati per l’innovazione come disposto dalla presente direttiva.
4. Gli Stati membri prevedono la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo nelle seguenti situazioni:
a) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o piu’ dei seguenti criteri:
i) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l’adozione di soluzioni immediatamente disponibili;
ii) implicano progettazione o soluzioni innovative;
iii) l’appalto non puo’ essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessita’ o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;
iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato VII;
b) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi per i quali, in risposta a una procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 57 a 64 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara dell’amministrazione aggiudicatrice stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
5. La gara e’ indetta mediante un bando di gara a norma dell’articolo 49.
Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, gli Stati membri possono, in deroga al primo comma del presente paragrafo, disporre che le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano indire la gara mediante un avviso di preinformazione conformemente all’articolo 48, paragrafo 2.
Se la gara e’ indetta mediante un avviso di preinformazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un «invito a confermare interesse», conformemente all’articolo 54.
6. Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’articolo 32, gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici ricorrano a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Gli Stati membri non consentono l’applicazione di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all’articolo 32.
Art. 27 – Procedura aperta
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo’ presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
Il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non e’ stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, puo’ essere ridotto a quindici giorni purche’ siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato V, parte B, sezione I, sempreche’ queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione e’ stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
3. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al secondo comma del paragrafo 1 non possono essere rispettati, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.
4. L’amministrazione aggiudicatrice puo’ ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 22, paragrafi 5 e 6.
Art. 28 – Procedura ristretta
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo’ presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato V, parte B o C a seconda dei casi, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse.
2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite potranno presentare un’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita’ dell’articolo 65.
Il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.
3. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non e’ usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 2, secondo comma, puo’ essere ridotto a dieci giorni purche’ siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nell’allegato V, parte B, sezione I, sempreche’ dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione e’ stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
4. Gli Stati membri possono prevedere che tutte le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati selezionati, purche’ tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non puo’ essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
5. Il termine per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 del presente articolo puo’ essere ridotto di cinque giorni quando l’amministrazione aggiudicatrice accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all’articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6.
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’amministrazione aggiudicatrice, sia impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, essa puo’ fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Art. 29 – Procedura competitiva con negoziazione
1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico puo’ presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato V, parti B e C, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste delle forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare e specificano i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto. Indicano altresi’ quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito. Si applica l’articolo 28, paragrafi da 3 a 6.
2. Soltanto gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per le successive negoziazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita’ dell’articolo 65.
3. Salvo quanto previsto al paragrafo 4, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali ai sensi del paragrafo 7, per migliorarne il contenuto.
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse che si riservano tale possibilita’.
5. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita’ di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 6 delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
Conformemente all’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
6. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facolta’.
7. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine comune entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi e all’articolo 56, paragrafo 1, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto conformemente agli articoli da 66 a 69.
Art. 30 – Dialogo competitivo
1. Nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore economico puo’ chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita’ dell’articolo 65. L’appalto e’ aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualita’/prezzo conformemente all’articolo 67, paragrafo 2.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara le loro esigenze e i requisiti, e li definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo. Al tempo stesso e negli stessi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i partecipanti selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 56 a 66 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi piu’ idonei a soddisfare le proprie necessita’. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.
Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita’ di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
Conformemente all’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
4. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nel documento descrittivo le amministrazioni aggiudicatrici indicano se sceglieranno tale opzione.
5. L’amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finche’ non e’ in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessita’.
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le amministrazioni aggiudicatrici invitano ciascuno di loro a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.
Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice tali offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto pubblico, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo.
Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualita’/prezzo conformemente all’articolo 67, al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, a condizione che da cio’ non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
Art. 31 – Partenariati per l’innovazione
1. Nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico puo’ presentare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara, presentando le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non puo’ essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresi’ quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.
L’amministrazione aggiudicatrice puo’ decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con piu’ partner che conducono attivita’ di ricerca e sviluppo separate.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita’ dell’articolo 65. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualita’/prezzo conformemente all’articolo 67.
2. Il partenariato per l’innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partecipanti.
Il partenariato per l’innovazione e’ strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che puo’ comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.
In base a questi obiettivi, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con piu’ partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilita’ e le condizioni per avvalersene.
3. Salvo disposizione contraria del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
4. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita’ di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5 delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
Conformemente all’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
5. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvarra’ di tale opzione.
6. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici applicano in particolare i criteri relativi alle capacita’ dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall’amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.
Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprieta’ intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con piu’ partner, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner, conformemente all’articolo 21, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.
7. L’amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attivita’ di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non e’ sproporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro sviluppo.
Art. 32 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione
1. Nei casi e nelle circostanze specifici di cui ai paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione.
2. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata nei casi seguenti:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne’ alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purche’ una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest’ultima.
Un’offerta non e’ ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed e’ quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o puo’ essere escluso a norma dell’articolo 57 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 58;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
i) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
ii) la concorrenza e’ assente per motivi tecnici;
iii) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta’ intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in quantita’ volta ad accertare la redditivita’ commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo’, come regola generale, superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attivita’ commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali.
4. La procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata per i servizi quando l’appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi gia’ affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura in conformita’ dell’articolo 26, paragrafo 1. Il progetto di base indica l’entita’ di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.
La possibilita’ di avvalersi di questa procedura e’ indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e’ preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione dell’articolo 4.
Il ricorso a questa procedura e’ limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale.
[Tit. II] Capo II – Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Art. 33 – Accordi quadro
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.
Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra una o piu’ amministrazioni aggiudicatrici e uno o piu’ operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita’ previste.
La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.
2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.
Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse e gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso.
Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.
3. Quando un accordo quadro e’ concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro.
Per l’aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
4. Quando un accordo quadro e’ concluso con piu’ operatori economici, esso e’ eseguito secondo una delle modalita’ seguenti:
a) secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonche’ le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuera’ tale prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro;
b) se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilita’ sia stata stabilita dalle amministrazioni aggiudicatrici nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta in merito alla questione se specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.
Le possibilita’ previste alla presente lettera, primo comma, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), si basano sulle medesime condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e, se del caso, su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;
b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessita’ dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.
Art. 34 – Sistemi dinamici di acquisizione
1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi’ come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, e’ possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo di acquisizione interamente elettronico ed e’ aperto per tutto il periodo di validita’ del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Puo’ essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivio a un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.
2. Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non e’ limitato ai sensi dell’articolo 65. Se hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.
Fermo restando l’articolo 28, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione e’ stato inviato;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Se del caso, si applica l’articolo 28, paragrafo 4. Non si applica l’articolo 28, paragrafi 3 e 5.
3. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all’articolo 22, paragrafi 1, 3, 5 e 6.
4. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici:
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantita’ stimata degli acquisti previsti, nonche’ tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalita’ di funzionamento del sistema dinamico d’acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonche’ le modalita’ e le specifiche tecniche di collegamento;
c) indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
d) offrono accesso libero, diretto e completo, finche’ il sistema e’ valido, ai documenti di gara a norma dell’articolo 53.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione, la possibilita’ di chiedere di essere ammesso al sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Le amministrazioni aggiudicatrici completano la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine puo’ essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati, in particolare per la necessita’ di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.
In deroga al primo comma, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le amministrazioni aggiudicatrici possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.
Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano al piu’ presto all’operatore economico interessato se e’ stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 54. Se il sistema dinamico di acquisizione e’ stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta.
Esse aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino un’autocertificazione rinnovata e aggiornata prevista nell’articolo 59, paragrafo 1, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e’ trasmessa tale richiesta.
L’articolo 59, paragrafi da 4 a 6, si applica per tutto il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validita’ utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validita’ e’ modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
b) se e’ posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 50.
9. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
Art. 35 – Aste elettroniche
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.
A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici strutturano l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.
Taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico non sono oggetto di aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto pubblico e’ preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possono essere fissati in maniera precisa.
Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all’articolo 33, paragrafo 4, lettere b) o c), e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 34.
