Reg. UE n. 1828/2019 del 30.10.2019 [modif. soglie Dir. UE 24/2014]

Regolamento Delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Regolamento Unione europea. Numero: 1828. Data: 30/10/2019.

Pubblicazione: 31/10/2019 (GUUE L 297)

Entrata in vigore:
20/11/2019 (con efficacia dal 01/01/2020; v. art. 2)
Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Riferimenti:
Apporta modifiche a:
Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 31/10/2019 (data di pubblicazione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo e’ uno strumento plurilaterale e il suo scopo e’ la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE e’ consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo. Poiche’ il valore delle soglie calcolato conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e’ diverso dal valore delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva, e’ necessario rivedere tali soglie. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

ha adottato il presente Regolamento:

a1
Articolo 1
 
 
 
 

La direttiva 2014/24/UE e’ cosi’ modificata:

(1) L’articolo 4 e’ cosi’ modificato:

a) alla lettera a), «5 548 000 EUR» e’ sostituito da «5 350 000 EUR»;

b) alla lettera b), «144 000 EUR» e’ sostituito da «139 000 EUR»;

c) alla lettera c), «221 000 EUR» e’ sostituito da «214 000 EUR»;

(2) all’articolo 13, il primo comma e’ cosi’ modificato:

a) alla lettera a), «5 548 000 EUR» e’ sostituito da «5 350 000 EUR»;

b) alla lettera b), «221 000 EUR» e’ sostituito da «214 000 EUR».

a2
Articolo 2
 
 
 
 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.