Reg. UE n. 1952/2021 del 10.11.2021 [modif. soglie Dir. UE 24/2014]

Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione 

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Regolamento Unione europea. Numero: 1952. Data: 10/11/2021.

Pubblicazione: 11/11/2021 (GUUE L 398)

Entrata in vigore:
01/01/2022 (v. art. 2)
Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Riferimenti:
Apporta modifiche a:
Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 11/11/2021 (data di pubblicazione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») e’ uno strumento plurilaterale e il suo scopo e’ la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE e’ consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo, e’ necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.

(3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

ha adottato il presente Regolamento:

a1
Articolo 1
 
 
 
 

La direttiva 2014/24/UE e’ cosi’ modificata:

1) l’articolo 4 e’ cosi’ modificato:

a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» e’ sostituito da «5 382 000 EUR»;

b) alla lettera b), «139 000 EUR» e’ sostituito da «140 000 EUR»;

c) alla lettera c), «214 000 EUR» e’ sostituito da «215 000 EUR»;

2) all’articolo 13, il primo comma e’ cosi’ modificato:

a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» e’ sostituito da «5 382 000 EUR»;

b) alla lettera b), «214 000 EUR» e’ sostituito da «215 000 EUR».

a2
Articolo 2
 
 
 
 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.