3. L’asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:
a) unicamente i prezzi quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara quando l’appalto e’ aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo o all’offerta con il costo piu’ basso sulla base di un approccio costo/efficacia.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere a un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato VI.
5. Prima di procedere all’asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
Un’offerta e’ considerata ammissibile se e’ stata presentata da un offerente che non e’ stato escluso ai sensi dell’articolo 57, che soddisfa i criteri di selezione e la cui offerta e’ conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.
In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
Un’offerta non e’ ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed e’ quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o puo’ essere escluso a norma dell’articolo 57 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 58.
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalita’ di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica puo’ svolgersi in piu’ fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
6. L’invito e’ corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 67, paragrafo 5, primo comma.
L’invito precisa altresi’ la formula matematica che determinera’, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
7. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono, se questo era precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Esse possono inoltre annunciare in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, tuttavia, esse possono rendere nota l’identita’ degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o piu’ delle seguenti modalita’:
a) alla data e all’ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono piu’ nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; oppure
c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato e’ stato raggiunto.
Se le amministrazioni aggiudicatrici intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del primo comma, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalita’ di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.
9. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 67, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.
Art. 36 – Cataloghi elettronici
1. Nel caso in cui sia richiestol’uso di mezzi di comunicazione elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.
Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.
Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.
2. I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione ad una determinata procedura di appalto in conformita’ alle specifiche tecniche e al formato stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.
I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonche’ gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice conformemente all’articolo 22.
3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici e’ accettata o richiesta, le amministrazioni aggiudicatrici:
a) lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara e’ un avviso di preinformazione;
b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche’ alle modalita’ e alle specifiche tecniche per il catalogo.
4. Quando un accordo quadro e’ concluso con piu’ operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano uno dei seguenti metodi:
a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o
b) comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia’ presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione; a condizione che il ricorso a questa possibilita’ sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.
5. Se riaprono il confronto competitivo per i contratti specifici in base al paragrafo 4, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici indicano agli offerenti la data e l’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilita’ di rifiutare tale raccolta di informazioni.
Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni.
Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilita’ di contestare o confermare che l’offerta cosi’ costituita non contiene errori materiali.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, sempre che la richiesta di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformita’ con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice. Tale catalogo e’ completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell’intenzione dell’amministrazione aggiudicatrice di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).
Art. 37 – Attivita’ di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera a).
Gli Stati membri possono altresi’ prevedere la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altre amministrazioni aggiudicatrici, cio’ viene indicato nell’avviso di indizione di gara per l’istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.
In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o piu’ centrali di committenza specifiche.
2. Un’amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 14, paragrafo 1, lettera a).
Inoltre un’amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l’attivita’ di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b).
Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice in questione e’ responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da essa svolte, quali:
a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
c) ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a) o b), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgera’ un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
3. Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformita’ con i requisiti di cui all’articolo 22.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attivita’ di centralizzazione delle committenze.
Tali appalti pubblici di servizi possono altresi’ includere la fornitura di attivita’ di committenza ausiliarie.
Art. 38 – Appalti congiunti occasionali
1. Due o piu’ amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.
2. Se la procedura d’appalto in tutti i suoi elementi e’ effettuata congiuntamente a nome e per conto di tutte le amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Cio’ si applica altresi’ ai casi in cui un’amministrazione aggiudicatrice gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici interessate.
Se la procedura di aggiudicazione non e’ effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice e’ responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
Art. 39 – Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi
1. Fatto salvo l’articolo 12, le amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono agire congiuntamente nell’aggiudicazione di appalti pubblici mediante uno dei mezzi previsti nel presente articolo.
Le amministrazioni aggiudicatrici non si avvalgono dei mezzi previsti nel presente articolo al fine di eludere l’applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell’Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.
2. Uno Stato membro non vieta alle sue amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad attivita’ di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro.
Per quanto riguarda le attivita’ di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all’amministrazione aggiudicatrice, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che le rispettive amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere unicamente alle attivita’ di centralizzazione delle committenze definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera a) o b).
3. La fornitura di attivita’ di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro e’ effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e’ ubicata la centrale di committenza.
Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza e’ ubicata si applicano altresi’:
a) all’aggiudicazione di un appalto nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione;
b) allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro;
c) alla determinazione, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a) o b), di quale, tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro, svolgera’ un determinato compito.
4. Varie amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente. Possono altresi’, nella misura stabilita all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, aggiudicare appalti basati sull’accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione. A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti concludono un accordo che determina:
a) le responsabilita’ delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;
b) l’organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto, e la conclusione dei contratti.
Un’amministrazione aggiudicatrice partecipante rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un’amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura d’appalto. Nel determinare le responsabilita’ e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilita’ specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili del diritto nazionale dei loro rispettivi Stati membri. L’assegnazione delle responsabilita’ e il diritto nazionale di conseguenza applicabile sono menzionate nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.
5. Se piu’ amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione, le amministrazioni aggiudicatrici che partecipano, con una decisione dell’organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:
a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attivita’.
L’accordo di cui al primo comma puo’ essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando e’ fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o piu’ aggiudicazioni di singoli appalti.
[Tit. II] Capo III – Svolgimento della procedura
[Tit. II, Capo III] Sezione 1 – Preparazione
Art. 40 – Consultazioni preliminari di mercato
Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorita’ indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Art. 41 – Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice, nel contesto dell’articolo 40 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.
Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonche’ la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato e’ escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parita’ di trattamento.
Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti e’ offerta la possibilita’ di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non e’ un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista ai sensi dell’articolo 84.
Art. 42 – Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.
Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purche’ siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
Le specifiche tecniche possono altresi’ indicare se sara’ richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta’ intellettuale.
Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un’amministrazione aggiudicatrice, e’ necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita’ per le persone con disabilita’ o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
Qualora i requisiti di accessibilita’ obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse per quanto riguarda i criteri di accessibilita’ per le persone con disabilita’ o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
2. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita’ seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformita’ con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
4. Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, ne’ far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».
5. Quando si avvalgono della possibilita’ di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 44, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
6. Quando si avvalgono della facolta’, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un’offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
Nella propria offerta, l’offerente e’ tenuto a provare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 44, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 43 – Etichettature
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all’oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto;
b) i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non puo’ esercitare un’influenza determinante.
Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura si fa riferimento.
Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti.
Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilita’ di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all’operatore economico in questione, l’amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.
2. Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni di cui alle del paragrafo 1, lettere b), c) d) ed e), ma stabilisce anche requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non esigono l’etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, parti di queste, connesse all’oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell’oggetto in questione.
Art. 44 – Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformita’ ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformita’ o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformita’.
Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformita’ accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformita’ equivalenti.
Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformita’» si intende un organismo che effettua attivita’ di valutazione della conformita’, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o la possibilita’ di ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilita’ dell’operatore economico interessato e purche’ l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all’articolo 42, paragrafo 6, all’articolo 43 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Le autorita’ competenti dello Stato membro di stabilimento dell’operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 86.
Art. 45 – Varianti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare o esigere la presentazione da parte degli offerenti di varianti. Esse indicano nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti o meno; In mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all’oggetto dell’appalto.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche’ le modalita’ specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che e’ diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.
3. Solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche’ un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche’ un appalto pubblico di servizi.
Art. 46 – Suddivisione degli appalti in lotti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti.
Tranne che per gli appalti la cui suddivisione sia stata resa obbligatoria a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilita’ di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
3. Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato piu’ di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilita’ e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.
4. Gli Stati membri possono attuare il secondo comma del paragrafo 1 rendendo obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione. In tali casi si applicano il paragrafo 2, primo comma e, se del caso, il paragrafo 3.
Art. 47 – Fissazione di termini
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessita’ dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte, che devono essere superiori ai termini minimi stabiliti agli articoli da 27 a 31, sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:.
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al piu’ tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 6, il termine e’ di quattro giorni;
b) qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
La durata della proroga e’ proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.
Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate e’ insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.
