Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento
Tipi di requisiti
Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento
Requisiti di idoneità
La disciplina dei “requisiti di idoneità” resta sostanzialmente invariata: tuttavia, per servizi-forniture (per i lavori, il requisito della CCIAA si intende assorbito dalla SOA) si specifica che l’iscrizione nella CCIAA deve essere per un oggetto pertinente all’oggetto dell’appalto anche se non esattamente coincidente [art. 100.3 D.Lgs. 36/23; recepisce giurisprudenza sull’art. 83.3 D.Lgs.50/2016]
Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento
Requisiti di capacità negli appalti di servizi-forniture
La disciplina dei “requisiti di capacità” viene modificata, ma non è chiara.
La materia è regolata da varie norme di difficile coordinamento:
- art. 10.3 D.Lgs. 36/23 (facoltà di prevedere requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale, comunque proporzionati e tali da non impedire l’accesso alle MPMI);
- art. 100.2 D.Lgs. 36/23 (principio di proporzione dei requisiti di partecipazione richiesti);
- art. 100.4 D.Lgs. 36/23 (futura emanazione di un sistema di attestazione, tipo SOA, anche per servizi-forniture);
- art. 100.11 D.Lgs. 36/23 (nelle more del sistema di attestazione SOA per servizi-forniture: possibilità di richiedere, quale requisito di capacità economica-finanziaria, un fatturato globale nel triennio ≤ al doppio dell’appalto [o del lotto], e quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’esecuzione di contratti analoghi nel triennio);
- art. 100.12 D.Lgs. 36/23 (divieto di richiedere requisiti di partecipazione diversi da previsti dal medesimo art. 100).
Inoltre:
Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento
Requisiti di capacità negli appalti di servizi-forniture
Sono possibili due interpretazioni
PRIMA INTERPRETAZIONE (preferibile)
La materia sarà regolata dall’emanando sistema unico di qualificazione; nelle more dell’emanazione, possibilità di richiedere esclusivamente i due seguenti requisiti di capacità (fermo il principio di proporzione):
- fatturato globale di importo ≤ al doppio dell’appalto nel triennio [o del lotto];
- esecuzione di contratti analoghi nel triennio (non è chiaro se si tratti di un elenco di servizi o di un fatturato specifico).
SECONDA INTERPRETAZIONE
La materia sarà regolata dall’emanando sistema di unico qualificazione; nelle more dell’emanazione, possibilità di richiedere requisiti a discrezione, anche diversi da fatturato minimo o contratti eseguiti (fermo il principio di proporzione); tuttavia (fermo il principio di proporzione):
- se è richiesto un fatturato globale: vale il limite dell’importo ≤ al doppio dell’appalto nel triennio [o del lotto];
- se è richiesta l’esecuzione di contratti analoghi: vale il limite dell’esecuzione nel triennio.
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Dir. 2014/24 UE |
D.Lgs. 50/2016 |
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Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento
Requisiti di capacità negli appalti di lavori
La disciplina dei requisiti per i lavori, provvisoriamente, resta similare, con alcune modifiche: al momento, viene ripreso per intero il sistema attuale, quindi:
lavori < € 150.000: requisiti speciali da dimostrare in gara
lavori ≥ € 150.000: necessaria attestazione SOA, per categorie e classifiche adeguate; con le seguenti modifiche:
- è soppressa la regola della partecipazione maggioritaria della mandataria
- è soppresso il minimo del 40% in capo alla mandataria e del 10% in capo alle mandanti
- le categorie “SIOS” sono ausiliabili (salva diversa determinazione della s.a.); resta fermo che esse sono anche subappaltabili (salvo diversa determinazione della s.a., che può stabilire il divieto di subappalto per ogni categoria).
Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento
Requisiti per i lavori inferiori a € 150.000
Per i lavori < € 150.000 (qualificazione gara per gara [salvo ovviamente che l’o.e. abbia già SOA idonea])
si specifica che l’importo di € 150.000 è riferito all’intero importo della procedura anzichè alla singola lavorazione (?) (art. 100.4 D.Lgs. 36/23)
i requisiti sono stabiliti provvisoriamente dall’All. II.12-art. 28 (che riprende l’art. 90 d.p.r. 207/2010):
- importo lavori analoghi nel quinquennio ≤ importo del contratto
- costo del personale ≥ 15% importo lavori nel quinquennio (o in mancanza, riduzione figurativa dei lavori);
- adeguata attrezzatura tecnica
Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento
Requisiti per i lavori inferiori a € 150.000
Per i lavori ≥ € 150.000 (attestazione SOA)
categorie e classifiche (categorie [declaratorie] di opere / classi [classifiche] di importi): il Nuovo Codice mantiene la distinzione delle lavorazioni in categorie (declaratorie) e classifiche; esse sono identiche al regime previgente;
categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria (opere che possono essere eseguite dall’o.e. solo se attestato per la lavorazione in classe idonea / che possono essere eseguite dall’o.e. anche se non attestato): il Nuovo Codice non prevede la distinzione, ma essa resta stabilita dalla Legge 47/2014 (che rimane in vigore); quindi deve ritenersi operativo anche il subappalto qualificante.
categorie prevalente e scorporabili (maggiore importo / altre categorie): il Nuovo Codice mantiene la distinzione (v. subappalto); in via provvisoria mantiene anche la regola che i requisiti non posseduti nella scorporabile (ovviamente se non a qualificazione obbligatoria) vanno posseduti nella prevalente (ma non sembra obbligare più la mandataria ad acquisire la prevalente o una sua parte)
categorie “SIOS” (opere che [fino al 2021] non potevano essere subappaltate oltre il 30%, e che [anche dopo il 2021] non potevano essere ausiliate): il Nuovo Codice mantiene la subappaltabilità (salvo divieto o limite di lex specialis) e consente l’avvalimento (salvo divieto o limite di lex specialis)
[NB: in realtà, il Nuovo Codice non prevede più le “SIOS”, ma si limita a parlare di “opere di notevole contenuto tecnologico”; ragionevolmente, si deve ancora fare riferimento al DM 248/2016, che non viene abrogato]
incremento premiale del “quinto” (assunzione nei limiti della categoria incrementati del “quinto” a condizione della qualificazione per il 20% della b.d.g.): il Nuovo Codice, in via provvisoria, mantiene l’incremento premiale del “quinto”.
importi minimi nei RTI: il Nuovo Codice sopprime sia la regola della capogruppo maggioritaria, sia il limite minimo del 40% per la capogruppo e del 10% della mandante
Tabella di raffronto tra i regimi
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Sistema tradizionale (D.Lgs. 163/’06 |
D.Lgs. 50/16 e DM 248/2016 (ante 2022) |
D.Lgs. 50/16 (dal 2022) |
D.Lgs. 36/23 (in via provvisoria) |
D.Lgs. 36/23 (a regime) |
| Sistema (SOA), per lavori oltre € 150.000 |
Attestazione per categorie e classifiche |
Attestazione per categorie e classifiche |
Attestazione per categorie e classifiche |
Attestazione per categorie e classifiche |
Attestazione per categorie e classifiche |
| Assunzione lavori |
classifica incrementata di 1/5 (se qualificata per almeno il 20% della b.d.g.) |
classifica incrementata di 1/5 (se qualificata per almeno il 20% della b.d.g.) |
classifica incrementata di 1/5 (se qualificata per almeno il 20% della b.d.g.) |
classifica incrementata di 1/5 (se qualificata per almeno il 20% della b.d.g.) |
? |
| Necessità di qualificazione (e subappalto qualificante) |
Categorie a qualificazione obbligatoria / non obbligatoria + subappalto qualificante |
Categorie a qualificazione obbligatoria / non obbligatoria + subappalto qualificante |
Categorie a qualificazione obbligatoria / non obbligatoria + subappalto qualificante |
Categorie a qualificazione obbligatoria / non obbligatoria + subappalto qualificante |
? |
| Categorie prevalente e scorporabili |
Categoria prevalente e scorporabili |
Categoria prevalente e scorporabili |
Categoria prevalente e scorporabili |
Categoria prevalente e scorporabili |
Categoria prevalente e scorporabili |
| Subappalto |
Max 30% della prevalente e delle scorporabili SIOS |
Max 30/40% dell’importo del contratto (al netto delle SIOS) e max 30% scorporabili |
50% della prevalente è eventuali limiti stabiliti dalla SA (non necessariamente per le SIOS) |
50% della prevalente + eventuali limiti stabiliti dalla SA (non necessariamente per le SIOS) |
