TAR Molise

  • TAR Molise, I, s. 45 del 24.2.2024
  • TAR Molise, I, s. 26 del 5.2.2024
  • TAR Molise, I, s. 5 del 11.1.2024

    L'impugnazione dell'atto che dispone la "proroga tecnica" è soggetta ai termini decadenziali (non dimezzati) per il ricorso impugnatorio.

    La "proroga tecnica" (proroga nelle more della procedura per l'individuazione del nuovo affidatario: art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016) impegna il contraente alla prosecuzione del contratto oltre il suo termine naturale. Essa ha, per primo presupposto, la sua previsione negli atti di gara (ed a tal fine, è sufficiente che essa faccia un semplice rinvio alla possibilità di proroga "nei casi contemplati dalla legge"). Il secondo presupposto è la ragione di necessità nelle more dell'individuazione del nuovo contraente: a tale fine, rilevano la necessità di non interrompere la prestazione, la tempestiva indizione della nuova gara, e la durata per il tempo strettamente necessario; peraltro, nella valutazione di legittimità, non è indifferente il comportamento dell'o.e. che ingeneri un affidamento della s.a. nella sua disponibilità). 

    La "proroga tecnica" - a differenza del "rinnovo" - postula la prosecuzione dell'esecuzione alle medesime condizioni del contratto scaduto (art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016), senza che possa rilevare l'antieconomicità gravante sull'o.e..