D.L. n. 127/2025 del 09.09.2025 [scuola], conv. da Legge 164/2025

Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127 – Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Decreto-legge. Numero: 127. Data: 09/09/2025.

Pubblicazione: 09/09/2025 (GURI, n. 209)

Entrata in vigore:
10/09/2025 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 8)

Conversione: convertito (Legge di conversione 164/2025)

Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Riferimenti:
Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 05/11/2025 (data di conversione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 33 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l’articolo 1, comma 612;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l’articolo 1, comma 784;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’articolo 25-bis che istituisce a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2024/2025 la filiera formativa tecnologico-professionale;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto-legge:

a5
Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione
 
 
 

1. All’articolo 108 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

(alinea rettificato dalla Legge di conversione 164/2025)

a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;

b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis), e in tali casi le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».

(lettera rettificata dalla Legge di conversione 164/2025)

 
Testo iniziale
 

Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione

1. All’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;

b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».

 
RET

Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione

1. All’articolo 108 del codice dei contrati pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;

b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al quinto sesto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis), e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».

a8
Art. 8 – Entrata in vigore
 
 
 
 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.