50% della prevalente + eventuali limiti stabiliti dalla SA (non necessariamente per le SIOS) |
| Avvalimento |
Non consentito per le SIOS |
Non consentito per le SIOS |
Non consentito per le SIOS |
Sempre consentito, salvi eventuali limiti (ammessi solo per le SIOS) |
Sempre consentito, salvi eventuali limiti (ammessi solo per le SIOS) |
| RTI – assunzione della prevalente |
Necessariamente la capogruppo (almeno in parte) |
Necessariamente la capogruppo (almeno in parte) |
Necessariamente la capogruppo (almeno in parte) |
NON necessariamente la capogruppo |
NON necessariamente la capogruppo |
| RTI – capogruppo mandataria |
Maggioritaria (relativa) nel RTI e nel sottoRTI della prevalente / minimo 40% del RTI o sottoRTI orizzontale |
Maggioritaria (relativa) nel RTI e nel sottoRTI della prevalente /minimo 40% del RTI o sottoRTI orizzontale |
Maggioritaria (relativa) nel RTI e nel sottoRTI della prevalente / minimo 40% del RTI o sottoRTI orizzontale |
Una qualunque impresa anche minoritaria /nessun minimo |
Una qualunque impresa anche minoritaria /nessun minimo |
| RTI – mandante |
minimo 10% del RTI o sottoRTI orizzontale |
minimo 10% del RTI o sottoRTI orizzontale |
minimo 10% del RTI o sottoRTI orizzontale |
nessun minimo |
nessun minimo |
Requisiti speciali e avvalimento
I requisiti speciali in generale
Il Nuovo Codice mantiene ovviamente (accanto ai requisiti “generali”) i c.d. REQUISITI SPECIALI, ovvero
• di idoneità
• di capacità
ma affianca anche una serie di REQUISITI SOCIALI
Requisiti speciali e avvalimento
I requisiti speciali – di idoneità
Il nuovo Codice mantiene fermo – per forniture e servizi (per i lavori, il requisito della CCIAA si intende assorbito dalla SOA) – il necessario possesso dell’iscrizione alla CCIAA per forniture e servizi.
Si specifica che l’iscrizione deve essere per un oggetto pertinente all’oggetto dell’appalto anche se non esattamente coincidente 100.3 D.Lgs. 36/23 (recepisce giurisprudenza)
Requisiti speciali e avvalimento
I requisiti speciali – di capacità: a) lavori
Il nuovo Codice mantiene fermo, per i lavori
⇒ ≤ € 150.000: il sistema di dimostrazione dei requisiti per la gara 100.4 D.Lgs. 36/23.
⇒ > € 150.000: il sistema di attestazione (SOA), basato su un sistema di categorie di opere generali e specializzate (OG/OS) e classifiche 100.4 D.Lgs. 36/23
Requisiti speciali e avvalimento
I requisiti speciali – di capacità: a) lavori (sotto € 150.000)
Per i lavori ≤ € 150.000
• sembra specificarsi (meglio) che l’importo di € 150.000 è riferito all’intero importo della procedura e non alla singola lavorazione 100.4 D.Lgs. 36/23
• i requisiti sono stabiliti provvisoriamente dall’All. II.12-art. 28, che riprende l’art. 90 d.p.r. 207/2010:
– importo lavori analoghi nel quinquennio ≤ importo del contratto
– costo del personale ≥ 15% importo lavori nel quinquennio (o in mancanza, riduzione figurativa dei lavori);
– adeguata attrezzatura tecnica
Requisiti speciali e avvalimento
I requisiti speciali – di capacità: a) lavori (sopra € 150.000)
Per i lavori > € 150.000
A REGIME Si prevede la prossima emanazione di un NUOVO SISTEMA DI ATTESTAZIONE da adottare con Regolamento 100.4 D.Lgs. 36/23; le uniche indicazioni per la nuova regolamentazione – requisiti SOA – sono 100.5 D.Lgs. 36/23:
– necessità di iscrizione alla CCIAA coerente con la categoria e assenza di cause di esclusione nel triennio
– necessità di certificazione di qualità (apparentemente anche per I e II classifica)
– l’articolazione per categorie e classifiche e distinzione tra opere generali e specializzate
ALLO STATO ATTUALE
• Sin d’ora (in conseguenza del nuovo assetto dei RTI)
→ è soppressa la regola della partecipazione maggioritaria della mandataria
→ è soppresso il minimo del 40% in capo alla mandataria e del 10% in capo alle mandanti
• In via provvisoria in attesa del Regolamento, si applica provvisoriamente l’Allegato II.12, che riproduce esattamente l’attuale sistema “SOA” (artt. 60 ss. D.P.R. 207/2010), ovvero All.II.12:
– NB: con – tuttavia – soppressione dei limiti del 40% / 10% per mandataria mandanti, v. prima]
– assunzione nei limiti della categoria incrementati del “quinto” a condizione della qualificazione per il 20% della b.d.g. [
– possibilità di cooptazione
– attuale definizione declaratorie e attuale importo delle classifiche / requisiti per la categ. illimitata
– norme sulle SOA
– durata quinquennale e verifica triennale
– sistema di requisiti di qualificazione (mantenendo la necessità di certificazione di qualità a partire dalla III classe); incluse le norme speciali per la OG11 e OS12-A, incremento convenzionale premiante, periodo documentabile di 15 anni, avvalimento “stabile” per imprese infragruppo, etc.
