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Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione
1. All’articolo 108 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
(alinea rettificato dalla Legge di conversione 164/2025)
a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;
b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis), e in tali casi le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».
(lettera rettificata dalla Legge di conversione 164/2025)
Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione
1. All’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;
b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».
Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione
1. All’articolo 108 del codice dei contrati pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;
b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al quinto sesto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis), e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».
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Art. 8 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.