Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento

Tipi di requisiti

 

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento

Requisiti di idoneità

La disciplina dei “requisiti di idoneità” resta sostanzialmente invariata: tuttavia, per servizi-forniture (per i lavori, il requisito della CCIAA si intende assorbito dalla SOA) si specifica che l’iscrizione nella CCIAA deve essere per un oggetto pertinente all’oggetto dell’appalto anche se non esattamente coincidente [art. 100.3 D.Lgs. 36/23; recepisce giurisprudenza sull’art. 83.3 D.Lgs.50/2016]

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento

Requisiti di capacità negli appalti di servizi-forniture

La disciplina dei “requisiti di capacità” viene modificata, ma non è chiara.

La materia è regolata da varie norme di difficile coordinamento:

  • art. 10.3 D.Lgs. 36/23 (facoltà di prevedere requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale, comunque proporzionati e tali da non impedire l’accesso alle MPMI);
  • art. 100.2 D.Lgs. 36/23 (principio di proporzione dei requisiti di partecipazione richiesti); 
  • art. 100.4 D.Lgs. 36/23 (futura emanazione di un sistema di attestazione, tipo SOA, anche per servizi-forniture);
  • art. 100.11 D.Lgs. 36/23 (nelle more del sistema di attestazione SOA per servizi-forniture: possibilità di richiedere, quale  requisito di capacità economica-finanziaria, un fatturato globale nel triennio ≤ al doppio dell’appalto [o del lotto], e quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’esecuzione di contratti analoghi nel triennio);
  • art. 100.12 D.Lgs. 36/23 (divieto di richiedere requisiti di partecipazione diversi da previsti dal medesimo art. 100).

Inoltre:

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento

Requisiti di capacità negli appalti di servizi-forniture

Sono possibili due interpretazioni


PRIMA INTERPRETAZIONE (preferibile)

La materia sarà regolata dall’emanando sistema unico di qualificazione; nelle more dell’emanazione, possibilità di richiedere esclusivamente i due seguenti requisiti di capacità (fermo il principio di proporzione):

  • fatturato globale di importo ≤ al doppio dell’appalto nel triennio [o del lotto];
  • esecuzione di contratti analoghi nel triennio (non è chiaro se si tratti di un elenco di servizi o di un fatturato specifico).

SECONDA INTERPRETAZIONE

La materia sarà regolata dall’emanando sistema di unico qualificazione; nelle more dell’emanazione, possibilità di richiedere requisiti a discrezione, anche diversi da fatturato minimo o contratti eseguiti (fermo il principio di proporzione); tuttavia (fermo il principio di proporzione):

  • se è richiesto un fatturato globale: vale il limite dell’importo ≤ al doppio dell’appalto nel triennio [o del lotto];
  • se è richiesta l’esecuzione di contratti analoghi: vale il limite dell’esecuzione nel triennio.

  Dir. 2014/24 UE D.Lgs. 50/2016  
       
       
       

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento

Requisiti di capacità negli appalti di lavori

La disciplina dei requisiti per i lavori, provvisoriamente, resta similare, con alcune modifiche: al momento, viene ripreso per intero il sistema attuale, quindi:

lavori  < € 150.000: requisiti speciali da dimostrare in gara

lavori ≥ € 150.000: necessaria attestazione SOA, per categorie e classifiche adeguate; con le seguenti modifiche:

  • è soppressa la regola della partecipazione maggioritaria della mandataria
  • è soppresso il minimo del 40% in capo alla mandataria e del 10% in capo alle mandanti
  • le categorie “SIOS” sono ausiliabili (salva diversa determinazione della s.a.); resta fermo che esse sono anche subappaltabili (salvo diversa determinazione della s.a., che può stabilire il divieto di subappalto  per ogni categoria).

