Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 – Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023 , n. 87)

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione:

Entrata in vigore:

Variazioni

  1. Legge di conversione (modifica l’art. 6).

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti:

Attuazione: –

Vigenza: norma di modifica.

Ultimo aggiornamento: 5.7.2023 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo


Art. 6 – Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche

Art. 6-quinquies – Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione

Art. 14 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», e, in particolare, l’articolo 13;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini», e, in particolare, l’articolo 9;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l’articolo 10;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante «Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l’efficienza dell’organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale, nonché l’occupazione nel settore del salvamento acquatico;

Considerata, infine, la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l’effettività delle politiche di solidarietà sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della cultura e del Ministro per lo sport e i giovani;

Emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 6 – Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche

Aggiornamenti: M1 Legge di conversione.

(articolo modificato dalla Legge di conversione)

omissis

2-bis. All’articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: “Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

omissis

Testi storici
Testo iniziale (ante conversione) M1 A seguito della Legge di conversione

Articolo 6 – Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche

omissis

Articolo 6 – Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche

omissis

2-bis. All’articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: “Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

omissis

Omissis
Articolo 6-quinquies – Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione

Aggiornamenti: INS Legge di conversione.

(articolo inserito dalla Legge di conversione)

1. All’articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività” sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell’importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell’importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell’amministrazione. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Omissis
Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

Legge di conversione

Legge 3 luglio 2023, n. 87 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[si omette l’allegato]