[Tit. II, Capo III] Sezione 2 – Pubblicita’ e trasparenza
Art. 48 – Avvisi di preinformazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, descritto al punto 2, lettera b), dell’allegato VIII. Qualora l’avviso di preinformazione sia pubblicato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, esse inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea un avviso della pubblicazione sul loro profilo di committente, come indicato nell’allegato VIII. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, purche’ l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sara’ aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, le informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione II;
d) e’ stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse di cui all’articolo 54, paragrafo 1.
Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente. Tuttavia un’eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 52 puo’ essere effettuata sul profilo del committente.
Il periodo coperto dall’avviso di preinformazione puo’ durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), puo’ coprire un periodo piu’ lungo di dodici mesi.
Art. 49 – Bandi di gara
I bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione per tutte le procedure, fatti salvi l’articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 32. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte C, e sono pubblicati conformemente all’articolo 51.
Art. 50 – Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
1. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalto.
Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte D, e sono pubblicati conformemente alle disposizioni dell’articolo 51.
2. Se la gara per l’appalto in questione e’ stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudichera’ ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso di preinformazione, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita’ dell’articolo 33, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.
Art. 51 – Redazione e modalita’ di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 contengono le informazioni indicate nell’allegato VI nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche.
Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 89, paragrafo 2.
2. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 sono redatti, trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato VIII. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.
3. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dall’amministrazione aggiudicatrice Il testo pubblicato in tali lingue e’ l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando o avviso e’ pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), continuino ad essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 50 che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sara’ aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validita’ indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 50, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.
L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’amministrazione aggiudicatrice una conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato VIII.
Art. 52 – Pubblicazione a livello nazionale
1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 nonche’ il loro contenuto non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell’articolo 51. Tuttavia la pubblicazione puo’ comunque avere luogo a livello nazionale qualora la pubblicazione non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 51.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate su un profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committenza prima della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea dell’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione.
Art. 53 – Disponibilita’ elettronica dei documenti di gara
1. Le amministrazioni aggiudicatrici offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente all’articolo 51 o di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, paragrafo 2. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e’ prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 6, e all’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma.
Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perche’ le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva, queste indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo e’ possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e’ prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 6, e all’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 6, il termine e’ di quattro giorni.
Art. 54 – Inviti ai candidati
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure di dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
Se come mezzo di indizione di gara e’ usato un avviso di preinformazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che gia’ hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.
2. Gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Tali inviti sono corredati dei documenti di gara, se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all’articolo 53, paragrafo 1, secondo o terzo comma, e non sono stati resi disponibili con altri mezzi. Inoltre gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le informazioni indicate nell’allegato IX.
Art. 55 – Informazione dei candidati e degli offerenti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione dell’appalto o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi e’ stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta del candidato od offerente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:
a) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione,
b) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 42, paragrafi 5 e 6, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,
c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro,
d) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.
[Tit. II, Capo III] Sezione 3 – Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Art. 56 – Principi generali
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 67 a 69, purche’ l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato conformemente agli articoli da 59 a 61 che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’offerta e’ conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonche’ nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell’articolo 45;
b) l’offerta proviene da un offerente che non e’ escluso conformemente all’articolo 57 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 58 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all’articolo 65.
L’amministrazione aggiudicatrice puo’ decidere di non aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
2. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64. Se si avvalgono di tale possibilita’, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.
Gli Stati membri possono escludere o limitare l’uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche.
3. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parita’ di trattamento e trasparenza.
4. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare l’elenco di cui all’allegato X, quando cio’ si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono piu’ ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, di contenuto o di denominazione.
[Tit. II, Capo III, Sez. 3] Sottosezione 1 – Criteri di selezione qualitativa
Art. 57 – Motivi di esclusione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico e’ stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:
a) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita’ europee o degli Stati membri dell’Unione europea e all’articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonche’ corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’operatore economico;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita’ europee;
d) reati terroristici o reati connessi alle attivita’ terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro;
e) riciclaggio di proventi di attivita’ criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente e’ un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o e’ una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
2. Un operatore economico e’ escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se l’amministrazione aggiudicatrice e’ a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se cio’ e’ stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove e’ stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice.
Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d’appalto un operatore economico se l’amministrazione aggiudicatrice puo’ dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.
Il presente paragrafo non e’ piu’ applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.
3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell’ambiente.
Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un’esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l’operatore economico sia stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilita’ di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell’offerta.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
a) ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2;
b) se l’operatore economico e’ in stato di fallimento o e’ oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se e’ in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attivita’ o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;
c) se l’amministrazione aggiudicatrice puo’ dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico si e’ reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrita’;
d) se l’amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
e) se un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 24 non puo’ essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 41 non puo’ essere risolta con altre misure meno intrusive;
g) se l’operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
h) se l’operatore economico si e’ reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non e’ stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all’articolo 59; o
i) se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.
Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilita’ che l’amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l’operatore economico in questione sara’ in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attivita’ nelle situazioni di cui alla lettera b).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.
6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 puo’ fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilita’ nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non e’ escluso dalla procedura d’appalto.
A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorita’ investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravita’ e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non e’ autorizzato ad avvalersi della possibilita’ prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza e’ effettiva.
7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilita’. Se il periodo di esclusione non e’ stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.
Art. 58 – Criteri di selezione
1. I criteri di selezione possono riguardare:
a) abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale;
b) capacita’ economica e finanziaria;
c) capacita’ tecniche e professionali.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici, come requisiti di partecipazione, unicamente i criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano i requisiti a quelli adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacita’ giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l’appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.
2. Per quanto riguarda l’abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici siano iscritti in un registro professionale o commerciale, tenuto nel loro Stato membro di stabilimento, come descritto nell’allegato XI, o soddisfino qualsiasi altro requisito previsto in tale allegato.
Nelle procedure di appalto per servizi, se gli operatori economici devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi.
3. Per quanto riguarda la capacita’ economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacita’ economica e finanziaria necessaria per eseguire l’appalto. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita’ oggetto dell’appalto. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti, ad esempio, tra attivita’ e passivita’. Possono inoltre esigere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere non supera il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. L’amministrazione aggiudicatrice indica i motivi principali di tale requisito nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84.
Ad esempio e’ possibile tenere conto del rapporto tra attivita’ e passivita’ se l’amministrazione aggiudicatrice specifica, nei documenti di gara, i metodi e i criteri per prendere in considerazione tale rapporto. Tali metodi e criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori.
Per gli appalti divisi in lotti il presente articolo si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati piu’ lotti da eseguirsi contemporaneamente.
Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al secondo comma del presente paragrafo e’ calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al secondo comma e’ calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.
4. Per quanto riguarda le capacita’ tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualita’.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza. Un’amministrazione aggiudicatrice puo’ ritenere che un operatore economico non possieda le capacita’ professionali richieste quando essa abbia accertato che l’operatore economico ha conflitti di interesse che possono influire negativamente sull’esecuzione del contratto.
Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacita’ professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori puo’ essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita’.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacita’, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse.
Art. 59 – Documento di gara unico europeo
1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorita’ pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
b) soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58;
c) se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 65.
Se l’operatore economico si affida alle capacita’ di altri soggetti a norma dell’articolo 63, nel DGUE sono comprese altresi’ le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, in relazione a tali soggetti.
Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente criterio di selezione e’ soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice. Il DGUE indica inoltre l’autorita’ pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico sara’ in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti complementari.
Se l’amministrazione aggiudicatrice puo’ ottenere i documenti complementari direttamente accedendo a una banca dati a norma del paragrafo 5, il DGUE riporta altresi’ le informazioni richieste a tale scopo, quali l’indirizzo Internet della banca dati, eventuali dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purche’ confermino che le informazione ivi contenute sono tuttora valide.
2. Il DGUE e’ elaborato sulla base di un modello di formulario. La Commissione stabilisce tale modello di formulario mediante atti d’esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 89, paragrafo 3.
Il DGUE e’ fornito esclusivamente in forma elettronica.
3. Fermo restando l’articolo 92, la Commissione riesamina l’applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferisce in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2017.