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento

Requisiti per i lavori inferiori a € 150.000

Per i lavori < € 150.000 (qualificazione gara per gara [salvo ovviamente che l’o.e. abbia già SOA idonea])

si specifica che l’importo di € 150.000 è riferito all’intero importo della procedura anzichè alla singola lavorazione (?) (art. 100.4 D.Lgs. 36/23

i requisiti sono stabiliti provvisoriamente dall’All. II.12-art. 28 (che riprende l’art. 90 d.p.r. 207/2010):

  • importo lavori analoghi nel quinquennio ≤ importo del contratto
  • costo del personale ≥ 15% importo lavori nel quinquennio (o in mancanza, riduzione figurativa dei lavori);
  • adeguata attrezzatura tecnica

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Requisiti speciali e avvalimento

Requisiti per i lavori inferiori a € 150.000

Per i lavori ≥ € 150.000 (attestazione SOA)

categorie e classifiche (categorie [declaratorie] di opere / classi [classifiche] di importi): il Nuovo Codice mantiene la distinzione delle lavorazioni in categorie (declaratorie) e classifiche; esse sono identiche al regime previgente;

categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria (opere che possono essere eseguite dall’o.e. solo se attestato per la lavorazione in classe idonea / che possono essere eseguite dall’o.e. anche se non attestato): il Nuovo Codice non prevede la distinzione, ma essa resta stabilita dalla Legge 47/2014 (che rimane in vigore); quindi deve ritenersi operativo anche il subappalto qualificante.

categorie prevalente e scorporabili (maggiore importo / altre categorie): il Nuovo Codice mantiene la distinzione (v. subappalto); in via provvisoria mantiene anche la regola che i requisiti non posseduti nella scorporabile (ovviamente se non a qualificazione obbligatoria) vanno posseduti nella prevalente (ma non sembra obbligare più la mandataria ad acquisire la prevalente o una sua parte)

categorie “SIOS” (opere che [fino al 2021] non potevano essere subappaltate oltre il 30%, e che [anche dopo il 2021] non potevano essere ausiliate): il Nuovo Codice mantiene la subappaltabilità (salvo divieto o limite di lex specialis) e consente l’avvalimento (salvo divieto o limite di lex specialis)

[NB: in realtà, il Nuovo Codice non prevede più le “SIOS”, ma si limita a parlare di “opere di notevole contenuto tecnologico”; ragionevolmente, si deve ancora fare riferimento al DM 248/2016, che non viene abrogato]

incremento premiale del “quinto” (assunzione nei limiti della categoria incrementati del “quinto” a condizione della qualificazione per il 20% della b.d.g.): il Nuovo Codice, in via provvisoria, mantiene l’incremento premiale del “quinto”.

importi minimi nei RTI: il Nuovo Codice sopprime sia la regola della capogruppo maggioritaria, sia il limite minimo del 40% per la capogruppo e del 10% della mandante

Tabella di raffronto tra i regimi

  Sistema tradizionale (D.Lgs. 163/’06 D.Lgs. 50/16 e DM 248/2016 (ante 2022) D.Lgs. 50/16 (dal 2022) D.Lgs. 36/23 (in via provvisoria) D.Lgs. 36/23 (a regime)
Sistema (SOA), per lavori oltre € 150.000 Attestazione per categorie e classifiche Attestazione per categorie e classifiche Attestazione per categorie e classifiche Attestazione per categorie e classifiche Attestazione per categorie e classifiche
Assunzione lavori classifica incrementata di 1/5 (se qualificata per almeno il 20% della b.d.g.)  classifica incrementata di 1/5 (se qualificata per almeno il 20% della b.d.g.)  classifica incrementata di 1/5 (se qualificata per almeno il 20% della b.d.g.)  classifica incrementata di 1/5 (se qualificata per almeno il 20% della b.d.g.) ?
Necessità di qualificazione (e subappalto qualificante) Categorie a qualificazione obbligatoria / non obbligatoria + subappalto qualificante Categorie a qualificazione obbligatoria / non obbligatoria + subappalto qualificante Categorie a qualificazione obbligatoria / non obbligatoria + subappalto qualificante Categorie a qualificazione obbligatoria / non obbligatoria + subappalto qualificante ?
Categorie prevalente e scorporabili Categoria prevalente e scorporabili Categoria prevalente e scorporabili Categoria prevalente e scorporabili Categoria prevalente e scorporabili Categoria prevalente e scorporabili
Subappalto Max 30% della prevalente e delle scorporabili SIOS Max 30/40% dell’importo del contratto (al netto delle SIOS) e max 30% scorporabili 50% della prevalente è eventuali limiti stabiliti dalla SA (non necessariamente per le SIOS) 50% della prevalente + eventuali limiti stabiliti dalla SA (non necessariamente per le SIOS) 50% della prevalente + eventuali limiti stabiliti dalla SA (non necessariamente per le SIOS)
Avvalimento Non consentito per le SIOS  Non consentito per le SIOS  Non consentito per le SIOS Sempre consentito, salvi eventuali limiti (ammessi solo per le SIOS) Sempre consentito, salvi eventuali limiti (ammessi solo per le SIOS)
RTI – assunzione della prevalente Necessariamente la capogruppo (almeno in parte) Necessariamente la capogruppo (almeno in parte) Necessariamente la capogruppo (almeno in parte) NON necessariamente la capogruppo NON necessariamente la capogruppo
RTI – capogruppo mandataria Maggioritaria (relativa) nel RTI e nel sottoRTI della prevalente / minimo 40% del RTI o sottoRTI orizzontale Maggioritaria (relativa) nel RTI e nel sottoRTI della prevalente /minimo 40% del RTI o sottoRTI orizzontale Maggioritaria (relativa) nel RTI e nel sottoRTI della prevalente / minimo 40% del RTI o sottoRTI orizzontale Una qualunque impresa anche minoritaria /nessun minimo Una qualunque impresa anche minoritaria /nessun minimo
RTI – mandante minimo 10% del RTI o sottoRTI orizzontale  minimo 10% del RTI o sottoRTI orizzontale  minimo 10% del RTI o sottoRTI orizzontale nessun minimo nessun minimo