• Altre questioni sul regime attuale
⇒ resta operativa (anche se non espressamente prevista) la distinzione tra categorie qualificazione obbligatoria e a qualificazione non obbligatoria (non è abrogato il D.L. 47/2014); → (coerentemente) deve – ragionevolmente – ritenersi operativo anche il subappalto qualificante
⇒ SIOS: (strutture, impianti, opere speciali)
♦ Vecchio Codice: definite dal DM 248/2016. Regime: 1) (già dal 2021) subappaltabili, salvo limitazioni stabilite dalla s.a. 105.1 D.Lgs. 50/16; 2) divieto avvalimento[89.11 D.Lgs. 50/16
♦ Nuovo Codice: non è chiaro se viga ancora il DM 248/2016 o se di volta in volta la s.a. stabilisce se si è di fronte di prestazioni “di notevole contenuto tecnologico”. Regime: 1) subappaltabili, salvo limitazioni stabilite dalla s.a 119.11 D.Lgs. 36/23; 2) ausiliabili, salvo limitazioni stabilite dalla s.a. art. 104.11 D.Lgs. 36/23
Requisiti speciali e avvalimento
I requisiti di capacità per servizi e forniture
A REGIME
ESTENSIONE DEL SISTEMA DI ATTESTAZIONE SOA ANCHE A SERVIZI E FORNITURE 100.11 D.Lgs. 36/23: viene superato il tradizionale sistema della qualificazione “gara per gara”
ALLO STATO ATTUALE
• Sin d’ora (in conseguenza del nuovo assetto dei RTI)
→ è soppressa la regola della partecipazione maggioritaria della mandataria
• In via provvisoria in attesa del sistema SOA per servizi/forniture, le s.a., fermo il principio di proporzione, possono richiedere (in apparenza esclusivamente 100.12 D.Lgs. 36/23):
• (quale requisito di capacità economico-finanziaria) un fatturato globale ≤ al doppio del valore dell’appalto maturato nel triennio antecedente la gara; in caso di gare a più lotti, il fatturato è richiesto per il singolo lotto, salvo motivata decisione della s.a. (evidentemente quando sia consentito di aggiudicarsi tutti i lotti) 100.11 D.Lgs. 36/23
• (quale requisito di capacità tecnico-professionale) contratti analoghi svolti nel triennio, anche per privati 100.11 D.Lgs. 36/23
NB: queste disposizioni non si coordinano con l’art. 10, che prevede il potere generale di introdurre “requisiti” economico-finanziari e tecnico-professionali (comunque non più elencati neppure esemplificativamente). Pertanto, sono possibili 2 soluzioni interpretative:
1) la s.a. può prevedere discrezionalmente requisiti: ma se prevede quali requisiti il fatturato globale / contratti analoghi non può superare i limiti del doppio del valore di appalto nel triennio e dei tre anni
2) la s.a. non può prevedere altri requisiti che l fatturato globale / contratti analoghi non può superare i limiti del doppio del valore di appalto nel triennio e dei tre anni.
