D.L. n. 201/2024 del 27.12.2024 [cultura], conv. da Legge 16/2025

Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 201 – Misure urgenti in materia di cultura

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Decreto-legge. Numero: 201. Data: 27/12/2024.

Pubblicazione: 27/12/2024 (GURI, n. 302)

Entrata in vigore:
28/12/2024 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 13)

Conversione: convertito (Legge di conversione 16/2025)

Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Riferimenti:
Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 25/02/2025 (data di conversione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere la lettura, rafforzare la rete delle biblioteche, tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica, di ampliare l’offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea, nonché di sostenere le Istituzioni culturali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l’impignorabilità dei relativi fondi nonché in materia di formazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, nonché in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di personale del Ministero della cultura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Omissis
a7
Art. 7 – Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo
 
 
 

1. All’articolo 63, comma 4, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».

 
Testo iniziale
 

Art. 7 – Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

1. All’articolo 63, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».

 
RET

Art. 7 – Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

1. All’articolo 63, comma 4, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.Aa sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».

Omissis
a13
Art. 13 – Entrata in vigore
 
 
 
 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.