 

 

 

 

 

Requisiti speciali e avvalimento

I requisiti speciali in generale

Il Nuovo Codice mantiene ovviamente (accanto ai requisiti “generali”) i c.d. REQUISITI SPECIALI, ovvero

• di idoneità

• di capacità

ma affianca anche una serie di REQUISITI SOCIALI

Requisiti speciali e avvalimento

I requisiti speciali – di idoneità

Il nuovo Codice mantiene fermo – per forniture e servizi (per i lavori, il requisito della CCIAA si intende assorbito dalla SOA) – il necessario possesso dell’iscrizione alla CCIAA per forniture e servizi.

Si specifica che l’iscrizione deve essere per un oggetto pertinente all’oggetto dell’appalto anche se non esattamente coincidente 100.3 D.Lgs. 36/23 (recepisce giurisprudenza)

Requisiti speciali e avvalimento

I requisiti speciali – di capacità: a) lavori

Il nuovo Codice mantiene fermo, per i lavori

⇒ ≤ € 150.000: il sistema di dimostrazione dei requisiti per la gara 100.4 D.Lgs. 36/23

⇒ > € 150.000: il sistema di attestazione (SOA), basato su un sistema di categorie di opere generali e specializzate (OG/OS) e classifiche 100.4 D.Lgs. 36/23

Requisiti speciali e avvalimento

I requisiti speciali – di capacità: a) lavori (sotto € 150.000)

Per i lavori ≤ € 150.000

sembra specificarsi (meglio) che l’importo di € 150.000 è riferito all’intero importo della procedura e non alla singola lavorazione 100.4 D.Lgs. 36/23 

i requisiti sono stabiliti provvisoriamente dall’All. II.12-art. 28, che riprende l’art. 90 d.p.r. 207/2010:

– importo lavori analoghi nel quinquennio ≤ importo del contratto

– costo del personale ≥ 15% importo lavori nel quinquennio (o in mancanza, riduzione figurativa dei lavori);

– adeguata attrezzatura tecnica

Requisiti speciali e avvalimento

I requisiti speciali – di capacità: a) lavori (sopra € 150.000)

Per i lavori > € 150.000

A REGIME Si prevede la prossima emanazione di un NUOVO SISTEMA DI ATTESTAZIONE da adottare con Regolamento 100.4 D.Lgs. 36/23; le uniche indicazioni per la nuova regolamentazione – requisiti SOA – sono 100.5 D.Lgs. 36/23:

– necessità di iscrizione alla CCIAA coerente con la categoria e assenza di cause di esclusione nel triennio
– necessità di certificazione di qualità (apparentemente anche per I e II classifica)
– l’articolazione per categorie e classifiche e distinzione tra opere generali e specializzate

ALLO STATO ATTUALE

• Sin d’ora (in conseguenza del nuovo assetto dei RTI)

è soppressa la regola della partecipazione maggioritaria della mandataria 
è soppresso il minimo del 40% in capo alla mandataria e del 10% in capo alle mandanti 

• In via provvisoria in attesa del Regolamento, si applica provvisoriamente l’Allegato II.12, che riproduce esattamente l’attuale sistema “SOA” (artt. 60 ss. D.P.R. 207/2010), ovvero All.II.12:

– NB: con – tuttavia – soppressione dei limiti del 40% / 10% per mandataria mandanti, v. prima]
– assunzione nei limiti della categoria incrementati del “quinto” a condizione della qualificazione per il 20% della b.d.g. [
– possibilità di cooptazione
– attuale definizione declaratorie e attuale importo delle classifiche / requisiti per la categ. illimitata
– norme sulle SOA
– durata quinquennale e verifica triennale
– sistema di requisiti di qualificazione (mantenendo la necessità di certificazione di qualità a partire dalla III classe); incluse le norme speciali per la OG11 e OS12-A, incremento convenzionale premiante, periodo documentabile di 15 anni,  avvalimento “stabile” per imprese infragruppo, etc.

• Altre questioni sul regime attuale

resta operativa (anche se non espressamente prevista) la distinzione tra categorie qualificazione obbligatoria e a qualificazione non obbligatoria (non è abrogato il D.L. 47/2014);  (coerentemente) deve – ragionevolmente – ritenersi operativo anche il subappalto qualificante

SIOS: (strutture, impianti, opere speciali)

Vecchio Codice: definite dal DM 248/2016. Regime: 1) (già dal 2021) subappaltabili, salvo limitazioni stabilite dalla s.a. 105.1 D.Lgs. 50/16; 2) divieto avvalimento[89.11 D.Lgs. 50/16  

Nuovo Codice: non è chiaro se viga ancora il DM 248/2016 o se di volta in volta la s.a. stabilisce se si è di fronte di prestazioni “di notevole contenuto tecnologico”. Regime: 1) subappaltabili, salvo limitazioni stabilite dalla s.a 119.11 D.Lgs. 36/23; 2) ausiliabili, salvo limitazioni stabilite dalla s.a. art. 104.11 D.Lgs. 36/23  

Requisiti speciali e avvalimento

I requisiti di capacità per servizi e forniture

A REGIME

ESTENSIONE DEL SISTEMA DI ATTESTAZIONE SOA ANCHE A SERVIZI E FORNITURE 100.11 D.Lgs. 36/23: viene superato il tradizionale sistema della qualificazione “gara per gara” 

ALLO STATO ATTUALE

• Sin d’ora (in conseguenza del nuovo assetto dei RTI)

è soppressa la regola della partecipazione maggioritaria della mandataria 

• In via provvisoria in attesa del sistema SOA per servizi/forniture, le s.a., fermo il principio di proporzione, possono richiedere (in apparenza esclusivamente 100.12 D.Lgs. 36/23): 

• (quale requisito di capacità economico-finanziaria) un fatturato globale ≤ al doppio del valore dell’appalto maturato nel triennio antecedente la gara; in caso di gare a più lotti, il fatturato è richiesto per il singolo lotto, salvo motivata decisione della s.a. (evidentemente quando sia consentito di aggiudicarsi tutti i lotti) 100.11 D.Lgs. 36/23

• (quale requisito di capacità tecnico-professionale) contratti analoghi svolti nel triennio, anche per privati 100.11 D.Lgs. 36/23

NB: queste disposizioni non si coordinano con l’art. 10, che prevede il potere generale di introdurre “requisiti” economico-finanziari e tecnico-professionali (comunque non più elencati neppure esemplificativamente). Pertanto, sono possibili 2 soluzioni interpretative:

1) la s.a. può prevedere discrezionalmente requisiti: ma se prevede quali requisiti il fatturato globale / contratti analoghi non può superare i limiti del doppio del valore di appalto nel triennio e dei tre anni

2) la s.a. non può prevedere altri requisiti che l fatturato globale / contratti analoghi non può superare i limiti del doppio del valore di appalto nel triennio e dei tre anni.

