Articolo 1
All’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:
«b) la soglia prevista dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;
c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b) e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.»
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.