Se del caso, la Commissione formula proposte per soluzioni volte a ottimizzare l’accesso transfrontaliero a tali banche dati e l’utilizzo di certificati e attestati nel mercato interno.
4. L’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 60 e, se del caso, all’articolo 62. L’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62.
5. In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non e’ richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora e sempre che l’amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilita’ di ottenere i certificati e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company Dossier), un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione.
In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non e’ richiesto di presentare documenti complementari qualora l’amministrazione aggiudicatrice, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda gia’ tali documenti.
Ai fini del primo comma, gli Stati membri garantiscono che le banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici e che possono essere consultate dalle rispettive amministrazioni aggiudicatrici possano essere consultate altresi’, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri.
6. Gli Stati membri mettono a disposizione e aggiornano su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri. Su richiesta, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.
Art. 60 – Mezzi di prova
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e all’allegato XII come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 57 e del rispetto dei criteri di selezione ai sensi dell’articolo 58.
Le amministrazioni aggiudicatrici non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo e all’articolo 62. Conformemente all’articolo 63, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all’amministrazione aggiudicatrice che essi disporranno delle risorse necessarie.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilita’ all’operatore economico di nessuno dei casi di cui all’articolo 57:
a) per quanto riguarda il paragrafo 1 di detto articolo, un estratto del registro pertinente, come l’estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita’ giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza, da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il paragrafo 2 e il paragrafo 4, lettera b) di detto articolo, un certificato rilasciato dall’autorita’ competente dello Stato membro o del paese in questione;
(lettera rettificata con Avv. rett. 30.04.2015)
Se lo Stato membro o il paese in questione non rilascia tali documenti o certificati, o se questi non coprono tutti casi di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 57, paragrafo 4, lettera b), dell’articolo 57, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri o i paesi in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un’autorita’ giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato nello Stato membro o nel paese d’origine o nello Stato membro o nel paese in cui l’operatore economico e’ stabilito.
Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 57, paragrafo 4, lettera b). Tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis) di cui all’articolo 61.
3. Di norma, la prova della capacita’ economica e finanziaria dell’operatore economico puo’ essere fornita mediante una o piu’ referenze elencate nell’allegato XII, parte I.
L’operatore economico che per fondati motivi non e’ in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice e’ autorizzato a provare la propria capacita’ economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.
4. Le capacita’ tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o piu’ mezzi di cui all’allegato XII, parte II, in funzione della natura, della quantita’ o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
5. Su richiesta gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all’articolo 57, l’idoneita’ all’esercizio dell’attivita’ professionale, la capacita’ finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all’articolo 58, nonche’ eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.
Articolo 60 – Mezzi di prova
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e all’allegato XII come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 57 e del rispetto dei criteri di selezione ai sensi dell’articolo 58.
Le amministrazioni aggiudicatrici non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo e all’articolo 62. Conformemente all’articolo 63, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all’amministrazione aggiudicatrice che essi disporranno delle risorse necessarie.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilita’ all’operatore economico di nessuno dei casi di cui all’articolo 57:
a) per quanto riguarda il paragrafo 1 di detto articolo, un estratto del registro pertinente, come l’estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita’ giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza, da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il paragrafo 2 e il paragrafo 3, lettera b) di detto articolo, un certificato rilasciato dall’autorita’ competente dello Stato membro o del paese in questione;
Se lo Stato membro o il paese in questione non rilascia tali documenti o certificati, o se questi non coprono tutti casi di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 57, paragrafo 4, lettera b), dell’articolo 57, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri o i paesi in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un’autorita’ giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato nello Stato membro o nel paese d’origine o nello Stato membro o nel paese in cui l’operatore economico e’ stabilito.
Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 57, paragrafo 4, lettera b). Tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis) di cui all’articolo 61.
3. Di norma, la prova della capacita’ economica e finanziaria dell’operatore economico puo’ essere fornita mediante una o piu’ referenze elencate nell’allegato XII, parte I.
L’operatore economico che per fondati motivi non e’ in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice e’ autorizzato a provare la propria capacita’ economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.
4. Le capacita’ tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o piu’ mezzi di cui all’allegato XII, parte II, in funzione della natura, della quantita’ o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
5. Su richiesta gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all’articolo 57, l’idoneita’ all’esercizio dell’attivita’ professionale, la capacita’ finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all’articolo 58, nonche’ eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.
Articolo 60 – Mezzi di prova
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e all’allegato XII come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 57 e del rispetto dei criteri di selezione ai sensi dell’articolo 58.
Le amministrazioni aggiudicatrici non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo e all’articolo 62. Conformemente all’articolo 63, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all’amministrazione aggiudicatrice che essi disporranno delle risorse necessarie.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilita’ all’operatore economico di nessuno dei casi di cui all’articolo 57:
a) per quanto riguarda il paragrafo 1 di detto articolo, un estratto del registro pertinente, come l’estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita’ giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza, da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il paragrafo 2 e il paragrafo 3 4, lettera b) di detto articolo, un certificato rilasciato dall’autorita’ competente dello Stato membro o del paese in questione;
Se lo Stato membro o il paese in questione non rilascia tali documenti o certificati, o se questi non coprono tutti casi di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 57, paragrafo 4, lettera b), dell’articolo 57, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri o i paesi in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un’autorita’ giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato nello Stato membro o nel paese d’origine o nello Stato membro o nel paese in cui l’operatore economico e’ stabilito.
Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 57, paragrafo 4, lettera b). Tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis) di cui all’articolo 61.
3. Di norma, la prova della capacita’ economica e finanziaria dell’operatore economico puo’ essere fornita mediante una o piu’ referenze elencate nell’allegato XII, parte I.
L’operatore economico che per fondati motivi non e’ in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice e’ autorizzato a provare la propria capacita’ economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.
4. Le capacita’ tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o piu’ mezzi di cui all’allegato XII, parte II, in funzione della natura, della quantita’ o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
5. Su richiesta gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all’articolo 57, l’idoneita’ all’esercizio dell’attivita’ professionale, la capacita’ finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all’articolo 58, nonche’ eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.
Art. 61 – Registro online dei certificati (e-Certis)
1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione siano costantemente aggiornate.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono a e-Certis ed esigono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.
3. La Commissione mette a disposizione su e-Certis il DGUE in tutte le versioni linguistiche.
Art. 62 – Norme di garanzia della qualita’ e norme di gestione ambientale
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualita’, compresa l’accessibilita’ per i disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualita’ basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita’, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilita’ di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualita’ proposte soddisfano le norme di garanzia della qualita’ richieste.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilita’ di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
3. Conformemente all’articolo 86, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualita’ di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 63 – Affidamento sulle capacita’ di altri soggetti
1. Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacita’ economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacita’ tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico puo’, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacita’ sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporra’ dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.
L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacita’ l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57. L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice puo’ imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.
Se un operatore economico si affida alle capacita’ di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacita’ economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.
Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, puo’ fare valere le capacita’ dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
2. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento.
Art. 64 – Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
1. Gli Stati membri possono istituire o mantenere elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti o prevedere una certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all’allegato VII.
Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’indirizzo dell’organismo di certificazione o del soggetto responsabile dell’elenco ufficiale al quale le domande vanno presentate.
2. Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al paragrafo 1, nonche’ quelle di rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni della presente sottosezione.
Gli Stati membri adeguano parimenti tali condizioni all’articolo 63 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un raggruppamento e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre societa’ del raggruppamento. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all’autorita’ che istituisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validita’ del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali societa’ continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.
3. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorita’, o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente.
Tali certificati indicano le referenze che consentono agli operatori economici l’iscrizione nell’elenco ufficiale o di ottenere la certificazione nonche’ la relativa classificazione.
4. L’iscrizione in un elenco ufficiale certificata dalle autorita’ competenti o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione costituisce una presunzione di idoneita’ ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato.
5. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non sono contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, puo’ essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che detiene l’elenco ufficiale.
6. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dalla certificazione sono conformi all’articolo 60 ed, eventualmente, all’articolo 62. Per la registrazione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale o per la loro certificazione non sono necessarie altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli operatori economici nazionali.
Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell’autorita’ che redige l’elenco ufficiale o dell’organismo di certificazione competente.
7. Siffatta iscrizione o certificazione non puo’ essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresi’ altri mezzi di prova equivalenti.
8. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative ai documenti presentati come prova del fatto che gli operatori economici soddisfano i requisiti per essere iscritti nell’elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, o del fatto che gli operatori economici di un altro Stato membro possiedono una certificazione equivalente.
[Tit. II, Capo III, Sez. 3] Sottosezione 2 – Riduzione del numero dei candidati, di offerte e soluzioni
Art. 65 – Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un’offerta, o a partecipare al dialogo, purche’ sia disponibile il numero minimo, di cui al paragrafo 2, di candidati qualificati.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all’occorrenza, il numero massimo.
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati e’ cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l’innovazione il numero minimo di candidati e’ tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita’ di cui all’articolo 58, paragrafo 5 e’ inferiore al numero minimo, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacita’ richieste. L’amministrazione aggiudicatrice non puo’ includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacita’ richieste.
Art. 66 – Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facolta’ di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, o di soluzioni da discutere di cui all’articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche’ vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.
[Tit. II, Capo III, Sez. 3] Sottosezione 3 – Aggiudicazione dell’appalto
Art. 67 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
2. L’offerta economicamente piu’ vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice e’ individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e puo’ includere il miglior rapporto qualita’/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione Tra tali criteri possono rientrare ad esempio:
a) la qualita’, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita’, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;
b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualita’ del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o
c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.
L’elemento relativo al costo puo’ inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.
3. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:
a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi; o
b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,
anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
4. I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’amministrazione aggiudicatrice una liberta’ di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilita’ di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
5. L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.
Tale ponderazione puo’ essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.
Se la ponderazione non e’ possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.
Art. 68 – Costi del ciclo di vita
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
i) costi relativi all’acquisizione;
ii) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
iii) costi di manutenzione;
iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
b) costi imputati a esternalita’ ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonche’ altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice impieghera’ al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.
Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalita’ ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) e’ basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o continua, non favorisce ne’ svantaggia indebitamente taluni operatori economici;
b) e’ accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione e’ tenuta a rispettare.
3. Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita e’ stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell’Unione, tale metodo comune e’ applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita.
Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano e’ contenuto nell’allegato XIII. Alla Commissione e’ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 riguardo all’aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell’adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti.
Art. 69 – Offerte anormalmente basse
1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi.
2. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori,
c) l’originalita’ dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
d) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2;
e) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 71;
f) l’eventualita’ che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
3. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Essa puo’ respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.
L’amministrazione aggiudicatrice respinge l’offerta se ha accertato che l’offerta e’ anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
4. L’amministrazione aggiudicatrice che accerta che un’offerta e’ anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato puo’ respingere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non e’ in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice, che l’aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Quando l’amministrazione aggiudicatrice respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
5. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a loro disposizione, quali leggi, regolamentazioni, contratti collettivi universalmente applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 2.
[Tit. II] Capo IV – Esecuzione dell’appalto
Art. 70 – Condizioni di esecuzione dell’appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purche’ collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.
Art. 71 – Subappalto
1. L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, da parte dei subappaltatori e’ garantita mediante azioni adeguate delle autorita’ nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilita’ e competenze.
2. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere o puo’ essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonche’ i subappaltatori proposti.
3. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l’amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all’operatore economico cui e’ stato aggiudicato l’appalto pubblico (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalita’ di pagamento sono indicati nei documenti di gara.
4. I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilita’ del contraente principale.
5. Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l’impianto sotto la diretta supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e al piu’ tardi all’inizio dell’esecuzione del contratto l’amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di indicarle nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L’amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonche’ le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.
Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.
Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori come previsto all’articolo 59. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell’autodichiarazione.
Il primo comma non si applica ai fornitori.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio:
a) ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;
b) ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.
6. Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:
a) se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilita’ solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformita’ delle condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 2;
b) le amministrazioni aggiudicatrici possono, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57. In tali casi le amministrazioni aggiudicatrici impongono all’operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre o essere obbligate da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.
7. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno piu’ rigorose in materia di responsabilita’, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessita’ che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.
8. Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma del paragrafo 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l’applicabilita’, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o operatori economici ovvero a determinati importi.
Art. 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validita’
1. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonche’ le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:
i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita’ o interoperativita’ tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e
ii) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
Tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di piu’ modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la necessita’ di modifica e’ determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
ii) la modifica non altera la natura generale del contratto;
iii) l’eventuale aumento di prezzo non e’ superiore al 50 % del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di piu’ modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformita’ della lettera a);
ii) all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche’ cio’ non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o
iii) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilita’ sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 71;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte G, ed e’ pubblicato conformemente all’articolo 51.
2. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessita’ di una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva se il valore della modifica e’ al di sotto di entrambi i valori seguenti:
i) le soglie fissate all’articolo 4; e
ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.
Tuttavia la modifica non puo’ alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di piu’ modifiche successive, il valore e’ accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), il prezzo aggiornato e’ il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validita’ e’ considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica e’ considerata sostanziale se una o piu’ delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).
5. Una nuova procedura d’appalto in conformita’ della presente direttiva e’ richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validita’ diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.
Art. 73 – Risoluzione dei contratti
Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilita’,almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dal diritto nazionale applicabile, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validita’ dello stesso, qualora:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 72;
b) l’aggiudicatario si e’ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
TITOLO III – PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
[Tit. III] Capo I – Servizi sociali e altri servizi specifici
Art. 74 – Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Gli appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato XIV sono aggiudicati in conformita’ del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 4, lettera d).
Art. 75 – Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all’articolo 74 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalita’:
a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all’allegato V, parte H, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 51; o
b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte I. L’avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.
Il primo comma non si applica tuttavia allorche’ una procedura negoziata senza previa pubblicazione potrebbe essere stata utilizzata conformemente all’articolo 32 per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all’articolo 74 rendono noto il risultato della procedura d’appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte J, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 51. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
3. I modelli di formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 89, paragrafo 2.
4. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 51.
Art. 76 – Principi per l’aggiudicazione degli appalti
1. Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l’aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parita’ di trattamento degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoche’ tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificita’ dei servizi in questione.
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessita’ di garantire la qualita’, la continuita’, l’accessibilita’, anche economica, la disponibilita’ e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione. Gli Stati membri possono altresi’ prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualita’/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualita’ e sostenibilita’ dei servizi sociali.
Art. 77 – Appalti riservati per determinati servizi
1. Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’articolo 74 identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Un’organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) il suo obiettivo e’ il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1;
b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, cio’ dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprieta’ dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e
d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.
5. Fermo restando l’articolo 92, la Commissione valuta gli effetti del presente articolo e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.
[Tit. III] Capo II – Regole sui concorsi di progettazione
Art. 78 – Ambito di applicazione
Il presente capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nei casi di cui al presente articolo, primo comma, lettera a), la soglia di cui all’articolo 4 e’ calcolata sulla base del valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.
Nei casi di cui al presente articolo, primo comma, lettera b), la soglia e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia annunciato l’intenzione di aggiudicare tale appalto nel bando di concorso.
Art. 79 – Bandi e avvisi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota la loro intenzione mediante un bando di concorso.
Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, cio’ e’ riportato nell’avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso in conformita’ all’articolo 51 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.
Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo, paragrafi 1 e 2, sono pubblicati conformemente all’articolo 51, paragrafi da 2 a 6 e all’articolo 52. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato V, rispettivamente alle parti E ed F, conformemente ai modelli di formulari.
Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 89, paragrafo 2.
Art. 80 – Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici applicano procedure conformi alle disposizioni del titolo I e del presente capo.
2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non puo’ essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.
3. Quando ai concorsi di progettazione e’ ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessita’ di garantire un’effettiva concorrenza.
Art. 81 – Composizione della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e’ composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e’ richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 82 – Decisioni della commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice e’ autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.