In ogni caso l’art. 10 non è coordinato neppure con il sistema di attestazione SOA a regime: una volta previsto il sistema di attestazione la s.a. non dovrebbe prevedere requisiti economico-finanziari e di capacità ulteriori 

Requisiti speciali e avvalimento

I requisiti sociali

GIA’ DA SUBITO

La s.a. “tenuto conto dell’oggetto del contratto” DEVE RICHIEDERE l’impegno dell’o.e. al rispetto di OBBLIGHI SOCIALI 102 D.Lgs. 36/23

→ garantire la stabilità occupazionale

→ garantire l’applicazione dei CCNL di settore applicabile o la “tutela equivalente”
[NB: la s.a. indica nella lex specialis il CCNL applicabile
11 D.Lgs. 36/23] ⇒ v. slide successiva

→ garantire le pari opportunità, di genere, e di inclusione dei soggetti disabili/svantaggiati

l’o.e. presta dichiarazioni d’impegno ed indica nell’offerta come intende adempiere; la s.a. effettua verifiche, anche in sede di anomalia 102 D.Lgs. 36/23)

• v. anche obbligo di clausole sociali con le stesse finalità 57.1 D.Lgs. 36/23 e 61.1 D.Lgs. 36/23

• v. anche in via provvisoria requisiti necessari ai fini sopra e per la tutela dell’imprenditoria giovanile, l’assunzione di giovani/donne, l’impegno ad assicurare il 30% delle assunzioni necessarie all’occupazione giovanile e femminile All. II.3

NB: quindi una serie di norme sovrapposte, non facilmente coordinabili, ma chiare nell’intento di prevedere quali “requisiti” (altre norme fissano analoghi criteri premiali e clausole a pena di esclusione) impegni o attività di tipo sociale

A REGIME

Ulteriori previsioni saranno previste con la sostituzione dell’All. II.3 provvisorio.

segue

L’indicazione del CCNL nel bando art. 11 D.Lgs. 36/23

⇒ al personale si applica il CCNL di settore del luogo, stipulato dalle associazioni più rappresentative, e che sia coerente (strettamente connesso) con l’attività oggetto del contratto

⇒ nei bandi/inviti, le s.a. indicano il CCNL da applicare; gli o.e. applicano quel contratto, oppure possono indicare in offerta un CCNL diverso, a patto che garantisca le stesse tutele del CCNL indicato nel bando/invito

prima dell’affidamento, le s.a. acquisiscono la dichiarazione dell’o.e. di impegno ad applicare: a) il CCNL indicato nel bando/invito; b) oppure, se applicano un CCNL diverso, a garantire le stesse tutele

⇒ gli stessi princìpi valgono anche per il subappalto: di fatto, a cascata, anche il subappaltatore applica il CCNL indicato in bando/invito o applica le tutele equivalenti (dovendo applicare il CCNL dell’appaltatore)

⇒ in fase di esecuzione, la s.a. verifica il rispetto dell’impegno.

Requisiti speciali e avvalimento

L’avvalimento

Avvalimento per la qualificazione in via provvisoria l’All.II.12-art. 26 resta rimane la possibilita’ di avvalimento stabile per l’attestazione SOA solo tra imprese in condizione di controllo

Avvalimento per la gara 104 D.Lgs. 36/23

Rimane in parte l’assetto dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, talvolta precisato con alcune interpretazioni giurisprudenziali consolidate

• necessità di un contratto di avvalimento dettagliato; è specificato che esso è normalmente (ma non necessariamente) oneroso

• esecuzione delle prestazioni da parte dell’ausiliata, salvo possibilità di subappaltare all’ausiliaria (fermo che, in caso di avvalimento per un titolo autorizzativo, le prestazioni devono essere eseguite dall’ausiliata); verifiche sull’effettività dell’avvalimento;

• responsabilità solidale tra ausiliaria ed ausiliata;

• necessità del possesso dei requisiti generali in capo all’ausiliaria; e sua sostituzione quando risulti carente dei requisiti generali

• divieto di avvalimento per “Albo gestori”; e per i contratti su beni culturali

con le seguenti variazioni:

• in caso di avvalimento SOA (per lavori o per servizi/forniture [quando anche per essi sarà prevista la SOA]) l’avvalimento ha per oggetto necessario le dotazioni tecniche e risorse richieste per l’attestazione

è sempre consentito l’avvalimento premiale

l’avvalimento è – salvo diversa previsione di lex specialis – generalizzato e consentito anche per le “SIOS”; tuttavia, la s.a. (eccetto per le forniture) può pretendere che particolari compiti, incluso il caso di “lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico” siano svolti direttamente dall’offerente

l’ausiliaria di un concorrente può partecipare in proprio alla medesima gara, eccetto il caso di “avvalimento premiale”

Avvalimento e Consorzi

Consorzi stabili, artigiani e di cooperative possono ausiliare solo per i requisiti maturati in proprio 67.7 D.Lgs. 36/23