In ogni caso l’art. 10 non è coordinato neppure con il sistema di attestazione SOA a regime: una volta previsto il sistema di attestazione la s.a. non dovrebbe prevedere requisiti economico-finanziari e di capacità ulteriori
Requisiti speciali e avvalimento
I requisiti sociali
GIA’ DA SUBITO
• La s.a. “tenuto conto dell’oggetto del contratto” DEVE RICHIEDERE l’impegno dell’o.e. al rispetto di OBBLIGHI SOCIALI 102 D.Lgs. 36/23
→ garantire la stabilità occupazionale
→ garantire l’applicazione dei CCNL di settore applicabile o la “tutela equivalente”
[NB: la s.a. indica nella lex specialis il CCNL applicabile 11 D.Lgs. 36/23] ⇒ v. slide successiva
→ garantire le pari opportunità, di genere, e di inclusione dei soggetti disabili/svantaggiati
• l’o.e. presta dichiarazioni d’impegno ed indica nell’offerta come intende adempiere; la s.a. effettua verifiche, anche in sede di anomalia 102 D.Lgs. 36/23)
• v. anche obbligo di clausole sociali con le stesse finalità 57.1 D.Lgs. 36/23 e 61.1 D.Lgs. 36/23
• v. anche in via provvisoria requisiti necessari ai fini sopra e per la tutela dell’imprenditoria giovanile, l’assunzione di giovani/donne, l’impegno ad assicurare il 30% delle assunzioni necessarie all’occupazione giovanile e femminile All. II.3
NB: quindi una serie di norme sovrapposte, non facilmente coordinabili, ma chiare nell’intento di prevedere quali “requisiti” (altre norme fissano analoghi criteri premiali e clausole a pena di esclusione) impegni o attività di tipo sociale
A REGIME
Ulteriori previsioni saranno previste con la sostituzione dell’All. II.3 provvisorio.
segue
L’indicazione del CCNL nel bando art. 11 D.Lgs. 36/23
⇒ al personale si applica il CCNL di settore del luogo, stipulato dalle associazioni più rappresentative, e che sia coerente (strettamente connesso) con l’attività oggetto del contratto
⇒ nei bandi/inviti, le s.a. indicano il CCNL da applicare; gli o.e. applicano quel contratto, oppure possono indicare in offerta un CCNL diverso, a patto che garantisca le stesse tutele del CCNL indicato nel bando/invito
⇒ prima dell’affidamento, le s.a. acquisiscono la dichiarazione dell’o.e. di impegno ad applicare: a) il CCNL indicato nel bando/invito; b) oppure, se applicano un CCNL diverso, a garantire le stesse tutele
⇒ gli stessi princìpi valgono anche per il subappalto: di fatto, a cascata, anche il subappaltatore applica il CCNL indicato in bando/invito o applica le tutele equivalenti (dovendo applicare il CCNL dell’appaltatore)
⇒ in fase di esecuzione, la s.a. verifica il rispetto dell’impegno.
Requisiti speciali e avvalimento
L’avvalimento
Avvalimento per la qualificazione in via provvisoria l’All.II.12-art. 26 resta rimane la possibilita’ di avvalimento stabile per l’attestazione SOA solo tra imprese in condizione di controllo
Avvalimento per la gara 104 D.Lgs. 36/23
Rimane in parte l’assetto dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, talvolta precisato con alcune interpretazioni giurisprudenziali consolidate
• necessità di un contratto di avvalimento dettagliato; è specificato che esso è normalmente (ma non necessariamente) oneroso
• esecuzione delle prestazioni da parte dell’ausiliata, salvo possibilità di subappaltare all’ausiliaria (fermo che, in caso di avvalimento per un titolo autorizzativo, le prestazioni devono essere eseguite dall’ausiliata); verifiche sull’effettività dell’avvalimento;
• responsabilità solidale tra ausiliaria ed ausiliata;
• necessità del possesso dei requisiti generali in capo all’ausiliaria; e sua sostituzione quando risulti carente dei requisiti generali
• divieto di avvalimento per “Albo gestori”; e per i contratti su beni culturali
con le seguenti variazioni:
• in caso di avvalimento SOA (per lavori o per servizi/forniture [quando anche per essi sarà prevista la SOA]) l’avvalimento ha per oggetto necessario le dotazioni tecniche e risorse richieste per l’attestazione
• è sempre consentito l’avvalimento premiale
• l’avvalimento è – salvo diversa previsione di lex specialis – generalizzato e consentito anche per le “SIOS”; tuttavia, la s.a. (eccetto per le forniture) può pretendere che particolari compiti, incluso il caso di “lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico” siano svolti direttamente dall’offerente.
• l’ausiliaria di un concorrente può partecipare in proprio alla medesima gara, eccetto il caso di “avvalimento premiale”.
Avvalimento e Consorzi
Consorzi stabili, artigiani e di cooperative possono ausiliare solo per i requisiti maturati in proprio 67.7 D.Lgs. 36/23