2. La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonche’ le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.
4. L’anonimato dev’essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.
6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
TITOLO IV – GOVERNANCE
Art. 83 – Applicazione
1. Al fine di garantire in maniera effettiva un’attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri assicurano che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da uno o piu’ organismi, autorita’ o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorita’, gli organismi o le strutture competenti per tali compiti.
2. Gli Stati membri garantiscono il controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici.
Se le autorita’ o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute violazioni specifiche o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorita’ nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorita’ o strutture idonee quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.
3. I risultati delle attivita’ di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante idonei strumenti di informazione. Tali risultati sono resi disponibili anche alla Commissione. Ad esempio possono essere riportati nelle relazioni di controllo di cui al presente paragrafo, secondo comma.
Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause piu’ frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita’ gravi in materia di appalti.
La Commissione puo’ chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici.
Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 4 del presente articolo, le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull’attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e sulle relative migliori prassi nel mercato interno.
4. Gli Stati membri provvedono affinche’:
a) siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia, e
b) sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto.
5. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, questi ultimi indicano un punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:
a) 1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi;
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori.
Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l’accesso a tali contratti; tuttavia, e’ possibile negare l’accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell’Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.
Art. 84 – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro contemplato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l’amministrazione aggiudicatrice redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 65 e 66, ossia:
i) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
ii) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
d) il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonche’, se e’ nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all’articolo 26 che giustificano il ricorso a tali procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’articolo 32 che giustificano il ricorso a tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.
La relazione non e’ richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a).
Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 50 o dell’articolo 75, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici possono fare riferimento a tale avviso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione e’ conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
3. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o alle autorita’, agli organismi o alle strutture competenti di cui all’articolo 83 quando essi ne fanno richiesta.
Art. 85 – Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
1. La Commissione riesamina la qualita’ e la completezza dei dati che si possono ricavare dagli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 75 e 79, pubblicati conformemente all’allegato VIII.
Se la qualita’ e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all’articolo 48, paragrafo 1, all’articolo 49, all’articolo 50, paragrafo 1, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 3, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.
2. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per gli appalti che sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva se il loro valore avesse superato la soglia pertinente fissata all’articolo 4, una relazione statistica, indicando una stima del valore totale aggregato di tale appalto nel periodo di riferimento. Tale stima puo’ essere basata in particolare sui dati disponibili conformemente agli obblighi nazionali di pubblicazione oppure su stime estrapolate da campioni.
Tale relazione puo’ essere inserita nella relazione di cui all’articolo 83, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione informazioni sulla loro organizzazione istituzionale in relazione all’attuazione, al monitoraggio e all’applicazione della presente direttiva, nonche’ sulle iniziative nazionali adottate per fornire orientamenti o per assistere nell’attuazione della normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici, o per far fronte alle difficolta’ che si pongono nell’attuazione di detta normativa.
Tali informazioni possono essere inserite nella relazione di cui all’articolo 83, paragrafo 3.
Art. 86 – Cooperazione amministrativa
1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 e 69. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.
2. Le autorita’ competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformita’ con le regole in materia di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Per valutare l’opportunita’ di utilizzare il sistema d’informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini dello scambio di informazioni di cui alla presente direttiva, entro il 18 aprile 2015 e’ avviato un progetto pilota.
TITOLO V – POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 87 – Esercizio della delega
(dizione “della delega” non corrispondente a quella dell’indice, recante “della delega dei poteri”, anche nel testo ufficiale)
1. Il potere di adottare atti delegati e’ conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 22, 23, 56 e 68 e’ conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 aprile 2014.
3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 22, 23, 56 e 68 puo’ essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validita’ degli atti delegati gia’ in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da’ contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 22, 23, 56 e 68 entra in vigore solo se ne’ il Parlamento europeo ne’ il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso e’ stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine e’ prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 88 – Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finche’ non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 87, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Art. 89 – Procedura di comitato
1. La Commissione e’ assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio. Esso e’ un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Art. 90 – Recepimento e disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, eccettuati i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici e’ obbligatorio ai sensi degli articoli 34, 35 o 36, dell’articolo 37, paragrafo 3, dell’articolo 51, paragrafo 2, o dell’articolo 53.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, per le centrali di committenza fino al 18 aprile 2017.
Se uno Stato membro decide di rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici conformemente all’articolo 22;
b) posta o altro idoneo supporto;
c) fax;
d) una combinazione di questi mezzi.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, fino al 18 aprile 2018.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, fino al 18 ottobre 2018.
5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 2, fino al 18 ottobre 2018.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 91 – Abrogazioni
La direttiva 2004/18/CE e’ abrogata a decorrere dal18 aprile 2016.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XV.
Art. 92 – Riesame
La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 4 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.
La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtu’ dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati. In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtu’ dell’AAP, alla relazione, se del caso, fa seguito una proposta di atto giuridico che modifica le soglie definite nella presente direttiva.
Art. 93 – Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 94 – Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato I – Autorita’ governative centrali
…
ITALIA
Organismi committenti
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell’Interno
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
Ministero della Difesa
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca
Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
Altri enti pubblici nazionali
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
…
Allegato II – Elenco delle attivita’ di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a)
In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.
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NACE [1] |
Codice CPV |
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SEZIONE F |
COSTRUZIONI |
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Divisione |
Gruppo |
Classe |
Descrizione |
Note |
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45 |
Costruzioni |
Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni |
45000000 |
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45.1 |
Preparazione del cantiere edile |
45100000 | |||
|
45.11 |
Demolizione di edifici; movimento terra |
Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture, Questa classe comprende inoltre: — drenaggio del cantiere edile, |
45110000 | ||
|
45.12 |
Trivellazioni e perforazioni |
Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonche’ per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: — trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, |
45120000 |
||
|
45.2 |
Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile |
45200000 | |||
|
45.21 |
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile, Questa classe non comprende: — attivita’ dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, |
45210000 45220000 45231000 45232000 |
||
|
45.22 |
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici |
Questa classe comprende: — costruzione di tetti, |
45261000 |
||
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45.23 |
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi |
Questa classe comprende: — costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, Questa classe non comprende: — lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. |
45212212 e DA03 45230000 eccetto: |
||
|
45.24 |
Costruzione di opere idrauliche |
Questa classe comprende: — costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc., |
45240000 |
||
|
45.25 |
Altri lavori speciali di costruzione |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacita’ o attrezzature particolari, Questa classe non comprende: — noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. |
45250000 45262000 |
||
|
45.3 |
Installazione dei servizi in un fabbricato |
45300000 |
|||
|
45.31 |
Installazione di impianti elettrici |
Questa classe comprende: installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, |
45213316 45310000 Eccetto: |
||
|
45.32 |
Lavori di isolamento |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: — lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22. |
45320000 |
||
|
45.33 |
Installazione di impianti idraulico-sanitari |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — impianti idraulico-sanitari, Questa classe non comprende: — installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. |
45330000 |
||
|
45.34 |
Altri lavori di installazione |
Questa classe comprende: — installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, |
45234115 45316000 45340000 |
||
|
45.4 |
Lavori di rifinitura e completamento degli edifici |
45400000 |
|||
|
45.41 |
Intonacatura |
Questa classe comprende: — lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura |
45410000 |
||
|
45.42 |
Posa in opera di infissi in legno o in metallo |
Questa classe comprende: — installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, Questa classe non comprende: — posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. |
45420000 |
||
|
45.43 |
Rivestimento di pavimenti e muri |
Questa classe comprende: — posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, |
45430000 |
||
|
45.44 |
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate |
Questa classe comprende: — tinteggiatura interna ed esterna di edifici, Questa classe non comprende: — posa in opera di finestre, cfr. 45.42. |
45450000 |
||
|
45.45 |
Altri lavori di completamento degli edifici |
Questa classe comprende: — installazione di piscine private, Questa classe non comprende: — pulizie effettuate all’interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. |
45212212 e DA04 45450000 |
||
|
45.5 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
45500000 |
|||
| 45.50 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
Questa classe non comprende: — noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32. |
45500000 |
||
| [1] Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 | |||||
Allegato III – Elenco dei prodotti di cui all’articolo 4, lett. b), per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
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[Tabella dei prodotti] |
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Capo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi |
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Capo 26 |
Minerali metallurgici, scorie e ceneri |
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Capo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; eccetto: ex 27.10 : carburanti speciali |
|
Capo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccetto: ex 28.09 : esplosivi |
|
Capo 29 |
Prodotti chimici organici eccetto: ex 29.03 : esplosivi |
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Capo 30 |
Prodotti farmaceutici |
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Capo 31 |
Concimi |
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Capo 32 |
Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri |
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Capo 33 |
Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche |
|
Capo 34 |
Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l’odontoiatria» |
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Capo 35 |
Sostanze albuminoidi; colle; enzimi |
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Capo 37 |
Prodotti per la fotografia e per la cinematografia |
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Capo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche eccetto: ex 38.19 : prodotti tossicologici |
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Capo 39 |
Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccetto: ex 39.03 : esplosivi |
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Capo 40 |
Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccetto: ex 40.11 : pneumatici a prova di proiettile |
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Capo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio |
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Capo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
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Capo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
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Capo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno |
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Capo 45 |
Sughero e suoi lavori |
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Capo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio |
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Capo 47 |
Materie occorrenti per la fabbricazione della carta |
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Capo 48 |
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
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Capo 49 |
Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche |
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Capo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti |
|
Capo 66 |
Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti |
|
Capo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
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Capo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili |
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Capo 69 |
Prodotti ceramici |
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Capo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
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Capo 71 |
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia |
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Capo 73 |
Ghisa, ferro o acciaio |
|
Capo 74 |
Rame |
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Capo 75 |
Nichel |
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Capo 76 |
Alluminio |
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Capo 77 |
Magnesio, berillio (glucinio) |
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Capo 78 |
Piombo |
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Capo 79 |
Zinco |
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Capo 80 |
Stagno |
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Capo 81 |
Altri metalli comuni |
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Capo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccetto: ex 82.05 : utensili |
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Capo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
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Capo 84 |
Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccetto: ex 84.06 : motori |
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Capo 85 |
Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccetto: ex 85.13 : telecomunicazioni |
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Capo 86 |
Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccetto: ex 86.02 : locomotive blindate |
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Capo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccetto: ex 87.08 : carri da combattimento e autoblinde |
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Capo 89 |
Navigazione marittima e fluviale eccetto: ex 89.01A : navi da guerra |
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Capo 90 |
Strumenti e apparecchi d’ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccetto: ex 90.05 : binocoli |
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Capo 91 |
Orologeria |
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Capo 92 |
Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi |
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Capo 94 |
Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili eccetto: ex 94.01A : sedili per aerodine |
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Capo 95 |
Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) |
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Capo 96 |
Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci |
|
Capo 98 |
Lavori diversi |
Allegato IV – Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonche’ dei piani e progetti nei concorsi di progettazione
Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonche’ dei piani e progetti nei concorsi di progettazione devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:
a) l’ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
c) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
d) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalita’ o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto o del concorso di progettazione;
e) solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;
f) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;
g) in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f), si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.
Allegato V – Informazioni che devono figurare negli avvisi
[All. V] Parte A – Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’ esercitata.
3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice e’ una centrale di committenza o che si tratta o puo’ trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
6. Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell’avviso di preinformazione.
[All. V] Parte B – Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all’articolo 48)
[All. V-B] I. Informazioni che devono comparire in ogni caso
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’ disponibile per i motivi illustrati all’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un’indicazione relativa alle modalita’ di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’ esercitata.
4. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice e’ una centrale di committenza o che si tratta o puo’ trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell’appalto: natura ed entita’ dei lavori, natura e quantita’ o valore delle forniture; natura ed entita’ dei servizi.
8. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l’appalto/gli appalti di cui al presente avviso di preinformazione.
9. Data d’invio dell’avviso.
10. Altre eventuali informazioni.
11. Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP.
[All. V-B] II. Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l’avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 48, paragrafo 2)
1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per lo/gli appalto/i.
2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).
3. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.
5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e’ riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti;
b) l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) una breve descrizione dei criteri di selezione.
6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell’appalto/degli appalti. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d’interesse.
9. Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di interesse.
10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
11. Eventualmente, indicare se:
a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e’ richiesta/accettata;
b) si fara’ ricorso all’ordinazione elettronica;
c) si fara’ ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara’ accettato il pagamento elettronico.
12. Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.
13. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per le procedure di ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione puo’ essere richiesta.
[All. V] Parte C – Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all’articolo 49)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’ disponibile per i motivi illustrati all’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un’indicazione relativa alle modalita’ di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’ esercitata.
4. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice e’ una centrale di committenza o che e’ coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell’appalto: natura ed entita’ dei lavori, natura e quantita’ o valore delle forniture; natura ed entita’ dei servizi. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto/degli appalti; se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.
a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell’accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell’accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell’ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.
b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l’indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l’indicazione di valore o dell’ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.
11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e’ riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti;
b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;
c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l’esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacita’ eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).
12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).
13. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
c) si tratta di un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
14. Se l’appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilita’ per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per piu’ e/o per l’insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che puo’ essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l’appalto non e’ suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.
15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l’innovazione, quando ci si avvale della facolta’ di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.
16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in piu’ fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta l’esecuzione dell’appalto.
18. Criteri di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l’innovazione).
20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.
21. In caso di procedure aperte:
a) periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta;
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.
22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
23. Eventualmente, indicare se:
a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e’ accettata;
b) si fara’ ricorso all’ordinazione elettronica;
c) sara’ accettata la fatturazione elettronica;
d) sara’ utilizzato il pagamento elettronico.
24. Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.
25. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
26. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative all’appalto/agli appalti di cui al presente avviso.
27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
28. Data d’invio dell’avviso.
29. Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP.
30. Altre eventuali informazioni.
[All. V] Parte D – Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 50)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’ esercitata.
3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice e’ una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Descrizione dell’appalto: natura ed entita’ dei lavori, natura e quantita’ o valore delle forniture; natura ed entita’ dei servizi. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.
8. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
9. I criteri di cui all’articolo 67 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Se del caso, l’indicazione se e’ stato fatto ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario e’ una piccola e media impresa;
b) informazioni che specificano se l’appalto e’ stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).
13. Valore dell’offerta (o delle offerte) vincente o dell’offerta massima e dell’offerta minima prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell’appalto.
14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell’appalto che puo’ essere subappaltato a terzi.
15. Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.
16. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.
18. Data d’invio dell’avviso.
19. Altre eventuali informazioni.
[All. V] Parte E – Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 79, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’ disponibile per i motivi illustrati all’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un’indicazione relativa alle modalita’ di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’ esercitata.
4. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice e’ una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Descrizione delle principali caratteristiche del progetto.
7. Numero e valore dei premi.
8. Natura del concorso di progettazione (aperto o ristretto).
9. Nel caso di concorsi di progettazione aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
10. Nel caso di concorsi di progettazione ristretti:
a) numero previsto di partecipanti;
b) se del caso, nomi dei partecipanti gia’ selezionati;
c) criteri di selezione dei partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
11. Se del caso, indicare se la partecipazione e’ riservata a una particolare professione.
12. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
13. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice e’ vincolante o meno per l’amministrazione aggiudicatrice.
14. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
15. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso di progettazione saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso di progettazione.
16. Data d’invio dell’avviso.
17. Altre eventuali informazioni.
[All. V] Parte F – Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all’articolo 79, paragrafo 2)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’ esercitata.
3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice e’ una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Descrizione delle principali caratteristiche del progetto.
6. Valore dei premi.
7. Natura del concorso di progettazione (aperto o ristretto).
8. Criteri che sono stati applicati alla valutazione dei progetti.
9. Data della decisione della commissione aggiudicatrice.
10. Numero di partecipanti.
a) Numero dei partecipanti che sono PMI.
b) Numero di partecipanti dall’estero.
11. Nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del vincitore/i del concorso e indicazione del fatto che il vincitore/i vincitori sono piccole e medie imprese.
12. Informazioni che indicano se il concorso di progettazione e’ connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
13. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al progetto/ai progetti di cui al presente avviso.
14. Data d’invio dell’avviso.
15. Altre eventuali informazioni.
[All. V] Parte G – Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validita’ dello stesso (di cui all’articolo 72, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed entita’ dei lavori, natura e quantita’ o valore delle forniture: natura ed entita’ dei servizi.
5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
11. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative all’appalto/agli appalti di cui al presente avviso.
12. Data d’invio dell’avviso.
13. Altre eventuali informazioni.
[All. V] Parte H – Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
3. Una breve descrizione dell’appalto in questione, compresi i codici CPV.
4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
— l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e’ riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti,
— l’indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.
5. Scadenze per contattare l’amministrazione aggiudicatrice, in vista della partecipazione.
6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
[All. V] Parte I – Informazioni che devono figurare negli avvisi (di cui all’articolo 75, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Una breve descrizione dell’appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;
c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
— l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e’ riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti,
— l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.
[All. V] Parte J – Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 2)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
4. Numero di offerte ricevute.
5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Altre eventuali informazioni.
Allegato VI – Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche (art. 35, paragrafo 4)
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano deciso di organizzare un’asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purche’ tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d’oneri relativo all’oggetto dell’appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalita’ e specifiche tecniche di collegamento.
Allegato VII – Definizione di talune specifiche tecniche
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «specifiche tecniche»: a seconda del caso
a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l’accessibilita’ per persone con disabilita’) la valutazione della conformita’, la proprieta’ d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualita’, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, nonche’ i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresi’ le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione dei lavori nonche’ i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice puo’ prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all’opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualita’, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilita’ per le persone con disabilita’) e la valutazione della conformita’, la proprieta’ d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonche’ le procedure di valutazione della conformita’;
2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e’ obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:
a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;
b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;
c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;
3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all’articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
4) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente o in conformita’ degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 1025/2012;
5) «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all’evoluzione delle necessita’ di mercato.
Allegato VIII – Caratteristiche relative alla pubblicazione
[All. VIII] 1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 75 e 79 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 75, e 79 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1.
Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea conferma all’amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all’articolo 51, paragrafo 5, secondo comma.
[All. VIII] 2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
a) Salvo se altrimenti disposto dall’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano integralmente i documenti di gara su Internet.
b) Il profilo di committente puo’ contenere avvisi di preinformazione, di cui all’articolo 48, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonche’ ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici. Il profilo di committente puo’ includere altresi’ avvisi di preinformazione utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma dell’articolo 52.
[All. VIII] 3. Formato e modalita’ di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica
Il formato e le modalita’ stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: http://simap.europa.eu
Allegato IX – Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall’articolo 54
1. L’invito a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo di cui all’articolo 54 deve contenere almeno:
a) un riferimento all’avviso di indizione di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonche’ la lingua o le lingue utilizzate;
d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente agli articoli 59 e 60 e, eventualmente, all’articolo 62 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalita’ stabilite negli articoli 59, 60 e 62;
(lettera rettificata con Avv. rett. 20.10.2015)
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, oppure, all’occorrenza, l’ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell’invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensi’ nell’invito a presentare un’offerta.
2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:
a) natura e quantita’, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita’ e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;
b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonche’ la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l’appalto;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell’appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu’ d’una fra queste forme; e
h) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell’invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.
Allegato IX – Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall’articolo 54
1. L’invito a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo di cui all’articolo 54 deve contenere almeno:
a) un riferimento all’avviso di indizione di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonche’ la lingua o le lingue utilizzate;
d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all’articolo 60 e, eventualmente, all’articolo 62 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalita’ stabilite negli articoli 60 e 62;
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, oppure, all’occorrenza, l’ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell’invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensi’ nell’invito a presentare un’offerta.
2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:
a) natura e quantita’, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita’ e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;
b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonche’ la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l’appalto;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell’appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu’ d’una fra queste forme; e
h) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell’invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.
Allegato IX – Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall’articolo 54
1. L’invito a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo di cui all’articolo 54 deve contenere almeno:
a) un riferimento all’avviso di indizione di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonche’ la lingua o le lingue utilizzate;
d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all’articolo 59 agli articoli 59 e 60 e, eventualmente, all’articolo 62 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalita’ stabilite negli articoli 59, 60 e 62;
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, oppure, all’occorrenza, l’ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell’invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensi’ nell’invito a presentare un’offerta.
2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:
a) natura e quantita’, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita’ e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;
b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonche’ la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l’appalto;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell’appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu’ d’una fra queste forme; e
h) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell’invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.
Allegato X – Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’art. 18, paragrafo 2
— Convenzione OIL 87 sulla liberta’ d’associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
— Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
— Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
— Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro forzato;
— Convenzione OIL 138 sull’eta’ minima;
— Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell’ambito del lavoro e dell’occupazione;
— Convenzione OIL 100 sulla parita’ di retribuzione;
— Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
— Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
— Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
— Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
— Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.
Allegato XI – Registri
I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:
…
— per l’Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato» o, oltre ai registri gia’ menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l’«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri gia’ menzionati,
…
(*) Ai fini dell’articolo 58, paragrafo 2, s’intendono per «registri» quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.
Allegato XII – Mezzi di prova dei criteri di selezione
[All. XII] Parte I: Capacita’ economica e finanziaria
Di regola, la capacita’ economica e finanziaria dell’operatore economico puo’ essere provata mediante una o piu’ delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attivita’ oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attivita’ dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
[All. XII] Parte II: Capacita’ tecnica
Mezzi per provare le capacita’ tecniche degli operatori economici di cui all’articolo 58:
a) i seguenti elenchi:
i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco e’ corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori piu’ importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sara’ presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati piu’ di cinque anni prima;
ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sara’ preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati piu’ di tre anni prima;
b) l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e piu’ particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualita’ e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’imprenditore disporra’ per l’esecuzione dell’opera;
c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualita’, nonche’ degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
d) un’indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilita’ della catena di approvvigionamento che l’operatore economico potra’ applicare durante l’esecuzione del contratto;
e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalita’ particolare, una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi e’ stabilito, purche’ tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacita’ di produzione del fornitore e sulla capacita’ tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonche’ sulle misure adottate per garantire la qualita’;
f) l’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;
g) un’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potra’ applicare durante l’esecuzione del contratto;
h) una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
i) una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporra’ per eseguire l’appalto;
j) un’indicazione della parte di appalto che l’operatore economico intende eventualmente subappaltare;
k) per i prodotti da fornire:
i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticita’ deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice;
ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualita’, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita’ di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.
Allegato XIII – Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’art. 68, paragrafo 3
Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Allegato XIV – Servizi di cui all’articolo 74
| Codice CPV | Descrizione |
| 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici] | Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi |
| 85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni] | Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura |
| 75300000-9 | Servizi di sicurezza sociale obbligatoria [1] |
| 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 | Servizi di prestazioni sociali |
| 98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3 | Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative |
| 98131000-0 | Servizi religiosi |
| da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55510000-8 [Servizi di mensa], 55511000-5 [Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta], 55512000-2 [Servizi di gestione mensa], 55523100-3 [Servizi di mensa scolastica] 55520000-1 [Servizi di catering], 55522000-5 [Servizi di catering per imprese di trasporto], 55523000-2 [Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni], 55524000-9 [Servizi di ristorazione scolastica] | Servizi alberghieri e di ristorazione |
| da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5; |
Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 10, lettera c-bis) (all’art. 10, la lett. c-bis] non esiste; il riferimento e’ da intendersi alla lett. d]) |
| da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3 | Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche |
| da 75200000-8 a 75231000-4 | Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettivita’ |
| da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 |
Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 10, lettera e-bis) (all’art. 10, la lett. e-bis] non esiste; il riferimento e’ da intendersi alla lett. h]) |
| da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti] | Servizi investigativi e di sicurezza |
| 98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali] | Servizi internazionali |
| 64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna] | Servizi postali |
| 50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro] | Servizi vari |
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[1] Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale |
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